Art. 28.
Potenza dei motori
1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore il
fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all'articolo
3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, rilascia
la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (1)
3. La dichiarazione di potenza del
motore fa parte dei documenti di bordo.
(1) Comma così modificato dall’
art. 21, comma 1, D.Lgs. 3 novembre
2017, n. 229.
Art. 29.
Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza (1)
1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo
di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza
superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno
di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo
le norme stabilite dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a
bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati
dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le
stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di
corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante,
rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla
normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non
comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello
spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di
conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio
della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità
competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata allo
Sportello telematico del diportista (STED), che provvede: (2)
a) all'assegnazione del nominativo
internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria
di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorità
competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di
esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta
valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita
all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di
sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio
della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei
natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata
all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente
giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo
ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione,
valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a
rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti
da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun
esame. (3)
7. Gli apparati ricetrasmittenti
installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di
corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione
ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di
apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere
disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata
all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità
dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di
emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata
per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego
dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi
dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli
importatori, i distributori e gli utenti. (4)
11. Per le imbarcazioni e le navi da
diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì
obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la
rilevazione satellitare della posizione.
11-bis. Il conduttore dell'unità
da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli
previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto
utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo. (5)
11-ter. Con il regolamento di
attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse
le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano
nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle
certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché
le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi
gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica. (5)
(1) Rubrica così modificata dall’
art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3
novembre 2017, n. 229.
(2) Alinea così modificato dall’ art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma così modificato dall’ art. 22, comma 1, lett. c) e d), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(4) Comma così modificato dall’ art. 22, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(5) Comma aggiunto dall’ art. 22, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Alinea così modificato dall’ art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma così modificato dall’ art. 22, comma 1, lett. c) e d), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(4) Comma così modificato dall’ art. 22, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(5) Comma aggiunto dall’ art. 22, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 30.
Manifestazioni sportive
1. In occasione di manifestazioni
sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate
dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse
riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei
nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ed i natanti
ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla
costa. (1)
2. Le stesse deroghe sono estese anche
alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad
eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i
quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima,
nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni
organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve
essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità
non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito
territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è
destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un
determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli
allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione
dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.
(1) Comma così modificato dall’
art. 23, comma 1, D.Lgs. 3
novembre 2017, n. 229.
Art. 31.
Navigazione temporanea
1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o
dei motori;
b) presentare unità da diporto al
pubblico o ai singoli interessati all'acquisto; (1)
c) trasferire unità da diporto da
un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi
espositivi, anche all'estero (1).
2. Lo Sportello telematico del
diportista (STED) rilascia» e dopo le parole: «motori marini» sono inserite le
seguenti: «, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di
allestimento di unità da diporto ai cantieri navali, ai costruttori di motori
marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea
per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti
ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto
vendita o per riparazioni ed assistenza. (2)
3. La navigazione temporanea è
effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale
come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle
caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto. L'atto di autorizzazione
abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo
di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi
espositivi. (3)
4-bis. L'autorizzazione di cui al
comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta
l'annotazione delle attività commerciali di cui al comma 1. (4)
5. L'unità da diporto che fruisce di
tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia
un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione
medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.
6. Le unità che effettuano la
navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza
necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza
delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto
intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, è richiesto il solo requisito
del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice,
in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto. (5)
6-bis. In caso di esecuzione di
prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti
di unità da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare
dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la
presenza a bordo di una persona in possesso del certificato “First Aid” ovvero
di quello “Medical care”, a seconda che l'unità sia rispettivamente in grado di
raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione. (6)
(1) Lettera così modificata dall’
art. 24, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3
novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così modificato dall’ art. 24, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma così modificato dall’ art. 24, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(4) Comma inserito dall’ art. 24, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(5) Comma così modificato dall’ art. 24, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(6) Comma aggiunto dall’ art. 24, comma 1, lett. f), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così modificato dall’ art. 24, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma così modificato dall’ art. 24, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(4) Comma inserito dall’ art. 24, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(5) Comma così modificato dall’ art. 24, comma 1, lett. e), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(6) Comma aggiunto dall’ art. 24, comma 1, lett. f), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 32.
Autorizzazione alla navigazione temporanea
1. L'autorizzazione alla
navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto,
previa presentazione dei seguenti documenti: (1)
a) copia della polizza di assicurazione
per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone
trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto
richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la
specifica attività, di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice. (2)
[2. L'autorizzazione è rinnovabile
ogni due anni con annotazione sul documento originale. (3) ]
(1) Alinea così modificato dall’
art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre
2017, n. 229.
