Art. 34 Scuole
nautiche e Centri di istruzione per la nautica
1. Dopo il Capo
II-bis del Titolo III del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171,
e' inserito il seguente:
«Capo II-ter.
Scuole nautiche e
Centri di istruzione per la nautica
Art. 49-septies.
Scuole nautiche
1. Le scuole per
l'educazione marinaresca, l'istruzione e la
formazione dei
candidati agli esami per il conseguimento delle
patenti nautiche sono
denominate scuole nautiche.
2. Le scuole nautiche
sono soggette a vigilanza amministrativa
e tecnica da parte
delle province o delle citta' metropolitane o
delle Province
autonome di Trento e di Bolzano del luogo in
cui hanno la sede
principale.
3. I compiti delle
province o delle citta' metropolitane o alle
Province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di
segnalazione
certificata di inizio attivita' e di vigilanza
amministrativa sulle
scuole nautiche sono svolti sulla base di
apposite direttive
emanate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti.
4. Le persone fisiche
o giuridiche, le societa' ed enti possono
presentare l'apposita
segnalazione certificata di inizio attivita'
per la gestione di
una scuola nautica alla Provincia o Citta'
metropolitana o alla
Province autonome di Trento e di
Bolzano. Il titolare
deve avere la proprieta' e gestione diretta,
personale, esclusiva
e permanente dell'esercizio, nonche' la
gestione diretta dei
beni patrimoniali della scuola nautica,
rispondendo del suo
regolare funzionamento nei confronti
dell'autorita'
competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi
per l'esercizio
dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve
essere dimostrato il
possesso di tutti i requisiti prescritti, ad
eccezione della
capacita' finanziaria che deve essere dimostrata
per una sola sede, e
deve essere preposto un responsabile
didattico, in
organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero
anche, nel caso di societa' di persone o di
capitali, quale rispettivamente
socio o amministratore, che sia
in possesso dei
requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della
capacita'
finanziaria.
5. Gli istituti
tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti
e logistica,
articolazione conduzione del mezzo, opzioni
conduzione del mezzo
navale e di impianti e apparati
marittimi, possono
presentare la dichiarazione di cui al comma
4 e sono soggetti
alla vigilanza amministrativa e tecnica del
Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che
emana apposite
direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14
ed effettua le
verifiche di cui al comma 10.
6. La segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui al comma
4 puo' essere
presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli
anni ventuno e siano
in possesso di adeguata capacita'
finanziaria, di
diploma di istruzione di secondo grado e
abbiano svolto
attivita' di insegnamento di cui al comma 7 con
almeno un'esperienza
biennale, maturata negli ultimi cinque
anni, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 508, comma
10, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti
degli istituti
tecnici di cui al comma 5. Per le persone
giuridiche i
requisiti richiesti dal presente comma, ad
eccezione della
capacita' finanziaria che deve essere posseduta
dalla persona
giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
7. Possono svolgere
attivita' di insegnamento presso le scuole
nautiche i soggetti
in possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella di ufficiale
di coperta o di titolo professionale di
capitano del diporto
di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali
superiori del Corpo
dello stato maggiore e delle capitanerie di
porto che hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque
anni, coloro che
hanno conseguito da almeno dieci anni la
patente nautica per
la navigazione senza alcun limite e i
docenti degli
istituti tecnici di cui al comma 5. L'attivita' di
insegnamento della
tecnica di base della navigazione a vela e'
svolta
dall'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies. Gli
insegnanti non devono
essere stati dichiarati delinquenti
abituali,
professionali o per tendenza ed essere sottoposti a
misure amministrative
di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione e non
essere stati condannati a una pena detentiva
non inferiore a tre
anni, salvo che non siano intervenuti
provvedimenti di
riabilitazione.
8. La segnalazione di
cui al comma 4 non puo' essere
presentata da coloro
che sono stati dichiarati delinquenti
abituali,
professionali o per tendenza e da coloro che sono
sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle
misure di prevenzione
e non essere stati condannati a una pena
detentiva non
inferiore a tre anni, salvo che non siano
intervenuti
provvedimenti di riabilitazione.
9. La scuola nautica
deve svolgere l'attivita' di formazione dei
candidati agli esami
per il conseguimento delle patenti
nautiche di una o
piu' categorie previste, possedere un'adeguata
attrezzatura tecnica
e didattica, disporre degli insegnanti di cui
al comma 7, nonche'
di una adeguata unita' da diporto, secondo
quanto stabilito dal
regolamento di attuazione del presente
codice.
10. Le province o le
citta' metropolitane o le Province
autonome di Trento e
di Bolzano effettuano le verifiche del
possesso dei
requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche
con cadenza almeno
triennale.
11. L'attivita' di
scuola nautica e' sospesa per un periodo da uno
a tre mesi quando:
a) l'attivita' della
scuola nautica non si svolge regolarmente;
b) il titolare non
provvede alla sostituzione degli insegnanti o
degli istruttori che
non sono piu' in possesso dei requisiti di cui
al comma 7;
c) il titolare non
ottempera alle disposizioni date dalle province
o dalle citta'
metropolitane o dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano
ai fini del regolare funzionamento della
scuola nautica.
12. L'attivita' della
scuola nautica e' inibita quando:
a) sono venuti meno i
requisiti morali del titolare e la capacita'
finanziaria;
b) viene meno
l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica
oppure la
disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di cui al
comma 9;
c) sono stati
adottati piu' di due provvedimenti di sospensione
in un quinquennio.
13. Nel caso in cui
una scuola nautica e' gestita senza la
dichiarazione di
inizio attivita' o i requisiti prescritti, e' prevista
la chiusura della
stessa e la cessazione della relativa attivita',
ordinate dalle
province o dalle citta' metropolitane o dalle
Province autonome di Trento
e di Bolzano. Salva
l'applicazione delle
eventuali sanzioni penali previste dalle
disposizioni vigenti
in caso di esercizio abusivo dell'attivita',
costituisce esercizio
abusivo dell'attivita' di scuola nautica
l'istruzione o la
formazione per le patenti nautiche impartita in
forma professionale
o, comunque, a fine di lucro senza il
rispetto delle
dichiarazioni dei requisiti previsti. Chiunque
esercita o concorre a
esercitare abusivamente l'attivita' di
scuola nautica e'
punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5000
euro a 15000 euro, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n.
689.
14. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
propri decreti: i
requisiti minimi di capacita' finanziaria; i
requisiti di
idoneita', le modalita' di svolgimento delle verifiche
di cui al comma 10;
le prescrizioni sui locali e sull'arredamento
didattico, anche al
fine di consentire l'eventuale svolgimento
degli esami, nonche'
la durata dei corsi; i programmi di esame
per il conseguimento della
patente nautica.
15. Le scuole
nautiche nonche' i centri di istruzione per la
nautica di cui
all'articolo 49-octies presentano le domande di
ammissione agli esami
per i propri candidati presso l'autorita'
marittima o l'ufficio
motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti nella cui giurisdizione le
medesime hanno la
sede principale.
16. Le scuole
nautiche possono richiedere all'autorita'
marittima o
all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, competenti per territorio, che gli
esami per il
conseguimento delle patenti nautiche, con un
numero di candidati
non inferiore a dieci, vengano svolti
presso le loro sedi.
Le spese di viaggio e di missione per i
componenti delle
commissioni di esame sono a carico dei
richiedenti.
17. Con il
regolamento di attuazione del presente codice sono
stabilite le
modalita' per la segnalazione certificata di inizio
attivita', fermo
restando quanto previsto dal comma 10.
Art. 49-octies.
Centri di istruzione
per la nautica
1. Le associazioni
nautiche e gli enti a livello nazionale per la
gestione delle scuole
per il conseguimento delle patenti
nautiche,
riconosciuti in conformita' a quanto previsto con
decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,
assumono la
denominazione di «Centri di istruzione per la
nautica». Per detti
enti non e' richiesta la segnalazione
certificata in
materia di inizio attivita' di cui all'articolo 49-
septies, comma 4.
2. Alla vigilanza
amministrativa e tecnica sulle associazioni
nautiche e sugli enti
di cui al comma 1 provvede il Ministero
delle infrastrutture
e dei trasporti.
3. I centri di
istruzione per la nautica devono svolgere l'attivita'
di formazione dei
candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti
nautiche di qualsiasi categoria, possedere una
adeguata attrezzatura
tecnica e didattica, disporre degli
insegnanti di cui
all'articolo 49-septies, comma 7, nonche' di
una adeguata unita'
da diporto, secondo quanto stabilito dal
regolamento di
attuazione del presente codice.
