Codice della nautica:
il decreto di revisione
in Gazzetta
DECRETO LEGISLATIVO 3
novembre 2017, n. 229
Revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante
codice della nautica da diporto ed
attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre
2015, n. 167. (18G00018)
(GU
n.23 del 29-1-2018)
Vigente al: 13-2-2018
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli
76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto il regolamento
n. 2016/399 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9
marzo 2016, che istituisce un codice unionale
relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte
delle persone (codice
frontiere Schengen);
Visto il regolamento
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9
luglio 2008, recante norme in materia di
accreditamento e
vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione
dei prodotti e che abroga il regolamento
CEE n. 339/93;
Visto il regolamento
(CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del
Parlamento europeo e
del Consiglio, che istituisce il codice
doganale dell'Unione
(rifusione);
Visto il regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive
modificazioni,
recante approvazione del testo definitivo del
codice penale;
Visto il regio
decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive
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modificazioni,
recante approvazione del codice civile;
Visto il regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive
modificazioni,
recante codice della navigazione;
Vista la legge 27
maggio 1949, n. 260, e successive
modificazioni,
recante disposizioni in materia di ricorrenze
festive;
Vista la legge 12
marzo 1968, n. 478, e successive
modificazioni,
recante ordinamento della professione di
mediatore marittimo;
Vista la legge 4
aprile 1977, n. 135, e successive
modificazioni,
recante disciplina della professione di
raccomandatario
marittimo;
Vista la legge 27
dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione
sul regolamento internazionale
del 1972 per
prevenire gli abbordi in mare, con annessi,
firmata a Londra il
20 ottobre 1972;
Vista la legge 23
maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione
internazionale del 1974 per la salvaguardia della
vita umana in mare,
con allegato, aperta alla firma a Londra il
1°
novembre 1974, e sua
esecuzione;
Vista la legge 29
settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed
esecuzione della
Convenzione internazionale per la
prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del protocollo
d'intervento in alto
mare in caso di inquinamento causato da
sostanze diverse
dagli idrocarburi, con annessi, adottati a
Londra il 2 novembre
1973;
Vista la legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni,
recante nuovo ordinamento
dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza;
Vista la legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni,
recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 26
luglio 1984, n. 413, e successive
modificazioni,
recante riordinamento pensionistico dei
lavoratori marittimi;
Vista la legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni,
recante nuove norme in materia di
procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti
amministrativi;
Vista la legge 8
agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, recante
disciplina dell'attivita' di consulenza per
la circolazione dei
mezzi di trasporto;
Vista la legge 6
dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni,
recante legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni,
recante riordinamento delle camere di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
Vista la legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia
portuale e, in
particolare, l'articolo 3 che attribuisce al
Comando generale del
Corpo delle capitanerie di porto
l'esercizio delle
competenze in materia di sicurezza della
navigazione
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Vista la legge 7
dicembre 1999, n. 472, e successive
modificazioni,
recante interventi nel settore dei trasporti;
Vista la legge 8
luglio 2003, n. 172, e successive
modificazioni,
recante disposizioni per il riordino e il rilancio
della nautica da
diporto e del turismo nautico;
Vista la legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria
2007);
Vista la legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni,
recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2013);
Vista la legge 7
ottobre 2015, n. 167, e successive
modificazioni,
recante delega al Governo per la riforma del
codice della nautica
da diporto;
Visto il decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante
finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nonche' proroga
dei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base
alla legge 1° giugno
1977, n. 285, sull'occupazione giovanile e,
in particolare,
l'articolo 5 che prevede l'adozione di un decreto
del Ministero della
sanita' concernente i criteri tecnici generali
in base ai quali
debbono essere effettuati i controlli sanitari di
idoneita' delle
attivita' sportive, per la parte relativa all'attivita'
agonistica;
Visto il
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante
disposizioni urgenti
per lo sviluppo del settore dei trasporti e
l'incremento
dell'occupazione;
Visto il
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, nella
legge 4 agosto 2006, n. 248, recante
disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in
materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale;
Visto il
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita'
economica;
Visto il
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