(2) Comma così modificato dall’ art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma abrogato dall’ art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così modificato dall’ art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma abrogato dall’ art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 33.
Condizioni per la navigazione temporanea (1)
[1. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilità del soggetto intestatario dell'autorizzazione.
2. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità. ]
(1) Articolo abrogato dall’ art.
26, comma 1, D.Lgs. 3
novembre 2017, n. 229.
Capo III
Persone trasportabili ed equipaggio
Art. 34.
Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto
1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto
aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone
trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di
progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero
massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
a) per le unità munite di marcatura CE,
dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti
2.2 e 2.5 dell'allegato II;
b) per le unità non munite di marcatura
CE:
1) se omologate, da copia del
certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del
costruttore;
2) se non omologate, ai sensi del
regolamento di cui all'articolo 65.
Art. 35.
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto
1. E' responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.
Art. 36.
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da
diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare
e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di
camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da
diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di
età.
4. Al personale appartenente alla gente
di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di
imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è
riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti
dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.
Art. 36-bis.
Titoli professionali del diporto (1)
1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe.
2. Con decreto, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, al fine di individuare i requisiti
per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di
assicurare piena compatibilità dei titoli professionali del diporto con le
innovazioni introdotte dal presente articolo.
(1) Articolo inserito dall’ art.
27, comma 1, D.Lgs. 3
novembre 2017, n. 229.
Art. 37.
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a
noleggio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio.
Art. 38.
Ruolino di equipaggio
1. Qualora si intenda imbarcare
sulle unità da diporto e da diporto utilizzate a fini commerciali, quali membri
dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della
navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o
dall'armatore all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità
al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo
imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. (1)
1-bis. Per i marittimi imbarcati
sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al
medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la
prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo
all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta
rotazione, all'autorità marittima competente la composizione effettiva
dell'equipaggio di ciascuna unità. (2)
(1) Comma così modificato dall’
art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3
novembre 2017, n. 229.
(2) Comma aggiunto dall’ art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma aggiunto dall’ art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Capo IV
Patenti nautiche (1)
Art. 39.
Patente nautica
Patente nautica
1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei
miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque
interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla
costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore
a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a
carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a
carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo
diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato,
comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV (2).
2. Chi assume il comando di una unità da
diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso
della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle
unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che
navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un
motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera
b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di età,
per le imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di età, per
i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di
età, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri
quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di età di
cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle
scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e
dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a
condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle
scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità
civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al
regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre
1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle
unità da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle
seguenti categorie:
a) Categoria A: abilitazione al comando
di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando
di navi da diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla
direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione
speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto. (3)
6-bis. Le patenti nautiche di
categoria A, B e C possono presentare prescrizioni, anche relative alla durata
della propria validità, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di
idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse.
Nelle patenti nautiche di Categoria D vi possono essere limitazioni relative
alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti
di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa, e alle condizioni
meteomarine. Nelle stesse vi possono essere prescrizioni relative alla durata
della validità, anche conseguenti all'esito degli accertamenti medici di
idoneità psichica e fisica in sede di rilascio o di convalida delle stesse,
nonché all'utilizzo di specifici adattamenti. Le limitazioni e le prescrizioni
sono riportate sulla patente nautica. Con il regolamento di attuazione del
presente codice sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e
il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono
stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti
nautiche A, B e C anche a persone con disabilità motoria e sensoriale. (4)
6-ter. Le patenti nautiche di Categoria
A e B sono conseguite senza esami da:
a) gli ufficiali della Marina militare
del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio
permanente;
b) gli ufficiali del Corpo della Guardia
di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unità navale
rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;
c) i sottufficiali delle Forze
armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia
in possesso di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura o del
brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun
limite dalla costa o dalla unità madre rilasciati dalla Marina militare che
abbiano comandato tale tipo di unità per almeno dodici mesi. (4)
6-quater. La patente nautica di
Categoria A è conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio
permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o
prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da
parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione del presente codice. La stessa patente può essere conseguita senza
esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o
in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unità navale
rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione del presente codice. (4)
6-quinquies. La facoltà di cui ai
commi 6-ter e 6-quater è esercitata entro un anno dalla cessazione dal
servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti
dal regolamento di attuazione al presente codice. (4)
(1) Rubrica così sostituita dall’
art. 29, comma 1, D.Lgs. 3
novembre 2017, n. 229.
