giovedì 9 aprile 2020

Decreto revisione Codice del Diporto- parte 1^


Codice della nautica: il decreto di revisione
in Gazzetta
DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (18G00018)
(GU n.23 del 29-1-2018)
Vigente al: 13-2-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il regolamento n. 2016/399 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte
delle persone (codice frontiere Schengen);
Visto il regolamento n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, recante norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento
CEE n. 339/93;
Visto il regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice
doganale dell'Unione (rifusione);
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive
modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del
codice penale;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive
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modificazioni, recante approvazione del codice civile;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive
modificazioni, recante codice della navigazione;
Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di ricorrenze
festive;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive
modificazioni, recante ordinamento della professione di
mediatore marittimo;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e successive
modificazioni, recante disciplina della professione di
raccomandatario marittimo;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi,
firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della
vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il
novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo
d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da
sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a
Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, recante nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 26 luglio 1984, n. 413, e successive

modificazioni, recante riordinamento pensionistico dei
lavoratori marittimi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, recante riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, recante riordino della legislazione in materia
portuale e, in particolare, l'articolo 3 che attribuisce al
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della
navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, e successive
modificazioni, recante interventi nel settore dei trasporti;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive
modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio
della nautica da diporto e del turismo nautico;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, recante disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2013);
Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, e successive
modificazioni, recante delega al Governo per la riforma del
codice della nautica da diporto;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante
finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga
dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base
alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile e,
in particolare, l'articolo 5 che prevede l'adozione di un decreto
del Ministero della sanita' concernente i criteri tecnici generali
in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di
idoneita' delle attivita' sportive, per la parte relativa all'attivita'
agonistica;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e
l'incremento dell'occupazione;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive

modificazioni, recante approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, recante definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e
successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
conseguenti sanzioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, recante codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive
modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni, recante codice delle assicurazioni
private;
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e successive

modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE
relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e
successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per
gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo
delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modificazioni, recante codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante
attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante
attuazione della direttiva 2014/89 che istituisce un quadro per
la pianificazione dello spazio marittimo;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione
del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni
relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378, e successive modificazioni, recante approvazione
del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso,
comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei
dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del
centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive modificazioni, recante testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 634, e successive modificazioni, recante regolamento
per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del
centro di elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 662, e successive modificazioni, recante regolamento
di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente
adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il
salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, e successive modificazioni, recante regolamento
di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile;
1997, n. 509, e successive modificazioni, concernente
regolamento recante disciplina del procedimento di
concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione
di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000,
n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione della
nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea 20
febbraio 2014, n. 86, recante strategia europea per una
maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e
marittimo;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni, recante
regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e recante il codice della
nautica da diporto;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio 1982, e
successive modificazioni, recante norme per la tutela sanitaria
dell'attivita' sportiva agonistica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 maggio 2005, n. 121, e successive modificazioni, recante
regolamento concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
ottobre 2011, e successive modificazioni, recante modalita' di
iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti
esercitanti l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla
legge 12 marzo 1968, n. 478, in attuazione degli articoli 75 e
80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 13

gennaio 2012;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
26 febbraio 2013, recante definizione delle modalita' di
comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento
dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
88 del 15 aprile 2013;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
16 febbraio 2016, recante determinazione dei diritti da
corrispondere per l'ammissione agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile
2016;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 luglio 2016, recante requisiti per il rilascio delle
certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli
iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
183 del 6 agosto 2016;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
27 aprile 2017, recante adempimenti di arrivo e partenza delle
unita' addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla
acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in
conto proprio, nonche' delle unita' adibite a servizi particolari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
107 del 10 maggio 2017;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei
diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di
nautica da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 2017;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 settembre 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nell'adunanza del 19 ottobre 2017;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella
seduta del 26 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione
consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 12 ottobre
2017;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2017, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 novembre 2017;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
della salute e per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del
presente codice si applicano alla navigazione da diporto
esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali,
mediante le unita' di cui all'articolo 3 del presente codice,
nonche' alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003,
n. 172.»;