recante misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per
la ripresa delle attivita' produttive;
Visto il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni,
recante approvazione del testo unico delle
disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni
ordine e grado;
Visto il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni,
recante definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano
ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed
autonomie locali;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni,
recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali, in
attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,
recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e
successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva
2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e
conseguenti sanzioni;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive
modificazioni, recante codice in materia di
protezione dei dati
personali;
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni,
recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive
modificazioni,
recante codice della nautica da diporto ed
attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio
2003, n. 172;
Visto il decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive
modificazioni, recante codice delle assicurazioni
private;
Visto il decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e successive
modificazioni,
recante attuazione della direttiva 2003/98/CE
relativa al
riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;
Visto il decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni,
recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni,
recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi
di lavoro;
Visto il decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive
modificazioni,
recante attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi
nel mercato interno;
Visto il decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e
successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva
2009/15/CE relativa
alle disposizioni ed alle norme comuni per
gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo
delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime;
Visto il decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive
modificazioni, recante codice delle leggi antimafia e
delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13
agosto 2010, n. 136;
Visto il decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante
attuazione della
direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del
20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto
d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto il decreto
legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante
attuazione della
direttiva 2014/89 che istituisce un quadro per
la pianificazione dello
spazio marittimo;
Visto il decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
disciplina di
attuazione della direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, e
successive modificazioni, recante approvazione
del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione
marittima;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e
successive modificazioni, recante disposizioni
relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378, e
successive modificazioni, recante approvazione
del regolamento
concernente le procedure di raccolta, accesso,
comunicazione,
correzione, cancellazione ed integrazione dei
dati e delle
informazioni, registrati negli archivi magnetici del
centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive
modificazioni, recante testo unico delle
leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 634, e
successive modificazioni, recante regolamento
per l'ammissione all'utenza
del servizio di informatica del
centro di
elaborazione dati della Direzione generale della
motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 662, e
successive modificazioni, recante regolamento
di attuazione della
legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente
adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il
salvataggio
marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, e
successive modificazioni, recante regolamento
di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, in materia di
istituzione del registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del
codice civile;
1997, n. 509, e
successive modificazioni, concernente
regolamento recante
disciplina del procedimento di
concessione di beni
del demanio marittimo per la realizzazione
di strutture dedicate
alla nautica da diporto, a norma
dell'articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2000,
n. 135, recante
regolamento concernente l'approvazione della
nuova tabella delle
circoscrizioni territoriali marittime;
Visto il testo unico
delle disposizioni legislative e
regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e
successive modificazioni;
Vista la
comunicazione della Commissione europea 20
febbraio 2014, n. 86,
recante strategia europea per una
maggiore crescita e
occupazione nel turismo costiero e
marittimo;
Visto il decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n.
146, e successive modificazioni, recante
regolamento di
attuazione dell'articolo 65 del decreto
legislativo 18 luglio
2005, n. 171, e recante il codice della
nautica da diporto;
Visto il decreto del
Ministro della sanita' 18 febbraio 1982, e
successive
modificazioni, recante norme per la tutela sanitaria
dell'attivita'
sportiva agonistica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 maggio 2005, n.