4. L'attivita' delle
articolazioni dei centri di istruzione per la
nautica e' sospesa
per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) non si svolge
regolarmente;
b) il rappresentante
legale non provvede alla sostituzione degli
insegnanti o degli
istruttori che non sono piu' in possesso dei
requisiti di cui
all'articolo 49-septies, comma 7;
c) il rappresentante
legale non ottempera alle disposizioni date
dal Direttore
generale della Direzione Generale territoriale dei
trasporti e dal Capo
del compartimento marittimo
territorialmente
competenti ai fini del regolare funzionamento
del centro di
istruzione.
5. L'esercizio delle
articolazioni del centro di istruzione per la
nautica e' revocato
quando:
a) sono venuti meno i
requisiti morali del rappresentante legale
e la capacita'
finanziaria;
b) viene meno
l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica
oppure la
disponibilita' dell'adeguata unita' da diporto di cui al
comma 3;
c) sono stati
adottati piu' di due provvedimenti di sospensione
in un quinquennio;
d) l'istruzione e la
formazione dei canditati per il
conseguimento delle
patenti nautiche e' impartita a fine di lucro
o al di fuori di
quanto disciplinato dal presente articolo.
6. In caso di revoca
per sopravvenuta carenza dei requisiti
morali del
rappresentante legale, a quest'ultimo e' parimenti
revocata l'idoneita'
tecnica. L'interessato puo' conseguire una
nuova idoneita'
trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a
seguito di
intervenuta riabilitazione.
7. Nel caso in cui
l'articolazione del centro di istruzione della
nautica e' gestita
senza i requisiti prescritti e' prevista la
chiusura dello stesso
e la cessazione della relativa attivita',
ordinata dal Capo del
compartimento marittimo
territorialmente
competente.
8. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
propri decreti: i
requisiti minimi di capacita' finanziaria; i
requisiti di
idoneita', le modalita' di svolgimento delle verifiche
da parte dei
compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali
e sull'arredamento
didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale
svolgimento degli esami, nonche' la durata dei
corsi; i programmi di
esame per il conseguimento della patente
nautica.
9. Ai centri di
istruzione per la nautica, si applica l'articolo 49-
septies, comma 16.».
Art. 35 Strutture
dedicate alla nautica da diporto
1. Dopo il Capo
II-ter del Titolo III del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171,
e' inserito il seguente:
«Capo II-quater.
Strutture dedicate
alla nautica da diporto
Art. 49-nonies.
Disciplina del
transito delle unita' da diporto
1. I concessionari
delle strutture dedicate alla nautica da
diporto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del
decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509, devono
permanentemente riservare alle unita' da diporto, a
vela o a motore,
tratti di banchina per gli accosti in transito o
che approdano per
rifugio, commisurate alle dimensioni delle
unita' da ormeggiare
in termini di dimensioni, pescaggio,
agitazione residua
all'ormeggio e apprestamenti impiantistici
con prestazioni
simili agli altri ormeggi della concessione. I
tratti di banchina
sono riservati per la durata massima di 72
ore, rinnovabili per
un ulteriore periodo di pari durata nei casi
di avaria all'unita',
salvo che la permanenza oltre tali termini
non sia giustificata
da ragioni di sicurezza della navigazione.
L'ormeggio per le
unita' da diporto in transito o che approdano
per rifugio e'
gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore
giornaliere
individuato dal concessionario nella fascia oraria
dalle ore 9.00 alle
ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi
nell'arco di ciascun
mese. Le tariffe e gli orari relativi
all'utilizzazione
gratuita degli accosti in transito o per rifugio
sono resi pubblici
dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15
giugno al 15 settembre di ciascun anno il
numero degli accosti
riservato al transito e' determinato
nell'otto per cento
dei posti barca disponibili. Negli altri
periodi dell'anno il
numero dei posti barca e' stabilito come
segue:
a) fino a 50 posti
barca: due;
b) fino a 100 posti
barca: tre;
c) fino a 150 posti
barca: cinque;
d) fino a 250 posti
barca: dieci;
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e) da 251 a 500 posti
barca: quindici;
f) da 501 a 750 posti
barca: venti;
g) oltre 750 posti
barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15
giugno al 15 settembre di ciascun anno il
numero degli accosti
riservato al transito destinato alle unita'
da diporto, a vela o
a motore, condotte da persone con
disabilita' o con
persone con disabilita' a bordo e' determinato
nell'uno per cento
dei posti barca disponibili. Negli altri
periodi dell'anno il
numero dei posti barca e' stabilito come
segue:
a) fino a 80 posti
barca: uno;
b) fino a 150 posti
barca: due;
c) fino a 300 posti
barca: tre;
d) da 300 a 400 posti
barca: quattro;
e) da 400 a 700 posti
barca: sei;
f) oltre 700 posti
barca: otto.
4. Per la finalita'
di cui al comma 3 e' scelta di preferenza una
area che risulta di
comodo accesso e collocata alla minore
distanza possibile
dai punti di erogazione di acqua e di energia
elettrica. Il posto
di ormeggio deve essere riconoscibile
mediante la sua
delimitazione con strisce gialle dipinte e
mediante il simbolo
identificativo della destinazione dell'area e
deve prevedere una
banchina d'accesso con altezza massima di
cinquanta centimetri
rispetto al livello dell'acqua. In alternativa
e' possibile
l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili
galleggianti,
collegati a terra, che consentano comodo accesso
e uso.
5. La persona con
disabilita' che conduce l'unita' da diporto o la
persona che conduce
una unita' da diporto con disabile a bordo,
a pena di decadenza
dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui
al comma 3, deve
comunicare al concessionario che gestisce
l'ormeggio, via radio
o via telefono, la data e l'orario del
proprio arrivo, con
almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni
del demanio marittimo
non in concessione la citata
comunicazione e'
fatta all'autorita' marittima competente.
6. Il posto di
attracco riservato alle persone con disabilita',
quando non impegnato
a tale fine, puo' essere occupato da altra
unita', con
l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unita'
condotta da persona
con disabilita' o con persona con disabilita'
a bordo, che abbia
fatto richiesta del suo utilizzo secondo
quanto previsto al
comma 5, dovra' essere immediatamente
liberato.
7. Lo stazionamento
nel punto di attracco di cui al comma 3 e'
consentito, qualora
non gia' occupato da altra unita' con
persona con
disabilita', per un giorno e una notte. Nel caso in
cui le condizioni
metereologiche non consentono di riprendere
la navigazione,
l'autorita' marittima puo' autorizzare il
prolungamento dello
stazionamento.
8. Le richieste e le
prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2
e 3 sono annotate in
un registro, numerato e siglato in ogni
singola pagina
dall'autorita' marittima territorialmente
competente.
9. In occasione di
manifestazioni sportive o mostre, i posti di
ormeggio riservati al
transito possono essere utilizzati dalle
unita' partecipanti
alle gare o presentate per l'esposizione.
10. Negli altri beni
del demanio marittimo non in regime di
concessione destinati
alla navigazione e al trasporto marittimo,
con ordinanza del
capo del circondario marittimo competente
e' disciplinata la
riserva per gli accosti alle unita' da diporto in
transito o che
approdano per rifugio. Con la medesima
ordinanza, al fine di
garantire la sicurezza portuale e della
navigazione, sono
altresi' individuati sistemi di regolazione
degli accessi alle
isole minori da parte dei passeggeri delle
unita' da diporto
adibite a noleggio e trasporto passeggeri.
11. Il capo del
circondario marittimo, con riferimento alla
compatibilita' delle
strutture dedicate alla nautica da diporto di
cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre
1997, n. 509, con gli interessi marittimi
e con la sicurezza
della navigazione esprime il parere di
competenza.
12. Nella acque
interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od
oasi naturali
attraversati da corsi d'acqua o che comprendano
bacini normalmente
fruiti dall'utenza turistica mediante piccole
imbarcazioni,
l'autorita' o l'ente competente, con proprio atto
determina le
modalita' attuative e operative degli accosti alle
unita' da diporto, a
vela o a motore, in transito o che approdano
per rifugio, nonche'
dei punti di imbarco di transito idonei alla
comoda fruizione da
parte delle persone con disabilita'. Le
tariffe relative
all'utilizzazione degli accosti in transito o per
rifugio sono rese
pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di
imbarco.
13. In caso di
mancata osservanza delle disposizioni del
presente articolo, si
applicano le sanzioni amministrative
previste dal codice
della navigazione in materia di uso del
demanio marittimo.
Art. 49-decies.
