domenica 12 aprile 2020

CONCETTI BASE DELL'ARCHITETTURA NAVALE


L'architettura navale:  concetti di base

L'architettura navale, diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare dal nome, si occupa dei problemi legati all'interazione della nave con il mare. Meglio sarebbe dire con due fluidi: la nave infatti si muove sulla superficie del mare ed è immersa nell'atmosfera terrestre. Gli effetti dell'aria sulla resistenza al moto della nave sono trascurabili per velocità modeste ma diventano importanti quando la velocità del mezzo supera la dozzina di nodi circa, anche in relazione alle forme della parte emersa dello scafo. Un problema non da poco, tuttora dibattuto nella più recente letteratura scientifica, è poi quello dell'interazione fra i due fluidi, ovvero dei fenomeni che avvengono sul pelo libero del mare in prossimità della carena in moto.Il nome italiano di architettura navale deriva dalla lingua inglese nella quale "naval architect" designa il progettista della carena, distinto dal marine "engineer", lo "strutturista" ed "impiantista". Anche poi se nella progettazione navale moderna alla redazione di un progetto partecipa un equipe di persone.
Una nave differisce da ogni altro tipo di struttura ingegneristica, tra l'altro, perché deve essere progettata per muoversi efficacemente nell'acqua con la minima spinta possibile e quindi con il minimo dispendio d'energia. Il progettista deve quindi, oltre ad assicurare il galleggiamento e la stabilità anche a nave danneggiata, oltre a garantire la robustezza strutturale sia in acqua calma che ondosa, valutare l'energia necessaria a far muovere sui mari il suo mezzo, possibilmente prima di costruirlo.
Una carena, ove per carena si deve intendere la parte immersa di un qualsiasi oggetto che galleggia, può dirsi completamente definita quando se ne conoscono le dimensioni (lunghezza, larghezza, immersione, ecc.) e la forma: ma mentre le prime possono essere espresse attraverso dei numeri e quindi individuate univocamente, la forma non si può definire con dei numeri o a parole se non in modo del tutto qualitativo.
Possiamo dire che una barca è fine o piena, ha sezioni più o meno svasate, la prora slanciata, la poppa arrotondata o a specchio e così via ma non si può raccontare com'è fatta una barca; bisogna vederla. È per questo motivo che la progettazione navale, ancora oggi nell'era dell'informatica, diventa un'arte ed il progettista di una buona carena è visto come un inimitabile artista. È quindi necessario un disegno, il cosiddetto piano di costruzione, che ci mostri l'oggetto: ed anche per questo la progettazione di una carena è affidata all'abilità ed alla "mano" che una volta manovrava "piombi e flessibili" disegnando sulla carta ed attualmente manovra "mouse e calcolatore" disegnando sullo schermo delle linee che descrivono la forma più opportuna per fendere l'acqua. Ma quale influenza hanno la forma e le dimensioni della carena sulla spinta che io devo fornire per muovermi? Posso considerare separatamente i due elementi, forma e dimensioni, per i loro effetti sulla resistenza al moto? Non è facile rispondere ma possiamo affermare che caratteristiche dimensionali errate non consentono buone velocità anche se si realizzasse un'ottima forma, se invece le dimensioni sono corrette una forma opportuna consente di guadagnare un certo margine sulla velocità a parità di energia fornita. In sostanza è assolutamente necessario che la lunghezza e la larghezza siano ben proporzionate, infatti, l'immersione della carena non ha ampi margini per variare essendo comunque legata al peso della barca ed alla sua galleggiabilità.
È importante notare che si possono fissare delle dimensioni senza aver disegnato nulla della carena. La cosa può apparire banale ma è particolarmente utile quando si devono fare dei confronti fra diverse carene prima di costruirle: è abbastanza intuitivo, infatti, che a parità di lunghezza aumentando la larghezza della barca aumenti l'energia da fornire per muovermi ad una certa velocità.
Osservazioni analoghe possono essere fatte sulle dimensioni di una carena; ma bisogna prestare attenzione! Non si pensi che aumentando, ad esempio, la larghezza tutto possa rimanere invariato. Aumenterà anche il peso della barca e con esso l'immersione. Non possiamo quindi dare una valutazione di quanto crescerà la potenza da fornire variando la larghezza; infatti, bisognerebbe tenere in conto l'effetto della diversa immersione che sicuramente aumenterà con l'aumentare della larghezza e quindi del peso dell'imbarcazione. Una nave è un corpo unico e ogni minimo intervento su una sua parte si ripercuote inevitabilmente su tutte le altre è il concetto che sta alla base di tutta la progettazione. Per quanto banale, molto pochi se ne rendono conto.
Anche se la forma non si può determinare in modo quantitativo e cioè esprimere con numeri come le dimensioni, possiamo fare confronti fra diverse carene? Dall'esperienza si riescono a trarre delle conclusioni circa l'influenza che le dimensioni hanno sull'energia da fornire per muovere un corpo nell'acqua; ma come poter confrontare la forma? Non esiste che la prova sperimentale. Be' questo si può fare sovrapponendo due disegni (che sono in ogni caso bidimensionali mentre una barca ha tre dimensioni). Possiamo però avere un'idea di come stanno le cose definendo dei coefficienti di finezza: si tratta di confrontare il volume immerso con un volume fissato ad esempio quello definito dal parallelepipedo (la scatola) che sta intorno alla carena (coefficiente prismatico longitudinale). Altri simili parametri possono essere definiti a piacimento per confrontare due carene. Tutte queste considerazioni rimangono qualitative ma si vede dall'esperienza che azzeccare le dimensioni della barca ai fini della velocità conta di più che avere una buona forma. Teniamo presente che forma e dimensioni influenzano anche stabilità, robustezza, spazi interni, insomma il progetto di tutto nulla escluso dipende dal guscio esterno che racchiude il volume globale. Dalla fantasia dei progettisti nascono perciò carene non convenzionali per soddisfare particolari esigenze: catamarani, SWATH (small water area twin hull), aliscafi, hovercraft, scafi plananti a spigolo o con carena tonda, SES (surface effect ship), etc. Fino ad ora abbiamo affermato che la nave si muove nell'acqua e questo non è proprio preciso: in realtà la nave si muove sulla superficie dell'acqua. Tale affermazione, che può apparire una sottigliezza in realtà comporta una differenza enorme. Chiunque abbia visto un oggetto galleggiare avrà notato che nelle sue vicinanze si formano delle onde, così come lateralmente ed a poppa di una barca in movimento. Chi crea queste onde? E soprattutto, quanta energia viene spesa? Se è possibile calcolare con formule matematiche l'attrito fra l'acqua e la carena come si calcola l'attrito fra due corpi solidi che strisciano l'uno sull'altro (magari ci vuole un po' più di fatica), non è altrettanto possibile calcolare con sufficiente precisione l'energia assorbita dal formarsi delle onde. La teoria analitica non consente di risolvere il problema in modo "soddisfacente", perciò si usa ancor oggi il metodo sperimentale costruendo dei modelli in scala da provare in apposite vasche. Può apparire incredibile ma l'energia da spendere per muovere un galleggiante dipende dalla velocità elevata ad una potenza che, per alte velocità, arriva fino alla sesta: per fare un esempio se raddoppio la velocità di una barca da 30 a 60 nodi dovrò fornire un'energia approssimativamente 64 volte maggiore. Questo spiega perché ci sia voluto tanto tempo prima che la velocità delle navi crescesse quanto abbiamo visto negli ultimi anni: si sono dovute sviluppare tecnologie in grado di fornire enormi energie con macchine di dimensioni relativamente ridotte e trasportabili dalla nave. L'applicazione al campo navale di tutte le conoscenze ingegneristiche non può ancora essere considerata una scienza esatta poiché ci sono ancora molti margini di incertezza e molti elementi sfuggono alle più moderne teorie matematiche lasciando un ampio margine all'intuizione ed all'inventiva dell'architetto navale. Come ebbe a dire il famoso matematico Pointcarrè: La matematica non vi dice cos'è ma cosa sarebbe se. Infatti in questo campo i parametri sono così tanti che parte di essi devono comunque essere trascurati ed inoltre non è ancora stato trovato un sistema, pur complesso, di formulazioni matematiche la cui soluzione consenta di ottenere la resistenza al moto di una nave in modo univoco in funzione di una serie di parametri di ingresso che descrivano la nave stessa. Ovvero, non basta una corretta applicazione della matematica e della fisica, pur con i più sofisticati metodi oggi in uso, per ottenere una buona nave.