121, e successive modificazioni, recante
regolamento
concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del
diporto;
Visto il decreto del
Ministro dello sviluppo economico 26
ottobre 2011, e
successive modificazioni, recante modalita' di
iscrizione nel
registro delle imprese e nel REA, dei soggetti
esercitanti
l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla
legge 12 marzo 1968,
n. 478, in attuazione degli articoli 75 e
80 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 13
gennaio 2012;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
26 febbraio 2013,
recante definizione delle modalita' di
comunicazioni
telematiche necessarie per lo svolgimento
dell'attivita' di
noleggio occasionale di unita' da diporto,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
88 del 15 aprile
2013;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
16 febbraio 2016,
recante determinazione dei diritti da
corrispondere per
l'ammissione agli esami per il
conseguimento delle
patenti nautiche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile
2016;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 luglio 2016,
recante requisiti per il rilascio delle
certificazioni per il
settore di coperta e di macchina per gli
iscritti alla gente
di mare ai sensi della Convenzione STCW,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
183 del 6 agosto
2016;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
27 aprile 2017,
recante adempimenti di arrivo e partenza delle
unita' addette ai
servizi locali, alla pesca professionale, alla
acquacoltura, alla
navigazione da diporto o di uso privato o in
conto proprio,
nonche' delle unita' adibite a servizi particolari,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
107 del 10 maggio
2017;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 luglio 2017,
recante aggiornamento ISTAT degli importi dei
diritti e dei
compensi per prestazioni e servizi in materia di
nautica da diporto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
n. 190 del 16 agosto 2017;
Vista la
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella
riunione del 15 settembre 2017;
Acquisito il parere
del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso
nell'adunanza del 19 ottobre 2017;
Acquisita l'intesa
della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto
delegato 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella
seduta del 26 ottobre
2017;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso nella sezione
consultiva degli atti
normativi, nell'adunanza del 12 ottobre
2017;
Acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la seconda
preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata
nella riunione del 27 ottobre 2017, ai sensi
dell'articolo 1,
comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
Acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2
novembre 2017;
Sulla proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della
cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare, dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo,
della salute e per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione;
E m a n a il seguente
decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche
all'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171
1. All'articolo 1 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del
presente codice si
applicano alla navigazione da diporto
esercitata, per fini
esclusivamente lusori o anche commerciali,
mediante le unita' di
cui all'articolo 3 del presente codice,
nonche' alle navi di
cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003,
n. 172.»;
b) dopo il comma 1,
e' inserito il seguente: «1-bis. Le
disposizioni del
presente codice si applicano alle unita' di cui
all'articolo 3 che
navigano in acque marittime e interne, fermo
restando quanto
previsto dall'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172, e dal
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30.».
Art. 2 Modifiche
all'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171
1. All'articolo 2 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Unita' da diporto
utilizzata a fini
commerciali»;
b) al comma 1, dopo
la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) e' utilizzata
per assistenza all'ormeggio delle unita' di
cui all'articolo 3
nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica
da diporto;
c-ter) e' utilizzata
per l'attivita' di assistenza e di traino delle
unita' di cui
all'articolo 3.»;
c) al comma 2, le
parole: «nei relativi registri di iscrizione»
sono sostituite dalle
seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita'
da diporto (ATCN)»;
d) dopo il comma 2,
e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di
natanti
l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le
modalita' indicate
nel regolamento di attuazione del presente
codice.»;
e) al comma 3, dopo
le parole: «siano svolte», sono inserite le
seguenti:
«stabilmente in Italia» e le parole: «all'autorita'
marittima o della
navigazione interna con giurisdizione sul
luogo in cui l'unita'
abitualmente staziona» sono sostituite dalle
seguenti:
«allo Sportello
telematico del diportista (STED)» e le parole:
«timbrata e vistata
dalla predetta autorita'» sono sostituite dalle
seguenti: «validata
dall'Ufficio di conservatoria centrale delle
unita' da diporto
(UCON) per il tramite dello Sportello
telematico del
diportista (STED)».
Art. 3 Modifiche
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171
1. L'articolo 3 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal
seguente:
«Art. 3.
Definizioni
1. Le costruzioni
destinate alla navigazione da diporto sono
denominate:
a) unita' da diporto:
si intende ogni costruzione di qualunque
tipo e con qualunque
mezzo di propulsione destinata alla
navigazione da
diporto;
b) unita' utilizzata
a fini commerciali - commercial yacht: si
intende ogni unita'
di cui all'articolo 2 del presente codice,
nonche' le navi di
cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n.
