. Art.16 Dichiarazione
di armatore
1. Dopo l'articolo 24
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il
seguente:
«Art. 24-bis.
Dichiarazione di
armatore
1. Chi assume
l'esercizio di unita' da diporto deve fare
dichiarazione di
armatore all'Ufficio di conservatoria centrale
delle unita' da
diporto (UCON) tramite lo sportello telematico
del diportista
(STED). Quando l'esercizio non e' assunto dal
proprietario, se
l'armatore non vi provvede, la dichiarazione
puo' essere fatta dal
proprietario. Quando l'esercizio e' assunto
dai comproprietari
mediante costituzione di societa' di
armamento, le
formalita' di cui agli articoli 279, 282, secondo
comma, del codice
della navigazione, tengono luogo della
dichiarazione di
armatore.
2. La dichiarazione e
la revoca di armatore sono fatte per atto
scritto con
sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui
all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, ovvero
verbalmente. In quest'ultimo caso la
dichiarazione e la
revoca sono raccolte dallo sportello
telematico del
diportista (STED) con processo verbale nelle
forme stabilite nel
regolamento di attuazione del presente
codice.
3. Quando l'esercizio
non e' assunto dal proprietario, all'atto
della dichiarazione
si deve consegnare copia autentica del
titolo che
attribuisce l'uso dell'unita'.
4. La dichiarazione
di armatore deve contenere:
a) i dati anagrafici,
il domicilio o la residenza dell'armatore;
b) gli elementi di
individuazione dell'unita'.
5. Quando l'esercizio
e' assunto da persona diversa dal
proprietario, la
dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto
al comma 4, deve
contenere:
a) i dati anagrafici,
il domicilio o la residenza del proprietario;
b) l'indicazione del
titolo che attribuisce l'uso dell'unita'.
6. La dichiarazione
di armatore deve essere trascritta
nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto
(ATCN) e annotata
sulla licenza di navigazione.
7. Nel caso di
discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio
telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN) e le
annotazioni sulla
licenza di navigazione, prevalgono le
risultanze
dell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN).
8. In mancanza della
dichiarazione di armatore, armatore si
presume il
proprietario fino a prova contraria. In caso di unita'
da diporto concesse
in locazione finanziaria, armatore si
presume
l'utilizzatore dell'unita' in locazione finanziaria, fino a
prova contraria.
9. L'armatore e'
responsabile delle obbligazioni contratte, per
quanto riguarda sia
l'utilizzo che l'esercizio dell'unita' da
diporto. Per le
obbligazioni contratte in occasione e per i
bisogni di un
viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti
compiuti durante lo
stesso viaggio, a eccezione di quelle
derivanti da proprio
dolo o colpa grave, l'armatore di una unita'
da diporto di stazza
lorda inferiore alle 300 tonnellate puo'
limitare il debito
complessivo a una somma pari al valore
dell'unita' e
all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del
viaggio. Sulla somma
alla quale e' limitato il debito
dell'armatore
concorrono i creditori soggetti alla limitazione
secondo l'ordine
delle rispettive cause di prelazione e a
esclusione di ogni
altro creditore.
10. Per quanto non
previsto espressamente nel presente
articolo, si
applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II,
del codice della
navigazione e le relative norme attuative.».
Art. 17 Modifiche
all'articolo 25 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 25
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la
parola: «sigle» e' sostituita dalla seguente:
«numeri» e dopo la
parola: «individuazione» sono aggiunte le
seguenti:
«dell'unita'»;
b) al comma 1, le
parole: «nei registri» sono sostituite dalle
seguenti:
«nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN)» e le
parole: «dalla sigla dell'ufficio presso cui
sono iscritte e dal
numero di iscrizione» sono sostituite dalle
seguenti:
«da un numero di
individuazione composto da un codice
alfanumerico generato
automaticamente dal Centro
elaborazione dati su
base nazionale costituito in sequenza da
quattro caratteri
alfabetici e da quattro caratteri numerici»; al
secondo periodo la
parola:
«iscrizione» e'
sostituita con la seguente: «individuazione»;
c) dopo il comma 1,
e' inserito il seguente: «1-bis. Le unita' gia'
immatricolate alla
data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione di cui
all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della
legge 24 dicembre
2012, n. 228, possono conservare i numeri
di iscrizione gia'
assegnati. Nel caso previsto al precedente
periodo si applica la
lettera "X" di seguito ai predetti numeri di
iscrizione.»;
d) al comma 2, le
parole: «delle sigle» sono sostituite dalle
seguenti: «dei
numeri»;
e) al comma 3, la
parola: «anche» e' soppressa e le parole:
«nome che deve essere
differente da ogni altro gia' registrato
nel medesimo ufficio
di iscrizione» sono sostituite dalle
seguenti: «numero di
iscrizione che puo' essere costituito, a
richiesta, da una
specifica combinazione alfanumerica a
condizione che la
stessa non sia gia' stata utilizzata per
l'identificazione di
altra unita' da diporto e che non risulti
contraria all'ordine
pubblico, alla moralita' pubblica e al buon
costume.»;
f) il comma 4 e'
abrogato.
