È
ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA.CONFINDUSTRIA NAUTICA HA PRESENTATO LE NOVITA’ IN MATERIA DI
DOTAZIONI OBBLIGATORIE DI BORDO FORMENTI, VICE PRESIDENTE
CONFINDUSTRIA NAUTICA: “UN INTERVENTO TECNICAMENTE MOLTO EQUILIBRATO, TRA
IMPLEMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI, SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA”.
È
entrato in vigore il 21 ottobre 2024, il nuovo Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (DECRETO
17 settembre 2024, n. 133, Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008,
n.146), frutto dell’intensa attività di rappresentanza della filiera della
nautica da diporto costantemente esercitata da Confindustria
Nautica nell’interesse del settore e dell’utenza.
Tra i
101 articoli del provvedimento molte sono le novità che riguardano
cantieristica, refitting, porti, professioni, superyacht e piccola nautica,
intervenendo su tutte le materie che regolano il comparto in termini di
semplificazioni burocratiche, sostegno allo sviluppo del settore e sviluppo
della nautica sociale.“Sulla piccola
nautica c’è un pacchetto di interventi che, complessivamente, vuole sostenere
il segmento che più ha sofferto il rincaro del costo del denaro e l’instabilità
internazionale” – ha
dichiarato Piero Formenti, Vice Presidente di Confindustria Nautica. “Esattamente come sul tema del nuovo
patentino D1, anche sulla
sicurezza della navigazione il Regolamento offre un intervento tecnicamente
molto equilibrato, tra implementazione dei dispositivi, semplificazione degli
adempimenti e innovazione tecnologica”.“È stata adottata una rivisitazione
generale che prevede un upgrade delle dotazioni di sicurezza e alcune
equivalenze che, senza abbassare gli standard, consentono maggiore scelta al
diportista e anche una riduzione dei costi per l’utenza, in particolare per le
zattere di salvataggio – ha proseguito Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria
Nautica. “Vorrei sottolineare che, avendo
raccolto le preoccupazioni delle due ditte multinazionali costruttrici di
zattere che si dividono il mercato italiano, le nuove regole rimandano sempre a
loro per la sostituzione e l’integrazione dei dispositivi, quindi non c’è una
sottrazione di mercato per i produttori, che però oggi sono chiamati a
immettere sul mercato nuovi prodotti a costi paragonabili all’estero”.
La
tipologia di dotazioni obbligatorie non subisce variazioni, ma viene integrata
con la tabella dei segnali visivi diurni e notturni
(Colreg), lo scandaglio e, per le unità a
vela, l’imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di
sicurezza che può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con
altro dispositivo di protezione individuale certificato (le nuove dotazioni divengono obbligatorie dal 21 ottobre 2025).
Novità per i giubbotti di salvataggio, che vanno
identificati con il numero di iscrizione dell’unità, dotati di luce ad
attivazione automatica e obbligatoriamente indossati in caso di navigazione
notturna in solitario. La loro durata di validità è stabilita dal produttore e
stampigliata sugli stessi.
Grazie
all’attività di Confindustria Nautica, sono state introdotte alcune equivalenze
e semplificazioni: la bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica, l’E.P.I.R.B. può
essere sostituito dal telefono satellitare con
tasto di emergenza, i fuochi a mano possono essere sostituiti con dispositivi a led conformi alla normativa SOLAS
MED e i pack dei razzi vengono ridotti da cinque a tre tipologie in tutto.
In caso di unità in uso non commerciale
e di navigazione limitata è possibile applicare la normativa relativa
alle zattere di grado inferiore, in particolare:
·
Le unità che navigano oltre dodici miglia ma entro la Zona SAR, se
munite di EPIRB o telefono satellitare, possono avere la zattera costiera.
·
Entro le 12 miglia, la zattera costiera può essere sostituita da un
battello pneumatico >2,5 m, omologato CE, pronto all’uso e posto sul ponte,
munito del kit di sopravvivenza della zattera costiera, omologato per le
persone presenti a bordo.
·
Entro le 12 miglia, le unità pneumatiche di cat. A, B, o C, con estintore
aggiuntivo, possono non avere la zattera.
Sono indicate ulteriori dotazioni raccomandate per
natanti e imbarcazioni da diporto, che prevedono, tra l’altro, che le unità a
vela siano dotate di imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza
(oltre 12 miglia).
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA: PRESENTATI MODALITÀ
E VANTAGGI DEL “PATENTINO” D1
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
CODICE NAUTICA:
Confindustria Nautica presenta modalità e vantaggi
dell’introduzione del “patentino” di categoria D1: 16 anni di età, navigazione
diurna entro sei miglia dalla costa con natanti fino a 10m o, dai 18 anni, con
imbarcazioni fino a 12m e massimo 115 CV, le principali novità. Un forte
incentivo a supporto del mercato della piccola nautica. Una concreta
opportunità per avvicinare i giovani alla nautica e alla cultura del mare.
