giovedì 31 ottobre 2024

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE CODICE DELLA NAUTICA: PRESENTATE LE NOVITÀ IN MATERIA DI DOTAZIONI OBBLIGATORIE DI BORDO

 

È ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA.CONFINDUSTRIA NAUTICA HA PRESENTATO LE NOVITA’ IN MATERIA DI DOTAZIONI OBBLIGATORIE DI BORDO FORMENTI, VICE PRESIDENTE CONFINDUSTRIA NAUTICA: “UN INTERVENTO TECNICAMENTE MOLTO EQUILIBRATO, TRA IMPLEMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI, SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA”.

 

È entrato in vigore il 21 ottobre 2024, il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (DECRETO 17 settembre 2024, n. 133, Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n.146), frutto dell’intensa attività di rappresentanza della filiera della nautica da diporto costantemente esercitata da Confindustria Nautica nell’interesse del settore e dell’utenza.

Tra i 101 articoli del provvedimento molte sono le novità che riguardano cantieristica, refitting, porti, professioni, superyacht e piccola nautica, intervenendo su tutte le materie che regolano il comparto in termini di semplificazioni burocratiche, sostegno allo sviluppo del settore e sviluppo della nautica sociale.“Sulla piccola nautica c’è un pacchetto di interventi che, complessivamente, vuole sostenere il segmento che più ha sofferto il rincaro del costo del denaro e l’instabilità internazionale” – ha dichiarato Piero Formenti, Vice Presidente di Confindustria Nautica. “Esattamente come sul tema del nuovo patentino D1, anche sulla sicurezza della navigazione il Regolamento offre un intervento tecnicamente molto equilibrato, tra implementazione dei dispositivi, semplificazione degli adempimenti e innovazione tecnologica”.“È stata adottata una rivisitazione generale che prevede un upgrade delle dotazioni di sicurezza e alcune equivalenze che, senza abbassare gli standard, consentono maggiore scelta al diportista e anche una riduzione dei costi per l’utenza, in particolare per le zattere di salvataggio – ha proseguito Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica. “Vorrei sottolineare che, avendo raccolto le preoccupazioni delle due ditte multinazionali costruttrici di zattere che si dividono il mercato italiano, le nuove regole rimandano sempre a loro per la sostituzione e l’integrazione dei dispositivi, quindi non c’è una sottrazione di mercato per i produttori, che però oggi sono chiamati a immettere sul mercato nuovi prodotti a costi paragonabili all’estero”. 

La tipologia di dotazioni obbligatorie non subisce variazioni, ma viene integrata con la tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg), lo scandaglio e, per le unità a vela, l’imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza che può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato (le nuove dotazioni divengono obbligatorie dal 21 ottobre 2025). Novità per i giubbotti di salvataggio, che vanno identificati con il numero di iscrizione dell’unità, dotati di luce ad attivazione automatica e obbligatoriamente indossati in caso di navigazione notturna in solitario. La loro durata di validità è stabilita dal produttore e stampigliata sugli stessi.

Grazie all’attività di Confindustria Nautica, sono state introdotte alcune equivalenze e semplificazioni: la bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronical’E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare con tasto di emergenza, i fuochi a mano possono essere sostituiti con dispositivi a led conformi alla normativa SOLAS MED e i pack dei razzi vengono ridotti da cinque a tre tipologie in tutto.

In caso di unità in uso non commerciale e di navigazione limitata è possibile applicare la normativa relativa alle zattere di grado inferiore, in particolare:

·        Le unità che navigano oltre dodici miglia ma entro la Zona SAR, se munite di EPIRB o telefono satellitare, possono avere la zattera costiera.

·        Entro le 12 miglia, la zattera costiera può essere sostituita da un battello pneumatico >2,5 m, omologato CE, pronto all’uso e posto sul ponte, munito del kit di sopravvivenza della zattera costiera, omologato per le persone presenti a bordo. 

·        Entro le 12 miglia, le unità pneumatiche di cat. A, B, o C, con estintore aggiuntivo, possono non avere la zattera.

Sono indicate ulteriori dotazioni raccomandate per natanti e imbarcazioni da diporto, che prevedono, tra l’altro, che le unità a vela siano dotate di imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (oltre 12 miglia).

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA: PRESENTATI MODALITÀ E VANTAGGI DEL “PATENTINO” D1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE CODICE NAUTICA:

Confindustria Nautica presenta modalità e vantaggi dell’introduzione del “patentino” di categoria D1: 16 anni di età, navigazione diurna entro sei miglia dalla costa con natanti fino a 10m o, dai 18 anni, con imbarcazioni fino a 12m e massimo 115 CV, le principali novità. Un forte incentivo a supporto del mercato della piccola nautica. Una concreta opportunità per avvicinare i giovani alla nautica e alla cultura del mare.