172;
c) nave da diporto
maggiore: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a
ventiquattro metri, misurata secondo la
norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore
alle 500 gross
tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate
di stazza lorda, di
seguito TSL;
d) nave da diporto
minore: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a
ventiquattro metri, misurata secondo la
norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500
GT ovvero a 600 TSL,
escluse le unita' di cui alla lettera e);
e) nave da diporto
minore storica: si intende ogni unita' con
scafo di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, misurata
secondo la norma
armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza
fino a 120 GT ovvero
100 TSL, costruita in data anteriore al 1º
gennaio 1967;
f) imbarcazione da
diporto: si intende ogni unita' con scafo di
lunghezza superiore a
dieci metri e fino a ventiquattro metri,
misurata secondo la
norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da
diporto: si intende ogni unita' a remi ovvero con
scafo di lunghezza
pari o inferiore a dieci metri, misurata
secondo la norma
armonizzata di cui alla lettera c), con
esclusione delle moto
d'acqua;
h) moto d'acqua: si
intende ogni unita' da diporto con
lunghezza dello scafo
inferiore a quattro metri, che utilizza un
motore di propulsione
con una pompa a getto d'acqua come
fonte primaria di
propulsione e destinata a essere azionata da
una o piu' persone
sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo,
anziche' al suo
interno.».
Art. 4 Modifiche
all'articolo 14 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 14
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente: «1-bis. Alla
progettazione,
costruzione e immissione in commercio delle
unita' da diporto di
cui all'articolo 3, diverse dalle navi da
diporto e dalle navi
di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172, si
applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 11
gennaio 2016, n. 5.».
Art. 5 Modifiche
all'articolo 15 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 15
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Iscrizione»;
b) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Le navi e le
imbarcazioni da
diporto sono iscritte nell'Archivio telematico
centrale delle unita'
da diporto (ATCN).»;
c) al comma 2, dopo
le parole: «Il proprietario» sono inserite le
seguenti: «o
l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave
da diporto o»;
d) al comma 3, le
parole: «nei registri delle imbarcazioni da
diporto» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio
telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN)» e le parole:
«dell'articolo 10 o
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3
agosto 1998, n. 314»
sono sostituite dalle seguenti: «del
decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi
del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
e) il comma 4 e'
sostituito dal seguente: «4. Il proprietario o
l'utilizzatore
dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo'
richiedere allo
Sportello telematico del diportista (STED)
l'annotazione della
perdita di possesso dell'unita' medesima a
seguito di reato
contro il patrimonio di cui al titolo XIII del
codice penale,
presentando l'originale o la copia conforme
della denuncia o
della querela e restituendo, se in suo possesso,
la licenza di
navigazione. La stessa richiesta puo' essere
presentata in caso di
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o
della pubblica
amministrazione che comportano
l'indisponibilita'
dell'unita' da diporto, di sentenza di organi
giurisdizionali che
accertano la perdita del possesso per
l'intestatario
dell'unita' da diporto, requisizione o la cessazione
degli effetti del
contratto di locazione finanziaria. Nel caso in
cui il proprietario o
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in
locazione finanziaria
rientra nel possesso dell'unita' puo'
richiederne
l'annotazione allo Sportello telematico del
diportista (STED),
anche ai fini del rilascio di una nuova
licenza di
navigazione. Con il regolamento di attuazione del
presente codice sono
stabilite le modalita' relative alla
presentazione
dell'istanza di perdita e di rientro in possesso
dell'unita' da
diporto.».
Art. 6 Iscrizioni di
navi da diporto
1. Dopo l'articolo 15
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 15-bis.