Art. 18 Modifiche
all'articolo 26 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 26
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica,
dopo la parola: «sicurezza», sono inserite le
seguenti: «e
certificato di idoneita' al noleggio»;
b) al comma 1, le
parole: «con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite
dalla seguenti: «dal
regolamento di attuazione del presente
codice»;
c) dopo il comma 1,
e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il
certificato di
idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita'
dell'unita' al
noleggio ed e' rilasciato dagli uffici circondariali
marittimi e dagli
uffici della motorizzazione civile. Il rilascio,
il rinnovo e la
convalida sono disciplinati dal regolamento di
attuazione del
presente codice.».
Art. 19 Controlli di
sicurezza della navigazione da diporto
1. Dopo l'articolo 26
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 e' inserito il
seguente:
«Art. 26-bis.
Controlli di sicurezza
della navigazione da diporto in mare
1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con specifiche
direttive emanate
entro il 31 marzo di ciascun anno, determina
le modalita' di
svolgimento dei controlli in materia di sicurezza
della navigazione da
diporto, anche a fini commerciali, al fine
di evitare
duplicazioni di accertamenti a carico delle unita' da
diporto, con
particolar riguardo alla stagione balneare. Il
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti verifica
annualmente
l'attuazione delle predette direttive.
2. Al fine del
raggiungimento degli obiettivi delle direttive di
cui al comma 1, e'
istituito un sistema di controlli di natura
preventiva che, a
seguito di un accertamento favorevole sulla
regolarita' della
documentazione di bordo, delle dotazioni di
sicurezza e dei
titoli abilitativi al comando delle unita' da
diporto, consente di
evitare durante la stagione balneare la
reiterazione di tali
controlli, restando fermi quelli di diversa
natura rientranti
nelle attribuzioni e nei compiti di istituto
propri di ciascuna
Forza di polizia.
3. La pianificazione,
la direzione e il coordinamento relativo ai
controlli in materia
di sicurezza della navigazione da diporto
sono di competenza
esclusiva del Corpo delle capitanerie di
porto-guardia
costiera.
4. I controlli alle
unita' da diporto sono svolti anche tramite
l'accesso
all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui
all'articolo 39-bis
del presente codice, all'Archivio telematico
centrale delle unita'
da diporto (ATCN) e al Centro
elaborazione dati di
cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1º
aprile 1981, n. 121,
da parte degli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria
appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei
limiti previsti
dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge
23 maggio 2008, n.
92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008,
n. 125.
Art. 20 Modifiche
all'articolo 27 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 27
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «lettera d)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera
f)» e le parole: «nei registri di cui all'articolo
15» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita'
da diporto (ATCN)»;
b) al comma 2, le
parole: «nei registri delle imbarcazioni da
diporto» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio
telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN)»;
c) al comma 3,
lettera b), le parole: «dell'articolo 10 o
autorizzato ai sensi
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314»
sono sostituite dalle
seguenti: «del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o
autorizzato ai sensi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n.
104» e, alla lettera c), le parole: «tavole a
vela» sono sostituite
dalle seguenti: «tavole autopropulse o non
autopropulse» e dopo
le parole: «metri quadrati,» sono inserite
le seguenti: «canoe,
kajak»;
d) al comma 4, le
parole: «allegato II» sono sostituite dalle
seguenti: «allegato I
del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.
5, e, comunque, entro
dodici miglia dalla costa»;
e) al comma 6, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di locazione di
natanti da diporto a un soggetto privo della
patente nautica, il
locatore fornisce per iscritto al conduttore
del natante le
istruzioni essenziali per il comando dell'unita',
redatte secondo lo
schema-tipo stabilito dal regolamento di
attuazione del
presente codice.»;
f) dopo il comma 6,
sono aggiunti i seguenti: «6-bis.
L'utilizzatore dei
natanti da diporto utilizzati a fini commerciali
di cui all'articolo
2, e' obbligato a:
a) essere in possesso
di patente nautica;
b) imbarcare un
numero di persone non superiore a quello che
il natante e'
abilitato a trasportare;
c) imbarcare, in caso
di noleggio, un numero di persone non
superiore a dodici;
d) dotare il natante
dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di
sicurezza richieste
dal regolamento di attuazione del presente
codice.
6-ter. Per
l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti
di locazione,
l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a)
ricorre nei soli casi
previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e
5.».
Art. 21 Modifiche
all'articolo 28 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 28
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
al comma 2, le
parole: «il costruttore, ovvero il suo legale
rappresentante o
rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione
europea» sono sostituite
dalle seguenti: «il fabbricante o il
rappresentante
autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera v),
del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.