(2) Lettera così sostituita dall’ art. 29, comma 2, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma così sostituito dall’ art. 29, comma 2, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(4) Comma aggiunto dall’art. 29, comma 2, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Lettera così sostituita dall’ art. 29, comma 2, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma così sostituito dall’ art. 29, comma 2, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(4) Comma aggiunto dall’art. 29, comma 2, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 39-bis.
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche (1)
1. Ai fini della sicurezza della navigazione e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti, è istituita, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, che include le violazioni di norme.
2. Nell'anagrafe nazionale di cui al
comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:
a) i dati anagrafici e le loro
variazioni dei titolari di patente nautica;
b) i dati relativi al procedimento di
rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai
procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione
e di revoca;
c) i dati relativi alle violazioni di
norme previste dal presente codice o di altre norme applicabili in materia, che
comportano l'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca della
patente nautica, anche per effetto di reiterazioni;
d) i dati relativi a sinistri marittimi,
in cui il titolare è stato coinvolto con addebito di responsabilità, nonché i
dati relativi a eventuali sanzioni irrogate.
3. L'anagrafe di cui al comma 1 è
completamente informatizzata ed è popolata e aggiornata con i dati raccolti dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il
personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali
marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori
di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione
generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. L'accesso ai dati contenuti
nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è consentito:
a) alle autorità pubbliche individuate
dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo i criteri e le modalità dallo
stesso disciplinate;
b) agli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per
il tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima
legge;
c) agli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Con il regolamento di attuazione del
presente decreto è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe
nazionale di cui al comma 1, nonché l'accesso alla stessa e le modalità e i
tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.
(1) Articolo inserito dall’ art.
30, comma 1, D.Lgs. 3
novembre 2017, n. 229.
Capo V
Responsabilità derivante dalla circolazione delle unità da diporto
Art. 40.
Responsabilità civile
1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da
diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione
finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con
il conducente in vece del proprietario.
Art. 41.
Assicurazione obbligatoria
1. Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. (1)
2. Le disposizioni del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano
ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla
quale vengono applicati. (1)
3. L'articolo 125 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica anche ai motori muniti di
certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso
all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali. (2)
3-bis. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali
di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della
responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.
(3)
(1) Comma così modificato dall’ art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3
novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così modificato dall’ art. 31, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma aggiunto dall’ art. 31, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così modificato dall’ art. 31, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma aggiunto dall’ art. 31, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Titolo III
DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI
UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO
Capo I
Locazione di unità da diporto
Art.
42.
Locazione
e forma del contratto
1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il
conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni
e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a
bordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione
o di quello di cessione è regolata dal comma 3.
Art. 43.
Scadenza del contratto
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel
caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non
eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa
luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente
la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella
stabilita nel contratto stesso.
Art. 44.
Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.
Art. 45.
Obblighi del locatore
1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
Art. 46.
Obblighi del conduttore
1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.
Capo II
Noleggio
Art. 47.
Noleggio di unità da diporto
1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio o di
subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a
pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
Art. 48.
Obblighi del noleggiante
1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.
Art. 49.
Obblighi del noleggiatore
1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
Art. 49-bis.
Noleggio occasionale
1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. (1)
2. Il comando e la condotta
dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare,
dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero
attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del
possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in
deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente
nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto.
Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si
intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al
presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla
previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque
finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e
alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed
all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del
comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione
alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione
all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. (2)
3-bis. Il contratto di noleggio deve
essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. (3)
4. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite
le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attività di
noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue
giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella
misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei
costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta
sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta
sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle
disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al
presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei
predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché
ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La
mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo
periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di
cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.
(1)
Comma modificato dall’ art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così modificato dall’ art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma inserito dall’ art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Comma così modificato dall’ art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(3) Comma inserito dall’ art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Capo II-bis
Figure
professionali per le unità da diporto (1)
Art. 49-ter.
Mediatore del diporto (2)
1. E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto.
2. E' mediatore del diporto colui che
mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti
per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione,
noleggio e ormeggio di unità da diporto.
3. Il mediatore del diporto può svolgere
esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla
legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali e svolge la
propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da
rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che
ne possano compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non può
delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro
mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto per
la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere
incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di
rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al
presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori
del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del
codice civile.
(1)
Capo inserito dall’ art. 33, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n.
229.
(2) Articolo inserito dall’ art. 33, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-bis.
(2) Articolo inserito dall’ art. 33, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-bis.