Iscrizione di navi da
diporto
1. Il proprietario o
l'utilizzatore della nave da diporto in
locazione
finanziaria, in nome e per conto del proprietario,
munito di procura con
sottoscrizione autenticata, chiede
l'iscrizione, anche
provvisoria, nell'Archivio telematico
centrale delle unita'
da diporto (ATCN), presentando allo
Sportello telematico
del diportista (STED) il titolo di proprieta'
e il certificato di
stazza.
2. Nel caso di navi
provenienti da Stati esteri, oltre ai
documenti indicati al
comma 1, e' fatto obbligo di presentare
l'estratto del
registro di iscrizione di provenienza ovvero il
certificato di
cancellazione dal medesimo registro. In luogo del
certificato di
stazza, puo' essere presentata, in via provvisoria e
con validita' non
superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza
rilasciata dal
registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione
di un certificato dell'autorita' competente
estera, con validita'
non superiore a sei mesi dalla data del
rilascio, che attesta
l'avvio delle procedure di cancellazione dal
registro estero e il
ritiro dei documenti di navigazione,
sostituisce il
certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui
nell'estratto del registro di iscrizione di
provenienza o nel
certificato di cancellazione dal medesimo
registro o nel
certificato di cui al comma 3 sono indicate le
generalita' del
proprietario e i dati identificativi dell'unita', non
e' necessario
presentare il titolo di proprieta', fermo restando
l'obbligo di
presentazione del certificato di stazza o
l'attestazione
provvisoria di cui al comma 2.
5. Per l'annotazione
dell'utilizzo a fini commerciali nel registro
delle navi da
diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave
da diporto in
locazione finanziaria presenta allo Sportello
telematico del
diportista (STED), oltre quanto previsto dai
commi da 1 a 4 del
presente articolo, il certificato di iscrizione
nel registro delle
imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla
quale risultano gli
estremi dell'impresa individuale o della
societa' esercente le
attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di
impresa o societa'
estera, un documento rilasciato dal Paese di
appartenenza che
attesta la specifica attivita' di cui all'articolo
2, svolta
dall'esercente.
L'iscrizione
nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN)
riporta la denominazione di nave da diporto
utilizzata a fini
commerciali-commercial yacht. La stessa
denominazione e'
riportata anche nella licenza di navigazione.
6. E' fatta salva la
facolta' per il proprietario o per l'utilizzatore
del bene in locazione
finanziaria di mutare sempre la
destinazione della
nave da diporto in nave da diporto utilizzata
a fini commerciali e
da nave da diporto utilizzata a fini
commerciali in nave
da diporto.
Art. 15-ter.
Iscrizione delle navi
destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche
1. Le navi che
effettuano noleggio esclusivamente per finalita'
turistiche di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172,
possono essere
iscritte nel registro internazionale di cui
all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30.
2. Le modalita' di
iscrizione sono determinate con il
regolamento di
attuazione del presente codice.
3. I documenti di
navigazione per le navi di cui al comma 1
sono:
a) la licenza di
navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la
nave alla navigazione
marittima internazionale;
b) il ruolino di
equipaggio, di cui all'articolo 38;
c) il libro unico di
bordo.
4. Il libro unico di
bordo di cui al comma 3, lettera c), e'
disciplinato con il
regolamento di attuazione del presente
codice.
5. E' fatta salva,
per le navi di cui al comma 1, la facolta' di
sostituire la licenza
di navigazione con l'atto di nazionalita' di
cui all'articolo 150
del codice della navigazione, e il ruolino di
equipaggio con il
ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170
del medesimo
codice.».
Art. 7 Modifiche
all'articolo 16 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 16
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «sul registro di iscrizione» sono
sostituite dalle
seguenti: «nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da
diporto (ATCN)»;
b) dopo il comma 1,
sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. In caso di
risoluzione del contratto di locazione
finanziaria, il
proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto
in locazione
finanziaria chiede la cancellazione
dell'annotazione di
cui al comma 1. Lo Sportello telematico del
diportista (STED)
notifica l'avvenuta
cancellazione dell'annotazione al
proprietario e
all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria,
richiedendo a quest'ultimo la restituzione della
licenza di
navigazione.