5».
Art. 22 Modifiche
all'articolo 29 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 29
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo
le parole: «apparati ricetrasmittenti di
bordo» sono aggiunte
le seguenti: «e dotazioni di sicurezza»;
b) al comma 4, le parole:
«all'ufficio di iscrizione dell'unita'»
sono sostituite dalle
seguenti: «allo Sportello telematico del
diportista (STED)»;
c) ai commi 6 e 10,
le parole: «Ministero delle comunicazioni»
sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero dello sviluppo
economico»;
d) al comma 6, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
natanti da diporto,
il rilascio della licenza di esercizio non e'
subordinato ad alcun
esame.»;
e) dopo il comma 11,
sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Il
conduttore
dell'unita' da diporto e' responsabile degli obblighi
di cui ai commi 1, 2
e 11 e di quelli previsti dal regolamento di
attuazione del
presente codice relativi al corretto utilizzo degli
impianti e apparati
ricetrasmittenti di bordo.
11-ter. Con il
regolamento di attuazione del presente codice
sono stabilite per le
unita' da diporto, incluse le navi di cui
all'articolo 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano
nelle acque marittime
e interne, le condizioni per il rilascio
delle certificazioni
di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di
salvataggio, nonche'
le dotazioni di sicurezza minime che
devono essere tenute
a bordo, ivi compresi gli apparati
ricetrasmittenti
adeguati all'innovazione tecnologica.».
Art. 23 Modifiche
all'articolo 30 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 30
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
comma 1, le parole:
«nei registri di cui all'articolo 15» sono
sostituite dalle
seguenti: «nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da
diporto (ATCN)».
Art. 24 Modifiche
all'articolo 31 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 31
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
lettera b), le parole: «imbarcazioni o navi» sono
sostituite dalla
seguente: «unita'» e alla lettera c), le parole:
«imbarcazioni o navi»
sono sostituite dalla seguente: «unita'» e
le parole: «saloni
nautici internazionali» sono sostituite dalle
seguenti: «fiere,
saloni e altri eventi espositivi, anche
all'estero.»;
b) al comma 2, le
parole: «Il capo del circondario marittimo o
il capo dell'ufficio
provinciale del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i
sistemi informativi e statistici del Ministero
delle infrastrutture
e dei trasporti o, per le navi da diporto, il
capo del
compartimento marittimo, nella cui giurisdizione
l'impresa ha sede
principale o secondaria, rilasciano» sono
sostituite dalle
seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista
(STED) rilascia» e
dopo le parole: «motori marini» sono
inserite le seguenti:
«, ai mediatori del diporto, alle aziende di
assemblaggio e di
allestimento di unita' da diporto»;
c) al comma 4, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto
di autorizzazione
abilita anche alla navigazione in acque
territoriali
straniere per il periodo di tempo necessario alla
partecipazione a
fiere, saloni e altri eventi espositivi.»;
d) dopo il comma 4,
e' inserito il seguente: «4-bis.
L'autorizzazione di
cui al comma 2 e' rinnovabile ogni due anni
con annotazione
sull'originale e riporta l'annotazione delle
attivita' commerciali
di cui al comma 1.»;
e) al comma 6, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali
casi, e' richiesto il
solo requisito del possesso della patente
nautica di cui
all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle
disposizioni recanti
l'istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del
diporto.»;
f) dopo il comma 6,
e' aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di
esecuzione di prove a
mare per verificare l'efficienza di scafi o
motori e qualora si
tratti di unita' da diporto di lunghezza
superiore a
ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione
provvede, con oneri a
proprio carico, a garantire la presenza a
bordo di una persona
in possesso del certificato "First Aid"
ovvero di quello
"Medical care", a seconda che l'unita' sia
rispettivamente in
grado di raggiungere o meno una postazione
medica entro tre ore
di navigazione.».
Art. 25 Modifiche
all'articolo 32 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 32
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
alinea, dopo la parola «rilasciata» sono inserite
le seguenti: «, anche
in lingua inglese se richiesto,» e, alla
lettera b), le
parole: «, dal quale risulti la specifica attivita' di
cantiere navale, di
costruttore di motori marini oppure di
azienda di vendita di
imbarcazioni o navi da diporto o di
motori marini per il
diporto» sono sostituite dalle seguenti: «o
dichiarazione
sostitutiva di certificazione, da cui risulti la
specifica attivita',
di cui all'articolo 31, comma 2, del presente
codice»;
b) il comma 2 e'
abrogato.
Art. 26 Modifiche
all'articolo 33 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 33 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e'
abrogato.
Art. 27 Titoli
professionali del diporto
1. Dopo l'articolo 36
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il
seguente:
«Art. 36-bis.
Titoli professionali
del diporto
1. E' istituito il
seguente titolo professionale del diporto per lo
svolgimento dei
servizi di coperta: ufficiale di navigazione del
diporto di 2ª classe.
