martedì 7 aprile 2020

Codice della Nautica da diporto DL 18 Luglio 2005 n.171 (art.15-27)


Titolo II

REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO

Capo I

Iscrizione delle unità da diporto

Art. 15.
Iscrizione (1)

1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN). 
(2)
2. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda. (3)
3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. (4)
4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria può richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta può essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilità dell'unità da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unità da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unità può richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unità da diporto. (5)
(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(4) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(5) Comma così sostituito dall’ art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 15-bis.
Iscrizione di navi da diporto (1)

1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell'autorità competente estera, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi dell'unità, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.
5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della società esercente le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione.
6. E' fatta salva la facoltà per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto.
(1) Articolo inserito dall’ art. 6, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 15-ter.
Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (1)

1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
2. Le modalità di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono:
a) la licenza di navigazione di cui all'articolo 22, che abilita la nave alla navigazione marittima internazionale;
b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
c) il libro unico di bordo.
4. Il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettera c), è disciplinato con il regolamento di attuazione del presente codice.
5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facoltà di sostituire la licenza di navigazione con l'atto di nazionalità di cui all'articolo 150 del codice della navigazione, e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.
(1) Articolo inserito dall’ art. 6, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 16.
Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria

1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto. (
1)
1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione. (2)
1-ter. Nel caso di perdita della disponibilità dell'unità da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione. (2)
(1) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma aggiunto dall’ art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229

Art. 17.
Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione. (
1)
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. (2
3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione. (3)
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore. (4)
(1) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(4) Comma aggiunto dall’ art. 8, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 18.
Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero


1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. (1)
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia. (2)
(1) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così sostituito dall’ art. 9, comma 1, lett. b), D
.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 19.
Iscrizione di imbarcazioni da diporto (1)


1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. (2)
2. Per le unità provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. (3)
3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato individuato con modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprietà, è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorità competente, con validità massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalità del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unità. (4)
4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. (5)
4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o società esercenti le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta salva la facoltà per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto. (6)
(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così sostituito dall’ art. 10, comma 1, lett. b), D
.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma così modificato dall’ art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(4) Comma così sostituito dall’ art. 10, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(5) Comma così modificato dall’ art. 10, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(6) Comma aggiunto dall’ art. 10, comma 1, lett. f), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 20.
Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto (1)

1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda è allegata:
a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2. (2)
1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio. (3)
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19. (4)
(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così sostituito dall’ art. 11, comma 1, lett. b), D
.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma inserito dall’ art. 11, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(4) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229
Art. 21.
Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) (1)


[1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unità. (2) ]
2. La cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice: (3)
a) per vendita o trasferimento all'estero;
b) per demolizione;
c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
d) per passaggio ad altro registro;
e) per perdita effettiva o presunta.
2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso. (4)
2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. (4)
2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato. (4)
(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma abrogato dall’ art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Alinea così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(4) Comma aggiunto dall’ art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229

Capo II

Abilitazione alla navigazione delle unità da diporto

Art. 22.
Documenti di navigazione e tipi di navigazione
1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: (1)
a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite; (2)
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono: (1)
a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità, UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; (3)
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.
(1) Alinea così modificato dall’ art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Lettera così modificata dall’ art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Lettera così modificata dall’ art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

Art. 23.
Licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali, è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (1)
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unità da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell'unità se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa. (2)
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati allo Sportello telematico del diportista (STED) su supporto informatico o per via telematica. (3)
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo Sportello telematico del diportista (STED) con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi. (4)
(1) Comma così modificato dall’ art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così modificato dall’ art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma così modificato dall’ art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(4) Comma così modificato dall’ art. 14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 24.
Rinnovo della licenza di navigazione
1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata. (1)
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED) rinnova la licenza di navigazione entro venti giorni dalla presentazione dei documenti. (2
(1) Comma così modificato dall’ art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così sostituito dall’ art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.


Art. 24-bis.
Dichiarazione di armatore (1)

1. Chi assume l'esercizio di unità da diporto deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, del codice della navigazione, tengono luogo della dichiarazione di armatore.
2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.
3. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.
4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
b) gli elementi di individuazione dell'unità.
5. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.
6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.
7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN).
8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unità da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria, fino a prova contraria.
9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unità da diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unità e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.
10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative.
(1) Articolo inserito dall’ art. 16, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

Art. 25.
Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell'unità (1)

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. (
2)
1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera “X” di seguito ai predetti numeri di iscrizione. (3)
2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (4)
3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume. (5)
[4. Il proprietario che trasferisca o venda all'estero l'unità da diporto è tenuto a chiedere preventivamente il nulla osta alla dismissione della bandiera. (6) ]

(1) Rubrica così modificata dall’ art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma inserito dall’ art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(4) Comma così modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(5) Comma così modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(6) Comma abrogato dall’ art. 17, comma 1, lett. f), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

Art. 26.
Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio (1)

1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. (
2)
1-bis. Il certificato di idoneità al noleggio attesta lo stato di idoneità dell'unità al noleggio ed è rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile. Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. (3)
(1) Rubrica così modificata dall’ art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così modificato dall’ art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma aggiunto dall’ art. 18, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229

Art. 26-bis.
Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare (1)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolar riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.
3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
(1) Articolo inserito dall’ art. 19, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229
Art. 27.
Natanti da diporto


1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26. (1)
2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso ne assumono il regime giuridico. (2)
3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia dalla costa;
b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo; (3)
c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari (3).
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa. (4)
5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.
6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice. (5)
6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, è obbligato a:
a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
d) dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice. (78)
6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5. (6)
(1) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Lettera così modificata dall’ art. 20, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(4) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(5) Comma così modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(6) Comma aggiunto dall’ art. 20, comma 1, lett. f), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229

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