1-ter. Nel caso di
perdita della disponibilita' dell'unita' da
diporto, il
proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione
finanziaria chiede la
cancellazione dell'annotazione di cui al
comma 1, a seguito
dell'annotazione della perdita di possesso
di cui all'articolo
15. Lo Sportello telematico del diportista
(STED)
notifica l'avvenuta
cancellazione dell'annotazione al
proprietario e
all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria,
richiedendo a quest'ultimo la restituzione della
licenza di
navigazione.».
Art. 8 Modifiche
all'articolo 17 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 17
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo
le parole: «sessanta giorni» sono inserite
le seguenti: «o, se
l'interessato e' residente all'estero, entro
centoventi giorni» e
le parole: «nei rispettivi registri di
iscrizione» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio
telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) al comma 2, le
parole: «dall'ufficio di iscrizione» sono
sostituite dalle
seguenti: «dallo Sportello telematico del
diportista (STED)»;
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c) al comma 3, le
parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita'
che, previa
presentazione» sono sostituite dalle seguenti:
«all'Ufficio di
conservatoria centrale delle unita' da diporto
(UCON)
che, previa
presentazione allo Sportello telematico del
diportista (STED)» e
le parole: «l'ufficio di iscrizione» sono
sostituite dalle
seguenti: «l'Ufficio di conservatoria centrale
delle unita' da
diporto (UCON)»;
d) dopo il comma 4,
e' aggiunto il seguente: «4-bis. Non si
applica il termine di
cui al comma 1 per la dichiarazione e la
revoca di armatore.».
Art. 9 Modifiche
all'articolo 18 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 18
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «nei registri di cui all'articolo 15»
sono sostituite dalle
seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita'
da diporto (ATCN)»;
b) il comma 4 e'
sostituito dal seguente: «4. I cittadini italiani e
di altri Stati membri
dell'Unione europea residenti all'estero
che intendono
iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da
diporto di loro
proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto
(ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o
nominare un proprio
rappresentante che abbia domicilio in
Italia, al quale le
autorita' marittime o della navigazione interna
possono rivolgersi in
caso di comunicazioni relative all'unita'
iscritta. Il
rappresentante, qualora straniero, deve essere
regolarmente
domiciliato in Italia.».
Art. 10 Modifiche
all'articolo 19 decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171
1. All'articolo 19
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Iscrizione di
imbarcazioni da
diporto»;
b) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Per ottenere
l'iscrizione
nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN), il
proprietario o l'utilizzatore
dell'imbarcazione da
diporto in locazione finanziaria, in nome
e per conto del
proprietario, munito di procura con
sottoscrizione
autenticata, presenta allo Sportello telematico
del diportista (STED)
il titolo di proprieta' e la dichiarazione di
conformita' UE,
rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto
legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati
nell'articolo 14,
comma 3, del medesimo decreto, nonche' la
dichiarazione di
potenza del motore o dei motori installati a
bordo. Per le unita'
da diporto non munite di marcatura CE la
predetta
documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione
di idoneita'
rilasciata da un organismo tecnico notificato ai
sensi del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero
autorizzato ai sensi
del decreto legislativo 14 giugno 2011, n.
