D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 (1). Approvazione del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare (2).
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto,
della Costituzione; Visti gli articoli 7 e 35, comma primo, lettera a), della
legge 5 giugno 1962, n. 616; Visti: la convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio
1980, n. 313; Il protocollo 1978 alla predetta convenzione, e reso esecutivo
con legge 4 giugno 1982, n. 438; Gli emendamenti 1981 e 1983 alla convenzione,
entrati in vigore in base a quanto disposto dall'art. VIII della convenzione stessa; Ritenuto
necessario emanare un nuovo regolamento che sostituisca quello approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 1972, n. 1154, e tenga conto della nuova normativa entrata in vigore con la convenzione sopra menzionata
ed i relativi emendamenti; Udito il parere del comitato centrale per la
sicurezza della navigazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
nelle adunanze generali del 19 novembre 1990 e del 25 marzo 1991; Visto l'art. 17, comma 1, lettera
a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del
Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell'interno, della difesa, dei
trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanità;
Emana il seguente decreto:
1. 1. È approvato l'accluso
regolamento, composto di 256 articoli e vistato dal Ministro proponente,
per la sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare.
2. 1. Il presente decreto entra
in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Regolamento di sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare
Artt.
LIBRO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
TITOLO I - Disposizioni
preliminari: Capitolo I - Applicabilità del regolamento . . . . 1 - 10 Capitolo
II - Tipi e destinazioni delle navi. . . . 11 - 16
TITOLO II - Accertamenti e
documenti per la sicurezza della navigazione: Capitolo I - Visite ed
accertamenti. . . . . . . . 17 - 35 Capitolo II - Documenti relativi alla
sicurezza della navigazione . . . . . . . . . . 36 - 55
LIBRO II - COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI
DELLA NAVE
TITOLO I - Scafo e relative
sistemazioni da allestimento: Capitolo I - Robustezza strutturale e
compartimen- tazione dello scafo; stabilità della nave. . . . . . . . . . . . .
. . . . 56 - 64 Capitolo II - Bordo libero. . . . . . . . . . . . . 65 - 69
Capitolo III - Sistemazioni varie di allestimento dello scafo . . . . . . . . .
. . . . 70 - 77
TITOLO II - Apparato motore,
macchinari ausiliari ed impianto elettrico: Criterio generale per la
costruzione e sistemazione dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e
dell'im- pianto elettrico . . . . . . . . . . 78 Capitolo I - Apparato motore e
macchinari ausiliari. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 - 81 Capitolo II -
Impianto elettrico. . . . . . . . . . 82
TITOLO III - Protezione contro
gli incendi: Criterio generale per la protezione contro gli incendi. . . . . .
. . . . 83 Capitolo I - Navi soggette alla convenzione. . . . 84 - 85 Capitolo
II - Navi non soggette alla convenzione. . 86 - 87 Capitolo III - Navi
provenienti da bandiera estera . 88 Capitolo IV - Mezzi di sfuggita,
equipaggiamento da vigile del fuoco e stazione antincendio . . . . . . . . . .
. . . 89 - 92
TITOLO IV - Mezzi di salvataggio:
- Criterio generale sui mezzi di
salvataggio . . . . . . . . . . . . . 93 Capitolo I - Caratteristiche dei mezzi
di salva- taggio e relative sistemazioni. . . . 94 - 98 Capitolo II - Norme
integrative a quelle della convenzione per navi ad essa soggette 99 - 101
Capitolo III - Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri non soggette alla
convenzione . . . . . . . . . . . . . 102 - 112 Capitolo IV - Mezzi di
salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione. 113 - 123
TITOLO V - Sistemazioni di carico
e scarico ed altri mezzi di sollevamento:. . . . . 124 - 130
TITOLO VI - Dotazioni e
sistemazioni nautiche; dotazioni varie: Capitolo I - Dotazioni e sistemazioni
nautiche . . 131 - 143 Capitolo II - Dotazioni varie . . . . . . . . . . . 144
- 147
TITOLO VII - Radiotelegrafia e
radiotelefonia: Capitolo I - Prescrizioni. . . . . . . . . . . . . 148 - 156
Capitolo II - Servizi d'ascolto . . . . . . . . . . 157 - 159 Capitolo III -
Giornali radio e varie. . . . . . . . 160 - 168
LIBRO III - DISPOSIZIONI SPECIALI
PER PARTICOLARI TIPI DI NAVI E PER GALLEGGIANTI
TITOLO I - Navi cisterna:. . . .
. . . . . . . . 169 - 173
TITOLO II - Navi da passeggeri
che trasportano veicoli per merci e il relativo personale:. . . . . . . . . . .
. . . 174
TITOLO III - Navi adibite al
trasporto di autoveicoli:. . . . . . . . . . . . . 175 - 176
TITOLO IV - Rimorchiatori e navi
da salvataggio: 177 - 181
TITOLO V - Navi da pesca:. . . .
. . . . . . . . 182 - 186
TITOLO VI - Navi ad uso privato
ed altre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonn. a propulsione meccanica
e di stazza lorda non superiore a 25 tonn. a propulsione diversa da quella
meccanica:. . . . . . . . . . . . . . 187 - 191
TITOLO VII - Aliscafi e
aeroscafi: . . . . . . . . 192 - 196
TITOLO VIII - Galleggianti: . . .
. . . . . . . . . 197 - 200
LIBRO IV - ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI DI SICUREZZA E NORME SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Capitolo I - Disposizioni
generali . . . . . . . . 201 - 224 Capitolo II - Controlli alla partenza e
durante la navigazione . . . . . . . . . . . . . 225 - 231 Capitolo III -
Esercitazioni e verifiche . . . . . . 232 - 244 Capitolo IV - Annotazioni sui
libri di bordo. . . . 245 - 246 Capitolo V - Disposizioni per i casi di
emergenza. 247 - 254 Capitolo VI - Norme sulla sicurezza della navigazione . .
. . . . . . . . . . . 255 - 256
LIBRO I DISPOSIZIONI
GENERALI
TITOLO I Disposizioni
preliminari
Capitolo I Applicabilità del
regolamento
1. Denominazioni e
definizioni.
1. Le denominazioni utilizzate
nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o
addizionali a quelle della Convenzione:
1) Aeroscafo (Hovercraft): una
nave avente mezzi atti a genera- re sotto di essa un cuscino d'aria capace di
sollevarla sulla superficie del mare; 2) Aliscafo: una nave avente strutture
alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di
avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla
superficie del mare; 3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante (che
non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, un battello
di emergenza, una tuta per l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o
un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di persone che si
trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche
permangono durante il suo impiego in acqua; 4) Autoallarme radiotelegrafico: un
ricevitore automatico di
allarme, che entra in azione
quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme; 5) Autoallarme radiotelefonico:
un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato dal
segnale di allarme radiotelefonico; 6) Autorità Marittima: organi periferici
del Ministero e, al- l'estero, le autorità consolari; 7) Convenzione: la
convenzione internazionale per la salva- guardia della vita umana in mare, con
allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 e relativo protocollo
(1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 23 maggio 1980, n.