Campi di ormeggio
attrezzati
1. Gli enti gestori
delle aree marine protette, nel rispetto delle
norme vigenti in
materia di demanio marittimo, possono
istituire campi boa e
campi di ormeggio attrezzati, anche con
l'impiego di
tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone
di riserva generale
(zone B) o di riserva parziale (zone C) per
le unita' da diporto
autorizzate alla navigazione in tali zone, ai
sensi del regolamento
di organizzazione dell'area marina
protetta. I progetti
di installazione dei citati campi sono
sottoposti, previo
nulla osta del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare, al parere vincolante dell'ufficio
circondariale
marittimo competente per territorio. Nell'ambito
dei campi boa e dei
campi di ormeggio una quota pari al
quindici per cento
degli ormeggi e' riservata alle unita' a vela.
2. Allo scopo di
tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi
boa e di ormeggio di
cui al comma 1 e' vietato l'ancoraggio al
fondale. I campi boa
e i campi di ormeggio sono finalizzati al
perseguimento delle
seguenti finalita':
a) contenimento dei
fenomeni di aratura e danneggiamento dei
fondali derivanti
dall'ancoraggio delle unita' da diporto;
b) erogazione di un
numero limitato e annualmente
programmato di
permessi di stazionamento nell'area marina;
c) garanzia della
trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa
e di ormeggio,
attraverso idonee forme di pubblicita' degli
stessi e di
prenotazione non onerosa, anche per via telematica.
3. Gli enti gestori
che istituiscono i campi di boa e di ormeggio
di cui al comma 1
definiscono tariffe orarie e giornaliere di
stazionamento negli
stessi, anche in relazione all'attivazione
combinata di servizi
aggiuntivi esclusivamente nel settore della
nautica da diporto,
per la cui applicazione acquisiscono il nulla
osta del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
4. I proventi
riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori
sono destinati al
recupero delle spese di allestimento e
manutenzione dei
campi boa e di ormeggio, a interventi volti a
incrementare la
protezione ambientale dell'area marina
protetta.
5. Nell'allestimento
dei campi boa e di ormeggio gli enti
gestori sono tenuti
all'individuazione di sistemi compatibili con
le caratteristiche
dei fondali, a basso impatto ambientale e
paesaggistico, con il
minimo ingombro sul fondale,
opportunamente
dimensionati in relazione alla tipologia e alle
dimensioni delle
unita' per le quali viene effettuato l'ormeggio.
6. Gli enti gestori
possono allestire sistemi tecnologicamente
avanzati per il
monitoraggio remoto degli ormeggi e delle
strutture a terra, al
fine di verificarne costantemente il corretto
posizionamento e
funzionamento.
7. Al fine di
garantire la sicurezza della navigazione, i campi
boa e di ormeggio
sono segnalati in mare sulla base delle
prescrizioni del
competente Comando Zona Fari e la posizione
e le caratteristiche
degli stessi devono essere comunicate dagli
enti gestori
all'Ufficio circondariale marittimo competente per
il successivo inoltro
all'Istituto idrografico della Marina
militare.
Art. 49-undecies.
Ricovero a secco per
piccole imbarcazioni e natanti
1. Nei beni del
demanio marittimo non in regime di
concessione di cui
all'articolo 28 del codice della navigazione
che presentano
caratteristiche particolarmente idonee per il
ricovero a secco, con
provvedimento dell'autorita' competente,
e' regolamentata la
disciplina del ricovero a secco di
imbarcazioni da
diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto,
garantendone comunque
la fruizione pubblica e in conformita'
con i pertinenti
strumenti di pianificazione.
Art. 49-duodecies.
Assistenza e traino
per imbarcazioni e natanti in mare
1. Al fine di
migliorare le condizioni di sicurezza nella
navigazione e di
prevenire l'inquinamento in mare, e' istituito il
servizio di
assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da
diporto.
2. Il servizio di cui
al comma 1 e' svolto da soggetti privati,
singoli o associati,
dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di
cui all'articolo 14
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa
sottoscrizione di una
polizza assicurativa che copre i rischi
derivante
dall'attivita' e comunicazione alla Capitaneria di
porto competente per
le attivita' di cui all'articolo 68 del codice
della navigazione. La
citata comunicazione consente agli
operatori di
intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da
diporto fino alla
lunghezza di metri 24.
3. Nel caso in cui
sussista un pericolo attuale o presumibile per
l'incolumita' delle
persone a bordo, o vi e' la presenza o la
possibilita' di un
inquinamento, e' fatto obbligo anche
all'operatore
chiamato per l'assistenza di contattare
immediatamente
l'autorita' marittima.
4. Le attivita'
comprese nell'ambito del servizio di assistenza
sono le seguenti:
a) riparazioni
meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonche'
all'attrezzatura
velica;
b) consegna di pezzi
di ricambio e forniture di bordo in genere;
c) interventi di
ausilio alla navigazione quali disincaglio,
scioglimento delle
eliche, riavvio dei motori, ricarica delle
batterie;
d) le altre attivita'
che consentono di risolvere sul posto i
problemi tecnici di
varia natura che impediscono la normale
navigazione.
5. E' consentito il
traino fino alla struttura per la nautica da
diporto piu' idonea
tecnicamente ad accogliere l'unita' nel caso
di impossibilita' di
risolvere il problema sul posto, laddove tale
attivita' non
comporta alcun pericolo per la sicurezza della
navigazione. E' fatto
obbligo agli operatori di cui al comma 2
di comunicare
tempestivamente, al rientro presso la struttura
per la nautica da diporto
individuata, le attivita' di cui al
comma 4 e al primo
periodo del presente comma all'autorita'
marittima
territorialmente competente.
6. Le spese sostenute
per le attivita' di cui al comma 4, sono
interamente a carico
dei soggetti richiedenti.
7. Con il regolamento
di attuazione del presente codice sono
stabiliti i criteri e
le modalita' di svolgimento del servizio, i
requisiti
tecnico-professionali degli operatori che svolgono il
servizio e i
requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il
servizio.».
Art. 36 Modifiche e
integrazioni al titolo IV del decreto
legislativo 18 luglio
2005, n. 171
1. Il titolo IV del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituto dal
seguente:
«Titolo IV
EDUCAZIONE
MARINARESCA
Art. 52.
Giornata del mare e
cultura marina
1. La Repubblica
riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno
quale "Giornata
del mare" presso gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, al
fine di sviluppare la cultura del mare inteso
come risorsa di
grande valore culturale, scientifico, ricreativo
ed economico.
2. La Giornata
nazionale di cui al comma 1 non determina gli
effetti civili di cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della
giornata di cui al comma 1 gli istituti
scolastici di ogni
ordine e grado possono promuovere
nell'ambito della
propria autonomia e competenza, senza nuovi
o maggiori oneri per
la finanza pubblica, iniziative volte a
diffondere la
conoscenza del mare.
4. Per l'attuazione
delle iniziative di cui al comma 3, il
Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i
Ministri degli esteri
e della cooperazione internazionale,
dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle
politiche agricole,
alimentari e forestali, delle infrastrutture e
dei trasporti, dello
sviluppo economico e dei beni e delle
attivita' culturali e
del turismo, nonche' il Comitato olimpico
nazionale italiano,
impartisce le opportune direttive.
5. Al fine di
valorizzare il patrimonio culturale, storico,
letterario e
artistico legato al mare, in particolare ponendo in
rilievo il contributo
del mare allo sviluppo sociale, economico
e culturale del
territorio nazionale nonche' al fine di preservare
le tradizioni
marinaresche della comunita' italiana, anche
all'estero, possono
essere organizzate manifestazioni
pubbliche, cerimonie,
incontri, nonche' iniziative finalizzate
alla costruzione
nell'opinione pubblica e nelle giovani
generazioni della
cultura e conoscenza del mare.
6. Nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e
delle prerogative
costituzionali delle regioni, puo' essere
inserito nei piani
formativi degli istituti scolastici di ogni
ordine e grado
l'insegnamento della cultura del mare e
dell'educazione
marinara.
L'insegnamento e' impartito
dai docenti delle scuole pubbliche
e private in possesso
di specifiche competenze e da docenti
specialistici nel
caso in cui non e' possibile coprire le ore di
insegnamento con i
docenti di istituto.
7. Gli insegnamenti
di cui al comma 6 possono essere
realizzati tramite
specifici progetti formativi con il Corpo delle
Capitanerie di porto,
Coni, Federazione italiana vela, Lega
navale italiana,
associazioni nazionali di categoria, nonche'
attraverso gli
istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo
trasporti e
logistica.
