giovedì 9 aprile 2020

Decreto Revisione Codice del Diporto- parte 2^


. Art.16 Dichiarazione di armatore
1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis.
Dichiarazione di armatore
1. Chi assume l'esercizio di unita' da diporto deve fare
dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale
delle unita' da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico
del diportista (STED). Quando l'esercizio non e' assunto dal
proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione
puo' essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio e' assunto
dai comproprietari mediante costituzione di societa' di
armamento, le formalita' di cui agli articoli 279, 282, secondo
comma, del codice della navigazione, tengono luogo della

dichiarazione di armatore.
2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto
scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la
dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello
telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle
forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente
codice.
3. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto
della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del
titolo che attribuisce l'uso dell'unita'.
4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
b) gli elementi di individuazione dell'unita'.
5. Quando l'esercizio e' assunto da persona diversa dal
proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto
al comma 4, deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unita'.
6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta
nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto
(ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.
7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e le
annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le
risultanze dell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN).
8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si
presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unita'
da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si
presume l'utilizzatore dell'unita' in locazione finanziaria, fino a
prova contraria.
9. L'armatore e' responsabile delle obbligazioni contratte, per
quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unita' da
diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i
bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti
compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle
derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unita'
da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate puo'
limitare il debito complessivo a una somma pari al valore
dell'unita' e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del
viaggio. Sulla somma alla quale e' limitato il debito
dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione
secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a
esclusione di ogni altro creditore.
10. Per quanto non previsto espressamente nel presente
articolo, si applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II,
del codice della navigazione e le relative norme attuative.».
Art. 17 Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 25 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, la parola: «sigle» e' sostituita dalla seguente:
«numeri» e dopo la parola: «individuazione» sono aggiunte le
seguenti: «dell'unita'»;
b) al comma 1, le parole: «nei registri» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN)» e le parole: «dalla sigla dell'ufficio presso cui
sono iscritte e dal numero di iscrizione» sono sostituite dalle
seguenti:
«da un numero di individuazione composto da un codice
alfanumerico generato automaticamente dal Centro
elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da
quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici»; al
secondo periodo la parola:
«iscrizione» e' sostituita con la seguente: «individuazione»;

c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le unita' gia'
immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri
di iscrizione gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente
periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di
iscrizione.»;
d) al comma 2, le parole: «delle sigle» sono sostituite dalle
seguenti: «dei numeri»;
e) al comma 3, la parola: «anche» e' soppressa e le parole:
«nome che deve essere differente da ogni altro gia' registrato
nel medesimo ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle
seguenti: «numero di iscrizione che puo' essere costituito, a
richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a
condizione che la stessa non sia gia' stata utilizzata per
l'identificazione di altra unita' da diporto e che non risulti
contraria all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon
costume.»;
f) il comma 4 e' abrogato.
Art. 18 Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «sicurezza», sono inserite le
seguenti: «e certificato di idoneita' al noleggio»;
b) al comma 1, le parole: «con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite
dalla seguenti: «dal regolamento di attuazione del presente
codice»;
c) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il
certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita'
dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato dagli uffici circondariali
marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio,

il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di
attuazione del presente codice.».
Art. 19 Controlli di sicurezza della navigazione da diporto
1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis.
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche
direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina
le modalita' di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza
della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine
di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unita' da
diporto, con particolar riguardo alla stagione balneare. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica
annualmente l'attuazione delle predette direttive.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di
cui al comma 1, e' istituito un sistema di controlli di natura
preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla
regolarita' della documentazione di bordo, delle dotazioni di
sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unita' da
diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la
reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa
natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto
propri di ciascuna Forza di polizia.
3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai
controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto
sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di
porto-guardia costiera.
4. I controlli alle unita' da diporto sono svolti anche tramite
l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui
all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) e al Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1º
aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei
limiti previsti dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge

23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125.
Art. 20 Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera f)» e le parole: «nei registri di cui all'articolo
15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
b) al comma 2, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da
diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
c) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'articolo 10 o
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104» e, alla lettera c), le parole: «tavole a
vela» sono sostituite dalle seguenti: «tavole autopropulse o non
autopropulse» e dopo le parole: «metri quadrati,» sono inserite
le seguenti: «canoe, kajak»;
d) al comma 4, le parole: «allegato II» sono sostituite dalle
seguenti: «allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.
5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa»;
e) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della
patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore
del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unita',
redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di
attuazione del presente codice.»;
f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis.
L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali
di cui all'articolo 2, e' obbligato a:

a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che
il natante e' abilitato a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non
superiore a dodici;
d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di
sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente
codice.
6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti
di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a)
ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e
5.».
Art. 21 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
al comma 2, le parole: «il costruttore, ovvero il suo legale
rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione
europea» sono sostituite dalle seguenti: «il fabbricante o il
rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.
5».
Art. 22 Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «apparati ricetrasmittenti di
bordo» sono aggiunte le seguenti: «e dotazioni di sicurezza»;
b) al comma 4, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita'»
sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del
diportista (STED)»;
c) ai commi 6 e 10, le parole: «Ministero delle comunicazioni»

sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo
economico»;
d) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i
natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non e'
subordinato ad alcun esame.»;
e) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Il
conduttore dell'unita' da diporto e' responsabile degli obblighi
di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di
attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli
impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.
11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice
sono stabilite per le unita' da diporto, incluse le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano
nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio
delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di
salvataggio, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che
devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati
ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.».
Art. 23 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
comma 1, le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN)».
Art. 24 Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «imbarcazioni o navi» sono
sostituite dalla seguente: «unita'» e alla lettera c), le parole:
«imbarcazioni o navi» sono sostituite dalla seguente: «unita'» e
le parole: «saloni nautici internazionali» sono sostituite dalle
seguenti: «fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche
all'estero.»;

b) al comma 2, le parole: «Il capo del circondario marittimo o
il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il
capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione
l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano» sono
sostituite dalle seguenti: «Lo Sportello telematico del diportista
(STED) rilascia» e dopo le parole: «motori marini» sono
inserite le seguenti: «, ai mediatori del diporto, alle aziende di
assemblaggio e di allestimento di unita' da diporto»;
c) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto
di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque
territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla
partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.»;
d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis.
L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rinnovabile ogni due anni
con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle
attivita' commerciali di cui al comma 1.»;
e) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali
casi, e' richiesto il solo requisito del possesso della patente
nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle
disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto.»;
f) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di
esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o
motori e qualora si tratti di unita' da diporto di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione
provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a
bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid"
ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unita' sia
rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione
medica entro tre ore di navigazione.».
Art. 25 Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo la parola «rilasciata» sono inserite
le seguenti: «, anche in lingua inglese se richiesto,» e, alla
lettera b), le parole: «, dal quale risulti la specifica attivita' di
cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di
azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di
motori marini per il diporto» sono sostituite dalle seguenti: «o
dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la
specifica attivita', di cui all'articolo 31, comma 2, del presente
codice»;
b) il comma 2 e' abrogato.
Art. 26 Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e'
abrogato.
Art. 27 Titoli professionali del diporto
1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis.
Titoli professionali del diporto
1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo
svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del
diporto di 2ª classe.
2. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di
cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al
fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di
coperta della nautica da diporto e di assicurare piena
compatibilita' dei titoli professionali del diporto con le
innovazioni introdotte dal presente articolo.».
Art. 28 Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «da diporto» sono inserite le
seguenti: «e da diporto utilizzate a fini commerciali» e dopo le
parole: «richiesto dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o
dall'armatore»;
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per i
marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di
contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore e'
consentita la rotazione sulle predette unita' senza la prevista
annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo
all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene
la predetta rotazione, all'autorita' marittima competente la
composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.».
Art. 29 Modifiche e integrazioni al capo IV del titolo II del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. Alla rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, le parole: «Obbligo di patente» sono
sostituite dalle seguenti: «Patenti nautiche».
2. All'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione
nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a
bordo dell'unita' e' installato un motore di cilindrata superiore a
750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc
se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a
1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro
bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a
1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con
potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La patente nautica
si distingue nelle seguenti categorie:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti,
imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;

b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e
imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e
imbarcazioni da diporto.»;
c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le patenti
nautiche di categoria A, B e C possono presentare prescrizioni,
anche relative alla durata della propria validita', conseguenti
all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica
in sede di rilascio o di convalida delle stesse. Nelle patenti
nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative
alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori
installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche
distanze dalla costa, e alle condizioni meteomarine. Nelle
stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata della
validita', anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici
di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida
delle stesse, nonche' all'utilizzo di specifici adattamenti. Le
limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente
nautica. Con il regolamento di attuazione del presente codice
sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il
rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo
regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e
il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con
disabilita' motoria e sensoriale.
6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite
senza esami da:
a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato
maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio
permanente;
b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso
di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciata dai
comandi della Guardia di finanza;
c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di
abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura o del brevetto