313 e legge 4 giugno 1982, n. 438 (3), ed emendamenti adottati dall'Italia
posteriormente a tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel
presente rego- lamento si intendono fatti alla convenzione sopra definita, ove
non altrimenti specificato nel testo; 8) Dispositivo o sistemazione per la
messa a mare: dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro un
mezzo collettivo di salvataggio od un battello di emergenza dalla propria
posizione a bordo della nave fino in acqua; 9) Ente tecnico: l'ente definito
dall'Art. 3, lett. f) della legge; 10) Frequenze di soccorso: le frequenze
assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente
per la radiotelegrafia e per la radio telefonia (vedi punto 53); 11)
Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dal- la linea di
costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di
galleggiamento deve essere assunto co- me parallelo ai galleggiamenti del piano
di costruzione; 12) Installazione radioelettrica esistente: un impianto radio-
elettrico totalmente installato a bordo di una nave anteriormente al 1° luglio
1986, oppure un impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una
nave prima della predetta data e completato poi con parti identiche a quelle
preesistenti ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente
regolamento; 13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi impianto
radioelettrico che non sia una «installazione radioelettrica esistente»; 14)
Larghezza (della nave): la massima larghezza della nave fuori ossatura al di
sotto del ponte di coperta. Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione
si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei computi relativi alla
compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo galleggiamento di
compartimentazione o al di sotto di esso; 15) Legge: la legge 5 giugno 1962, n.
616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; 16) Linea
limite: la linea tracciata almeno 76 millimetri al di
sotto della linea d'intersezione
della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata; 17) Lunghezza
(della nave): la lunghezza tra le perpendicolari. Se la nave è soggetta a norme
di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla
compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari
condotte alle estremità del massimo galleggiamento di compartimentazione. In
ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di
galleggiamento del piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle
norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della convenzione 1974 sia
all'Art. 173 del presente regolamento, è quella misurata dalla faccia prodiera
del dritto di prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa;
quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata al- l'asse del
timone; 18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di una nave, che
abbia un certificato di idoneità rilasciato secondo le disposizioni del
presente regolamento; 19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e relativo protocollo
(1978) resa esecutiva in Italia rispettivamente con Legge 29 settembre 1980 n.
662 e Legge 4 giugno 1982 n. 438 (4) ed emendamenti adottati dall'Italia
posteriormente a tale data. 20) Ministero: il Ministero della Marina
Mercantile; 21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da motore
endotermico; 22) Motoveliero: una nave a propulsione mista, meccanica ed a
vela, il cui apparato di propulsione meccanica è capace di imprimerle una
velocità non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il
servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla,
senza l'ausilio delle vele; 23) Nave a vela (veliero): una nave la cui
propulsione dipende da vele; 24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi,
diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro; 25) Nave da passeggeri:
una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici; 26)
Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla cattura
dei pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi
del mare; 27) Nave da salvataggio: una nave munita di attrezzature particolari
per il servizio di soccorso a navi; 28) Nave da carico: qualsiasi nave che non
sia ad uso privato, da passeggeri o da pesca; 29) Nave chimichiera: una nave da
carico costruita o adattata ed
impiegata per il trasporto alla
rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, come definita dalla
convenzione; 30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o adattata per il
trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile; 31) Nave
costruita: l'espressione «nave la cui chiglia è stata impostata o che si trova
ad uno stadio di costruzione equivalente» nel testo può essere abbreviata
dall'espressione «nave costruita»; 32) Nave gasiera: una nave costruita o
adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, come
definita dalla convenzione; 33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto
ad energia nucleare; 34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature
particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali
con imbarco degli stessi sulle proprie ruote; 35) Navigazione internazionale lunga:
una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in
qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; 36) Navigazione
internazionale breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a
Stati diversi nel corso del- la quale la nave non si allontana più di 200
miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri pos sono
trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato
ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600
miglia; 37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge
tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso del- la quale la nave non si
allontana più di 20 miglia dalla costa; 38) Navigazione nazionale: una navigazione
che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa; 39)
Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello
Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla
costa; 40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello
Stato nel corso della quale la nave non si al- lontana più di 6 miglia dalla
costa; 41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'in- terno di
porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune del- lo Stato, nel corso della
quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa; 42) Navigazione
speciale: una navigazione i cui limiti sono indicati nel singolo caso; 43)
Norme tecniche per gli impianti radio: le norme emanate con decreto del
Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per
la Marina Mercantile, relative
agli impianti e agli apparati
radioelettrici a bordo delle navi mercantili; 44) Operatore radiotelefonista:
una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle
disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero
delle Poste e delle Telecomunicazioni; 45) Passeggero: qualsiasi persona
imbarcata sulla nave che non sia: a) il comandante od un membro dell'equipaggio
o altra per- sona per i suoi servizi; b) un bambino di età inferiore ad un
anno; 46) Permeabilità: la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura) di
uno spazio che può essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la
linea limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale linea; 47)
Perpendicolare addietro: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria
della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del
dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno carico
(centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); se la nave
non ha dritto poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del
dritto si considera l'asse di rotazione del timone; il piano di galleggiamento
deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di
costruzione; 48) Perpendicolare avanti: la linea verticale condotta, sul pia-
no di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prodiera
del dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco
per le navi munite di certificato di bordo libero); il piano di galleggia-
mento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del
piano di costruzione; 49) Personale industriale: tutte le persone imbarcate
sulla nave che non siano passeggeri, membri dell'equipaggio, o persona- le
speciale e che siano normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore;
50) Personale speciale: tutte le persone che non siano né passeggeri né membri
dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei
servizi speciali cui la nave è destinata o a causa di lavori speciali svolti
sulla nave; 51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da una macchina
a vapore acqueo; 52) Ponte di coperta: il ponte continuo più alto della nave;
53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche predisposte dal Registro
Italiano Navale in base a quanto previsto dal D.Lgs.C.p.S. del 22.1.1947 n° 340
(5) e dal D.M. 10.6.1947 (5) relativo all'applicazione dell'Art. 3 del citato
decreto. 54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il regolamento delle
radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso, alla convenzione
internazionale delle telecomunicazioni in vi- gore; 55) Rimorchiatore: una nave
progettata, costruita ed attrezzata per operazioni di rimorchio; 56) Segnale di
allarme (per gli impianti radio): il segnale di allarme stabilito dal
regolamento delle radiocomunicazioni; 57) Segnale di soccorso (per gli impianti
radio): il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle
radiocomunicazioni; 58) Stazione di governo: il posto dal quale viene manovrato
un apparecchio di governo; 59) Stazione radiotelegrafica: uno o più
trasmettitori o ricevi- tori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori,
compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servi- zio di
comunicazioni radiotelegrafiche; 60) Stazione radiotelefonica: uno o più
trasmettitori o ricevi- tori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori,
compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servi- zio di
comunicazioni radiotelefoniche; 61) Tipo approvato: un apparecchio o un
dispositivo o un materiale dichiarato di «tipo approvato» ai sensi dell'Art. 11
della legge; 62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare di un
certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento
delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni; 63) Veliero: vedi nave a vela; 64) Veliero con motore
ausiliario: una nave a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato
di propulsione meccanica non è capace di farle raggiungere una velocità di 7
nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al
dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela; 65)
Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si effettua tra porti appartenenti
a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale
effetto ogni territo- rio delle cui relazioni internazionali sia responsabile
un paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto al- l'amministrazione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è considerato come paese autonomo; 66)
Viaggio internazionale breve: un viaggio nel corso del quale una nave non si
allontana più di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e
l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza tra
l'ultimo porto di scalo nel paese ove il viaggio ha origine e il porto finale
di destinazione non supera 600 miglia;
67) Zattera di salvataggio: un
mezzo galleggiante, che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio
galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente,
destinato a sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua.