L’intensa attività di
rappresentanza della filiera della nautica da diporto, costantemente esercitata
da Confindustria Nautica nell’interesse
del settore e anche dell’utenza, ha portato al nuovo Regolamento di attuazione del
Codice della nautica da diporto (DECRETO 17 settembre
2024, n. 133, Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n.146), che
segue il decreto patenti (decreto 10 agosto 2021) con che aveva introdotto le
nuove modalità di esame a quiz.Il provvedimento è stato presentato dal 64° Salone
Nautico Internazionale di Genova dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro
delle Infrastrutture e Trasporti e dalle massime cariche del Governo presenti
al Salone Nautico, da sempre luogo di confronto istituzionale tra comparto e
Governo. Molti gli interventi contenuti nei 101 articoli, tra cui
l’introduzione dell’atteso “patentino” che consente l’avvicinamento al mare e
alla nautica anche per i sedicenni.La patente di categoria D1 per l’appunto può
essere conseguita dai 16 anni, consente la navigazione esclusivamente diurna
entro sei miglia di distanza dalla costa con “natanti” (unità fino a 10 metri)
o, dai 18
anni, con imbarcazioni di lunghezza fino a 12 metri, oppure con moto d’acqua
entro un miglio di distanza dalla costa, se dette unità sono equipaggiate con
motori di potenza non superiore a 85 Kw pari a 115,6 CV.“Ci sono voluti oltre
quattro anni di intenso lavoro, scanditi dal cambio di tre governi, per portare
ad approvazione il nuovo Regolamento” – sottolinea il Direttore
generale di Confindustria Nautica, Marina Stella – “a riprova del ruolo e
del valore della struttura dell’Associazione nazionale di categoria, capace in
ogni circostanza di valorizzare gli interessi del settore e promuovere adeguate
politiche di sviluppo a vantaggio di tutta la filiera. Già dalla prossima
stagione registreremo dei benefici. Intanto dallo scorso febbraio siamo al
lavoro affinché nel prossimo DDL Blue economy sia presente un ulteriore
pacchetto di semplificazioni amministrative, misure per la competitività della
bandiera italiana e norme di tutela ambientale”.“Guardiamo alle nuove generazioni e la nuova patente offre diverse opportunità, anticipa di due anni
lo sviluppo di competenze dei giovani nella conduzione di imbarcazioni, aprendo
loro nuove opportunità sia a livello ricreativo sia professionale e promuove la conoscenza, la cultura della sicurezza
e il rispetto dell’ambiente marino attraverso un corso di formazione
obbligatorio che si fonda su questi tre capisaldi. Nello stesso tempo
rappresenta un sostegno alla
crescita del settore nautico, stimolando la domanda
di acquisto e di noleggio di imbarcazioni e dei servizi correlati”,
conclude Stella.“La patente D1 si inserisce in una più ampia azione a tutela, in questo
caso, della Piccola nautica” – conferma Roberto Neglia,
Responsabile rapporti istituzionali di Confindustria Nautica – “che trova sponda nella DCI (Dichiarazione di costruzione e
importazione) per i natanti, una forma di tutela giuridica della proprietà
senza dover ricorrere ai costi e ai gravami dell’immatricolazione che consente
anche di navigare in acque estere, e nell’obbligo per i porti pubblici di
destinare spazi per l’ormeggio di unità fino a 6 metri“.L’introduzione
dell’abilitazione D1 sostiene inoltre la conoscenza, cultura e rispetto
dell’ambiente marino: richiede, infatti, una formazione mirata che prepara i
giovani alla navigazione in sicurezza, insegnando le principali regole e
tecniche di conduzione di imbarcazioni a motore e a vela, aumentando così il
loro senso di responsabilità, la consapevolezza e il rispetto delle regole di
comportamento in mare.La nuova patente di categoria D1 si ottiene frequentando
un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e
manovre a motore, e con il superamento di una prova a quiz di idoneità finale,
tenuti dalle Scuole nautiche e dai Centri di istruzione. A breve sarà emanato
il decreto ministeriale con le procedure. Il regime di esenzione dalla
patente nautica non cambia. Il nuovo Regolamento di attuazione
del Codice della nautica non modifica il regime di esenzione dalla patente
nautica per l’utilizzo di motori con potenza non superiore a 30 kW o 40,8 CV.
Di conseguenza per la conduzione senza patente nautica delle unità da diporto
non superiori a 24 metri, che navigano entro sei miglia dalla costa, con motore
di potenza e cilindrata non superiore a 30 kW o 40,8 CV, è richiesto il solo
possesso dei seguenti requisiti:
a) per le imbarcazioni, aver compiuto diciotto anni di
età
b) per i natanti (fino a 10 metri di lunghezza) aver compiuto
sedici anni di età
c) per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro
metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla
costa, aver compiuto quattordici anni di età.
Fonte web Confindustria Nautica