b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le
disposizioni del presente codice si applicano alle unita' di cui
all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30.».
Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Unita' da diporto
utilizzata a fini commerciali»;
b) al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita' di
cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica
da diporto;
c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino delle
unita' di cui all'articolo 3.»;
c) al comma 2, le parole: «nei relativi registri di iscrizione»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di
natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le
modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente
codice.»;
e) al comma 3, dopo le parole: «siano svolte», sono inserite le
seguenti: «stabilmente in Italia» e le parole: «all'autorita'
marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul
luogo in cui l'unita' abitualmente staziona» sono sostituite dalle
seguenti:
«allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole:
«timbrata e vistata dalla predetta autorita'» sono sostituite dalle
seguenti: «validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle
unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello

telematico del diportista (STED)».
Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3.
Definizioni
1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono
denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla
navigazione da diporto;
b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si
intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del presente codice,
nonche' le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.
172;
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la
norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore
alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate
di stazza lorda, di seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la
norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500
GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unita' con
scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata
secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza
fino a 120 GT ovvero 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º
gennaio 1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;

g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi ovvero con
scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata
secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con
esclusione delle moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con
lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un
motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come
fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da
una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo,
anziche' al suo interno.».
Art. 4 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alla
progettazione, costruzione e immissione in commercio delle
unita' da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da
diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».
Art. 5 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le navi e le
imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN).»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Il proprietario» sono inserite le
seguenti: «o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave
da diporto o»;
d) al comma 3, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da
diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)» e le parole:
«dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3

agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi
del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il proprietario o
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo'
richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED)
l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a
seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del
codice penale, presentando l'originale o la copia conforme
della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso,
la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere
presentata in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o
della pubblica amministrazione che comportano
l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di organi
giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per
l'intestatario dell'unita' da diporto, requisizione o la cessazione
degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in
cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in
locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo'
richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del
diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova
licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del
presente codice sono stabilite le modalita' relative alla
presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso
dell'unita' da diporto.».
Art. 6 Iscrizioni di navi da diporto
1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis.
Iscrizione di navi da diporto
1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in
locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario,
munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede
l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN), presentando allo
Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprieta'

e il certificato di stazza.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai
documenti indicati al comma 1, e' fatto obbligo di presentare
l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il
certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del
certificato di stazza, puo' essere presentata, in via provvisoria e
con validita' non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza
rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell'autorita' competente
estera, con validita' non superiore a sei mesi dalla data del
rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal
registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione,
sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di
provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo
registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le
generalita' del proprietario e i dati identificativi dell'unita', non
e' necessario presentare il titolo di proprieta', fermo restando
l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o
l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.
5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro
delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave
da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello
telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai
commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione
nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla
quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della
societa' esercente le attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di
impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di
appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo
2, svolta dall'esercente.
L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto
utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa
denominazione e' riportata anche nella licenza di navigazione.
6. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o per l'utilizzatore
del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la
destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata

a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini
commerciali in nave da diporto.
Art. 15-ter.
Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche
1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita'
turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
possono essere iscritte nel registro internazionale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30.
2. Le modalita' di iscrizione sono determinate con il
regolamento di attuazione del presente codice.
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1
sono:
a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la
nave alla navigazione marittima internazionale;
b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
c) il libro unico di bordo.
4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), e'
disciplinato con il regolamento di attuazione del presente
codice.
5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facolta' di
sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalita' di
cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di
equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170
del medesimo codice.».
Art. 7 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sul registro di iscrizione» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione
finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto
in locazione finanziaria chiede la cancellazione
dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del
diportista (STED)
notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al
proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della
licenza di navigazione.
1-ter. Nel caso di perdita della disponibilita' dell'unita' da
diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione
finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al
comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso
di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista
(STED)
notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al
proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della
licenza di navigazione.».
Art. 8 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni» sono inserite
le seguenti: «o, se l'interessato e' residente all'estero, entro
centoventi giorni» e le parole: «nei rispettivi registri di
iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) al comma 2, le parole: «dall'ufficio di iscrizione» sono
sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del
diportista (STED)»;
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c) al comma 3, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita'
che, previa presentazione» sono sostituite dalle seguenti:
«all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto
(UCON)
che, previa presentazione allo Sportello telematico del
diportista (STED)» e le parole: «l'ufficio di iscrizione» sono
sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di conservatoria centrale
delle unita' da diporto (UCON)»;
d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Non si
applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la
revoca di armatore.».
Art. 9 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 15»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I cittadini italiani e
di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da
diporto di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o
nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in
Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna
possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita'
iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere
regolarmente domiciliato in Italia.».
Art. 10 Modifiche all'articolo 19 decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione di