2. Limiti e modalità di
applicazione del regolamento.
1. Le disposizioni del presente
regolamento si applicano: a) alle navi mercantili nazionali di cui all'Art. 1
della legge e successive modificazioni, ad eccezione delle navi appartenenti alle amministrazioni
militari, doganali, di polizia e al corpo dei vigili del fuoco o da essi direttamente esercitate e delle navi
adibite al trasporto di truppe, per quanto non disposto da regolamenti speciali. Tuttavia, le norme
sulla sicurezza della navigazione di cui al capitolo V della convenzione,
integrate da quelle del capitolo VI del
libro IV del presente regolamento, si applicano a tutte le navi mercantili di cui all'Art. 1 della legge e successive
modificazioni. b) per quanto pratico e ragionevole anche alle navi mercantili
straniere non soggette alla convenzione,
che toccano porti italiani. A condizione di reciprocità, possono essere
accettate per le predette navi
certificazioni valide rilasciate in applicazione di norme nazionali. c) anche
alle navi straniere, soggette alla convenzione, che toccano i porti italiani,
limitatamente agli articoli nei quali
tale applicazione è espressamente prevista. d) a tutte le navi
indipendentemente dalla data di costruzione, salvo che siano previste
apposite disposizioni applicabili solo a
navi costruite in un determinato periodo. 2. Alle navi soggette alla
convenzione si applicano, in aggiunta alle pertinenti norme della stessa, tenendo conto della loro data di costruzione,
le disposizioni del presente regolamento che siano integrative o addizionali rispetto a quelle
stabilite dalla convenzione. 3. Alle navi da carico trasformate in navi da
passeggeri a decorrere dal 1° luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, si applicano le norme del
presente regolamento per navi da passeggeri costruite dopo le date suddette. 4. Il grado di sicurezza
complessivo posseduto, in base alla precedente normativa, da una nave
costruita anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero il maggior grado di sicurezza eventualmente da essa posseduto,
non possono essere comunque ridotti per effetto delle disposizioni del presente regolamento. 5. Per
la navi munite di marca di stazza e che conseguentemente hanno due serie di
stazza, ai fine dell'applicazione dei
regolamenti di sicurezza, sarà sempre considerata la serie più elevata.
3. Aumento di passeggeri estensione
di navigazione.
1. L'autorità marittima, previa
direttiva del Ministero, può concedere un aumento del numero di passeggeri trasportabili ovvero
l'abilitazione ad una navigazione più estesa a navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986 o alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione,
solo se le navi stesse soddisfino le pertinenti norme della convenzione e del presente regolamento per
navi costruite posteriormente alle date suddette, la cui applicazione sentito l'ente tecnico sia
ritenuta necessaria in relazione all'entità delle varianti richieste, nonché alle eventuali prescrizioni
addizionali proposte dalla commissione di visita, quando l'autorità marittima stessa abbia ritenuto di
convocarla.
4. Navi ad uso privato.
1. Le navi adibite ad uso privato
non possono trasportare passeggeri a titolo gratuito, ma possono effettuare tale trasporto solo a titolo
amichevole. 2. Il Ministero può esentare le navi adibite ad uso privato, tenuto
conto del loro tipo e del relativo
impiego, dall'applicazione di prescrizioni giudicate non pratiche o non
ragionevoli e disporre o concedere,
sentito l'ente tecnico, che siano adottate sistemazioni equivalenti a quelle
prescritte.
5. Esclusioni.
1. Le disposizioni del presente
regolamento non si applicano: a) alle navi dotate di vela di superficie
complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri
quadrati nonché, in generale,
alle imbarcazioni non provviste di motore di lunghezza non superiore a 10 metri; b) ai mezzi speciali che operino
solamente in presenza di nave appoggio, essendo ad essa collegati fisicamente, per svolgere attività di ricerca
o altre operazioni connesse con l'attività della nave appoggio.
6. Navi con caratteristiche
nuove.
1. Il Ministero, previo
accertamenti dell'ente tecnico, può esentare ogni nave che presenti caratteristiche nuove da qualsiasi
disposizione del presente regolamento - tranne le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al libro
IV - che rischi di ostacolare seriamente le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica
attuazione di esse. 2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del
precedente comma deve soddisfare alle
prescrizioni che il Ministero, sentito l'ente tecnico, avuto riguardo al
servizio al quale essa è destinata,
stimi sufficienti per assicurarne la sicurezza generale. Tali
prescrizioni, quando si tratta di navi che
effettuano viaggi internazionali, devono essere giudicate accettabili
dai Governi degli Stati nei quali la
nave si reca. 3. Il Ministro per la Marina Mercantile adotta con proprio
decreto tutte le disposizioni particolari non
aventi carattere regolamentare relative a navi di caratteristiche
speciali e nuove, per l'applicazione di
disposizioni adottate da organismi internazionali, sentito l'ente
tecnico ed acquisito il parere del
Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.
7. Riparazioni, modifiche e
trasformazioni.
1. Le navi sulle quali sono
effettuate riparazioni, modifiche o trasformazioni e le sistemazioni che
ne risultano devono continuare a
soddisfare alle prescrizioni che erano ad esse applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni. 2.