8. Le iniziative
previste dal presente articolo sono organizzate
nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
Art. 37 Modifiche
all'articolo 53 decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171
1. L'articolo 53 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal
seguente:
«Art. 53.
Violazioni commesse
con unita' da diporto
1. Chiunque assume o
ritiene il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica
di un'unita' da diporto senza la prescritta
abilitazione, perche'
non conseguita o revocata o non
convalidata per
mancanza dei requisiti ovvero sospesa o
ritirata, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 2755
euro a 11017 euro. La sanzione e'
raddoppiata nel caso
di comando o condotta di una nave da
diporto.
2. Chiunque assume o
ritiene il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica
di un'unita' da diporto con la prescritta
abilitazione scaduta
di validita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma da 276 euro a
1377 euro.
L'organo accertatore
provvede al ritiro della patente nautica
scaduta.
3. Chiunque assume o
ritiene il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica
di un'unita' da diporto che non e' in regola
con quanto stabilito
all'articolo 17 in materia di trascrizione e'
soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 207 euro a
1033 euro.
4. Salvo che il fatto
costituisca violazione della normativa sulle
aree marine protette,
chiunque nell'utilizzo di un'unita' da
diporto non osserva
una disposizione di legge o di
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regolamento, o un
provvedimento legalmente emanato
dall'autorita'
competente in materia di uso del demanio
marittimo, del mare
territoriale, ivi comprese le lagune, delle
acque interne e dei
porti, ovvero non osserva una disposizione
di legge o di regolamento
in materia di sicurezza della
navigazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una
somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto
e' commesso con
l'impiego di un natante da diporto la sanzione
e' ridotta alla
meta'.
5. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque assume o
ritiene la condotta
ovvero la direzione nautica di una
imbarcazione o di un
natante da diporto, per i quali per potenza
del motore installato
e ambito di navigazione non e' richiesta la
patente nautica,
senza i prescritti requisiti di eta' di cui
all'articolo 39 del
presente codice e' soggetto alla sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma da 65 euro a 665
euro.
6. Chiunque
nell'utilizzo di un'unita' da diporto supera i limiti
di velocita' previsti
per la navigazione negli specchi d'acqua
portuali, nei pressi
di campi boa, di spiagge e di lidi, nei
corridoi destinati al
lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di
imbarcazioni alla
fonda e' soggetto alla sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma da 414 euro a
2066 euro. Per la
determinazione dell'osservanza dei limiti di
velocita' sono
utilizzate apparecchiature debitamente
omologate, le cui
caratteristiche sono stabilite dal regolamento
di attuazione del
presente codice.
7. Chiunque, al di
fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5
e 6 non osserva una
disposizione del presente codice o del
regolamento di
attuazione dello stesso o un provvedimento
emanato
dall'autorita' competente in base al presente codice, e'
soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 65 euro a
665 euro.
8. In caso di
violazione di disposizioni in materia di
navigazione che
prevedono sanzioni amministrative pecuniarie,
l'utilizzatore
dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e'
obbligato in solido con
l'autore delle violazioni al pagamento
della somma da questi
dovuta, se non prova che la navigazione
e' avvenuta contro la
sua volonta'.
9. La patente nautica
e' sospesa, da uno a tre mesi, per:
a) chiunque commette
le violazioni di cui al comma 6;
b) chiunque
nell'utilizzo di un'unita' da diporto si mantiene a
una distanza
inferiore ai cento metri dal segnale di
posizionamento del
subacqueo;
c) chiunque
nell'utilizzo di un'unita' da diporto come unita'
appoggio per
immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo non ha a
bordo i previsti mezzi di salvataggio o le
dotazioni di
sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso
subacqueo.
10. Nel caso in cui
le violazioni di cui al comma 9 sono
reiterate nei due
anni dal compimento della prima violazione,
la patente nautica e'
revocata.».
Art. 38 Conduzione di
unita' da diporto sotto l'influenza di
alcool
1. Dopo l'articolo 53
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il
seguente:
«Art. 53-bis.
Conduzione di unita'
da diporto sotto l'influenza dell'alcool
1. E' vietato
assumere o ritenere il comando o la condotta
ovvero la direzione
nautica di un'unita' da diporto in stato di
ebbrezza in
conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque assume o
ritiene il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica
di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza
e' punito, ove il
fatto non costituisca reato:
a) con la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da 2755 euro a
11017 euro, qualora sia stato accertato
un valore
corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5
e non superiore a 0,8
grammi per litro (g/l). All'accertamento
della violazione
consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa
accessoria della sospensione della patente
nautica da tre a sei
mesi;
b) con la sanzione
amministrativa da 3500 euro a 12500 euro,
qualora sia stato
accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore
a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l).
All'accertamento della violazione consegue in ogni
caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione
della patente nautica
da sei mesi a un anno;
c) con la sanzione
amministrativa da 5000 euro a 15000 euro,
qualora sia stato
accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore
a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento
della violazione consegue in ogni caso la
sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente nautica da
uno a due anni.
La patente nautica e'
sempre revocata, in caso di reiterazione
nel biennio.
3. Le sanzioni di cui
al comma 2 del presente articolo sono
raddoppiate ed e'
disposto il sequestro, salvo che l'unita'
appartenga a persona
estranea all'illecito, nel caso in cui chi
assume o ritiene il
comando o la condotta ovvero la direzione
nautica di un'unita'
da diporto in stato di ebbrezza provoca un
sinistro marittimo.
Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di
comando o condotta di
una nave da diporto. Per chiunque
provoca un sinistro
marittimo la patente nautica e' sempre
revocata nel caso in
cui e' stato accertato un valore
corrispondente a un
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per litro (g/l).
4. Salvo che sia
disposto il sequestro ai sensi del comma 3,
l'unita', qualora non
possa essere condotta da altra persona
idonea, puo' essere
fatta trainare fino al luogo indicato
dall'interessato o
fino alla piu' vicina struttura dedicata per la
nautica da diporto e
lasciata in consegna al proprietario o al
gestore di essa con
le normali garanzie per la custodia. Le
spese per il recupero
ed il traino sono interamente a carico del
trasgressore.
5. Le sanzioni
amministrative previste dal comma 2 sono
aumentate da un terzo
alla meta' quando la violazione e'
commessa dopo le ore
22 e prima delle ore 7.
6. Al fine di
acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 7, gli organi
accertatori, secondo
le direttive fornite dal Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti e dal Ministro della salute, nel
rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica,
possono sottoporre i conduttori delle unita' da
diporto ad
accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso
apparecchi portatili.
7. Quando gli
accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno
dato esito positivo o
in ogni caso di sinistro marittimo ovvero
quando si abbia
altrimenti motivo di ritenere che il conduttore
dell'unita' da
diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica
derivante
dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche
accompagnandolo
presso il piu' vicino ufficio o comando,
hanno la facolta' di
effettuare l'accertamento con strumenti e
procedure determinati
con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri
dell'interno, della
giustizia e della salute, sentito il Consiglio
superiore di sanita',
previa acquisizione del parere del Garante
per la protezione dei
dati personali ai sensi dell'articolo 154,
comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Qualora non sia
possibile effettuare l'accertamento di cui al
comma 7 o il
conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli
agenti accertatori,
fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla
legge, accompagnano
il conduttore presso le strutture sanitarie
delle amministrazioni
o presso le strutture sanitarie pubbliche
o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate,
per l'accertamento
del tasso alcolemico. Le medesime
disposizioni si
applicano in caso di sinistri marittimi,
compatibilmente con
le attivita' di accertamento e di soccorso.
In tal caso, le
strutture sanitarie, su richiesta degli organi
accertatori,
effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di
unita' da diporto
coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle
cure mediche, nonche'
rilasciano agli organi accertatori la
relativa
certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. Copia della
certificazione e del
referto sanitario in caso di cure mediche
deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
accertatore che ha
proceduto agli accertamenti, all'autorita'
competente che ha
rilasciato la patente nautica per gli eventuali
provvedimenti di
competenza.
9. Qualora gli
accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato
esito positivo, gli
organi accertatori possono disporre il ritiro
della patente nautica
per un periodo non superiore a dieci
giorni. La patente
nautica puo' essere ritirata anche nel caso in
cui l'esito degli
accertamenti di cui al comma 8 non e'
immediatamente
disponibile. La patente nautica ritirata e'
depositata presso
l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo
accertatore.
10. Qualora
dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un
valore corrispondente
a un tasso alcolemico superiore a 0,5
grammi per litro
(g/l), l'interessato e' considerato in stato di
ebbrezza ai fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2.