imbarcazioni da diporto»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per ottenere
l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore
dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome
e per conto del proprietario, munito di procura con
sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico
del diportista (STED) il titolo di proprieta' e la dichiarazione di
conformita' UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati
nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonche' la
dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a
bordo. Per le unita' da diporto non munite di marcatura CE la
predetta documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione
di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai
sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n.
104.»;
c) al comma 2, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualora il
proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o
per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione
autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei
registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di
un altro Stato individuato con modalita' stabilite dal
regolamento di attuazione del presente codice chieda
l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprieta', e' sufficiente
presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato
di provenienza ovvero un attestato dell'autorita' competente,
con validita' massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la
procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o
dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalita'
del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unita'.»;
e) al comma 4, le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi

del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
f) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per
l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il
proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in
locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre
quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il
certificato di iscrizione nel registro delle imprese o
dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione
delle imprese individuali o societa' esercenti le attivita' di cui
all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa' estera, un
documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la
specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente.
L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da
diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La
stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di
navigazione. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o
dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare
sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in
imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da
imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in
imbarcazione da diporto.».
Art. 11 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iscrizione provvisoria
di navi e imbarcazioni da diporto»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il proprietario di
un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del
bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del
proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata,
puo' chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio,

l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando
domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla
domanda e' allegata:
a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante
l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli
eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita',
l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la
descrizione tecnica dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita' UE per le unita' che ne sono
provviste;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di
propulsione sistemati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte
dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli
eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave
fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al
comma 2.»;
c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di
domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il
proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in
nome e per conto del proprietario, munito di procura con
sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione
prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche
provvisorio.»;
d) al comma 3, le parole: «all'ufficio che li ha rilasciati» sono
sostituite dalle seguenti: «a uno Sportello telematico del
diportista (STED)».
Art. 12 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cancellazione
dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto
(ATCN)»;

b) il primo comma e' abrogato;
c) al comma 2, le parole: «dai registri di iscrizione» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN)» e all'alinea dopo le parole:
«puo' avvenire» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le
modalita' stabilite nel regolamento di attuazione del presente
codice:»;
d) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o
l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta', intende
cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero
deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del
diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve
ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello
stesso.
2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla
dismissione di bandiera o alla demolizione di una unita' da
diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della
richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o
alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si
applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della
legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni
di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera
o alla demolizione si intende comunque rilasciato.».
Art. 13 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «licenza di
navigazione,» sono inserite le seguenti: «anche provvisoria,»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «licenza di
navigazione» sono inserite le seguenti: «, anche provvisoria,» e

le parole: «rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario
stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da
attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai
sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle
seguenti: «UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati
nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da
un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico
notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5,
ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104»;
c) ai commi 1 e 2, le parole: «dall'ufficio che detiene il relativo
registro» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello
telematico del diportista (STED)».
Art. 14 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «unita' da diporto» sono sostituite
dalle seguenti: «navi e imbarcazioni da diporto, comprese le
unita' da diporto utilizzate a fini commerciali,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «e la sigla di iscrizione» sono
inserite le seguenti: «ovvero il codice alfanumerico generato
automaticamente dal Centro elaborazione dati su base
nazionale per le unita' da diporto immatricolate alla data di
entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui
all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre
2012, n. 228,» e le parole: «il nome del proprietario» sono
sostituite dalle seguenti: «il nome o la denominazione sociale
del soggetto proprietario» e le parole:
«l'ufficio di iscrizione e» sono soppresse;
c) al comma 5, le parole: «al competente ufficio» sono
sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del
diportista (STED)»; d) al comma 6, le parole: «dai rispettivi
uffici di iscrizione»

sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del
diportista (STED)».
Art. 15 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cambio del numero e della sigla
dell'ufficio di iscrizione ovvero» sono soppresse e dopo le
parole:
«dello scafo» sono inserite le seguenti: «, come definite
nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5» e dopo le parole: «dell'apparato motore»,
sono inserite le seguenti: «, come definite nell'articolo 3,
comma 1, lettera g), del medesimo decreto»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La ricevuta
dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il
rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista
(STED)
sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di
venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED)
rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla
presentazione dei documenti.».

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