Una nave costruita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento non deve discostarsi dalle
prescrizioni del regolamento stesso applicabili ad una nave costruita a
decorrere dalla
data di entrata in vigore del
medesimo più di quanto non si discostava prima della riparazione, modifica o trasformazione. 3. Nel caso di riparazioni,
modifiche e trasformazioni giudicate «di grande importanza» dall'ente tecnico devono essere applicate le norme per
navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, sia alle parti sottoposte a
dette riparazioni, modifiche o trasformazioni, sia alle relative dotazioni. Nel caso che le suddette
trasformazioni cambino il tipo di nave da carico secco a cisterna per trasporto di prodotti infiammabili o di gas
liquefatti o di prodotti chimici liquidi pericolosi, le norme della convenzione e del presente regolamento per
navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, devono essere applicate anche a
quelle altre parti della nave e relative dotazioni stabilite dall'ente tecnico in relazione alle
caratteristiche della trasformazione. Il Ministero può concedere deroghe
dall'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente punto. 4. Il precedente comma 3 non
si applica per modifiche e trasformazioni, anche se di grande importanza, che vengono eseguite per rendere
la nave conforme alle prescrizioni della MARPOL
73/78 e al protocollo 78 della convenzione.
8. Equivalenze.
1. Quando il presente regolamento
prescrive di sistemare un determinato impianto, dispositivo o apparecchio oppure un tipo dei medesimi
oppure è stabilita una particolare sistemazione, il Ministero, fatto salvo quanto previsto all'Art. 28 del
presente regolamento, può accettare in sostituzione, ai sensi dell'Art. 12 della Legge 5.6.62 n. 616 (6),
qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio o tipo dei medesimi o qualsiasi altra sistemazione, se,
previo accertamenti da parte dell'ente tecnico, ritenga che detto impianto, dispositivo o apparecchio o
sistemazione sia di carattere equivalente a quello richiesto.
9. Esenzioni.
1. Il Ministero, salve le
speciali esenzioni previste dal presente regolamento, se ritiene che le
condizioni del viaggio e quelle
favorevoli della navigazione siano tali da rendere non ragionevole o non
necessaria l'applicazione di
prescrizioni del presente regolamento relative alla compartimentazione, alla
stabilità, ai mezzi di esaurimento, alle
installazioni e macchinari elettrici, alla protezione contro gli incendi ed
ai mezzi di salvataggio, può esonerare
dalle prescrizioni stesse, previ accertamenti dell'ente tecnico, singole navi o categorie di navi nazionali o
di Stati cui non si applichi la convenzione, le quali, nel corso del viaggio, non si allontanino più di 20
miglia dalla costa. 2. In ogni caso i mezzi di estinzione incendi, le
imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio devono essere di pronta utilizzazione, in conformità
alle disposizioni del presente regolamento, e deve essere sempre disponibile una cintura di salvataggio
per ogni persona a bordo. 3. Le navi nucleari non possono essere esonerate
dall'osservanza delle prescrizioni del presente
regolamento.
10. Norme varie.
1. Il Ministero, allo scopo di
recepire disposizioni adottate da organismi internazionali, approva con decreto, sentito l'ente tecnico: a) le
caratteristiche di tutte le dotazioni dei mezzi di salvataggio ed altre
particolari dotazioni dei mezzi stessi;
per le razioni viveri, i recipienti dell'acqua, il corredo farmaceutico e gli
apparecchi di dissalazione dell'acqua di
mare deve essere effettuato in concerto con il Ministero della Sanità; b) i
particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio a motore, delle zattere
di salvataggio e degli apparecchi
galleggianti, dei salvagente anulari, dei segnali di soccorso del ponte di
comando; c) i criteri ed i requisiti concernenti la sistemazione a bordo delle
zattere di salvataggio, nonché i
requisiti dei dispositivi per la messa in mare delle zattere di salvataggio
ammainabili; d) le modalità delle revisioni periodiche delle zattere di
salvataggio; e) le caratteristiche, le sistemazioni di sicurezza e le dotazioni
delle navi di salvataggio e dei
rimorchiatori; f) le norme
relative alle caratteristiche, manutenzione, esame e prove periodiche degli
estintori e degli eventuali criteri di
equivalenza per nuovi tipi di essi; g) le norme sulle caratteristiche dei
contenitori cisterna ed i veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato
liquido oppure allo stato gassoso, da trasportare via mare. h) la normativa di
sicurezza relativa alle operazioni di atterraggio e partenza di elicotteri su e
dal ponte di coperta delle navi, nel
rispetto della normativa del Ministero dell'Interno. Eventuali
disposizioni che impongano specifiche
prestazioni al comando dell'elicottero devono essere emanate con decreto del Ministro per la Marina Mercantile di
concerto con il Ministro dei Trasporti. 2. Con decreto del Ministro per la
Marina Mercantile sono emanate istruzioni in ordine ai seguenti argomenti concernenti le navi nucleari: a)
contenuto del rapporto di sicurezza di cui all'Art. 40; b) contenuto del
manuale di esercizio di cui all'Art. 41; c) misure da comprendere nel controllo
speciale di cui all'Art. 34; d) principi generali di sicurezza; e) requisiti di
massima dell'impianto di energia nucleare; f) protezione ed involucro di
contenimento dell'impianto reattore; g) schermo e protezione contro le
radiazioni; h) rifiuti radioattivi; i) ricarica e manutenzione del reattore; l)
personale di bordo.
Capitolo II Tipi e destinazioni
delle navi
11. Tipi di navi.
1. Le navi si distinguono nei
seguenti tipi: a) piroscafo; b) motonave; c) nave nucleare; d) veliero; e)
motoveliero; f) veliero con motore ausiliario; g) aliscafo; h) aeroscafo; i)
imbarcazioni a remi. 2. Il tipo di nave viene indicato nelle matricole o nei
registri e nei documenti di bordo di cui all'Art. 169 del codice della navigazione.
12. Specie di navigazione.
1. Le specie di navigazione cui
possono essere abilitate le navi sono le seguenti: a) navigazione
internazionale lunga (Nav. I.L.); b) navigazione internazionale breve (Nav.
I.B.); c) navigazione internazionale costiera (Nav. I.C.); d) navigazione
nazionale (Nav. N.); e) navigazione nazionale costiera (Nav. N.C.); f)
navigazione nazionale litoranea (Nav. N.Li.); g) navigazione nazionale locale
(Nav. N.Lo.); h) navigazione speciale (Nav. S.). 2. Per la navi da pesca le
specie di navigazioni cui esse possono essere abilitate sono quelle
relative alle categorie di pesca
indicate nell'Art. 408, e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione,
nonché ai tipi di pesca di cui all'Art. 1 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.
