Capo II-ter
Scuole nautiche e centri di istruzione
per la nautica (1)
Art. 49-septies.
Scuole nautiche (2)
1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
2. Le scuole nautiche sono soggette a
vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province o delle città
metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui
hanno la sede principale.
3. I compiti delle province o delle città
metropolitane o alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
segnalazione certificata di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle
scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le
società ed enti possono presentare l'apposita segnalazione certificata di
inizio attività per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Città
metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il titolare deve
avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente
dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica,
rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'autorità
competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio
dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il
possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità
finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere
preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o
collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di
capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei
requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacità finanziaria.
5. Gli istituti tecnici del settore
tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del
mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi,
possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla
vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero dell'istruzione,
dell'uni-versità e della ricerca che emana apposite direttive nelle materie di
cui ai commi 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al comma 10.
6. La segnalazione certificata di inizio
attività di cui al comma 4 può essere presentata dai soggetti che abbiano
compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacità finanziaria,
di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attività di
insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza biennale, maturata
negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 508,
comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti degli
istituti tecnici di cui al comma 5. Per le persone giuridiche i requisiti
richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve
essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale
rappresentante.
7. Possono svolgere attività di
insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione
non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di
capitano del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali superiori del
Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il
servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno
dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti
degli istituti tecnici di cui al comma 5. L'attività di insegnamento della
tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore di vela di
cui all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere
sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a
tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
8. La segnalazione di cui al comma 4 non
può essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative
di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati
condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
9. La scuola nautica deve svolgere
l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche di una o più categorie previste, possedere un'adeguata
attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7,
nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal
regolamento di attuazione del presente codice.
10. Le province o le città metropolitane o
le Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del
possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza
almeno triennale.
11. L'attività di scuola nautica è sospesa
per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività della scuola nautica non si
svolge regolarmente;
b) il titolare non provvede alla
sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso
dei requisiti di cui al comma 7;
c) il titolare non ottempera alle
disposizioni date dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola
nautica.
12. L'attività della scuola nautica è
inibita quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del
titolare e la capacità finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o
l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto
di cui al comma 9;
c) sono stati adottati più di due
provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
13. Nel caso in cui una scuola nautica è
gestita senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti, è
prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa attività,
ordinate dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali
previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attività,
costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica l'istruzione o la
formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o,
comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti
previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l'attività di
scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro
a 15000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità
finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle
verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento
didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami,
nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della
patente nautica.
15. Le scuole nautiche nonché i centri di
istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies presentano le domande di
ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o
l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.
16. Le scuole nautiche possono richiedere
all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore
a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione
per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
17. Con il regolamento di attuazione del
presente codice sono stabilite le modalità per la segnalazione certificata di
inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 10.
(1)
Capo inserito dall’ art. 34, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Articolo inserito dall’ art. 34, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-ter.
(2) Articolo inserito dall’ art. 34, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-ter.
Art. 49-octies.
Centri di istruzione per la nautica (1)
1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività di cui all'articolo 49-septies, comma 4.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica
sulle associazioni nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I centri di istruzione per la nautica
devono svolgere l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, possedere una adeguata
attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui all'articolo
49-septies, comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto
stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.
4. L'attività delle articolazioni dei
centri di istruzione per la nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi
quando:
a) non si svolge regolarmente;
b) il rappresentante legale non provvede
alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 7;
c) il rappresentante legale non ottempera
alle disposizioni date dal Direttore generale della Direzione Generale
territoriale dei trasporti e dal Capo del compartimento marittimo
territorialmente competenti ai fini del regolare funzionamento del centro di
istruzione.
5. L'esercizio delle articolazioni del
centro di istruzione per la nautica è revocato quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del
rappresentante legale e la capacità finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o
l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto
di cui al comma 3;
c) sono stati adottati più di due
provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
d) l'istruzione e la formazione dei
canditati per il conseguimento delle patenti nautiche è impartita a fine di
lucro o al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.
6. In caso di revoca per sopravvenuta
carenza dei requisiti morali del rappresentante legale, a quest'ultimo è
parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato può conseguire una nuova
idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di intervenuta
riabilitazione.
7. Nel caso in cui l'articolazione del
centro di istruzione della nautica è gestita senza i requisiti prescritti è
prevista la chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attività,
ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competente.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità
finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle
verifiche da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento
degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il
conseguimento della patente nautica.
9. Ai centri di istruzione per la nautica,
si applica l'articolo 49-septies, comma 16.
(1)
Articolo inserito dall’ art. 34, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n.
229, che ha inserito il Capo II-ter.
Capo II-quater
Strutture
dedicate alla nautica da diporto (1)
Art. 49-nonies.