11. Salvo che il
fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di
cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore
dell'unita' da
diporto e' punito con la sanzione di cui al comma
2, lettera c), primo
periodo.
12. Alla sanzione per
la violazione di cui al comma 2, lettera
c), consegue in ogni
caso il sequestro dell'unita', salvo che la
stessa appartenga a
persona estranea alla violazione. Con
provvedimento
dell'autorita' competente che ha disposto la
sospensione della
patente nautica e' ordinato che il conduttore
dell'unita' da
diporto si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del
comma 13.
13. Con il
provvedimento con il quale e' disposta la
sospensione della
patente nautica, al fine di verificare il
mantenimento dei
requisiti psico-fisici, l'autorita' competente
che ha rilasciato la
patente nautica ordina che il conduttore
dell'unita' da
diporto si sottoponga a visita medica presso gli
uffici delle aziende
sanitarie locali territorialmente competenti,
cui sono attribuite
funzioni in materia medico-legale, che deve
avvenire nel termine
di sessanta giorni.».
Art. 39 Conduzione di
unita' da diporto sotto l'influenza di
alcool per soggetti
di eta' inferiore a ventuno anni e per coloro
che conducono una
unita' da diporto utilizzata a fini
commerciali
1. Dopo l'articolo
53-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, e' inserito il
seguente:
«Art. 53-ter.
Conduzione di unita'
da diporto sotto l'influenza dell'alcool per
soggetti di eta'
inferiore a ventuno anni e per coloro che
conducono una unita'
da diporto utilizzata a fini commerciali
1. E' vietato
assumere o ritenere il comando o la condotta
ovvero la direzione
nautica di un'unita' da diporto dopo aver
assunto bevande
alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i soggetti di eta'
inferiore ad anni ventuno;
b) coloro che
utilizzano l'unita' da diporto a fini commerciali di
cui all'articolo 2,
comma 1, del presente codice.
2. I soggetti di cui
al comma 1 che assumono o ritengono il
comando o la condotta
ovvero la direzione nautica di un'unita'
da diporto dopo aver
assunto bevande alcoliche e sotto
l'influenza di queste
sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una
somma da 500 euro a 2000 euro, qualora
sia stato accertato
un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore
a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l). Nel
caso in cui i soggetti di cui al comma 1,
nelle condizioni di
cui al periodo precedente, provocano un
sinistro marittimo,
le sanzioni di cui al medesimo periodo sono
raddoppiate ed e'
disposto il sequestro, salvo che l'unita'
appartenga a persona
estranea all'illecito.
3. Per i soggetti di
cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti
di cui all'articolo
53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi
previste sono
aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti
di cui all'articolo
53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni
ivi previste sono
aumentate da un terzo alla meta'.
4. La patente nautica
e' sempre revocata, qualora sia stato
accertato un valore
corrispondente a un tasso alcolemico
superiore a 1,5
grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla
lettera b) del comma
1, ovvero in caso di reiterazione nel
biennio per i
soggetti di cui alla lettera a) del medesimo
comma.
5. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi
6, 7, 8, 9, 10 e 13.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo
53-bis, il conduttore
dell'unita' da diporto e' soggetto alle
sanzioni previste dal
comma 2, lettera c), del medesimo
articolo, aumentate
da un terzo alla meta'. All'accertamento
della violazione
consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa
accessoria della sospensione della patente
nautica da uno a due
anni. La patente nautica e' sempre
revocata, in caso di
reiterazione nel biennio.».
Art. 40 Conduzione di
unita' da diporto in stato di alterazione
psico-fisica per uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Dopo l'articolo
53-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, e' inserito
il seguente:
«Art. 53-quater.
Conduzione di unita'
da diporto in stato di alterazione psicofisica
per uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque assume o
ritiene il comando o la condotta ovvero
la direzione nautica
di un'unita' da diporto in stato di
alterazione
psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o
psicotrope e' punito, ove il fatto non costituisca
reato, con la
sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017
euro.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso
la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente nautica da
uno a due anni.
Per i soggetti di cui
al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-
ter, le sanzioni di
cui al primo e al secondo periodo del
presente comma sono
aumentate da un terzo alla meta'. Le
sanzioni sono
raddoppiate nel caso di comando o condotta di
una nave da diporto.
La patente nautica e' sempre revocata
quando la violazione
e' commessa da uno dei conduttori di cui
alla lettera b) del
citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in
caso di reiterazione
nel biennio.
2. Se il conduttore
di unita' da diporto in stato di alterazione
psico-fisica provoca
un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al
comma 1 sono
raddoppiate ed e' disposto il sequestro
dell'unita', salvo
che l'unita' appartenga a persona estranea
all'illecito.
3. Le sanzioni
amministrative previste dal comma 2 sono
aumentate da un terzo
alla meta' quando la violazione e'
commessa dopo le ore
22 e prima delle ore 7.
4. Al fine di
acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 6, gli organi
accertatori, secondo
le direttive fornite dal Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti e dal Ministro della salute, previa
acquisizione del
parere del Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi
dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno
2003, n. 196, nel rispetto della
riservatezza
personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica,
possono sottoporre i
conduttori delle unita' da diporto ad
accertamenti
qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi
portatili.
5. Quando gli
accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno
dato esito positivo,
ovvero quando si ha altrimenti ragionevole
motivo di ritenere
che il conduttore dell'unita' da diporto si
trovi sotto l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, il
conduttore, nel rispetto della riservatezza
personale e senza
pregiudizio per l'integrita' fisica, puo' essere
sottoposto ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali
ovvero analitici su
campioni di mucosa del cavo orale prelevati
a cura di personale
sanitario ausiliario delle amministrazioni
competenti previsto
dalla normativa vigente. Con decreto del
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri
dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il
Consiglio superiore
di sanita', da adottare entro sessanta giorni,
sono stabilite le
modalita', senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica, di effettuazione degli
accertamenti di cui
al periodo precedente e le caratteristiche
degli strumenti da
impiegare negli accertamenti medesimi. Ove
necessario a
garantire la neutralita' finanziaria di cui al
precedente periodo,
il medesimo decreto puo' prevedere che gli
accertamenti di cui
al presente comma siano effettuati, anziche'
su campioni di mucosa
del cavo orale, su campioni di fluido
del cavo orale.
6. Nei casi previsti
dal comma 5, qualora non sia possibile
effettuare il
prelievo a cura del personale sanitario ausiliario
delle amministrazioni
ovvero qualora il conduttore rifiuti di
sottoporsi a tale
prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli
ulteriori obblighi
previsti dalla legge, accompagnano il
conduttore presso le
strutture sanitarie delle amministrazioni o
presso le strutture
sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o
comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi
biologici ai fini dell'effettuazione degli
esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o
psicotrope. Le medesime disposizioni si
applicano in caso di
sinistri marittimi, compatibilmente con le
attivita' di
accertamento e di soccorso.
7. Le strutture
sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli
organi accertatori,
effettuano anche gli accertamenti sul
conduttore di unita'
da diporto coinvolto in sinistri marittimi e
sottoposto alle cure
mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli
accertamenti possono
riguardare anche il tasso alcolemico cosi'
come previsto negli
articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.
8. Le strutture
sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli
organi accertatori la
relativa certificazione, estesa alla prognosi
delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza
dei dati in base alle
vigenti disposizioni di legge. Copia del
referto sanitario
deve essere tempestivamente trasmessa, a cura
dell'organo
accertatore che ha proceduto agli accertamenti,
all'autorita'
competente che ha rilasciato la patente nautica per
gli eventuali
provvedimenti di competenza.
9. Qualora l'esito
degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7
non sia
immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al
comma 4 abbiano dato
esito positivo, se ricorrono fondati
motivi per ritenere
che il conduttore si trovi in stato di
alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze
stupefacenti o
psicotrope, gli organi accertatori possono
disporre il ritiro
della patente nautica fino all'esito degli
accertamenti e,
comunque, per un periodo non superiore a
dieci giorni. La
patente nautica e' ritirata ed e' depositata presso
l'ufficio o il
comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. L'autorita'
competente che ha rilasciato la patente nautica,
sulla base dell'esito
degli accertamenti analitici di cui al
comma 5, ovvero della
certificazione rilasciata dai centri di cui
al comma 6, al fine
di verificare il mantenimento dei requisiti
psico-fisici, ordina
che il conduttore dell'unita' da diporto si
sottoponga a visita
medica presso gli uffici delle aziende
sanitarie locali
territorialmente competenti, cui sono attribuite
funzioni in materia
medico-legale, che deve avvenire nel
termine di novanta
giorni e dispone la sospensione in via
cautelare della
patente nautica fino all'esito della visita medica.