2. Con decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n.
400, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca,
modifica la disciplina prevista dal regolamento di
cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al
fine di individuare i
requisiti per lo svolgimento dei servizi di
coperta della nautica
da diporto e di assicurare piena
compatibilita' dei
titoli professionali del diporto con le
innovazioni
introdotte dal presente articolo.».
Art. 28 Modifiche
all'articolo 38 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 38
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo
le parole: «da diporto» sono inserite le
seguenti: «e da
diporto utilizzate a fini commerciali» e dopo le
parole: «richiesto
dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o
dall'armatore»;
b) dopo il comma 1,
e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per i
marittimi imbarcati
sulle imbarcazioni da diporto oggetto di
contratti di noleggio
appartenenti al medesimo armatore e'
consentita la
rotazione sulle predette unita' senza la prevista
annotazione di
imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo
all'armatore di
comunicare, nello stesso giorno in cui avviene
la predetta
rotazione, all'autorita' marittima competente la
composizione
effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.».
Art. 29 Modifiche e
integrazioni al capo IV del titolo II del
decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171
1. Alla rubrica del
capo IV del titolo II del decreto legislativo
18 luglio 2005, n.
171, le parole: «Obbligo di patente» sono
sostituite dalle
seguenti: «Patenti nautiche».
2. All'articolo 39
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la
lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
per la navigazione
nelle acque interne e per la navigazione
nelle acque marittime
entro sei miglia dalla costa, quando a
bordo dell'unita' e'
installato un motore di cilindrata superiore a
750 cc se a
carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc
se a carburazione o a
iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a
1.300 cc se a
carburazione o a iniezione a quattro tempi entro
bordo, o a 2.000 cc
se a ciclo diesel non sovralimentato, o a
1.300 cc se a ciclo
diesel sovralimentato, comunque con
potenza superiore a
30 kW o a 40,8 CV.»;
b) il comma 6 e'
sostituito dal seguente: «6. La patente nautica
si distingue nelle
seguenti categorie:
a) Categoria A:
abilitazione al comando di natanti,
imbarcazioni da
diporto e moto d'acqua;
b) Categoria B:
abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria C:
abilitazione alla direzione nautica di natanti e
imbarcazioni da
diporto;
d) Categoria D:
abilitazione speciale al comando di natanti e
imbarcazioni da
diporto.»;
c) dopo il comma 6,
sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le patenti
nautiche di categoria
A, B e C possono presentare prescrizioni,
anche relative alla
durata della propria validita', conseguenti
all'esito degli
accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica
in sede di rilascio o
di convalida delle stesse. Nelle patenti
nautiche di Categoria
D vi possono essere limitazioni relative
alle caratteristiche
dello scafo, alla potenza dei motori
installati, ai limiti
di navigazione, anche entro specifiche
distanze dalla costa,
e alle condizioni meteomarine. Nelle
stesse vi possono
essere prescrizioni relative alla durata della
validita', anche
conseguenti all'esito degli accertamenti medici
di idoneita' psichica
e fisica in sede di rilascio o di convalida
delle stesse, nonche'
all'utilizzo di specifici adattamenti. Le
limitazioni e le
prescrizioni sono riportate sulla patente
nautica. Con il
regolamento di attuazione del presente codice
sono stabiliti i
requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il
rinnovo delle patenti
nautiche A, B, C e D. Con il medesimo
regolamento sono
stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e
il rinnovo delle
patenti nautiche A, B e C anche a persone con
disabilita' motoria e
sensoriale.
6-ter. Le patenti
nautiche di Categoria A e B sono conseguite
senza esami da:
a) gli ufficiali
della Marina militare del Corpo di stato
maggiore e del Corpo
delle capitanerie di porto in servizio
permanente;
b) gli ufficiali del
Corpo della Guardia di finanza in possesso
di specializzazione
di comandante di unita' navale rilasciata dai
comandi della Guardia
di finanza;
c) i sottufficiali
delle Forze armate, incluso il Corpo delle
capitanerie di porto,
e delle Forze di polizia in possesso di
abilitazione alla
condotta di unita' navali d'altura o del brevetto
per la condotta di
mezzi navali della Marina militare senza
alcun limite dalla
costa o dalla unita' madre rilasciati dalla
Marina militare che
abbiano comandato tale tipo di unita' per
almeno dodici mesi.
6-quater. La patente
nautica di Categoria A e' conseguita senza
esami dal personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, in servizio
permanente o
ufficiale ausiliario o volontario di truppa in
ferma breve o
prefissata, abilitato al comando navale ed alla
condotta dei mezzi
nautici da parte della Marina militare,
secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di attuazione del
presente codice. La
stessa patente puo' essere conseguita senza
esami dal personale
militare della Guardia di finanza in
servizio permanente o
in ferma volontaria, in possesso di
abilitazione al
comando di unita' navale rilasciata dai comandi
della Guardia di
finanza, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di
attuazione del presente codice.