Disciplina del transito delle unità da
diporto (2)
1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15
settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è
determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri
periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:
a) fino a 50 posti barca: due;
b) fino a 100 posti barca: tre;
c) fino a 150 posti barca: cinque;
d) fino a 250 posti barca: dieci;
e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
f) da 501 a 750 posti barca: venti;
g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15
settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito
destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con
disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'uno per
cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei
posti barca è stabilito come segue:
a) fino a 80 posti barca: uno;
b) fino a 150 posti barca: due;
c) fino a 300 posti barca: tre;
d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
e) da 400 a 700 posti barca: sei;
f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalità di cui al comma 3 è
scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla
minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia
elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua
delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo
della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con
altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In
alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili
galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.
5. La persona con disabilità che conduce
l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a
bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al
comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o
via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di
anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata
comunicazione è fatta all'autorità marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato alle
persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato
da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità
condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che
abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5,
dovrà essere immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco
di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con
persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le
condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione,
l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli
accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato
in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive
o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati
dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo
non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto
marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è
disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che
approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la
sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di
regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità
da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.
11. Il capo del circondario marittimo, con
riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della
navigazione esprime il parere di competenza.
12. Nella acque interne, nei laghi, nei
parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che
comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole
imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina le
modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a
motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di
transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le
tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono
rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle
disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative
previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.
(1)
Capo inserito dall’ art. 35, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n.
229.
(2) Articolo inserito dall’ art. 35, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-quater.
(2) Articolo inserito dall’ art. 35, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha inserito il Capo II-quater.
Art. 49-decies.
Campi di ormeggio attrezzati (1)
1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi è riservata alle unità a vela.
2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema,
nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato
l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al
perseguimento delle seguenti finalità:
a) contenimento dei fenomeni di aratura e
danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;
b) erogazione di un numero limitato e
annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;
c) garanzia della trasparenza dei criteri
di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità
degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.
3. Gli enti gestori che istituiscono i
campi di boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e
giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione
combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da
diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. I proventi riscossi ai sensi del comma
3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e
manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la
protezione ambientale dell'area marina protetta.
5. Nell'allestimento dei campi boa e di
ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili
con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico,
con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione
alla tipologia e alle dimensioni delle unità per le quali viene effettuato
l'ormeggio.
6. Gli enti gestori possono allestire
sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e
delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto
posizionamento e funzionamento.
7. Al fine di garantire la sicurezza della
navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle
prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione e le
caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori
all'Ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro
all'Istituto idrografico della Marina militare.
(1)
Articolo inserito dall’ art. 35, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n.
229, che ha inserito il Capo II-quater.
Art. 49-undecies.
Ricovero a secco per piccole
imbarcazioni e natanti (1)
1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all'articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di pianificazione.
(1)
Articolo inserito dall’ art. 35, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n.
229.
Art. 49-duodecies.
Assistenza e traino per imbarcazioni e
natanti in mare (1)
1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, è istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.
2. Il servizio di cui al comma 1 è svolto
da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi
ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa
sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante
dall'attività e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le
attività di cui all'articolo 68 del codice della navigazione. La citata
comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle
imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.
3. Nel caso in cui sussista un pericolo
attuale o presumibile per l'incolumità delle persone a bordo, o vi è la
presenza o la possibilità di un inquinamento, è fatto obbligo anche
all'operatore chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorità
marittima.
4. Le attività comprese nell'ambito del
servizio di assistenza sono le seguenti:
a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed
elettriche, nonché all'attrezzatura velica;
b) consegna di pezzi di ricambio e
forniture di bordo in genere;
c) interventi di ausilio alla navigazione
quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica
delle batterie;
d) le altre attività che consentono di
risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la
normale navigazione.
5. E' consentito il traino fino alla
struttura per la nautica da diporto più idonea tecnicamente ad accogliere
l'unità nel caso di impossibilità di risolvere il problema sul posto, laddove
tale attività non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione.
E' fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare
tempestivamente, al rientro presso la struttura per la nautica da diporto
individuata, le attività di cui al comma 4 e al primo periodo del presente
comma all'autorità marittima territorialmente competente.
6. Le spese sostenute per le attività di
cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.
7. Con il regolamento di attuazione del
presente codice sono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento del
servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il
servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il servizio.
(1)
Articolo inserito dall’ art. 35, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n.
229, che ha inserito il Capo II-quater.
Capo III
Mediatore
per le unità da diporto
Art.
50.
Ruoli
dei mediatori per le unità da diporto
[1. Le regioni disciplinano i requisiti e le modalità di iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto, la formazione e conservazione del ruolo, le cause di cancellazione e le norme disciplinari. ]
Art. 51.