104.»;
c) al comma 2, le
parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi
del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto
legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del
decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104»;
d) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. Qualora il
proprietario o
l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o
per conto del
proprietario, munito di procura con sottoscrizione
autenticata, di una
imbarcazione da diporto iscritta in uno dei
registri pubblici di
uno Stato membro dell'Unione europea o di
un altro Stato
individuato con modalita' stabilite dal
regolamento di
attuazione del presente codice chieda
l'iscrizione
nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN), in
luogo del titolo di proprieta', e' sufficiente
presentare il
certificato di cancellazione dal registro dello Stato
di provenienza ovvero
un attestato dell'autorita' competente,
con validita' massima
di sei mesi, dal quale risulti avviata la
procedura di
cancellazione. Dal certificato di cancellazione o
dall'attestato
provvisorio devono sempre risultare le generalita'
del proprietario e
gli elementi di individuazione dell'unita'.»;
e) al comma 4, le
parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi
del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive
modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto
legislativo 11 gennaio
2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del
decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104»;
f) dopo il comma 4,
e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per
l'annotazione
dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio
telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN), il
proprietario o
l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in
locazione finanziaria
presenta all'ufficio di iscrizione, oltre
quanto previsto dai
commi da 1 a 4 del presente articolo, il
certificato di
iscrizione nel registro delle imprese o
dichiarazione
sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione
delle imprese
individuali o societa' esercenti le attivita' di cui
all'articolo 2 o, se
si tratta di impresa o societa' estera, un
documento rilasciato
dal Paese di appartenenza che attesta la
specifica attivita'
di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente.
L'iscrizione
nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN)
riporta la denominazione di imbarcazione da
diporto utilizzata a
fini commerciali-commercial yacht. La
stessa denominazione
e' riportata anche nella licenza di
navigazione. E' fatta
salva la facolta' per il proprietario o
dell'utilizzatore del
bene in locazione finanziaria di mutare
sempre la
destinazione della imbarcazione da diporto in
imbarcazione da
diporto utilizzata a fini commerciali e da
imbarcazione da
diporto utilizzata a fini commerciali in
imbarcazione da
diporto.».
Art. 11 Modifiche
all'articolo 20 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 20
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Iscrizione provvisoria
di navi e
imbarcazioni da diporto»;
b) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Il proprietario di
un'imbarcazione o di
una nave da diporto o l'utilizzatore del
bene in locazione
finanziaria, in nome e per conto del
proprietario, munito
di procura con sottoscrizione autenticata,
puo' chiedere, ove si
tratti di prima immissione in servizio,
l'assegnazione del
numero di immatricolazione, presentando
domanda allo
Sportello telematico del diportista (STED). Alla
domanda e' allegata:
a) copia della
fattura o della ricevuta fiscale attestante
l'assolvimento dei
pertinenti adempimenti fiscali e degli
eventuali adempimenti
doganali e contenente le generalita',
l'indirizzo e il
codice fiscale dell'interessato, nonche' la
descrizione tecnica
dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di
conformita' UE per le unita' che ne sono
provviste;
c) dichiarazione di
potenza del motore o dei motori di
propulsione sistemati
a bordo;
d) dichiarazione di
assunzione di responsabilita' da parte
dell'intestatario
della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli
eventi derivanti
dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave
fino alla data di
presentazione del titolo di proprieta' di cui al
comma 2.»;
c) dopo il comma 1,
e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di
domanda di iscrizione
provvisoria di navi da diporto, il
proprietario o
l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in
nome e per conto del
proprietario, munito di procura con
sottoscrizione
autenticata, allega, oltre la documentazione
prevista dal comma 1,
il certificato di stazza, anche
provvisorio.»;
d) al comma 3, le
parole: «all'ufficio che li ha rilasciati» sono
sostituite dalle
seguenti: «a uno Sportello telematico del
diportista (STED)».
Art. 12 Modifiche
all'articolo 21 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 21
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Cancellazione
dall'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto
(ATCN)»;
b) il primo comma e'
abrogato;
c) al comma 2, le parole:
«dai registri di iscrizione» sono
sostituite dalle
seguenti: «dall'Archivio telematico centrale
delle unita' da
diporto (ATCN)» e all'alinea dopo le parole:
«puo' avvenire» sono
aggiunte le seguenti: «, secondo le
modalita' stabilite
nel regolamento di attuazione del presente
codice:»;
d) dopo il comma 2,
sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il
proprietario che intende vendere all'estero la nave o
l'imbarcazione o che,
mantenendone la proprieta', intende
cancellarla
dall'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN) per
l'iscrizione nei registri di un Paese estero
deve presentare la
richiesta, tramite lo Sportello telematico del
diportista (STED), al
conservatore unico (UCON) e deve
ricevere il nulla
osta alla dismissione di bandiera da parte dello
stesso.