6-quinquies. La
facolta' di cui ai commi 6-ter e 6-quater e'
esercitata entro un
anno dalla cessazione dal servizio, fermo il
possesso dei
requisiti fisici, psichici e morali previsti dal
regolamento di
attuazione al presente codice.».
Art. 30 Anagrafe
nazionale delle patenti nautiche
1. Dopo l'articolo 39
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 e' inserito il
seguente:
«Art. 39-bis.
Anagrafe nazionale
delle patenti nautiche
1. Ai fini della
sicurezza della navigazione e per rendere
possibile
l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e
dei relativi
mutamenti, e' istituita, nel rispetto delle
disposizioni del
codice dell'amministrazione digitale e delle
regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso
codice, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e
il personale,
l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che
include le violazioni
di norme.
2. Nell'anagrafe
nazionale di cui al comma 1 devono essere
indicati per ogni
intestatario di patente nautica:
a) i dati anagrafici
e le loro variazioni dei titolari di patente
nautica;
b) i dati relativi al
procedimento di rilascio delle patenti
nautiche e, per
ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti
amministrativi
successivi, come quelli di rinnovo, di
sospensione e di
revoca;
c) i dati relativi
alle violazioni di norme previste dal presente
codice o di altre
norme applicabili in materia, che comportano
l'applicazione della
sanzione della sospensione o della revoca
della patente nautica,
anche per effetto di reiterazioni;
d) i dati relativi a
sinistri marittimi, in cui il titolare e' stato
coinvolto con
addebito di responsabilita', nonche' i dati relativi
a eventuali sanzioni
irrogate.
3. L'anagrafe di cui
al comma 1 e' completamente
informatizzata ed e'
popolata e aggiornata con i dati raccolti dal
Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e
il personale, forniti
dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici
circondariali
marittimi e dagli Uffici della motorizzazione
civile, dagli organi
accertatori di cui al comma 4, lettera b) e
c), dalle compagnie
di assicurazione, che sono tenuti a
trasmettere i dati al
Centro elaborazione dati della Direzione
generale per la
motorizzazione del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli
affari generali e il personale del Ministero
delle infrastrutture
e dei trasporti.
4. L'accesso ai dati
contenuti nell'anagrafe nazionale delle
patenti nautiche e'
consentito:
a) alle autorita'
pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3,
comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della
Repubblica 28
settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le
modalita' dallo
stesso disciplinate;
b) agli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle
Forze di polizia di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, nonche' agli
ufficiali di pubblica sicurezza, per il
tramite del Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
medesima legge;
c) agli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria appartenenti al
Corpo delle
Capitanerie di porto.
5. Con il regolamento
di attuazione del presente decreto e'
stabilita
l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe
nazionale di cui al
comma 1, nonche' l'accesso alla stessa e le
modalita' e i tempi
per la trasmissione dei dati da parte dei
soggetti di cui al
comma 3.».
Art. 31 Modifiche
all'articolo 41 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 41
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le
parole: «della legge 24 dicembre 1969, n.
990» sono sostituite
dalle seguenti: «del decreto legislativo 7
settembre 2005, n.
209»;
b) al comma 3, le
parole: «L'articolo 6 della legge 24 dicembre
1969, n. 990» sono
sostituite dalle seguenti: «L'articolo 125 del
decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209»;
c) dopo il comma 3,
e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le
disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unita' da
diporto utilizzate a
fini commerciali di cui all'articolo 2 del
presente codice, con
l'obbligo di assicurazione della
responsabilita' per
danni riportati dal conduttore e dalle
persone
trasportate.».
Art. 32 Modifiche
all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la
parola: «titolare» e' sostituita dalla seguente:
«proprietario» e dopo
le parole: «articolo 3, comma 1,»
sono inserite le seguenti:
«iscritte nei registri nazionali,»;
b) al comma 3, dopo
le parole: «mediante modalita'
telematiche», sono
inserite le seguenti: «e comunque
finalizzate alla
semplificazione degli adempimenti»;
c) dopo il comma 3,
e' inserito il seguente: «3-bis. Il contratto
di noleggio deve
essere tenuto a bordo in originale o copia
conforme.».
Art. 33 Figure
professionali per le unita' da diporto
1. Dopo il Capo II
del Titolo III del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171,
e' inserito il seguente:
«Capo II-bis.
Figure professionali
per le unita' da diporto
Art. 49-ter.
Mediatore del diporto
1. E' istituita la
figura professionale del mediatore del diporto.
2. E' mediatore del
diporto colui che mette in relazione, anche
attraverso attivita'
di consulenza, due o piu' parti per la
conclusione di
contratti di costruzione, compravendita,
locazione, noleggio e
ormeggio di unita' da diporto.
3. Il mediatore del
diporto puo' svolgere esclusivamente
l'attivita' indicata
al comma 2 nonche', fermo restando quanto
previsto dalle
disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n.