L’intensa attività di rappresentanza della filiera della nautica da diporto, costantemente esercitata da Confindustria Nautica nell’interesse del settore e anche dell’utenza, ha portato al nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (DECRETO 17 settembre 2024, n. 133, Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n.146), che segue il decreto patenti (decreto 10 agosto 2021) con che aveva introdotto le nuove modalità di esame a quiz.Il provvedimento è stato presentato dal 64° Salone Nautico Internazionale di Genova dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e dalle massime cariche del Governo presenti al Salone Nautico, da sempre luogo di confronto istituzionale tra comparto e Governo. Molti gli interventi contenuti nei 101 articoli, tra cui l’introduzione dell’atteso “patentino” che consente l’avvicinamento al mare e alla nautica anche per i sedicenni.La patente di categoria D1 per l’appunto può essere conseguita dai 16 anni, consente la navigazione esclusivamente diurna entro sei miglia di distanza dalla costa con “natanti” (unità fino a 10 metri) o, dai 18 anni, con imbarcazioni di lunghezza fino a 12 metri, oppure con moto d’acqua entro un miglio di distanza dalla costa, se dette unità sono equipaggiate con motori di potenza non superiore a 85 Kw pari a 115,6 CV.“Ci sono voluti oltre quattro anni di intenso lavoro, scanditi dal cambio di tre governi, per portare ad approvazione il nuovo Regolamento” – sottolinea il Direttore generale di Confindustria Nautica, Marina Stella – “a riprova del ruolo e del valore della struttura dell’Associazione nazionale di categoria, capace in ogni circostanza di valorizzare gli interessi del settore e promuovere adeguate politiche di sviluppo a vantaggio di tutta la filiera. Già dalla prossima stagione registreremo dei benefici. Intanto dallo scorso febbraio siamo al lavoro affinché nel prossimo DDL Blue economy sia presente un ulteriore pacchetto di semplificazioni amministrative, misure per la competitività della bandiera italiana e norme di tutela ambientale”.“Guardiamo alle nuove generazioni e la nuova patente offre diverse opportunitàanticipa di due anni lo sviluppo di competenze dei giovani nella conduzione di imbarcazioni, aprendo loro nuove opportunità sia a livello ricreativo sia professionale e promuove la conoscenza, la cultura della sicurezza e il rispetto dell’ambiente marino attraverso un corso di formazione obbligatorio che si fonda su questi tre capisaldi. Nello stesso tempo rappresenta un sostegno alla crescita del settore nautico, stimolando la domanda di acquisto e di noleggio di imbarcazioni e dei servizi correlati”, conclude Stella.“La patente D1 si inserisce in una più ampia azione a tutela, in questo caso, della Piccola nautica” – conferma Roberto Neglia, Responsabile rapporti istituzionali di Confindustria Nautica – “che trova sponda nella DCI (Dichiarazione di costruzione e importazione) per i natanti, una forma di tutela giuridica della proprietà senza dover ricorrere ai costi e ai gravami dell’immatricolazione che consente anche di navigare in acque estere, e nell’obbligo per i porti pubblici di destinare spazi per l’ormeggio di unità fino a 6 metri“.L’introduzione dell’abilitazione D1 sostiene inoltre la conoscenza, cultura e rispetto dell’ambiente marino: richiede, infatti, una formazione mirata che prepara i giovani alla navigazione in sicurezza, insegnando le principali regole e tecniche di conduzione di imbarcazioni a motore e a vela, aumentando così il loro senso di responsabilità, la consapevolezza e il rispetto delle regole di comportamento in mare.La nuova patente di categoria D1 si ottiene frequentando un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, e con il superamento di una prova a quiz di idoneità finale, tenuti dalle Scuole nautiche e dai Centri di istruzione. A breve sarà emanato il decreto ministeriale con le procedure. Il regime di esenzione dalla patente nautica non cambia. Il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica non modifica il regime di esenzione dalla patente nautica per l’utilizzo di motori con potenza non superiore a 30 kW o 40,8 CV. Di conseguenza per la conduzione senza patente nautica delle unità da diporto non superiori a 24 metri, che navigano entro sei miglia dalla costa, con motore di potenza e cilindrata non superiore a 30 kW o 40,8 CV, è richiesto il solo possesso dei seguenti requisiti:

a) per le imbarcazioni, aver compiuto diciotto anni di età

b) per i natanti (fino a 10 metri di lunghezza) aver compiuto sedici anni di età

c) per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa, aver compiuto quattordici anni di età.

 

Fonte web Confindustria Nautica

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