Abilitazione all'esercizio della
professione di mediatore
[1. L'iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unità da diporto abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. L'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto. ]
Titolo IV (1)
EDUCAZIONE MARINARESCA
Art. 52.
Giornata del mare e cultura marina (2)
1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale “Giornata del mare” presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili
di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di
ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e
competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte
a diffondere la conoscenza del mare.
4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri degli
esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle
infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle
attività culturali e del turismo, nonché il Comitato olimpico nazionale
italiano, impartisce le opportune direttive.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e
artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del
mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale
nonché al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunità
italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni
pubbliche, cerimonie, incontri, nonché iniziative finalizzate alla costruzione
nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza
del mare.
6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle
prerogative costituzionali delle regioni, può essere inserito nei piani
formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della
cultura del mare e dell'educazione marinara. L'insegnamento è impartito dai
docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e
da docenti specialistici nel caso in cui non è possibile coprire le ore di
insegnamento con i docenti di istituto.
7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite
specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni,
Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di
categoria, nonché attraverso gli istituti tecnici - settore tecnologico,
indirizzo trasporti e logistica.
8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
(1) Titolo
così sostituito dall’ art. 36, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
(2) Articolo così sostituito dall’ art. 36, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha sostituito l’intero titolo IV.
(2) Articolo così sostituito dall’ art. 36, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che ha sostituito l’intero titolo IV.
Titolo V
NORME SANZIONATORIE
Illeciti amministrativi
Art. 53.
Violazioni commesse con unità da diporto
(1)
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto senza la prescritta abilitazione, perché non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di
validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
276 euro a 1377 euro. L'organo accertatore provvede al ritiro della patente
nautica scaduta.
3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto che non è in regola con quanto stabilito
all'articolo 17 in materia di trascrizione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree
marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una
disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato
dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare
territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero
non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza
della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un
natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la
condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da
diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione
non è richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di età di cui
all'articolo 39 del presente codice è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.
6. Chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto supera i limiti di
velocità previsti per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi
di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o
all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per
la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono utilizzate
apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite
dal regolamento di attuazione del presente codice.
7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non
osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione
dello stesso o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al
presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 65 euro a 665 euro.
8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che
prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unità da
diporto in locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni
al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è
avvenuta contro la sua volontà.
9. La patente nautica è sospesa, da uno a tre mesi, per:
a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
b) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto si mantiene a una distanza
inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento del subacqueo;
c) chiunque nell'utilizzo di un'unità da diporto come unità appoggio per
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non ha a bordo i previsti
mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al
primo soccorso subacqueo.
10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due
anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica è revocata.
(1) Articolo
così sostituito dall’ art. 37, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 53-bis.
Conduzione di unità da diporto sotto
l'influenza dell'alcool (1)
1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a
11017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;
b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8
e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente nautica da sei mesi a un anno;
c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica
da uno a due anni. La patente nautica è sempre revocata, in caso di
reiterazione nel biennio.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed
è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea
all'illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la condotta
ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ebbrezza provoca
un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o
condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la
patente nautica è sempre revocata nel caso in cui è stato accertato un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l'unità,
qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, può essere fatta
trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina
struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al
proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le
spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.
5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un
terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle
ore 7.
6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori,
secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza
pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle unità
da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili.
7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito
positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti
motivo di ritenere che il conduttore dell'unità da diporto si trovi in stato di
alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi
accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando,
hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure
determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito
il Consiglio superiore di sanità, previa acquisizione del parere del Garante
per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o
il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti
salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore
presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture
sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni
si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di
accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta
degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di
unità da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure
mediche, nonché rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in
caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorità competente che ha
rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito
positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente
nautica per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica può
essere ritirata anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al
comma 8 non è immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata è
depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unità da diporto
è punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.
12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue
in ogni caso il sequestro dell'unità, salvo che la stessa appartenga a persona
estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorità competente che ha
disposto la sospensione della patente nautica è ordinato che il conduttore
dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del
comma 13.
13. Con il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della
patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti
psico-fisici, l'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica ordina
che il conduttore dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso
gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono
attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di
sessanta giorni.
(1) Articolo
inserito dall’ art. 38, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 53-ter.
Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali (1)
Conduzione di unità da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali (1)
1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i soggetti di età inferiore ad anni ventuno;
b) coloro che utilizzano l'unità da diporto a fini commerciali di cui all'articolo
2, comma 1, del presente codice.
2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando o la
condotta ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto dopo aver assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora sia
stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0
(zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti
di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un
sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed
è disposto il sequestro, salvo che l'unità appartenga a persona estranea
all'illecito.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui
all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono
aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 53-bis,
comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo
alla metà.