135, e alla legge 8
agosto 1991, n. 264, le attivita' connesse o
strumentali e svolge
la propria attivita' professionale senza
essere legato ad alcune
delle parti da rapporti di
collaborazione, di
dipendenza, di rappresentanza o da rapporti
che ne possano
compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del
diporto non puo' delegare le funzioni
relative
all'esercizio della professione, se non ad altro
mediatore iscritto.
5. Dopo la
conclusione del contratto per la quale ha prestato la
propria opera, il
mediatore del diporto puo' ricevere incarico
dal cantiere
costruttore o comunque da una delle parti di
rappresentarla negli
atti relativi all'esecuzione del contratto
medesimo.
6. Fatte salve le
disposizioni di cui al presente articolo e
all'articolo
49-quater del presente codice, ai mediatori del
diporto si applica la
disciplina di cui agli articoli 1754 e
seguenti del codice
civile.
Art. 49-quater.
Attivita' del
mediatore del diporto
1. L'attivita' di cui
all'articolo 49-ter e' soggetta a segnalazione
certificata di inizio
di attivita' da presentare alla Camera di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura per il tramite
dello sportello unico
del comune competente per territorio ai
sensi dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
corredata delle
autocertificazioni e delle certificazioni
attestanti il
possesso dei requisiti prescritti con decreto del
Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti.
2. La Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
verifica il possesso
dei requisiti e iscrive i relativi dati nel
registro delle imprese,
se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure, per i
soggetti diversi dalle imprese, in una apposita
sezione del
repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA)
previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n.
581, assegnando ad essi la relativa qualifica
con effetto
dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti
all'esercizio della
relativa attivita' professionale.
3. Possono svolgere
la professione del mediatore del diporto
coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza
dell'Unione europea;
b) eta' minima di 18
anni;
c) requisiti di
onorabilita' previsti per i mediatori marittimi di
cui alla legge 12
marzo 1968, n. 478;
d) avere assolto
l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1,
comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) aver frequentato
un apposito corso teorico-pratico e superato
il relativo esame,
salvo che per i mediatori marittimi di cui alla
legge 12 marzo 1968,
n. 478;
f) aver stipulato una
polizza di assicurazione della
responsabilita'
civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita'
derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui
operato essi
rispondono a norma di legge;
g) non essere stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza, non
essere stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o alle
misure di prevenzione, non essere stati
condannati a una pena
detentiva non inferiore a tre anni, salvo
che non sono
intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non
essere stati
sottoposti alle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
4. Il corso di cui al
comma 3, lettera e), e' organizzato
annualmente dalle
Regioni. L'iscrizione al corso e' subordinata
al pagamento da parte
di coloro che intendono iscriversi di un
diritto commisurato
al costo sostenuto dalle Regioni per la
gestione del corso.
5. L'ammontare del
diritto di cui al comma 4 e' stabilito ogni
tre anni con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e previa
intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il mediatore del
diporto di cui all'articolo 49-ter, che si rende
colpevole di
violazioni delle norme di deontologia
professionale ovvero
delle norme di comportamento previste
dal presente codice
e' soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari disposte
dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e
agricoltura del luogo in cui e' stata commessa la
condotta:
a) ammonimento, che
consiste nell'informare l'incolpato che la
sua condotta non e'
stata conforme alle norme deontologiche e
di legge, con invito
ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
Esso e' disposto
quando il fatto contestato non e' grave e vi e'
motivo di ritenere
che l'incolpato non commetta altre
infrazioni;
b) censura, che
consiste nel biasimo formale e si applica
quando la gravita'
dell'infrazione, il grado di responsabilita', i
precedenti
dell'incolpato e il suo comportamento successivo al
fatto inducono a
ritenere che egli non incorrera' in un'altra
infrazione;
c) sospensione, che
consiste nell'esclusione temporanea
dall'esercizio
dell'attivita' professionale e si applica per
infrazioni
consistenti in comportamenti e in responsabilita'
gravi o quando non
sussistono le condizioni per irrogare la sola
sanzione della censura;
d) inibizione
perpetua dell'attivita', che impedisce in via
definitiva lo
svolgimento dell'attivita' professionale.
L'inibizione perpetua
e' inflitta per violazioni molto gravi che
rendono incompatibile
la prosecuzione dell'attivita'
professionale da
parte dell'incolpato.
7. La sospensione, di
cui al comma 6, lettera c), e' disposta per
una durata non
superiore a 12 mesi.
8. La sospensione e'
obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal
codice penale, nei
seguenti casi:
a) mancata stipula o
sopravvenuta mancanza della polizza di
assicurazione di cui
al comma 4, lettera f);
b) emissione del
decreto di fermo di cui all'articolo 384 del
codice di procedura
penale e dell'ordinanza di custodia
cautelare di cui
all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai
pubblici uffici per una durata non superiore
a tre anni;
d) ricovero in un
ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei
casi previsti dal
comma 13, lettera b);
e) assegnazione a una
casa di cura e di custodia di cui
all'articolo 219 del
codice penale;
f) applicazione di
una delle misure di sicurezza non detentive
previste
dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del
codice penale.