Fonte web di pubblico dominio.



giovedì 9 aprile 2020

L'AFFONDAMENTO DELL'ESTONIA

M/T  ESTONIA

rotta  Tallin  -  Stoccolma
Impostazione chiglia 18/10/1979 Cantiere Papenburg Germania
Stazza lorda            15.566  tsl
Stazza netta             8.372  tsn
Portata Lorda         2.935   tpl
Lunghezza              155,43 mt.
Largezza                    24,21 mt.
Pescaggio                     5,55 mt.
Velocità                      21 nodi
Propulsione               quattro motori  MAN 8L 40/45-17.652 Kw.
Passeggeri                      2000
Capacità Carico       460 auto

MAYDAY. MAYDAY State lanciando un Mayday? Estonia, cosa sta succedendo? Potete rispondere? – Qui Estonia. Chi c'è laggiù? - Estonia, qui è la Silja Europa. – Parlate finlandese? - Sì, parlo finlandese. – Abbiamo un problema. Ci stiamo piegando in maniera preoccupante sul lato di dritta, probabilmente di oltre 20 o 30°. Potete inviare assistenza e contattare la Viking Line? - La Viking Line non è lontana da noi e probabilmente a quest'ora ha già appreso la notizia. Comunicatemi la vostra posizione. – Abbiamo un blackout e noi… io non posso dire quale sia la nostra posizione in questo momento...  - OK, cercheremo di fare qualcosa. – State venendo in nostro soccorso?  - Sì. Puoi darci la tua posizione esatta? - Adesso non è possibile. Abbiamo un blackout a bordo. Gli strumenti sono spenti - OK, proviamo noi a rintracciare la vostra posizione. Solo un momento. Faremo del nostro meglio per venire in vostro soccorso ma dobbiamo prima calcolare le vostra posizione. – Adesso posso darvela.  – Bene! Vai! - Latitudine 58, solo un momento. - OK. - 22 - OK, 22°, arriviamo. – Volevo dire 59, latitudine 59 e 22'. 59° 22′. La longitudine? - 21° 40′ Est. 21° 40′ Est, OK. – Qui si sta mettendo male. Si sta mettendo davvero male adesso!!!


Alla una e ventiquattro della mattina del 28 settembre 1994, un accorato Mayday veniva lanciato sul canale 16 dall’operatore radio del traghetto Estonia, di proprietà della compagnia Estline, in rotta tra Tallin e Stoccolma. Nelle gelide acque del mar Baltico si stava già inesorabilmente consumando una delle più colossali tragedie del mare.Il traghetto Estonia era salpato alle ore 19 del giorno precedente dal porto di Tallin con a bordo 989 persone, di cui 803 passeggeri e 186 uomini di equipaggio. L’arrivo al porto di Stoccolma, previsto per le nove e mezza di mattina, non ebbe mai luogo: alle due meno dieci, dopo nemmeno mezz’ora dalla prima richiesta di soccorso, di quell’imponente nave 15.556 t.s.l. non sarebbe rimasto nulla. Nemmeno una flebile traccia sui radar.
Il conteggio delle vittime alla fine sarà terribile: 852 persone persero la vita nel disastro. Di queste solo 95 furono le salme recuperate, qualcuna quella stessa notte, molte altre restituite dal mare nei giorni successivi, un po’ qua, un po’ là sulle coste finlandesi. Tutte le altre sono ancora laggiù, in fondo al mare, in paziente attesa.