11. Salvo che il
fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di
cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore
dell'unita' da
diporto e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo
53-bis, comma 2,
lettera c). Con il provvedimento con il quale
e' disposta la
sospensione della patente nautica, al fine di
verificare il
mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorita'
competente che ha
rilasciato la patente nautica ordina che il
conduttore
dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica
presso gli uffici
delle aziende sanitarie locali territorialmente
competenti, cui sono
attribuite funzioni in materia medicolegale,
che deve avvenire nel
termine di sessanta giorni.».
Art. 41 Sospensione
della licenza di navigazione e ritiro della
dichiarazione di
potenza
1. Dopo l'articolo
53-quater del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, e'
inserito il seguente:
«Art. 53-quinquies.
Sospensione della
licenza di navigazione e ritiro della
dichiarazione di
potenza
1. La sanzione
accessoria della sospensione della licenza di
navigazione da
quindici a sessanta giorni, qualora il
trasgressore sia il
proprietario o l'armatore o l'utilizzatore
dell'unita' da
diporto in locazione finanziaria, si applica:
a) per le violazioni
di cui all'articolo 53, comma 1;
b) per le violazioni
di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
c) per le violazioni
di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
d) per le violazioni
di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
e) per le violazioni
di cui all'articolo 55, comma 3;
f) nei casi in cui le
violazioni di cui all'articolo 53, comma 9,
sono reiterate nei
due anni dal compimento della prima
violazione.
2. Il periodo di
sospensione di cui al comma 1 e' riportato sulla
licenza di
navigazione.
3. Se le violazioni
di cui al comma 1 sono commesse mediante
utilizzo di un
natante da diporto, si procede al ritiro della
dichiarazione di
potenza o del documento equivalente da parte
dell'organo
accertatore per un periodo di tempo da quindici a
sessanta giorni.
4. In caso di
navigazione con licenza di navigazione sospesa o
senza la
dichiarazione di potenza o documento equivalente in
quanto ritirati, e'
disposto il sequestro cautelare amministrativo
dell'unita' da
diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n.
689.».
Art. 42 Modifiche
all'articolo 54 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 54 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal
seguente:
«Art. 54.
Abusivo utilizzo
della autorizzazione alla navigazione
temporanea
1. Chiunque utilizza
l'autorizzazione alla navigazione
temporanea per
navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31,
comma 1, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di una
somma da 2755 euro a 11017 euro.».
Art. 43 Modifiche
all'articolo 55 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 55 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal
seguente:
«Art. 55.
Esercizio abusivo
delle attivita' commerciali con unita' da
diporto
1. Chiunque esercita
le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1,
del presente codice
senza l'osservanza delle disposizioni di cui
al comma 2 del
medesimo articolo ovvero utilizza unita' da
diporto per attivita'
diverse da quelle cui sono adibite o esercita
con unita' da diporto
le attivita' di trasporto di persone a titolo
oneroso di cui agli
articoli da 396 a 418 del codice della
navigazione, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una
somma da 2775 euro a 11017 euro.
2. Alla stessa
sanzione e' soggetto chiunque non presenta la
dichiarazione di cui
all'articolo 2, comma 4.
3. Nel caso di
impiego di unita' da diporto per le attivita' di
trasporto di persone
a titolo oneroso di cui al comma 1, la
patente nautica e'
sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione
e' reiterata nel
biennio, la patente nautica e' revocata.».
Art. 44 Sanzioni per
danno ambientale
1. Dopo l'articolo 55
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, e' inserito il
seguente:
«Art. 55-bis.
Sanzioni per danno
ambientale
1. Le sanzioni di cui
agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater,
54 e 55 sono
aumentate da un terzo alla meta' nel caso in cui
dalle violazioni ivi
previste e' derivato danno o pericolo di
danno all'ambiente,
salvo che il fatto costituisca reato.
2. In caso di danno o
pericolo di danno all'ambiente e' sempre
disposta la revoca
della patente nautica, e, nei casi di maggiore
gravita', e' disposto
il sequestro dell'unita' da diporto.».
Art. 45 Modifiche
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo
57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, dopo il comma 2
e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Corpo
delle capitanerie di
porto - Guardia costiera, nell'ambito delle
proprie competenze,
vigila sul rispetto dei provvedimenti
regionali di cui ai
commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste
dalle disposizioni
vigenti.».
Art. 46 Disposizioni
procedurali e pagamento in misura
ridotta
1. Dopo l'articolo
57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, e' inserito
il seguente:
«Art. 57-ter.
Disposizioni
procedurali e pagamento in misura ridotta
1. In tutte le
ipotesi in cui il presente codice prevede che a una
determinata
violazione consegue una sanzione amministrativa
pecuniaria, si
applicano le disposizioni generali contenute nelle
sezioni I e II del
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689,
salvo quanto previsto
dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per le violazioni
per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione
amministrativa pecuniaria, e' ammesso il pagamento
di una somma in
misura ridotta pari alla terza parte del
massimo della
sanzione prevista per la violazione commessa o,
se piu' favorevole e
qualora sia stabilito il minimo della
sanzione edittale,
pari al doppio del relativo importo oltre alle
spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni
dalla contestazione
o, se questa non vi e' stata, dalla
notificazione degli
estremi della violazione.
3. La somma di cui al
comma 2 e' ridotta del 30 per cento se il
pagamento e'
effettuato entro cinque giorni dalla contestazione
o dalla
notificazione. Nel verbale contestato o notificato
devono essere
indicate le modalita' di pagamento con il
richiamo delle norme
sui versamenti.
4. La riduzione di
cui al comma 3 non si applica alle violazioni
del presente codice
per cui e' previsto il sequestro dell'unita' da
diporto o la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione o della
revoca della patente nautica, nonche'
quando il
trasgressore si e' rifiutato di esibire la patente
nautica, ove
prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi
della normativa
vigente, deve avere a bordo.».
Art. 47 Modifiche
all'articolo 58 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 58
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: «1-bis. Il termine di cui
al comma 1 e' ridotto
a sette giorni in caso di richiesta di
estratto dai registri
o copie di documenti.».
Art. 48 Modifiche
all'articolo 59 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 59 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e'
sostituito dal
seguente:
«Art. 59.
Arrivi e partenze
delle unita' da diporto e delle navi di cui
all'articolo 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172
1. Le unita' da
diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad
attivita' commerciale,
sono esenti dall'obbligo di presentazione
della nota di
informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in
porto e dal rilascio
delle spedizioni prima della partenza dal
porto stesso.
2. Alle unita' da
diporto battenti bandiera dell'Unione europea
adibite ad attivita'
commerciale e alle navi di cui all'articolo 3
della legge 8 luglio
2003, n. 172, si applicano le disposizioni di
cui al comma 1.
3. Le unita' da
diporto battenti bandiera di Stati non
appartenenti
all'Unione europea adibite ad attivita'
commerciale sono
tenute a espletare le formalita' di arrivo
presso l'autorita'
marittima del primo porto di approdo
nazionale con
rilascio delle spedizioni per mare aventi validita'
di un anno, nonche' a
espletare le formalita' di partenza quando
lasciano l'ultimo
porto nazionale con rilascio delle spedizioni
per l'estero. Le
formalita' possono essere espletate per via
telematica anche
tramite il locale raccomandatario marittimo,
il quale inoltra alla
competente autorita' la lista dei componenti
l'equipaggio e la
lista dei passeggeri sottoscritta dal
comandante.».
Art. 49 Modifiche
all'articolo 60 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 60
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
al comma 2, dopo la
parola: «persone» sono inserite le
seguenti: «o
l'integrita' ambientale».
Art. 50 Modifiche
all'articolo 63 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 63
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1,
e' inserito il seguente: «1-bis. Per le
prestazioni e i
servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1,
erogati attraverso il
Sistema telematico centrale della nautica
da diporto (SISTE),
gli interessati sono tenuti al pagamento dei
diritti previsti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.»;
b) al comma 2, dopo
le parole: «previsti dal comma 1» sono
inserite le seguenti:
«e 1-bis»;
c) al comma 3 le
parole: «al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi
1-bis e 2»;
d) dopo il comma 3,
e' inserito il seguente: «3-bis. Gli introiti
derivanti dai diritti
previsti dal comma 1-bis affluiscono a un
apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato,
per essere interamente riassegnati, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su specifico
capitolo di spesa del
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per il
funzionamento del Sistema telematico centrale
della nautica da
diporto (SISTE).».