9. Nel caso di
esercizio dell'azione penale contro un mediatore
del diporto la Camera
di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ha
facolta' di ordinare la sospensione cautelare del
medesimo
dall'esercizio professionale dell'attivita' fino alle
sentenze che
definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione
obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare
di cui al comma 9 non
e' soggetta al limite di durata stabilito
dal comma 7.
11. L'inibizione
perpetua dell'attivita' puo' essere pronunciata a
carico del mediatore
del diporto che, con la propria condotta,
ha gravemente
compromesso la propria reputazione e la
dignita' della
categoria ed e' obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai
pubblici uffici, perpetua o di durata
superiore a tre anni,
o interdizione dalla professione per uguale
durata;
b) ricovero in un
ospedale psichiatrico giudiziario nei casi
indicati
dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
c) assegnazione ad
una colonia agricola o ad una casa di
lavoro;
d) condanne per
delitto contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione
della giustizia, la fede pubblica, l'economia
pubblica, l'industria
e il commercio, il patrimonio, per
esercizio abusivo
della mediazione e per ogni altro delitto non
colposo per il quale
la legge commini la pena della reclusione
non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque
anni, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
12. Le sanzioni di
cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per
estratto nel REA. A
detti provvedimenti accedono gli uffici del
registro delle imprese
nonche', nel rispetto delle procedure
previste dal capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri
soggetti interessati.
13. Con decreto da
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo
economico, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, per la
semplificazione e la pubblica amministrazione,
della giustizia,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281,
stabilisce le
modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e
nel REA, i programmi
del corso e i criteri per le prove di
esame di cui al comma
3, lettera e), nonche' nel rispetto del
principio del contradditorio
e dei principi generali dell'attivita'
amministrativa, le
procedure di applicazione delle sanzioni
disciplinari di cui
al comma 6 per le violazioni disposte dalla
Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del
luogo in cui e' stata
commessa la violazione.
Art. 49-quinquies.
Istruttore di vela
1. E' istituita la
figura professionale dell'istruttore di vela.
2. E' istruttore di
vela colui che insegna professionalmente,
anche in modo non
esclusivo e non continuativo, a persone
singole e a gruppi di
persone, le tecniche della navigazione a
vela in tutte le loro
specializzazioni, esercitate con qualsiasi
tipo di unita', in
mare, nei laghi e nelle acque interne.
3. L'esercizio
professionale dell'istruttore di vela e' riservato ai
soggetti iscritti in
un apposito elenco nazionale tenuto dal
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. L'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 3 e' subordinata al
pagamento da parte di
coloro che intendono iscriversi di un
diritto commisurato
al costo sostenuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti per la gestione del predetto elenco.
5. L'ammontare del
diritto di cui al comma 4 e' stabilito
annualmente con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6. Le entrate
derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al
comma 5 affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate,
con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della
copertura delle spese
sostenute per le attivita' di cui al comma
3.
7. L'elenco di cui al
comma 3 e' pubblicato sui siti istituzionali
del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, della
Federazione italiana
vela e della Lega navale italiana e dei
Comuni nel cui
territorio sono presenti centri velici.
Art. 49-sexies.
Elenco
dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione
1. L'iscrizione va
fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di
vela di cui
all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione
abilita all'esercizio
della professione in tutto il territorio della
Repubblica.
2. Possono ottenere
l'iscrizione nel predetto elenco nazionale
coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza
dell'Unione europea;
b) eta' minima di 18
anni;
c) avere assolto
l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1,
comma 622, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) non essere stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza, non
essere stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o alle
misure di prevenzione, non essere stati
condannati a una pena
detentiva non inferiore a tre anni, salvo
che non sono
intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non
essere stati
sottoposti alle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
e) residenza o
domicilio o stabile recapito in un comune della
Repubblica;
f) essere in possesso
almeno di brevetto che abilita
all'insegnamento
delle tecniche di base della navigazione a
vela, rilasciato
dalla Marina Militare, dalla Federazione
italiana vela, o
dalla Lega navale italiana, nel rispetto del
sistema nazionale di
qualifiche dei tecnici sportivi del
Comitato olimpico
nazionale italiano e del quadro europeo
delle qualifiche -
European Qualification Framework
dell'Unione europea;
g) essere in possesso
del certificato di idoneita' psicofisica,
sulla base dei
requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione
di cui all'articolo 5
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33;
h) aver stipulato una
polizza di assicurazione della
responsabilita'
civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita'
derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui
operato essi
rispondono a norma di legge.