La versione ufficiale sostiene che la celata di prua, quel portellone che permette l’eccesso alla rampa di carico e quindi al ponte di stoccaggio delle autovetture, a causa del mare in tempesta cedette improvvisamente, staccandosi dal resto della nave. Il garage, in pochi istanti, sarebbe stato invaso da una quantità impressionante di acqua, che causò dapprima una forte inclinazione della nave verso dritta e, nel giro di pochi attimi, consegnò al mare l’Estonia con tutto il suo carico di vite umane.





A seguito di questo incidente venne rimessa in discussione,da parte dellIMO,  la sicurezza delle navi RO/RO nonostante gli emendamenti alla Solas del Maggio 1994. In particolare andavano rivisti gli aspetti riguardanti:il rinforzo delle porte stagne degli spazi garage in particolare prua e poppa-la sopravvivenza della nave in caso dincidente a  mezzo  paratie divisionali negli spazi garage- i mezzi di salvataggio-direttive circa loperatività della nave in caso di condimeteo avverse-regole per la lingua di lavoro- Il comitato di studi determinò inoltre che occorrevano due compartimenti allagati come requisito per la sopravvivenza della nave. Furono adottati obblighi riguardanti le pompe di sentina,il rizzaggio dei mezzi imbarcati,laccesso ai garage in navigazione,gli allarmi e la sorveglianza dei ponti della stiva carico,regole costruttive riguardanti lallagamento attraverso le condotte daria,linstallazione del VDR(scatola nera),le radiocomunicazioni,i controlli con visite occasionali alla nave,una zona a bordo di appontaggio elicotteri o di hovering,sistemi di evacuazione, informazioni ai passeggeri. Lassemblea dellIMO nel Novembre 1995 adottò 5 risoluzioni: (A792-19)  -  (A793-19)  -  (A794-19)  -  (A795-19)  -  (A796-19) riguardanti alcune  problematiche di cui sopra,in seguito ne  furono emanate altre. 

Video simulazione affondamento-fonte youtube



Decreto di Revisione Codice del Diporto - parte 3^


Art. 34 Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica
1. Dopo il Capo II-bis del Titolo III del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Capo II-ter.
Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica
Art. 49-septies.
Scuole nautiche
1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la
formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa
e tecnica da parte delle province o delle citta' metropolitane o
delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in
cui hanno la sede principale.
3. I compiti delle province o delle citta' metropolitane o alle
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
segnalazione certificata di inizio attivita' e di vigilanza
amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di
apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa' ed enti possono
presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attivita'
per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Citta'
metropolitana o alla Province autonome di Trento e di
Bolzano. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione diretta,
personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonche' la
gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica,
rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti
dell'autorita' competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi
per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve
essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata

per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile
didattico, in organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o di
capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia
in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della
capacita' finanziaria.
5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti
e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni
conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati
marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma
4 e sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che
emana apposite direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14
ed effettua le verifiche di cui al comma 10.
6. La segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma
4 puo' essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli
anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacita'
finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e
abbiano svolto attivita' di insegnamento di cui al comma 7 con
almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque
anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 508, comma
10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti
degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le persone
giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta
dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
7. Possono svolgere attivita' di insegnamento presso le scuole
nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di
capitano del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali
superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di
porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque
anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la
patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i
docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L'attivita' di
insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela e'
svolta dall'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies. Gli
insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a
misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di

prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva
non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione.
8. La segnalazione di cui al comma 4 non puo' essere
presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono
sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle
misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena
detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
9. La scuola nautica deve svolgere l'attivita' di formazione dei
candidati agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche di una o piu' categorie previste, possedere un'adeguata
attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui
al comma 7, nonche' di una adeguata unita' da diporto, secondo
quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente
codice.
10. Le province o le citta' metropolitane o le Province
autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del
possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche
con cadenza almeno triennale.
11. L'attivita' di scuola nautica e' sospesa per un periodo da uno
a tre mesi quando:
a) l'attivita' della scuola nautica non si svolge regolarmente;
b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o
degli istruttori che non sono piu' in possesso dei requisiti di cui
al comma 7;
c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle province
o dalle citta' metropolitane o dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della
scuola nautica.
12. L'attivita' della scuola nautica e' inibita quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacita'
finanziaria;

b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica
oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di cui al
comma 9;
c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione
in un quinquennio.
13. Nel caso in cui una scuola nautica e' gestita senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti, e' prevista
la chiusura della stessa e la cessazione della relativa attivita',
ordinate dalle province o dalle citta' metropolitane o dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva
l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle
disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attivita',
costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di scuola nautica
l'istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in
forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il
rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti. Chiunque
esercita o concorre a esercitare abusivamente l'attivita' di
scuola nautica e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689.
14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i
requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento delle verifiche
di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento
didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento
degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame
per il conseguimento della patente nautica.
15. Le scuole nautiche nonche' i centri di istruzione per la
nautica di cui all'articolo 49-octies presentano le domande di
ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorita'
marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le
medesime hanno la sede principale.
16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita'
marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli
esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un
numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti

presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i
componenti delle commissioni di esame sono a carico dei
richiedenti.
17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono
stabilite le modalita' per la segnalazione certificata di inizio
attivita', fermo restando quanto previsto dal comma 10.
Art. 49-octies.
Centri di istruzione per la nautica
1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la
gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti
nautiche, riconosciuti in conformita' a quanto previsto con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la
nautica». Per detti enti non e' richiesta la segnalazione
certificata in materia di inizio attivita' di cui all'articolo 49-
septies, comma 4.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni
nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I centri di istruzione per la nautica devono svolgere l'attivita'
di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, possedere una
adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli
insegnanti di cui all'articolo 49-septies, comma 7, nonche' di
una adeguata unita' da diporto, secondo quanto stabilito dal
regolamento di attuazione del presente codice.
4. L'attivita' delle articolazioni dei centri di istruzione per la
nautica e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) non si svolge regolarmente;
b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione degli
insegnanti o degli istruttori che non sono piu' in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 7;
c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni date
dal Direttore generale della Direzione Generale territoriale dei
trasporti e dal Capo del compartimento marittimo
territorialmente competenti ai fini del regolare funzionamento