Art. 51 Modifiche
all'articolo 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 65,
comma 1, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le
parole: «nei registri» sono sostituite dalle
seguenti:
«nell'Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto (ATCN)»;
b) la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: «b) procedure
relative alla
cancellazione delle unita' da diporto dall'Archivio
telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN)»;
c) la lettera d) e'
sostituita dalla seguente: «d) procedimento per
il rilascio e il
rinnovo dei documenti delle unita' da diporto
attraverso il Sistema
telematico centrale della nautica da
diporto (SISTE);»;
d) la lettera h) e'
abrogata;
e) alla lettera l) le
parole: «procedura di rilascio
dell'autorizzazione
alla» sono soppresse;
f) la lettera m) e'
sostituita dalla seguente: «m) disciplina
relativa ai
procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo
Sportello telematico
del diportista (STED) e del relativo
regolamento di
attuazione.».
Art. 52 Modifiche
all'allegato VIII del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'allegato VIII,
al punto 9), del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171,
le parole: «all'articolo 6, paragrafo 4,
lettere b) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5,
comma 4, lettere b) e
c), del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5».
Art. 53 Modifiche
all'allegato XVI del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171
1. All'allegato XVI,
tabella A, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, le
parole: «nei registri di imbarcazioni e navi»
sono sostituite dalle
seguenti: «nell'Archivio telematico
centrale delle unita'
da diporto (ATCN)».
Art. 54 Modifiche
all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84
1. All'articolo 5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il
comma 2-bis, e'
inserito il seguente: «2-ter. Il piano regolatore
di sistema portuale o
il piano regolatore portuale individua le
strutture o ambiti
portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi
al ricovero a secco
di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e
di natanti da
diporto».
Art. 55 Modifiche
all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 509
1. All'articolo 2,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 509, dopo le parole:
«varo e rimessaggio»
sono inserite le seguenti: «, anche a
secco,».
Art. 56 Modifiche al
decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
1. Al decreto
legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2,
comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla
seguente: «f)
interfaccia nave/porto: le interazioni che hanno
luogo quando una nave
e' direttamente e immediatamente
interessata da
attivita' che comportano il movimento di persone
o di merci o la
fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla
nave, con esclusione
delle operazioni e dei servizi portuali di
cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84;»;
b) all'articolo 3,
comma 1, primo periodo, dopo la parola:
«navi»
sono inserite le
seguenti: «e alle unita' da diporto utilizzate a
fini commerciali».
Art. 57 Modifiche
alla legge 8 luglio 2003, n. 172
1. All'articolo 3,
comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le
parole: «e comunque
di stazza lorda non superiore alle 1000
tonnellate» sono
soppresse.
Art. 58 Modifiche al
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.
5
1. Al decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo
19, e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis.
Compartimenti motori
e motori alimentati con combustibili
alternativi
1. La normativa
tecnica regolante i sistemi di alimentazione e
relativi motori di
propulsione alimentati con gas di petrolio
liquefatto, gas
naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita'
da diporto, di nuova costruzione
o gia' immessi sul mercato, e'
conforme alla regola
tecnica elaborata nel rispetto della
normativa europea o,
in mancanza di questa, della normativa
internazionale di
riferimento, individuata secondo i criteri
stabiliti nel decreto
di cui al comma 4.
2. Il fabbricante o
l'importatore di cui agli articoli 6 e 8 del
presente decreto sono
responsabili della conformita' del
sistema di
alimentazione alternativo. Le imprese che
costruiscono unita'
da diporto con i sistemi di alimentazione e i
motori di propulsione
di cui al comma 1 o che provvedono alla
loro installazione
sono responsabili della loro sistemazione a
bordo.
3. I certificati e le
dichiarazioni previste per le operazioni
periodiche di
ispezione, sostituzione e controllo previsti dalla
regola tecnica di cui
al comma 1 sono documenti di bordo.
4. Con uno o piu'
decreti da adottare in relazione alle
specificita' dei
diversi sistemi alternativi di propulsione di cui
al comma 1, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400,
il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, disciplina:
a) l'individuazione
dei criteri della regola tecnica elaborata nel
rispetto della
normativa internazionale;
b) le procedure
connesse all'applicazione delle regole tecniche
di cui al comma 1
alle unita' da diporto;
c) i requisiti che
deve possedere l'impresa installatrice di cui al
comma 2;
d) l'adozione da
parte dell'impresa installatrice di un sistema di
qualita' approvato da
un organismo notificato e autorizzato ai
fini della
valutazione della conformita' dei sistemi di qualita'
aziendali;
e) le modalita' con
cui l'organismo notificato di cui alla lettera
d) effettua i
controlli sul sistema di gestione della qualita'
dell'impresa
installatrice;
f) procedure per
l'immissione in commercio dei motori di
propulsione di cui al
comma 1, comprensive delle norme di
sicurezza in materia;
g) procedure per la
conversione alle alimentazioni con gas di
petrolio liquefatto,
gas naturale liquefatto, metano ed elettrici o
a doppia
alimentazione delle unita' da diporto e dei relativi
motori di propulsione
gia' immessi sul mercato;
h) le operazioni di
controllo periodico sugli impianti di cui al
comma 1, nonche'
l'istituzione di una apposita dichiarazione
rilasciata dal
personale preposto a tali controlli;
i) le procedure per
l'istituzione presso l'amministrazione
competente di un
elenco delle imprese installatrici;
l) l'obbligo per le
imprese installatrici di informare
l'amministrazione
competente del possesso dei requisiti di cui
alla lettera c).»;
b) all'articolo 20,
comma 1, le parole: «d) ed e)» sono sostituite
dalle seguenti: «e)
ed f)»;
c) all'articolo 31,
comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 39,
comma 3, le parole: «, qualora abbiano
sufficienti ragioni
per ritenere che un prodotto oggetto del
presente decreto
rappresenti un rischio per la salute o la
sicurezza delle
persone, per le cose o per l'ambiente,» sono
soppresse;
e) all'allegato II,
il punto 1) e' sostituito dal seguente: «1)
Componentistica
protetta dai rischi di accensione di miscele di
gas infiammabili
negli spazi destinati ai motori entrobordo ed
entrofuoribordo a
benzina e ai serbatoi della benzina;».