963 (7), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (8). 3.
Fermo quanto disposto al libro III titolo VI, le navi di stazza lorda non
superiore a 10 tonnellate, se a
propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate se a propulsione diversa da
quella meccanica, non possono essere
abilitate a navigazioni più estese di quella nazionale litoranea; è consentita
eccezionale autorizzazione a navigazione
nazionale costiera da parte dell'autorità marittima, sentito l'ente tecnico. 4.
La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all'Art.
169 del codice della navigazione.
13. Abilitazione di una nave a
determinati servizi.
1. Una nave può essere abilitata
ad uno o più dei seguenti servizi: a) trasporto di passeggeri; b) trasporto di
merci; c) servizi speciali (servizi scientifici o di ricerca, scuola,
salvataggio, appoggio flottiglia da pesca,
conservazione o trasformazione dei prodotti della pesca, posa cavi,
sfruttamento fauna, flora e fondo marino
diverso dalla pesca, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del
Ministro della Marina Mercantile);
d) servizio di impianti off-shore
e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino; e) pesca;
f) rimorchio. 2. Una nave cisterna può trasportare altre merci oltre ai liquidi
cui è particolarmente destinata, sempre
che abbia le sistemazioni adatte. 3. Salvo quanto disposto ai successivi
commi 5, 6, e 7, l'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, può autorizzare il trasporto di passeggeri in
numero non superiore a dodici su nave che non è da passeggeri, purché provvista di congrui mezzi
di salvataggio ed adeguate sistemazioni per i passeggeri, rilasciando un attestato rinnovabile
annualmente. 4. Le modalità per il trasporto dei passeggeri su navi cisterna
adibite al trasporto di idrocarburi o altre
sostanze pericolose, quando cariche o non degassificate, sono stabilite
dall'autorità marittima. 5. Sulle navi da passeggeri e, limitatamente alla
navigazione nazionale, sulle navi da carico destinate ad uno qualsiasi dei servizi di cui al comma 1
di questo articolo è consentito l'imbarco di personale tecnico, di operai e di conducenti di
autoveicoli industriali gommati a condizione che: a) sulle navi da passeggeri
le persone non appartenenti all'equipaggio siano comprese nel numero massimo di passeggeri che le navi stesse sono
abilitate a trasportare; b) sulla navi da carico destinate ad uno qualsiasi dei
servizi di cui al comma 1 di questo articolo le
persone non appartenenti all'equipaggio non superino il numero di
trentaquattro; tale numero può essere
aumentato su autorizzazione del Ministero, sentito l'ente tecnico, nel caso in
cui la nave abbia compartimentazione di
galleggiabilità, stabilità in allagamento e mezzi di esaurimento adeguati
a garantirne la sopravvivenza secondo i
regolamenti dell'ente tecnico in caso di allagamento di uno qualsiasi dei suoi compartimenti, abbia protezione
attiva e passiva contro gli incendi conforme ai
regolamenti dell'ente tecnico e purché tutte le altre sistemazioni
conferiscano alla nave un grado di
sicurezza adeguato alla salvaguardia della vita umana in mare; c) non
venga superato il numero di persone imbarcabili accertato ai fini della
stabilità dall'ente tecnico; d) per ogni
persona per la quale viene consentito l'imbarco a norma del presente comma
esistano mezzi di salvataggio collettivi
ed individuali nella stessa misura di quelli
prescritti per l'equipaggio; e)
nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali è consentito
l'imbarco a norma del presente comma
esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dei
passeggeri o dell'equipaggio; f) i
lavori da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le
persone e per la sicurezza della
navigazione stessa o menomazione dell'efficienza dei servizi di bordo; g) il
numero dei conducenti non sia superiore a due per ogni autoveicolo imbarcato.
6. Sulle navi destinate a servizi speciali e su quelle destinate a servizi di impianti
off-shore e di navi adibite alla
esplorazione o sfruttamento del fondo marino, abilitate a navigazione
internazionale è consentito l'imbarco di
personale speciale e di personale industriale a condizione che siano
soddisfatte le disposizioni emanate dal
Ministero, sentito l'ente tecnico, anche sulla base di raccomandazioni
poste in essere da organismi
internazionali. 7. Il Ministero può autorizzare il trasporto di passeggeri su
navi di stazza lorda inferiore a 100
tonnellate che non sono da passeggeri tenuto conto di particolari
esigenze locali, limitatamente alla
navigazione nazionale litoranea, di massima nel periodo estivo, in ore
diurne ed in buone condizioni di tempo e
di mare. 8. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma l'armatore
deve presentare domanda al capo del
compartimento marittimo di iscrizione della nave, il quale provvede
all'istruttoria sentendo l'ente tecnico
ai fini delle condizioni da osservarsi per la sicurezza della vita umana in
mare, relativamente al numero massimo di
persone trasportabili, alla zona di impiego, alle dotazioni e mezzi collettivi ed individuali di salvataggio,
nonché alla protezione contro gli incendi.
14. Viaggi oltre i limiti di
abilitazione.
1. In casi eccezionali il
Ministero, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di singoli
viaggi internazionali oltre i limiti
della specie di navigazione cui la nave è abilitata, a condizione che alla
nave stessa venga conferito un grado di
sicurezza ritenuto adeguato al particolare viaggio da effettuare. 2. Alle
stesse condizioni le capitanerie di porto, sentito l'ente tecnico, possono
autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi nazionali
oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata.
15. Tipo approvato.
1. Sulle navi per le quali le
norme della convenzione e del presente regolamento richiedono l'adozione di apparecchi, dispositivi e materiali di cui
alla Tabella A allegata al presente libro I, questi devono essere di tipo approvato dal Ministero, salvo
le esenzioni previste nel presente regolamento.
16. Prove di navigazione.
1. Il capo del circondario
marittimo, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'imbarco del personale necessario per l'esecuzione di prove di
navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di trasformazione o riparazione.
TITOLO II Accertamenti e
documenti per la sicurezza della navigazione
Capitolo I Visite ed
accertamenti
17. Tipi di visite.
1. L'insieme degli accertamenti
tecnici e delle ispezioni concernenti l'idoneità della nave alla navigazione costituisce una visita. 2. Ai
fini degli accertamenti per il rilascio e per la conferma dei documenti di sicurezza
di cui alla legge ed alla convenzione,
le visite alle quali devono essere sottoposte le navi, sono: «visite iniziali»,
prima dell'entrata in servizio o, per navi costruite anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente
regolamento, prima dell'ottenimento dei certificati definitivi; «visite
periodiche», alla scadenza dei periodi di validità dei certificati di
sicurezza, di idoneità e delle
annotazioni di sicurezza; «visite intermedie», con intervalli più brevi
delle periodiche, come stabilito nel presente regolamento;
«visite occasionali», quando se
ne verifichi la necessità come previsto dal successivo Art. 27.