del centro di istruzione.
5. L'esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la
nautica e' revocato quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante legale
e la capacita' finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica
oppure la disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di cui al
comma 3;
c) sono stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione
in un quinquennio;
d) l'istruzione e la formazione dei canditati per il
conseguimento delle patenti nautiche e' impartita a fine di lucro
o al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.
6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti
morali del rappresentante legale, a quest'ultimo e' parimenti
revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato puo' conseguire una
nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a
seguito di intervenuta riabilitazione.
7. Nel caso in cui l'articolazione del centro di istruzione della
nautica e' gestita senza i requisiti prescritti e' prevista la
chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attivita',
ordinata dal Capo del compartimento marittimo
territorialmente competente.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i
requisiti di idoneita', le modalita' di svolgimento delle verifiche
da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali
e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei
corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente
nautica.
9. Ai centri di istruzione per la nautica, si applica l'articolo 49-
septies, comma 16.».

Art. 35 Strutture dedicate alla nautica da diporto
1. Dopo il Capo II-ter del Titolo III del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Capo II-quater.
Strutture dedicate alla nautica da diporto
Art. 49-nonies.
Disciplina del transito delle unita' da diporto
1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da
diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509, devono permanentemente riservare alle unita' da diporto, a
vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o
che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle
unita' da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio,
agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici
con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I
tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72
ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi
di avaria all'unita', salvo che la permanenza oltre tali termini
non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione.
L'ormeggio per le unita' da diporto in transito o che approdano
per rifugio e' gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore
giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi
nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi
all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio
sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il
numero degli accosti riservato al transito e' determinato
nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri
periodi dell'anno il numero dei posti barca e' stabilito come
segue:
a) fino a 50 posti barca: due;
b) fino a 100 posti barca: tre;
c) fino a 150 posti barca: cinque;
d) fino a 250 posti barca: dieci;
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e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
f) da 501 a 750 posti barca: venti;
g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il
numero degli accosti riservato al transito destinato alle unita'
da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con
disabilita' o con persone con disabilita' a bordo e' determinato
nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri
periodi dell'anno il numero dei posti barca e' stabilito come
segue:
a) fino a 80 posti barca: uno;
b) fino a 150 posti barca: due;
c) fino a 300 posti barca: tre;
d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
e) da 400 a 700 posti barca: sei;
f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 e' scelta di preferenza una
area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore
distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia
elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile
mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e
mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e
deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di
cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa
e' possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili
galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso
e uso.
5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da diporto o la
persona che conduce una unita' da diporto con disabile a bordo,
a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui
al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce
l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del

proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni
del demanio marittimo non in concessione la citata
comunicazione e' fatta all'autorita' marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilita',
quando non impegnato a tale fine, puo' essere occupato da altra
unita', con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unita'
condotta da persona con disabilita' o con persona con disabilita'
a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo
quanto previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente
liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 e'
consentito, qualora non gia' occupato da altra unita' con
persona con disabilita', per un giorno e una notte. Nel caso in
cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere
la navigazione, l'autorita' marittima puo' autorizzare il
prolungamento dello stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2
e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni
singola pagina dall'autorita' marittima territorialmente
competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di
ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle
unita' partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di
concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo,
con ordinanza del capo del circondario marittimo competente
e' disciplinata la riserva per gli accosti alle unita' da diporto in
transito o che approdano per rifugio. Con la medesima
ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della
navigazione, sono altresi' individuati sistemi di regolazione
degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle
unita' da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.
11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla
compatibilita' delle strutture dedicate alla nautica da diporto di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi
e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di

competenza.
12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od
oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano
bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole
imbarcazioni, l'autorita' o l'ente competente, con proprio atto
determina le modalita' attuative e operative degli accosti alle
unita' da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano
per rifugio, nonche' dei punti di imbarco di transito idonei alla
comoda fruizione da parte delle persone con disabilita'. Le
tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per
rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di
imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del
presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative
previste dal codice della navigazione in materia di uso del
demanio marittimo.
Art. 49-decies.
Campi di ormeggio attrezzati
1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono
istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con
l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone
di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per
le unita' da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai
sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina
protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono
sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio
circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito
dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al
quindici per cento degli ormeggi e' riservata alle unita' a vela.
2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi
boa e di ormeggio di cui al comma 1 e' vietato l'ancoraggio al
fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al
perseguimento delle seguenti finalita':
a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei
fondali derivanti dall'ancoraggio delle unita' da diporto;

b) erogazione di un numero limitato e annualmente
programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;
c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa
e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicita' degli
stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.
3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio
di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di
stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione
combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della
nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla
osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori
sono destinati al recupero delle spese di allestimento e
manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a
incrementare la protezione ambientale dell'area marina
protetta.
5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti
gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con
le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e
paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale,
opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle
dimensioni delle unita' per le quali viene effettuato l'ormeggio.
6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente
avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle
strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto
posizionamento e funzionamento.
7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi
boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle
prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione
e le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli
enti gestori all'Ufficio circondariale marittimo competente per
il successivo inoltro all'Istituto idrografico della Marina
militare.
Art. 49-undecies.
Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti

1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di
concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione
che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il
ricovero a secco, con provvedimento dell'autorita' competente,
e' regolamentata la disciplina del ricovero a secco di
imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto,
garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformita'
con i pertinenti strumenti di pianificazione.
Art. 49-duodecies.
Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare
1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella
navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, e' istituito il
servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da
diporto.
2. Il servizio di cui al comma 1 e' svolto da soggetti privati,
singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di
cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa
sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi
derivante dall'attivita' e comunicazione alla Capitaneria di
porto competente per le attivita' di cui all'articolo 68 del codice
della navigazione. La citata comunicazione consente agli
operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da
diporto fino alla lunghezza di metri 24.
3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per
l'incolumita' delle persone a bordo, o vi e' la presenza o la
possibilita' di un inquinamento, e' fatto obbligo anche
all'operatore chiamato per l'assistenza di contattare
immediatamente l'autorita' marittima.
4. Le attivita' comprese nell'ambito del servizio di assistenza
sono le seguenti:
a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonche'
all'attrezzatura velica;
b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;
c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio,

scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle
batterie;
d) le altre attivita' che consentono di risolvere sul posto i
problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale
navigazione.
5. E' consentito il traino fino alla struttura per la nautica da
diporto piu' idonea tecnicamente ad accogliere l'unita' nel caso
di impossibilita' di risolvere il problema sul posto, laddove tale
attivita' non comporta alcun pericolo per la sicurezza della
navigazione. E' fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2
di comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura
per la nautica da diporto individuata, le attivita' di cui al
comma 4 e al primo periodo del presente comma all'autorita'
marittima territorialmente competente.
6. Le spese sostenute per le attivita' di cui al comma 4, sono
interamente a carico dei soggetti richiedenti.
7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono
stabiliti i criteri e le modalita' di svolgimento del servizio, i
requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il
servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il
servizio.».
Art. 36 Modifiche e integrazioni al titolo IV del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. Il titolo IV del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituto dal seguente:
«Titolo IV
EDUCAZIONE MARINARESCA
Art. 52.
Giornata del mare e cultura marina
1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno
quale "Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso
come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo
ed economico.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti
scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere
nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a
diffondere la conoscenza del mare.
4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i
Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e
dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, nonche' il Comitato olimpico
nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico,
letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in
rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico
e culturale del territorio nazionale nonche' al fine di preservare
le tradizioni marinaresche della comunita' italiana, anche
all'estero, possono essere organizzate manifestazioni
pubbliche, cerimonie, incontri, nonche' iniziative finalizzate
alla costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani
generazioni della cultura e conoscenza del mare.
6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e
delle prerogative costituzionali delle regioni, puo' essere
inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e
dell'educazione marinara.
L'insegnamento e' impartito dai docenti delle scuole pubbliche
e private in possesso di specifiche competenze e da docenti
specialistici nel caso in cui non e' possibile coprire le ore di
insegnamento con i docenti di istituto.
7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere
realizzati tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle
Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega
navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonche'
attraverso gli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo

trasporti e logistica.
8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 37 Modifiche all'articolo 53 decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171
1. L'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 53.
Violazioni commesse con unita' da diporto
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica di un'unita' da diporto senza la prescritta
abilitazione, perche' non conseguita o revocata o non
convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o
ritirata, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione e'
raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da
diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica di un'unita' da diporto con la prescritta
abilitazione scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a
1377 euro.
L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica
scaduta.
3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica di un'unita' da diporto che non e' in regola
con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 207 euro a 1033 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle
aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unita' da
diporto non osserva una disposizione di legge o di
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regolamento, o un provvedimento legalmente emanato
dall'autorita' competente in materia di uso del demanio
marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle
acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione
di legge o di regolamento in materia di sicurezza della
navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto
e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione
e' ridotta alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o
ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una
imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza
del motore installato e ambito di navigazione non e' richiesta la
patente nautica, senza i prescritti requisiti di eta' di cui
all'articolo 39 del presente codice e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665
euro.
6. Chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto supera i limiti
di velocita' previsti per la navigazione negli specchi d'acqua
portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei
corridoi destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di
imbarcazioni alla fonda e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a
2066 euro. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
velocita' sono utilizzate apparecchiature debitamente
omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento
di attuazione del presente codice.
7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5
e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del
regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento
emanato dall'autorita' competente in base al presente codice, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 65 euro a 665 euro.
8. In caso di violazione di disposizioni in materia di
navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie,
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e'
obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento
della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione
e' avvenuta contro la sua volonta'.

9. La patente nautica e' sospesa, da uno a tre mesi, per:
a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
b) chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto si mantiene a
una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di
posizionamento del subacqueo;
c) chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto come unita'
appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le
dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso
subacqueo.
10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono
reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione,
la patente nautica e' revocata.».
Art. 38 Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza di
alcool
1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-bis.
Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza dell'alcool
1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta
ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di
ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza
e' punito, ove il fatto non costituisca reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato
un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5
e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento
della violazione consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
nautica da tre a sei mesi;

b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni
caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente nautica da sei mesi a un anno;
c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro,
qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente nautica da uno a due anni.
La patente nautica e' sempre revocata, in caso di reiterazione
nel biennio.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono
raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che l'unita'
appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui chi
assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza provoca un
sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di
comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque
provoca un sinistro marittimo la patente nautica e' sempre
revocata nel caso in cui e' stato accertato un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per litro (g/l).
4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3,
l'unita', qualora non possa essere condotta da altra persona
idonea, puo' essere fatta trainare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina struttura dedicata per la
nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al
gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le
spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del
trasgressore.
5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono
aumentate da un terzo alla meta' quando la violazione e'
commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi

accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel
rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conduttori delle unita' da
diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi portatili.
7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno
dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero
quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore
dell'unita' da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica
derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche
accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando,
hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e
procedure determinati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanita', previa acquisizione del parere del Garante
per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al
comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli
agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla
legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie
delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche
o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate,
per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi,
compatibilmente con le attivita' di accertamento e di soccorso.
In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi
accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di
unita' da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle
cure mediche, nonche' rilasciano agli organi accertatori la
relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della
certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorita'
competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali
provvedimenti di competenza.