3. L'iscrizione negli
elenchi ha efficacia per sei anni ed e'
rinnovata, previo
accertamento ogni tre anni dell'idoneita'
psico-fisica di cui
al comma 2, lettera g), e a seguito di
frequenza di un corso
di aggiornamento professionale,
organizzato dalla
Marina Militare, dalla Federazione italiana
vela, o dalla Lega
navale italiana. L'iscrizione al corso e'
subordinata al
pagamento da parte di coloro che intendono
iscriversi di un
diritto commisurato al costo sostenuto per la
gestione del citato
corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni
tre anni con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sentiti gli enti di cui al primo
periodo del presente
comma.
4. L'istruttore di
vela di cui all'articolo 49-quinquies, che si
rende colpevole di
violazioni delle norme di deontologia
professionale, ovvero
delle norme di comportamento previste
dal presente codice
e' soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari disposte
dal Capo del Compartimento marittimo
del luogo in cui e'
stata commessa la condotta:
a) ammonimento, che
consiste nell'informare l'incolpato che la
sua condotta non e'
stata conforme alle norme deontologiche e
di legge, con invito
ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
Esso e' disposto
quando il fatto contestato non e' grave e vi e'
motivo di ritenere
che l'incolpato non commetta altre
infrazioni;
b) censura, che
consiste nel biasimo formale e si applica
quando la gravita'
dell'infrazione, il grado di responsabilita', i
precedenti
dell'incolpato e il suo comportamento successivo al
fatto inducono a
ritenere che egli non incorrera' in un'altra
infrazione;
c) sospensione, che
consiste nell'esclusione temporanea
dall'esercizio
dell'attivita' professionale e si applica per
infrazioni
consistenti in comportamenti e in responsabilita'
gravi o quando non
sussistono le condizioni per irrogare la sola
sanzione della
censura;
d) radiazione, che
impedisce in via definitiva lo svolgimento
dell'attivita'
professionale. La radiazione e' inflitta per
violazioni molto
gravi che rendono incompatibile la
prosecuzione
dell'attivita' professionale da parte dell'incolpato.
5. La sospensione, di
cui al comma 4, lettera c), e' disposta per
una durata non
superiore a 12 mesi.
6. La sospensione e'
obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal
codice penale, nei
seguenti casi:
a) mancata stipula o
sopravvenuta mancanza della polizza di
assicurazione di cui
al comma 2, lettera h);
b) emissione del
decreto di fermo di cui all'articolo 384 del
codice di procedura
penale e dell'ordinanza di custodia
cautelare di cui
all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai
pubblici uffici per una durata non superiore
a tre anni;
d) ricovero in un
ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei
casi previsti dal
comma 9, lettera b);
e) assegnazione a una
casa di cura e di custodia di cui
all'articolo 219 del
codice penale;
f) applicazione di
una delle misure di sicurezza non detentive
previste
dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del
codice penale.
7. Nel caso di
esercizio dell'azione penale contro un istruttore
di vela il Capo del
compartimento marittimo ha facolta' di
ordinare la
sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio
professionale
dell'attivita' fino alla sentenza che definisce il
grado di giudizio.
8. La sospensione
obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di
cui al comma 7 non e'
soggetta al limite di durata stabilito dal
comma 5.
9. La radiazione puo'
essere pronunciata a carico dell'istruttore
di vela che, con la
propria condotta, ha gravemente
compromesso la
propria reputazione e la dignita' della
categoria ed e'
obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai
pubblici uffici, perpetua o di durata
superiore a tre anni,
o interdizione dalla professione per uguale
durata;
b) ricovero in un
ospedale psichiatrico giudiziario nei casi
indicati
dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
c) assegnazione ad
una colonia agricola o ad una casa di
lavoro;
d) condanne per
delitto contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione
della giustizia, la fede pubblica, l'economia
pubblica, l'industria
e il commercio, il patrimonio, per
esercizio abusivo
della professione e per ogni altro delitto non
colposo per il quale
la legge commini la pena della reclusione
non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque
anni, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
10. Con decreto da
adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle
finanze, per la semplificazione e la
pubblica
amministrazione, della difesa, della giustizia,
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo
economico e dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo,
previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa
acquisizione del
parere del Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi
dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono stabilite
l'organizzazione, la
disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati,
nel rispetto delle
regole e delle garanzie previste in materia di
protezione dei dati
personali con particolare riferimento ai
principi di
necessita', pertinenza e non eccedenza dei dati
trattati, relativi
all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i
programmi del corso,
nonche', nel rispetto del principio del
contradditorio e dei
principi generali dell'attivita'
amministrativa, le
procedure di applicazione delle sanzioni
disciplinari di cui
al comma 4 per le violazioni accertate dal
Capo del
Compartimento marittimo del luogo in cui e' stata
commessa la
violazione.».
fonte Web di pubblico dominio.
fonte Web di pubblico dominio.
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