18. Esecuzione delle visite.
1. Le visite di cui all'articolo
precedente, ferme le prescrizioni dell'Art. 165 del codice della navigazione, sono disposte dal capo del
circondario marittimo su richiesta dell'armatore o di un suo rappresentante e, per navi estere, su
richiesta della competente autorità consolare. 2. Il capo del circondario
marittimo, su richiesta degli interessati di cui al precedente comma, può consentire che una visita iniziata in un porto
del proprio circondario venga completata in un altro porto, purché la visita stessa sia compiuta entro i
due mesi precedenti la data di scadenza dei certificati o delle annotazioni di sicurezza di cui è provvista
la nave; copia del verbale riguardante gli accertamenti effettuati deve essere inviata all'autorità
marittima interessata al completamento della visita. 3. Nei porti esteri le
visite di cui all'articolo precedente sono disposte dall'autorità consolare
su richiesta del comandante della nave.
4. Fermo il disposto dell'Art. 27 della legge, l'ente tecnico effettua
accertamenti tecnici preliminari ai
lavori della commissione di cui all'Art. 28 della legge e degli organi
di esecuzione delle visite di cui
all'Art. 19 del presente regolamento in base ai quali rilascia apposita
documentazione. 5. I comandanti delle navi ed i direttori di macchina o loro
delegati, nel corso delle visite, hanno
l'obbligo di denunciare le avarie e gli inconvenienti attinenti le norme
del presente regolamento, verificatisi
nel corso dell'esercizio.
19. Organi di esecuzione delle
visite e degli accertamenti.
1. Agli accertamenti previsti
dall'ultimo comma dell'Art. 28 della legge, per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, ma uguale o
superiore a 25 tonnellate, provvede il capo del circondario marittimo o un ufficiale da lui designato, di
grado non inferiore a tenente di vascello, assistito, secondo modalità concordate con l'ente tecnico, da un
ingegnere o perito designato da tale ente e da un
funzionario del Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni, nonché da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio di circondario
marittimo, che svolge le funzioni di segretario. Ove ritenuto opportuno dal capo del circondario marittimo
anche il medico di porto può essere chiamato a dare la propria assistenza nell'espletamento dei
predetti accertamenti. 2. Degli accertamenti effettuati viene redatto processo
verbale (8/a).
20. Visite nei porti esteri.
1. Nei porti esteri le visite di
cui al terzo comma dell'Art. 6 della legge, nonché gli eventuali accertamenti di cui al secondo comma
dell'Art. 165 del codice della navigazione, sono eseguiti a cura dell'autorità consolare con l'assistenza del
locale ufficio dell'ente tecnico o, in mancanza, di quello più vicino dell'ente stesso. 2. Nei casi di
urgenza, ovvero quando ragioni di distanza o difficoltà di comunicazioni con
l'ufficio più vicino dell'ente tecnico
consigliano di provvedere altrimenti, l'autorità consolare può farsi assistere
da ingegneri navali o da capitani di
lungo corso o da capitani di macchina di nazionalità italiana o, in mancanza, da periti locali, a seconda della
natura degli accertamenti da eseguire.
21. Accertamenti per il rilascio
e durata del certificato di navigabilità.
1. Gli accertamenti prescritti
dal secondo comma dell'Art. 5 della legge per il rilascio del certificato
di navigabilità devono essere eseguiti
dall'ente tecnico, secondo le norme dei propri regolamenti, in occasione della visita iniziale di cui
all'Art. 23. 2. Il certificato di navigabilità ha validità quadriennale e
possibilità di proroga di un anno, a termini del secondo comma dell'Art. 5 della legge, con
obbligo di visite intermedie da effettuarsi annualmente secondo le modalità stabilite dai regolamenti
dell'ente tecnico il quale ha la facoltà di differirne l'esecuzione di non oltre tre mesi. Per i
galleggianti e per le altre unità aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate le visite intermedie sono
biennali. 2-bis. Il certificato di navigabilità per le unità da pesca, ove
prescritto, ha validità sessennale con
obbligo di visite intermedie triennali da effettuare secondo le modalità
stabilite
dai regolamenti dell'ente tecnico (8/b). 3. Gli accertamenti di cui ai
precedenti commi sono prescritti anche per le navi di cui alla lettera a) dell'Art. 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, (8/c) ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561,
abilitate al trasporto di passeggeri in acque tranquille. 4. Il certificato di
navigabilità è rilasciato dalla capitaneria di porto, su modello approvato dal
Ministero, e ne deve essere trasmessa
copia all'ente tecnico.
22. Visite iniziali.
1. Le visite iniziali sono intese
ad accertare che la nave soddisfa alle prescrizioni della legge e del presente regolamento in relazione al tipo
della nave stessa, alla specie di navigazione ed al servizio per il quale è richiesta l'abilitazione. 2. Le
visite comprendono un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del
materiale di armamento, un'ispezione
della carena a secco e un'ispezione interna ed esterna delle caldaie. Per
le navi costruite anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero può consentire che l'ispezione della carena sia
effettuata a nave galleggiante. 3. Le visite devono essere effettuate in modo
da attestare che le sistemazioni, il materiale, i dimensionamenti della struttura, le caldaie e
gli altri recipienti a pressione e loro ausiliari, le macchine principali ed ausiliarie, le installazioni
elettriche, le installazioni radio, tutte le altre parti dell'armamento, gli apparecchi ricetrasmettitori fissi e
portatili per mezzi collettivi di salvataggio, i mezzi di salvataggio, i dispositivi antincendio, i radar, le
ecosonde, le girobussole, la scaletta per i piloti, i mezzi di segnalazione, la lavorazione di tutte le
parti della nave e del relativo armamento, siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento ed alle
altre norme in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. 4. Ai fini della
visita iniziale per le navi provenienti da bandiera estera, gli accertamenti
possono essere effettuati sulla base dei
regolamenti dell'ente tecnico per le materie in essi trattate. 5. Nella visita
iniziale di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente
regolamento deve anche essere
controllato che siano state eseguite le prove idrauliche concernenti: a) le
caldaie principali ed ausiliarie; b) le relative connessioni e tubolature di
vapore; c) le bombole ed i serbatoi d'aria compressa; d) le relative
connessioni e tubolature d'aria compressa; e) i depositi e le casse di
combustibile liquido per uso dell'apparato motore; f) le cisterne, le casse, i
doppi fondi strutturali dello scafo. 6. Le prove idrauliche possono essere
sostituite con altre ritenute idonee secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
23. Visita iniziale per la
navigabilità.