9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato
esito positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro
della patente nautica per un periodo non superiore a dieci
giorni. La patente nautica puo' essere ritirata anche nel caso in
cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non e'
immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata e'
depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo
accertatore.
10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un
valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5
grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di
ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore
dell'unita' da diporto e' punito con la sanzione di cui al comma
2, lettera c), primo periodo.
12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera
c), consegue in ogni caso il sequestro dell'unita', salvo che la
stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con
provvedimento dell'autorita' competente che ha disposto la
sospensione della patente nautica e' ordinato che il conduttore
dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del comma 13.
13. Con il provvedimento con il quale e' disposta la
sospensione della patente nautica, al fine di verificare il
mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorita' competente
che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore
dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica presso gli
uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve
avvenire nel termine di sessanta giorni.».
Art. 39 Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza di
alcool per soggetti di eta' inferiore a ventuno anni e per coloro
che conducono una unita' da diporto utilizzata a fini
commerciali
1. Dopo l'articolo 53-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,

n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-ter.
Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza dell'alcool per
soggetti di eta' inferiore a ventuno anni e per coloro che
conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali
1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta
ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto dopo aver
assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i soggetti di eta' inferiore ad anni ventuno;
b) coloro che utilizzano l'unita' da diporto a fini commerciali di
cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.
2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il
comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita'
da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto
l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora
sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1,
nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un
sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono
raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che l'unita'
appartenga a persona estranea all'illecito.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti
di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi
previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti
di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni
ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
4. La patente nautica e' sempre revocata, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla
lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel
biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo
comma.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi
6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di

rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo
53-bis, il conduttore dell'unita' da diporto e' soggetto alle
sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo
articolo, aumentate da un terzo alla meta'. All'accertamento
della violazione consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
nautica da uno a due anni. La patente nautica e' sempre
revocata, in caso di reiterazione nel biennio.».
Art. 40 Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Dopo l'articolo 53-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-quater.
Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione psicofisica
per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di
alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope e' punito, ove il fatto non costituisca
reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017
euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente nautica da uno a due anni.
Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-
ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del
presente comma sono aumentate da un terzo alla meta'. Le
sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di
una nave da diporto. La patente nautica e' sempre revocata
quando la violazione e' commessa da uno dei conduttori di cui
alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in
caso di reiterazione nel biennio.
2. Se il conduttore di unita' da diporto in stato di alterazione
psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al
comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro
dell'unita', salvo che l'unita' appartenga a persona estranea
all'illecito.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono
aumentate da un terzo alla meta' quando la violazione e'

commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi
accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conduttori delle unita' da diporto ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno
dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
motivo di ritenere che il conduttore dell'unita' da diporto si
trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, puo' essere
sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali
ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati
a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni
competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il
Consiglio superiore di sanita', da adottare entro sessanta giorni,
sono stabilite le modalita', senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di effettuazione degli
accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche
degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove
necessario a garantire la neutralita' finanziaria di cui al
precedente periodo, il medesimo decreto puo' prevedere che gli
accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziche'
su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido
del cavo orale.
6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile
effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario
delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o

presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si
applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le
attivita' di accertamento e di soccorso.
7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli
organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul
conduttore di unita' da diporto coinvolto in sinistri marittimi e
sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli
accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico cosi'
come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.
8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli
organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi
delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del
referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura
dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti,
all'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica per
gli eventuali provvedimenti di competenza.
9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7
non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al
comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati
motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di
alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono
disporre il ritiro della patente nautica fino all'esito degli
accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a
dieci giorni. La patente nautica e' ritirata ed e' depositata presso
l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. L'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica,
sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al
comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui
al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti
psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unita' da diporto si
sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende
sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel

termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via
cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore
dell'unita' da diporto e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo
53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale
e' disposta la sospensione della patente nautica, al fine di
verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorita'
competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il
conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica
presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente
competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medicolegale,
che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.».
Art. 41 Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della
dichiarazione di potenza
1. Dopo l'articolo 53-quater del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 53-quinquies.
Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della
dichiarazione di potenza
1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di
navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il
trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore
dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, si applica:
a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;
f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9,

sono reiterate nei due anni dal compimento della prima
violazione.
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 e' riportato sulla
licenza di navigazione.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante
utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della
dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte
dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a
sessanta giorni.
4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o
senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in
quanto ritirati, e' disposto il sequestro cautelare amministrativo
dell'unita' da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
Art. 42 Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 54 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 54.
Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione
temporanea
1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione
temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31,
comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro.».
Art. 43 Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 55.
Esercizio abusivo delle attivita' commerciali con unita' da
diporto

1. Chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1,
del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui
al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unita' da
diporto per attivita' diverse da quelle cui sono adibite o esercita
con unita' da diporto le attivita' di trasporto di persone a titolo
oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della
navigazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.
2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque non presenta la
dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4.
3. Nel caso di impiego di unita' da diporto per le attivita' di
trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la
patente nautica e' sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione
e' reiterata nel biennio, la patente nautica e' revocata.».
Art. 44 Sanzioni per danno ambientale
1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il seguente:
«Art. 55-bis.
Sanzioni per danno ambientale
1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater,
54 e 55 sono aumentate da un terzo alla meta' nel caso in cui
dalle violazioni ivi previste e' derivato danno o pericolo di
danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.
2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente e' sempre
disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore
gravita', e' disposto il sequestro dell'unita' da diporto.».
Art. 45 Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle
proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti
regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste

dalle disposizioni vigenti.».
Art. 46 Disposizioni procedurali e pagamento in misura
ridotta
1. Dopo l'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, e' inserito il seguente:
«Art. 57-ter.
Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una
determinata violazione consegue una sanzione amministrativa
pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689,
salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, e' ammesso il pagamento
di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del
massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o,
se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle
spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni
dalla contestazione o, se questa non vi e' stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
3. La somma di cui al comma 2 e' ridotta del 30 per cento se il
pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione
o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato
devono essere indicate le modalita' di pagamento con il
richiamo delle norme sui versamenti.
4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni
del presente codice per cui e' previsto il sequestro dell'unita' da
diporto o la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione o della revoca della patente nautica, nonche'
quando il trasgressore si e' rifiutato di esibire la patente
nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi
della normativa vigente, deve avere a bordo.».
Art. 47 Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il termine di cui
al comma 1 e' ridotto a sette giorni in caso di richiesta di
estratto dai registri o copie di documenti.».
Art. 48 Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 59 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 59.
Arrivi e partenze delle unita' da diporto e delle navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172
1. Le unita' da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad
attivita' commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione
della nota di informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in
porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal
porto stesso.
2. Alle unita' da diporto battenti bandiera dell'Unione europea
adibite ad attivita' commerciale e alle navi di cui all'articolo 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di
cui al comma 1.
3. Le unita' da diporto battenti bandiera di Stati non
appartenenti all'Unione europea adibite ad attivita'
commerciale sono tenute a espletare le formalita' di arrivo
presso l'autorita' marittima del primo porto di approdo
nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validita'
di un anno, nonche' a espletare le formalita' di partenza quando
lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni
per l'estero. Le formalita' possono essere espletate per via
telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo,
il quale inoltra alla competente autorita' la lista dei componenti
l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal
comandante.».
Art. 49 Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,

al comma 2, dopo la parola: «persone» sono inserite le
seguenti: «o l'integrita' ambientale».
Art. 50 Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 63 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le
prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1,
erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica
da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei
diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «previsti dal comma 1» sono
inserite le seguenti: «e 1-bis»;
c) al comma 3 le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1-bis e 2»;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Gli introiti
derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico
capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale
della nautica da diporto (SISTE).».
Art. 51 Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «nei registri» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN)»;

b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) procedure
relative alla cancellazione delle unita' da diporto dall'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) procedimento per
il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unita' da diporto
attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da
diporto (SISTE);»;
d) la lettera h) e' abrogata;
e) alla lettera l) le parole: «procedura di rilascio
dell'autorizzazione alla» sono soppresse;
f) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) disciplina
relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo
Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo
regolamento di attuazione.».
Art. 52 Modifiche all'allegato VIII del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'allegato VIII, al punto 9), del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, le parole: «all'articolo 6, paragrafo 4,
lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5,
comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5».
Art. 53 Modifiche all'allegato XVI del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'allegato XVI, tabella A, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, le parole: «nei registri di imbarcazioni e navi»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)».
Art. 54 Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84
1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il
comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Il piano regolatore
di sistema portuale o il piano regolatore portuale individua le

strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi
al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e
di natanti da diporto».
Art. 55 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509
1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, dopo le parole:
«varo e rimessaggio» sono inserite le seguenti: «, anche a
secco,».
Art. 56 Modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla
seguente: «f) interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno
luogo quando una nave e' direttamente e immediatamente
interessata da attivita' che comportano il movimento di persone
o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla
nave, con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;»;
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola:
«navi»
sono inserite le seguenti: «e alle unita' da diporto utilizzate a
fini commerciali».
Art. 57 Modifiche alla legge 8 luglio 2003, n. 172
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le
parole: «e comunque di stazza lorda non superiore alle 1000
tonnellate» sono soppresse.
Art. 58 Modifiche al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.
5
1. Al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis.

Compartimenti motori e motori alimentati con combustibili
alternativi
1. La normativa tecnica regolante i sistemi di alimentazione e
relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio
liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita'
da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato, e'
conforme alla regola tecnica elaborata nel rispetto della
normativa europea o, in mancanza di questa, della normativa
internazionale di riferimento, individuata secondo i criteri
stabiliti nel decreto di cui al comma 4.
2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del
presente decreto sono responsabili della conformita' del
sistema di alimentazione alternativo. Le imprese che
costruiscono unita' da diporto con i sistemi di alimentazione e i
motori di propulsione di cui al comma 1 o che provvedono alla
loro installazione sono responsabili della loro sistemazione a
bordo.
3. I certificati e le dichiarazioni previste per le operazioni
periodiche di ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla
regola tecnica di cui al comma 1 sono documenti di bordo.
4. Con uno o piu' decreti da adottare in relazione alle
specificita' dei diversi sistemi alternativi di propulsione di cui
al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, disciplina:
a) l'individuazione dei criteri della regola tecnica elaborata nel
rispetto della normativa internazionale;
b) le procedure connesse all'applicazione delle regole tecniche
di cui al comma 1 alle unita' da diporto;
c) i requisiti che deve possedere l'impresa installatrice di cui al
comma 2;
d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice di un sistema di
qualita' approvato da un organismo notificato e autorizzato ai
fini della valutazione della conformita' dei sistemi di qualita'

aziendali;
e) le modalita' con cui l'organismo notificato di cui alla lettera
d) effettua i controlli sul sistema di gestione della qualita'
dell'impresa installatrice;
f) procedure per l'immissione in commercio dei motori di
propulsione di cui al comma 1, comprensive delle norme di
sicurezza in materia;
g) procedure per la conversione alle alimentazioni con gas di
petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o
a doppia alimentazione delle unita' da diporto e dei relativi
motori di propulsione gia' immessi sul mercato;
h) le operazioni di controllo periodico sugli impianti di cui al
comma 1, nonche' l'istituzione di una apposita dichiarazione
rilasciata dal personale preposto a tali controlli;
i) le procedure per l'istituzione presso l'amministrazione
competente di un elenco delle imprese installatrici;
l) l'obbligo per le imprese installatrici di informare
l'amministrazione competente del possesso dei requisiti di cui
alla lettera c).»;
b) all'articolo 20, comma 1, le parole: «d) ed e)» sono sostituite
dalle seguenti: «e) ed f)»;
c) all'articolo 31, comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 39, comma 3, le parole: «, qualora abbiano
sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto oggetto del
presente decreto rappresenti un rischio per la salute o la
sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente,» sono
soppresse;
e) all'allegato II, il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1)
Componentistica protetta dai rischi di accensione di miscele di
gas infiammabili negli spazi destinati ai motori entrobordo ed
entrofuoribordo a benzina e ai serbatoi della benzina;».