Art. 49-quater.
Attività del mediatore del diporto (1)
1. L'attività di cui all'articolo 49-ter è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i
relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di
impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione
del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad
essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti
abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
3. Possono svolgere la professione del
mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) età minima di 18 anni;
c) requisiti di onorabilità previsti per i
mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
d) avere assolto l'obbligo di istruzione,
di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) aver frequentato un apposito corso
teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori
marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
f) aver stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio
dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi
rispondono a norma di legge;
g) non essere stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a
una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti
provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera e),
è organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso è subordinata al
pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato
al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma
4 è stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato
28 agosto 1997, n. 281.
6. Il mediatore del diporto di cui
all'articolo 49-ter, che si rende colpevole di violazioni delle norme di
deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal
presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è
stata commessa la condotta:
a) ammonimento, che consiste
nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme
deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre
infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è
motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo
formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di
responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo
al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste
nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si
applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o
quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della
censura;
d) inibizione perpetua dell'attività, che
impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale.
L'inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono
incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte
dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6,
lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
8. La sospensione è obbligatoria, oltre
che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza
della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f);
b) emissione del decreto di fermo di cui
all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia
cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per
una durata non superiore a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di
custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di
sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2),
3) del codice penale.
9. Nel caso di esercizio dell'azione
penale contro un mediatore del diporto la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del
medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze che
definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione obbligatoria di cui al
comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata
stabilito dal comma 7.
11. L'inibizione perpetua dell'attività
può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria
condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della
categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici,
perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per
uguale durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice
penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o
ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio
abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e,
nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono
annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli
uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste
dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
13. Con decreto da adottare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel
registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le
prove di esame di cui al comma 3, lettera e), nonché nel rispetto del principio
del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le
procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le
violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del luogo in cui è stata commessa la violazione.
(1)
Articolo inserito dall’ art. 33, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha
inserito il Capo II-bis.
Art. 49-quinquies.
Istruttore di vela (1)
1. E' istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.
2. E' istruttore di vela colui che insegna
professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone
singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le
loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei
laghi e nelle acque interne.
3. L'esercizio professionale dell'istruttore
di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al
comma 3 è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi
di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma
4 è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione
dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute
per le attività di cui al comma 3.
7. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.
7. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.
(1)
Articolo inserito dall’ art. 33, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n.
229, che ha inserito il Capo II-bis.
Art. 49-sexies.
Elenco dell'istruttore di vela e
condizioni dell'iscrizione (1)
1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione nel
predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) età minima di 18 anni;
c) avere assolto l'obbligo di istruzione,
di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) non essere stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a
una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti
provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) residenza o domicilio o stabile
recapito in un comune della Repubblica;
f) essere in possesso almeno di brevetto
che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela,
rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega
navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici
sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle
qualifiche - European Qualification Framework dell'Unione europea;
g) essere in possesso del certificato di
idoneità psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) aver stipulato una polizza di
assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività
derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a
norma di legge.
3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia
per sei anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneità
psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un
corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla
Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L'iscrizione al corso
è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un
diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso.
L'ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo
periodo del presente comma.
4. L'istruttore di vela di cui
all'articolo 49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di
deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal
presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal
Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta:
a) ammonimento, che consiste
nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme
deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre
infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è
motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo
formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di
responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo
al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste
nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si
applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o
quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
d) radiazione, che impedisce in via
definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. La radiazione è inflitta
per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione
dell'attività professionale da parte dell'incolpato.
5. La sospensione, di cui al comma 4,
lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
6. La sospensione è obbligatoria, oltre
che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza
della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
b) emissione del decreto di fermo di cui
all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia
cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per
una durata non superiore a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di
custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di
sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2)
e 3), del codice penale.
7. Nel caso di esercizio dell'azione
penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facoltà
di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale
dell'attività fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
8. La sospensione obbligatoria di cui al
comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non è soggetta al limite di durata
stabilito dal comma 5.
9. La radiazione può essere pronunciata a
carico dell'istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente
compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è
obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici,
perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per
uguale durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico
giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice
penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o
ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio
abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e,
nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
10. Con decreto da adottare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della
difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante
per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione, la
disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle
garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare
riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati
trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi
del corso, nonché, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi
generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo
del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione.
(1)
Articolo inserito dall’ art. 33, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n.
229, che ha inserito il Capo II-bis.
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