Art. 59 Disposizioni
attuative e abrogative
1. Con decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n.
400, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia,
della difesa,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dei beni e delle
attivita' culturali e
del turismo, della salute, per la
semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il
Ministro per gli
affari regionali e previa acquisizione del parere
del Garante per la
protezione dei dati personali, modifica la
disciplina prevista
dal regolamento di attuazione del decreto
legislativo 18 luglio
2005, n. 171, al fine di disciplinare
secondo criteri di
semplificazione dei procedimenti
amministrativi, le
materie di seguito indicate:
a) definizione delle
procedure e delle modalita' per l'iscrizione
delle unita' da diporto
e delle unita' da diporto utilizzate a fini
commerciali, ivi
compresa la disciplina relativa alla loro
iscrizione
provvisoria;
b) definizione delle
modalita' di presentazione dell'istanza di
perdita e di rientro
in possesso dell'unita' da diporto;
c) individuazione
delle procedure di trasferimento, di
cancellazione dai
registri, anche per passaggio alla categoria
dei natanti, di
dismissione di bandiera per trasferimento o
vendita all'estero,
nonche' di cessione a favore di terzi del
contratto di leasing
e individuazione delle procedure per
l'iscrizione delle
imbarcazioni e delle navi nel registro navi in
costruzione, anche
per l'Archivio telematico centrale delle
unita' da diporto
(ATCN);
d) definizione delle
modalita' del processo verbale di
dichiarazione e
revoca di armatore;
e) disciplina delle
scuole nautiche e dei centri di istruzione per
la nautica nonche'
delle relative figure professionali
dell'istruttore e
dell'insegnante validi per l'intero territorio
nazionale;
f) definizione delle
procedure e delle modalita' relative al
rilascio, rinnovo e
convalida del certificato di idoneita' al
noleggio;
g) sicurezza delle
navigazione delle unita' da diporto in mare e
nelle acque interne e
delle unita' utilizzate a fini commercialicommercial
yacht;
h) per le unita' da
diporto e le navi di cui all'articolo 3 della
legge 8 luglio 2003,
n. 172, che navigano nelle acque
marittime e interne,
le condizioni per il rilascio delle
certificazioni di
sicurezza e l'individuazione dei mezzi di
salvataggio e
l'individuazione delle equivalenze e delle
esenzioni ai fini
della sicurezza della navigazione, nonche' le
dotazioni di
sicurezza minime che devono essere tenute a
bordo in relazione ai
diversi tipi di navigazione, con particolare
riguardo alla
navigazione in solitario, ivi compresi gli apparati
ricetrasmittenti
adeguati all'innovazione tecnologica, ferma
restando la validita'
delle licenze di esercizio degli apparati
stessi, gia'
rilasciati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del
decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171;
i) disciplina
relativa ai requisiti psicofisici, per il
conseguimento e il
rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D,
nonche' i requisiti
psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle
patenti nautiche A, B
e C anche a persone con disabilita'
motoria e sensoriale,
prevedendo anche misure di
semplificazione
finalizzate a svolgere le visite mediche presso
le sedi delle scuole
nautiche e dei centri di istruzione nautica;
l) definizione
dell'organizzazione e del funzionamento
dell'Anagrafe
nazionale delle patenti nautiche, l'accesso alla
stessa per il
perseguimento delle finalita' istituzionali e le
modalita' e i tempi
per la trasmissione dei dati da parte dei
soggetti di cui
all'articolo 39-bis, comma 3, del decreto
legislativo 18 luglio
2005, n. 171, nonche' le misure di
sicurezza informatica
ai sensi dell'articolo 31 del Codice in
materia di protezione
dei dati personali;
m) individuazione dei
criteri per l'indicazione dei limiti di
navigazione e di distanza
dalla costa, anche diversificati per
aree geografiche,
stabiliti dai capi di compartimento marittimo
con ordinanza di
polizia marittima;
n) regime
amministrativo dei documenti di navigazione, in
particolare del libro
unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, del
decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui
all'articolo 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172;
o) disciplina della
segnalazione certificata di inizio attivita'
relativa alle scuole
nautiche;
p) disciplina del
deposito della licenza di navigazione o
dell'atto di
nazionalita' presso la competente autorita' doganale,
in relazione alle
previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre
2013, n. 952, del
Parlamento europeo e del Consiglio, che
istituisce il codice
doganale dell'Unione, per quanto
applicabile;
q) applicazione della
normativa sul controllo dello Stato di
approdo alle unita'
da diporto utilizzate a fini commerciali
battenti bandiera
diversa da quella italiana;
r) definizione delle
procedure e delle modalita' per
l'accertamento del
tasso alcolemico;
s) definizione di uno
schema-tipo delle istruzioni essenziali per
il comando dei
natanti da diporto che il locatore e' tenuto a
rilasciare per
iscritto al conduttore dell'unita' da diporto che
non sia in possesso
di patente nautica;
t) definizione dei
criteri per l'individuazione della normativa
tecnica europea e
internazionale di riferimento per
l'elaborazione della
regola tecnica in materia di sistemi di
alimentazione e
relativi motori di propulsione alimentati con
gas di petrolio
liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed
elettrici su unita'
da diporto, di nuova costruzione o gia'
immessi sul mercato;
u) modalita' e
criteri di iscrizione delle navi che effettuano
noleggio
esclusivamente per finalita' turistiche di cui
all'articolo 3, della
legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro
internazionale di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998,
n. 30;
v) modalita' e
criteri di svolgimento del servizio di assistenza e
traino e relativi
requisiti tecnico-professionali degli operatori
nonche' i requisiti
dell'imbarcazione utilizzata;
z) individuazione
delle modalita' di conseguimento della
patente nautica senza
esami;
aa) adozione del
Passenger Yacht Code italiano, al fine di
razionalizzare i
requisiti e gli standard che devono essere
soddisfatti dalle
unita' da diporto che trasportano piu' di dodici
ma non piu' di
trentasei passeggeri in viaggi internazionali e
che non trasportano
cargo rispetto alle convenzioni
internazionali. Il
Passenger Yacht Code e' adottato, in
particolare, nel
rispetto dei seguenti criteri:
1) i requisiti e gli
standard sono razionalizzati rispetto alle
convenzioni Solas
74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage
1969, Marpol 73/78,
Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water
Management Convention
2004, International Convention on
the Control of
Harmful Anti-fouling Systems on Ships,
International
Convention on Civil Liability for Bunker Oil
Pollution Damage
2001;
2) i principi
generali delle convenzioni, di cui al precedente
punto 1), assicurando
equivalenze ed esenzioni, laddove
l'applicazione delle
previsioni delle convenzioni alle unita' da
diporto non e'
ragionevole o tecnicamente non praticabile;
bb) caratteristiche
degli strumenti omologati da impiegare
negli accertamenti
relativi alla violazione dei limiti di velocita'.
2. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono
adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988,
n. 400:
a) il decreto di cui
all'articolo 36-bis, comma 2, del decreto
legislativo 18 luglio
2005, n. 171, come introdotto dall'articolo
27 del presente
decreto;
b) il decreto di cui
all'articolo 49-quater, comma 13, del
decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
dall'articolo 33 del
presente decreto;
c) il decreto di cui
all'articolo 49-sexies, comma 10, del
decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, come introdotto
dall'articolo 33 del
presente decreto.
3. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono
emanati:
a) il decreto di cui
all'articolo 19-bis, comma 4, del decreto
legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall'articolo
58 del presente
decreto;
b) il decreto di cui
all'articolo 53-bis, comma 7, del decreto
legislativo 18 luglio
2005, n. 171, come introdotto dall'articolo
38 del presente
decreto.
4. Fino alla data di
entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
1 e 2 del presente
articolo continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti.
5. A decorrere dalla
entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1 del presente
articolo e' abrogato l'articolo 65 del
decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171.
6. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono
apportate le occorrenti modificazioni al
regolamento previsto
dall'articolo 11, comma 1, della legge 1
aprile 1981, n. 121.
7. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati
i seguenti articoli del regolamento di cui
all'articolo 65 del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) articolo 32, commi
1, 2 e 3;
b) articolo 42;
c) articolo 43, commi
1 e 2;
d) articolo 44.
Art. 60 Monitoraggio
1. La Direzione
generale per la vigilanza sulle Autorita'
portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e
per vie d'acqua
interne del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti cura con
cadenza biennale, a decorrere dal 1° gennaio
2018, il monitoraggio
del presente decreto, tenendo conto dei
seguenti indicatori:
a) occupati
nell'indotto nautico globalmente considerato;
b) piccole e medie
imprese nel settore della nautica da diporto;
c) contenzioso
giurisdizionale e ricorsi amministrativi;
d) immatricolazioni
di nuove unita' da diporto;
e) violazioni
accertate relative al decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171;
f)
ordinanze-ingiunzione relative al decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171;
g) dati e statistiche
inerenti l'andamento generale del settore
del diporto nautico.
2. Ai fini del
controllo e del monitoraggio di cui al comma 1,
gli uffici marittimi
di cui all'articolo 17 del codice della
navigazione, tramite
il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto,
forniscono i dati in possesso relativi agli
indicatori.
Art. 61 Disposizioni
transitorie e finali
1. Fino alla piena
attuazione della disciplina applicativa del
Sistema telematico
centrale della nautica da diporto, istituito
dall'articolo 1,
commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e
all'adozione del decreto di cui all'articolo 63,
comma 1-bis, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) le disposizioni
del presente codice, riferite al Sistema
telematico centrale
della nautica da diporto (SISTE), allo
Sportello telematico
del diportista (STED), all'Archivio
telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN) e all'Ufficio
di conservatoria
centrale delle unita' da diporto (UCON)
devono intendersi
riferite agli organismi e procedure
preesistenti
all'entrata in funzione della predetta disciplina del
Sistema telematico
centrale della nautica da diporto;
b) la ricevuta
dell'avvenuta presentazione dei documenti
necessari per la
pubblicita' di cui all'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, e' rilasciata anche da
uno studio di consulenza
per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
c) la ricevuta
dell'avvenuta presentazione dei documenti
necessari per il
rinnovo della licenza di navigazione di cui
all'articolo 24,
comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, e' rilasciata
anche da uno studio di consulenza per la
circolazione dei
mezzi di trasporto.
2. Fino alla data di
entrata in vigore dei decreti di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo
59 del presente decreto continuano ad
applicarsi le
disposizioni vigenti.
Art. 62 Disposizioni
finanziarie
1. Dall'attuazione
del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni
interessate provvedono ai compiti
derivanti dal
presente decreto con le risorse umane, strumentali
e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3
novembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri,
Presidente del Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Alfano, Ministro
degli affari esteri e della cooperazione
internazionale
Orlando, Ministro
della giustizia
Padoan, Ministro
dell'economia e delle finanze
Calenda, Ministro
dello sviluppo economico
Galletti, Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
Fedeli, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Franceschini,
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo
Lorenzin, Ministro
della salute
Madia, Ministro per
la semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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