4. La patente nautica è sempre revocata, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro
(g/l) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di
reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo
comma.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi 6, 7, 8,
9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo 53-bis, il conduttore
dell'unità da diporto è soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera
c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. All'accertamento
della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica è
sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.
(143)
Articolo inserito dall’ art. 39, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 53-quater.
Conduzione di unità da diporto in stato
di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (1)
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta
ovvero la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove
il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a
11017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due
anni. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter,
le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono
aumentate da un terzo alla metà. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di
comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica è sempre revocata
quando la violazione è commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b)
del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel
biennio.
2. Se il conduttore di unità da diporto in stato di alterazione
psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono
raddoppiate ed è disposto il sequestro dell'unità, salvo che l'unità appartenga
a persona estranea all'illecito.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un
terzo alla metà quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle
ore 7.
4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori,
secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la
protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conduttori delle
unità da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili.
5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito
positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il
conduttore dell'unità da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, può essere
sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici
su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario
ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le
modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le
caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove
necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo,
il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma
siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di
fluido del cavo orale.
6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il
prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero
qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti
accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni
o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la
presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si
applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attività di
accertamento e di soccorso.
7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi
accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unità da
diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini
indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso
alcolemico così come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente
codice.
8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi
accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli
accertamenti, all'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica per
gli eventuali provvedimenti di competenza.
9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia
immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato
esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si
trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro
della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un
periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica è ritirata ed è
depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. L'autorità competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base
dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della
certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare
il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unità
da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende
sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in
materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e
dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito
della visita medica.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unità da diporto
è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con
il provvedimento con il quale è disposta la sospensione della patente nautica,
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorità
competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore
dell'unità da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle
aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta
giorni.
(1) Articolo
inserito dall’ art. 40, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 53-quinquies.
Sospensione della licenza di navigazione
e ritiro della dichiarazione di potenza (1)
1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, si applica:
a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3;
f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono
reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 è riportato sulla licenza di
navigazione.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un
natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del
documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo
da quindici a sessanta giorni.
4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la
dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, è disposto
il sequestro cautelare amministrativo dell'unità da diporto, di cui
all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(1) Articolo
inserito dall’ art. 41, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 54.
Abusivo utilizzo della autorizzazione
alla navigazione temporanea (1)
1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione
temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a
11017 euro.
(1) Articolo
così sostituito dall’ art. 42, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 55.
Esercizio abusivo delle attività
commerciali con unità da diporto (1)
1. Chiunque esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unità da diporto le attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.
2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione
di cui all'articolo 2, comma 4.
3. Nel caso di impiego di unità da diporto per le attività di trasporto di
persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica è sospesa da uno
a tre mesi e, se la violazione è reiterata nel biennio, la patente nautica è
revocata.
(1) Articolo
così sostituito dall’ art. 43, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 55-bis.
Sanzioni per danno ambientale (1)
Sanzioni per danno ambientale (1)
1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.
2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità da diporto.
(1) Articolo
inserito dall’ art. 44, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 56.
Inosservanza di norme in materia di
costruzione e progettazione di unità da diporto
[1. Il costruttore, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni del titolo I, capo II o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 12, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
2. Il costruttore o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che non ottemperino agli ordini delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemilaottocentoventidue a euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura CE in violazione delle disposizioni dell'articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
4. Chiunque venda prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto a euro centoventitremilanovecentoquarantanove.
5. Chiunque installi componenti o motori non conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II, o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimilatrecentoventinove euro a sessantunomilanovecentosettantaquattro euro.
6. Chiunque violi gli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione di cui all'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11 possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, fino alla produzione della documentazione. ]
Art. 57.
Rapporto delle violazioni
1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.
2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e
progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il
rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.
689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti
Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di
vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura
ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni
generali.
Art. 57-bis
Vendita e somministrazione di bevande
alcoliche. Inquinamento acustico
1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all’abuso di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l’utilizzo
di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo
scopo di contrastare il fenomeno dell’inquinamento acustico.
2-bis. Il Corpo delle capitanerie di
porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul
rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le
sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. (1)
(1) Comma
aggiunto dall’ art. 45, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
Art. 57-ter.
Disposizioni procedurali e pagamento in
misura ridotta (1)
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento di una somma in
misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la
violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese
del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se
questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. La somma di cui al comma 2 è ridotta del 30 per cento se il pagamento è
effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel
verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento
con il richiamo delle norme sui versamenti.
4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del
presente codice per cui è previsto il sequestro dell'unità da diporto o la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della
patente nautica, nonché quando il trasgressore si è rifiutato di esibire la
patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della
normativa vigente, deve avere a bordo.
(1) Articolo
inserito dall’ art. 46, comma 1, D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.
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