2-ter. Il
conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla
dismissione di
bandiera o alla demolizione di una unita' da
diporto entro e non
oltre trenta giorni dal ricevimento della
richiesta. Ai fini
del nulla osta alla dismissione di bandiera o
alla demolizione di
una nave o imbarcazione da diporto, si
applica l'articolo 15
della legge 26 luglio 1984, n. 413.
2-quater. Ai fini
dell'accertamento di cui all'articolo 15 della
legge 26 luglio 1984,
n. 413, decorso il termine di trenta giorni
di cui al comma
2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera
o alla demolizione si
intende comunque rilasciato.».
Art. 13 Modifiche
all'articolo 22 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 22
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
lettera a), dopo le parole: «licenza di
navigazione,» sono
inserite le seguenti: «anche provvisoria,»;
b) al comma 2,
lettera a), dopo le parole: «licenza di
navigazione» sono
inserite le seguenti: «, anche provvisoria,» e
le parole:
«rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario
stabilito nel
territorio dell'Unione europea, ovvero da
attestazione di
idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai
sensi dell'articolo
10 o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto
1998, n. 314» sono sostituite dalle
seguenti: «UE,
rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto
legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati
nell'articolo 14,
comma 3, del medesimo decreto ovvero da
un'attestazione di
idoneita' rilasciata da un organismo tecnico
notificato ai sensi
del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5,
ovvero autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104»;
c) ai commi 1 e 2, le
parole: «dall'ufficio che detiene il relativo
registro» sono
sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello
telematico del
diportista (STED)».
Art. 14 Modifiche
all'articolo 23 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 23
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «unita' da diporto» sono sostituite
dalle seguenti: «navi
e imbarcazioni da diporto, comprese le
unita' da diporto utilizzate
a fini commerciali,»;
b) al comma 2, dopo
le parole: «e la sigla di iscrizione» sono
inserite le seguenti:
«ovvero il codice alfanumerico generato
automaticamente dal
Centro elaborazione dati su base
nazionale per le
unita' da diporto immatricolate alla data di
entrata in vigore del
regolamento di attuazione di cui
all'articolo 1, comma
217 e seguenti, della legge 24 dicembre
2012, n. 228,» e le
parole: «il nome del proprietario» sono
sostituite dalle
seguenti: «il nome o la denominazione sociale
del soggetto
proprietario» e le parole:
«l'ufficio di
iscrizione e» sono soppresse;
c) al comma 5, le
parole: «al competente ufficio» sono
sostituite dalle
seguenti: «allo Sportello telematico del
diportista (STED)»;
d) al comma 6, le parole: «dai rispettivi
uffici di iscrizione»
sono sostituite dalle
seguenti: «dallo Sportello telematico del
diportista (STED)».
Art. 15 Modifiche
all'articolo 24 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 24
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «di cambio del numero e della sigla
dell'ufficio di
iscrizione ovvero» sono soppresse e dopo le
parole:
«dello scafo» sono
inserite le seguenti: «, come definite
nell'articolo 3,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5» e
dopo le parole: «dell'apparato motore»,
sono inserite le
seguenti: «, come definite nell'articolo 3,
comma 1, lettera g),
del medesimo decreto»;
b) il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. La ricevuta
dell'avvenuta
presentazione dei documenti necessari per il
rinnovo rilasciata
dallo Sportello telematico del diportista
(STED)
sostituisce la
licenza di navigazione per la durata massima di
venti giorni. Lo
sportello telematico del diportista (STED)
rinnova la licenza di
navigazione entro venti giorni dalla
presentazione dei
documenti.».
fonte Web di pubblico dominio
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