Art. 59 Disposizioni attuative e abrogative
1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, della salute, per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il
Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere
del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la
disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare
secondo criteri di semplificazione dei procedimenti
amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) definizione delle procedure e delle modalita' per l'iscrizione
delle unita' da diporto e delle unita' da diporto utilizzate a fini
commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro
iscrizione provvisoria;
b) definizione delle modalita' di presentazione dell'istanza di
perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto;
c) individuazione delle procedure di trasferimento, di
cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria
dei natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o
vendita all'estero, nonche' di cessione a favore di terzi del
contratto di leasing e individuazione delle procedure per
l'iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in
costruzione, anche per l'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto (ATCN);
d) definizione delle modalita' del processo verbale di
dichiarazione e revoca di armatore;
e) disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per
la nautica nonche' delle relative figure professionali
dell'istruttore e dell'insegnante validi per l'intero territorio
nazionale;

f) definizione delle procedure e delle modalita' relative al
rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneita' al
noleggio;
g) sicurezza delle navigazione delle unita' da diporto in mare e
nelle acque interne e delle unita' utilizzate a fini commercialicommercial
yacht;
h) per le unita' da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque
marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle
certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di
salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle
esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonche' le
dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a
bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare
riguardo alla navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati
ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma
restando la validita' delle licenze di esercizio degli apparati
stessi, gia' rilasciati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
i) disciplina relativa ai requisiti psicofisici, per il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D,
nonche' i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle
patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita'
motoria e sensoriale, prevedendo anche misure di
semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche presso
le sedi delle scuole nautiche e dei centri di istruzione nautica;
l) definizione dell'organizzazione e del funzionamento
dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, l'accesso alla
stessa per il perseguimento delle finalita' istituzionali e le
modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei
soggetti di cui all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' le misure di
sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 31 del Codice in
materia di protezione dei dati personali;
m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei limiti di
navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per
aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo
con ordinanza di polizia marittima;

n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in
particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
o) disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita'
relativa alle scuole nautiche;
p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o
dell'atto di nazionalita' presso la competente autorita' doganale,
in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre
2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che
istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto
applicabile;
q) applicazione della normativa sul controllo dello Stato di
approdo alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali
battenti bandiera diversa da quella italiana;
r) definizione delle procedure e delle modalita' per
l'accertamento del tasso alcolemico;
s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per
il comando dei natanti da diporto che il locatore e' tenuto a
rilasciare per iscritto al conduttore dell'unita' da diporto che
non sia in possesso di patente nautica;
t) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa
tecnica europea e internazionale di riferimento per
l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di
alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con
gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed
elettrici su unita' da diporto, di nuova costruzione o gia'
immessi sul mercato;
u) modalita' e criteri di iscrizione delle navi che effettuano
noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui
all'articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro
internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30;
v) modalita' e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e

traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori
nonche' i requisiti dell'imbarcazione utilizzata;
z) individuazione delle modalita' di conseguimento della
patente nautica senza esami;
aa) adozione del Passenger Yacht Code italiano, al fine di
razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere
soddisfatti dalle unita' da diporto che trasportano piu' di dodici
ma non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e
che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni
internazionali. Il Passenger Yacht Code e' adottato, in
particolare, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle
convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage
1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water
Management Convention 2004, International Convention on
the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships,
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil
Pollution Damage 2001;
2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente
punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove
l'applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unita' da
diporto non e' ragionevole o tecnicamente non praticabile;
bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare
negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita'.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) il decreto di cui all'articolo 36-bis, comma 2, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo
27 del presente decreto;
b) il decreto di cui all'articolo 49-quater, comma 13, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
dall'articolo 33 del presente decreto;

c) il decreto di cui all'articolo 49-sexies, comma 10, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
dall'articolo 33 del presente decreto.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono emanati:
a) il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma 4, del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall'articolo
58 del presente decreto;
b) il decreto di cui all'articolo 53-bis, comma 7, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo
38 del presente decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti.
5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1 del presente articolo e' abrogato l'articolo 65 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al
regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 1
aprile 1981, n. 121.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) articolo 32, commi 1, 2 e 3;
b) articolo 42;
c) articolo 43, commi 1 e 2;
d) articolo 44.
Art. 60 Monitoraggio

1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita'
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti cura con cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio
2018, il monitoraggio del presente decreto, tenendo conto dei
seguenti indicatori:
a) occupati nell'indotto nautico globalmente considerato;
b) piccole e medie imprese nel settore della nautica da diporto;
c) contenzioso giurisdizionale e ricorsi amministrativi;
d) immatricolazioni di nuove unita' da diporto;
e) violazioni accertate relative al decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171;
f) ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171;
g) dati e statistiche inerenti l'andamento generale del settore
del diporto nautico.
2. Ai fini del controllo e del monitoraggio di cui al comma 1,
gli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della
navigazione, tramite il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, forniscono i dati in possesso relativi agli
indicatori.
Art. 61 Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del
Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito
dall'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 63,
comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema
telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo
Sportello telematico del diportista (STED), all'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e all'Ufficio

di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON)
devono intendersi riferite agli organismi e procedure
preesistenti all'entrata in funzione della predetta disciplina del
Sistema telematico centrale della nautica da diporto;
b) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti
necessari per la pubblicita' di cui all'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' rilasciata anche da
uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
c) la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti
necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui
all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, e' rilasciata anche da uno studio di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 59 del presente decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.
Art. 62 Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti
derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo
Lorenzin, Ministro della salute
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando

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