1. La visita iniziale deve essere
effettuata sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico, tenuto conto del tipo di nave e del servizio al quale è
destinata. 2. L'ente tecnico: a) per le navi in acciaio, costruite a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente
regolamento, può non effettuare il collaudo dei materiali costituenti lo
scafo purché per essi sia prodotto
certificato di collaudo di fabbrica che indichi la qualità e le caratteristiche
dei materiali stessi e la loro idoneità
in relazione ai mezzi di collegamento adottati; b) per tutte le navi può non
effettuare il collaudo dell'apparato principale di propulsione, di potenza fino a 300 cavalli, e relativa linea d'asse
(o linee d'assi), purché per essi sia prodotto certificato di collaudo di fabbrica. 3. Non sono richiesti
certificati di collaudo: a) per le navi costruite anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, dei
materiali costituenti lo scafo purché si tratti di navi con almeno
quattro anni di effettivo esercizio;
dell'apparato motore e dell'asse portaelica (o assi portaeliche), se in
servizio da almeno quattro anni; b) per tutte le navi, dei macchinari ausiliari
i quali devono comunque essere assoggettati a prova di funzionamento, a giudizio dell'ente tecnico.
24. Visite iniziali per
costruzioni in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate e
relativi apparati motori.
1. Per la costruzione in serie di
navi di stazza lorda non superiore a 10
tonnellate e dei relativi
apparati motori, la visita iniziale si
effettua al solo prototipo, mentre le corrispondenti unità di serie sono soggette ad una ricognizione intesa ad
accertare la loro rispondenza alle caratteristiche del prototipo.
25. Visite periodiche e visite
intermedie.
1. Le visite periodiche sono
effettuate per accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale. 2. Le visite
intermedie sono effettuate per gli scopi indicati all'Art. 47 del presente
regolamento.
26. Visite periodiche ai galleggianti.
1. In occasione delle visite
periodiche possono essere omesse, per i galleggianti destinati a servizi
nei porti o relative adiacenze, le
visite di carena e quelle ai macchinari, che devono comunque essere eseguite almeno ogni quattro anni. 2.
Allorché trattasi di carene particolarmente protette, gli intervalli fra le
visite della carena possono essere
prolungati dall'autorità marittima, su parere dell'ente tecnico. Ciò deve
risultare nella annotazione di sicurezza
prevista dall'Art. 36 del presente regolamento. 3. Se un galleggiante deve
affrontare navigazione in mare aperto e sono trascorsi due anni
dall'ultima visita senza che sia stata
effettuata quella della carena, quest'ultima visita deve essere preventivamente eseguita. Il Ministero,
sentito l'ente tecnico, può autorizzare la predetta navigazione a determinate condizioni al solo fine di
consentire il trasferimento del galleggiante in altro porto per l'esecuzione della visita.
27. Visite occasionali.
1. Una visita occasionale, generale
o parziale secondo i casi, deve essere effettuata ogni volta che si verifichi un sinistro o si manifesti un
difetto che comprometta la sicurezza della nave o l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o di
altri apparati, ed ogni qualvolta la nave subisca riparazioni o innovazioni importanti. La visita deve essere
eseguita in modo da garantire che
le riparazioni o innovazioni sono state effettivamente
compiute, che i materiali impiegati per le riparazioni o innovazioni e la loro esecuzione sono soddisfacenti e che
la nave risponde a tutte le prescrizioni vigenti. 2. Le navi di cui al
successivo libro III, titolo VI, sono soggette a visite occasionali quando ciò
sia ritenuto opportuno dall'autorità
marittima o quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo o a macchinari
della medesima vengono meno i requisiti in base ai quali sono state effettuate le annotazioni di sicurezza
di cui all'Art. 36. 3. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre
mesi deve essere eseguita una visita
occasionale mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di
sicurezza e navigabilità attestate dal
certificato in vigore. 4. Dopo un periodo di disarmo di qualunque durata, ma
nei limiti di validità delle annotazioni di
sicurezza, sono esentate dalla visita occasionale: a) le navi per la
pesca oceanica e per quella d'altura di stazza lorda uguale o inferiore a
200 tonnellate; b) le navi ad uso
privato; c) i galleggianti di stazza lorda uguale o inferiore a 400
tonnellate.
28. Tipo approvato: equivalenza
di apparecchi, dispositivi e materiali.
1. La domanda diretta ad ottenere
il riconoscimento di equivalenza di cui all'Art. 12 della legge deve essere corredata da una relazione tecnica. 2.
Il Ministero può incaricare l'ente tecnico o altri enti particolarmente
qualificati degli accertamenti necessari
per il rilascio di tale riconoscimento, salva in ogni caso la competenza del
Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni per gli impianti, i dispositivi e gli apparecchi
radioelettrici.
29. Accertamenti per le
annotazioni di sicurezza.
1. Ai fini delle annotazioni di
sicurezza delle navi e dei galleggianti di cui alla lettera n) dell'Art. 36
del presente regolamento l'ente tecnico
esegue sulla base dei suoi regolamenti gli accertamenti relativi allo scafo, al macchinario principale ed ausiliario,
alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai
macchinari azionati da energia
elettrica e all'impianto elettrico. L'autorità marittima sente l'ente
tecnico in ogni altra circostanza in cui
ritenga necessario procedere a particolari accertamenti tecnici.
30. Visite di controllo sulla
preparazione degli equipaggi; sulla organizzazione ed efficienza dei
servizi di bordo.
1. Per le navi di stazza lorda
uguale o superiore a 200 tonnellate, l'autorità marittima deve procedere alla visita dei servizi di bordo secondo
quanto previsto dal successivo libro IV al fine di accertarne l'organizzazione e l'efficienza e per
controllare il corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio. 2. La
visita deve essere eseguita in occasione di ogni nuovo armamento e,
periodicamente, ogni anno,
compatibilmente con l'impiego commerciale della nave. L'intervallo fra
due visite non deve superare i 15 mesi.
3. La visita deve anche essere eseguita ogni qualvolta l'autorità marittima
abbia motivo di dubitare che la
preparazione dell'equipaggio e i servizi di bordo per l'emergenza non abbiano
mantenuto il livello di efficienza
iniziale. 4. L'autorità marittima che provvede alle visite ne fa annotazione
nel ruolo di equipaggio e nella licenza.
Di detta visita è redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero;
copia di esso deve essere conservato a
bordo, un'altra copia deve essere trasmessa al Ministero. 5. Qualora la nave
non rientri in Italia per oltre 14 mesi, la visita ai servizi di bordo viene
eseguita da una commissione composta dal
comandante, dal direttore di macchina, dall'ufficiale alla sicurezza e da un membro dell'equipaggio. Di detta visita
viene redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero. Il verbale firmato dai componenti
la commissione e, ove possibile, vistato dall'autorità consolare, deve essere inviato all'ufficio di
iscrizione della nave.