per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza
alcun limite dalla costa o dalla unita' madre rilasciati dalla
Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per
almeno dodici mesi.
6-quater. La patente nautica di Categoria A e' conseguita senza
esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio
permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in
ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla
condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare,
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del
presente codice. La stessa patente puo' essere conseguita senza
esami dal personale militare della Guardia di finanza in
servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di
abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai comandi
della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di attuazione del presente codice.
6-quinquies. La facolta' di cui ai commi 6-ter e 6-quater e'
esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il
possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal
regolamento di attuazione al presente codice.».
Art. 30 Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis.
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche
1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere
possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e
dei relativi mutamenti, e' istituita, nel rispetto delle
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle
regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso
codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e
il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che
include le violazioni di norme.
2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere
indicati per ogni intestatario di patente nautica:

a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente
nautica;
b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti
nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti
amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di
sospensione e di revoca;
c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente
codice o di altre norme applicabili in materia, che comportano
l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca
della patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;
d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare e' stato
coinvolto con addebito di responsabilita', nonche' i dati relativi
a eventuali sanzioni irrogate.
3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente
informatizzata ed e' popolata e aggiornata con i dati raccolti dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e
il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici
circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione
civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e
c), dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a
trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione
generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle
patenti nautiche e' consentito:
a) alle autorita' pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le
modalita' dallo stesso disciplinate;
b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle
Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, nonche' agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il
tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
medesima legge;

c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al
Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Con il regolamento di attuazione del presente decreto e'
stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe
nazionale di cui al comma 1, nonche' l'accesso alla stessa e le
modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei
soggetti di cui al comma 3.».
Art. 31 Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «della legge 24 dicembre 1969, n.
990» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209»;
b) al comma 3, le parole: «L'articolo 6 della legge 24 dicembre
1969, n. 990» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 125 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unita' da
diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del
presente codice, con l'obbligo di assicurazione della
responsabilita' per danni riportati dal conduttore e dalle
persone trasportate.».
Art. 32 Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «titolare» e' sostituita dalla seguente:
«proprietario» e dopo le parole: «articolo 3, comma 1,»
sono inserite le seguenti: «iscritte nei registri nazionali,»;
b) al comma 3, dopo le parole: «mediante modalita'

telematiche», sono inserite le seguenti: «e comunque
finalizzate alla semplificazione degli adempimenti»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il contratto
di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia
conforme.».
Art. 33 Figure professionali per le unita' da diporto
1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, e' inserito il seguente:
«Capo II-bis.
Figure professionali per le unita' da diporto
Art. 49-ter.
Mediatore del diporto
1. E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto.
2. E' mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche
attraverso attivita' di consulenza, due o piu' parti per la
conclusione di contratti di costruzione, compravendita,
locazione, noleggio e ormeggio di unita' da diporto.
3. Il mediatore del diporto puo' svolgere esclusivamente
l'attivita' indicata al comma 2 nonche', fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n.
135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attivita' connesse o
strumentali e svolge la propria attivita' professionale senza
essere legato ad alcune delle parti da rapporti di
collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti
che ne possano compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non puo' delegare le funzioni
relative all'esercizio della professione, se non ad altro
mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la
propria opera, il mediatore del diporto puo' ricevere incarico
dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di
rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto
medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e

all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del
diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e
seguenti del codice civile.
Art. 49-quater.
Attivita' del mediatore del diporto
1. L'attivita' di cui all'articolo 49-ter e' soggetta a segnalazione
certificata di inizio di attivita' da presentare alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite
dello sportello unico del comune competente per territorio ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni
attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita
sezione del repertorio delle notizie economiche e
amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica
con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti
all'esercizio della relativa attivita' professionale.
3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) eta' minima di 18 anni;
c) requisiti di onorabilita' previsti per i mediatori marittimi di
cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato
il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla

legge 12 marzo 1968, n. 478;
f) aver stipulato una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui
operato essi rispondono a norma di legge;
g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o alle misure di prevenzione, non essere stati
condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo
che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non
essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), e' organizzato
annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso e' subordinata
al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un
diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la
gestione del corso.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e' stabilito ogni
tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter, che si rende
colpevole di violazioni delle norme di deontologia
professionale ovvero delle norme di comportamento previste
dal presente codice e' soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del luogo in cui e' stata commessa la
condotta:
a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la
sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e
di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
Esso e' disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi e'
motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre
infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica

quando la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i
precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al
fatto inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra
infrazione;
c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea
dall'esercizio dell'attivita' professionale e si applica per
infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita'
gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola
sanzione della censura;
d) inibizione perpetua dell'attivita', che impedisce in via
definitiva lo svolgimento dell'attivita' professionale.
L'inibizione perpetua e' inflitta per violazioni molto gravi che
rendono incompatibile la prosecuzione dell'attivita'
professionale da parte dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), e' disposta per
una durata non superiore a 12 mesi.
8. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal
codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di
assicurazione di cui al comma 4, lettera f);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del
codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia
cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore
a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei
casi previsti dal comma 13, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui
all'articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del
codice penale.
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore

del diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ha facolta' di ordinare la sospensione cautelare del
medesimo dall'esercizio professionale dell'attivita' fino alle
sentenze che definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare
di cui al comma 9 non e' soggetta al limite di durata stabilito
dal comma 7.
11. L'inibizione perpetua dell'attivita' puo' essere pronunciata a
carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta,
ha gravemente compromesso la propria reputazione e la
dignita' della categoria ed e' obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata
superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale
durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi
indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di
lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per
esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione
non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque
anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per
estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del
registro delle imprese nonche', nel rispetto delle procedure
previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri
soggetti interessati.
13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281,
stabilisce le modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e
nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di
esame di cui al comma 3, lettera e), nonche' nel rispetto del
principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita'
amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Art. 49-quinquies.
Istruttore di vela
1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.
2. E' istruttore di vela colui che insegna professionalmente,
anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone
singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a
vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi
tipo di unita', in mare, nei laghi e nelle acque interne.
3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela e' riservato ai
soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e' subordinata al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un
diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 e' stabilito
annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al
comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della
copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma
3.
7. L'elenco di cui al comma 3 e' pubblicato sui siti istituzionali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della

Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei
Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.
Art. 49-sexies.
Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione
1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di
vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione
abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della
Repubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) eta' minima di 18 anni;
c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza
personali o alle misure di prevenzione, non essere stati
condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo
che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non
essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della
Repubblica;
f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita
all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a
vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione
italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del
sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del
Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo
delle qualifiche - European Qualification Framework
dell'Unione europea;
g) essere in possesso del certificato di idoneita' psicofisica,
sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.

33;
h) aver stipulato una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui
operato essi rispondono a norma di legge.
3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed e'
rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di
frequenza di un corso di aggiornamento professionale,
organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana
vela, o dalla Lega navale italiana. L'iscrizione al corso e'
subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono
iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la
gestione del citato corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni
tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo
periodo del presente comma.
4. L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, che si
rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia
professionale, ovvero delle norme di comportamento previste
dal presente codice e' soggetto alle seguenti sanzioni
disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo
del luogo in cui e' stata commessa la condotta:
a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la
sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e
di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
Esso e' disposto quando il fatto contestato non e' grave e vi e'
motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre
infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica
quando la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i
precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al
fatto inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra
infrazione;
c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea
dall'esercizio dell'attivita' professionale e si applica per

infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita'
gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola
sanzione della censura;
d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento
dell'attivita' professionale. La radiazione e' inflitta per
violazioni molto gravi che rendono incompatibile la
prosecuzione dell'attivita' professionale da parte dell'incolpato.
5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), e' disposta per
una durata non superiore a 12 mesi.
6. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal
codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di
assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del
codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia
cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore
a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei
casi previsti dal comma 9, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui
all'articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del
codice penale.
7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore
di vela il Capo del compartimento marittimo ha facolta' di
ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio
professionale dell'attivita' fino alla sentenza che definisce il
grado di giudizio.
8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di
cui al comma 7 non e' soggetta al limite di durata stabilito dal

comma 5.
9. La radiazione puo' essere pronunciata a carico dell'istruttore
di vela che, con la propria condotta, ha gravemente
compromesso la propria reputazione e la dignita' della
categoria ed e' obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata
superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale
durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi
indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di
lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per
esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione
non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque
anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo
economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite
l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati,
nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di
protezione dei dati personali con particolare riferimento ai
principi di necessita', pertinenza e non eccedenza dei dati
trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i
programmi del corso, nonche', nel rispetto del principio del
contradditorio e dei principi generali dell'attivita'
amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni
disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal
Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui e' stata
commessa la violazione.».

fonte Web di pubblico dominio.

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