31. Deficienze ed inconvenienti
temporaneamente tollerabili.
1. Qualora, durante le visite
iniziali, periodiche od occasionali, si rilevino deficienze o inconvenienti
che possono essere temporaneamente
tollerati, il capo del circondario marittimo
stabilisce, sentita la commissione di visita, il termine entro il
quale si deve procedere alla eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. Per le visite
intermedie tale termine è proposto dall'ente tecnico che ne dà comunicazione all'autorità marittima o a
quella consolare. In tali casi i certificati e le annotazioni di sicurezza sono rinnovati o convalidati dall'autorità
marittima con validità limitata.
32. Mantenimento delle condizioni
dopo le visite.
1. Dopo che una delle visite di
cui all'Art. 17 è stata compiuta, nessun cambiamento può essere apportato alle sistemazioni strutturali, al
macchinario, all'armamento e in generale a tutto ciò ha formato oggetto della visita stessa, a meno
che la nave venga sottoposta a visita occasionale. 2. L'autorità marittima,
sentito, ove lo ritenga opportuno, l'ente tecnico, può ammettere i
cambiamenti che, a suo giudizio, siano
di lieve entità. 3. Le condizioni della nave e delle sue apparecchiature devono
essere mantenute conformi alle
prescrizioni del presente regolamento, allo scopo di assicurare che la
nave sotto tutti gli aspetti si conservi
idonea ad affrontare il mare senza rischi per la nave stessa e per le persone
imbarcate. 4. Il comando di bordo ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di
propria iniziativa, le dotazioni che
presentino deterioramenti o deficienze tali da compromettere
l'efficienza.
33. Controlli.
1. L'autorità marittima,
nell'esercizio dei suoi poteri di controllo di cui al terzo comma dell'Art. 1
della legge, può farsi assistere
dall'ente tecnico secondo modalità con questo concordate ovvero può disporre, ove lo ritenga opportuno, speciali
accertamenti prima di adottare le misure stabilite nel comma citato.
34. Controllo speciale a navi
nucleari.
1. Le navi di bandiera estera a
propulsione nucleare devono essere preventivamente autorizzate dal
Ministero per accedere nei porti
nazionali. 2. Prima di entrare nei porti le navi a propulsione nucleare devono
essere sottoposte a controllo speciale
allo scopo di verificare che vi sia a bordo un certificato valido di sicurezza
per navi a propulsione nucleare e
l'assenza di un livello irragionevole di radiazioni o di altri pericoli di
origine nucleare, in mare o in porto,
per tutte le persone imbarcate, le popolazioni, le vie navigabili, gli
alimenti e le acque. 3. Il controllo
speciale, per i porti nazionali, deve essere effettuato da una commissione
composta da: a) un ufficiale della capitaneria di porto; b) un rappresentante
del Ministero dell'Interno, direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi; c) un rappresentante
del Ministero della Sanità; d) un esperto del Comitato nazionale per la ricerca
e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); e) un rappresentante
dell'ente tecnico. 4. La commissione deve accertare il sussistere delle condizioni
di sicurezza per tutta la durata della
sosta della nave nell'area portuale.
35. Piani da presentare alla
commissione di visita.
1. Almeno sette giorni prima
della visita iniziale della nave gli interessati devono mettere a
disposizione della commissione di
visita, con il visto di approvazione dell'ente tecnico, i seguenti piani o
computi, salvo quelli che non siano
ritenuti necessari dall'ente tecnico in relazione alla grandezza o al tipo
della nave o al servizio cui essa è
destinata riguardanti: a) la compartimentazione di galleggiabilità, per le navi
che vi sono soggette; b) l'impianto centralizzato di manovra delle porte
stagne, se esiste; c) l'impianto di esaurimento sentina; d) la
compartimentazione tagliafuoco, per le navi che vi sono soggette; e) tutte le
sistemazioni anticendio mobili e fisse, compresi gli impianti fissi per la
segnalazione e l'estinzione degli
incendi, per le navi che devono esserne dotate; f) i mezzi di sfuggita; g) la
sistemazione dei mezzi di salvataggio; h) la sistemazione degli organi di
governo; i) la sistemazione delle bussole; l) la sistemazione dei fanali; m) le
trasmissioni degli ordini;
n) i computi relativi alla
stabilità a nave integra e in condizioni di allagamento, per le navi che
sono soggette a norme su tali
condizioni, nonché gli elementi delle carene diritte. Nel corso delle procedure
per l'approvazione suddetta, che attesta la corrispondenza di detti piani
e computi alle norme della convenzione e
del presente regolamento, l'ente tecnico provvede altresì alla verifica della corrispondenza ai seguenti
requisiti ricorrenti nella convenzione: «efficace», «soddisfacente», «accettabile», «prescritto
dall'amministrazione», «approvato dall'amministrazione» e simili di materiali, sistemazioni, impianti e
apparecchiature di cui ai disegni relativi ai punti suddetti. 2. I piani ed i
computi di cui al comma precedente devono essere tenuti a bordo ed aggiornati a
cura del comandante o di un ufficiale
responsabile ed ogni modifica vi deve essere riportata con ogni possibile sollecitudine; in occasione delle
visite periodiche, intermedie o occasionali essi devono essere messi a disposizione degli organi che
effettuano le visite stesse ogni qualvolta da questi ritenuto necessario. 3. Deve essere messo a
disposizione della commissione ogni eventuale altro piano prescritto dal Ministero o richiesto dall'ente tecnico.
Capitolo II Documenti relativi
alla sicurezza della navigazione
36. Certificati.
1. I documenti comprovanti
l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana
in mare sono: a) «certificato di
sicurezza per navi da passeggeri»: per le navi da passeggeri in
navigazioni internazionali; b)
«certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico»: per le navi da
carico di stazza lorda uguale o
superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali; c) «certificato di
sicurezza per le dotazioni di navi da carico»: per le navi da carico di cui
al precedente punto b); d) «certificato
di bordo libero»: per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate,
la cui chiglia è stata impostata
anteriormente al 21 luglio 1968 e per quelle di lunghezza uguale o
superiore a
24 metri la cui chiglia è stata impostata il 21 luglio 1968 o
successivamente, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto e
in genere per le navi che non trasportano merci e passeggeri; per le navi di
stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate destinate al trasporto di
passeggeri in viaggi tra porti
nazionali; per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500
tonnellate destinate a viaggi tra porti
nazionali. e) «certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da
carico»: per le navi da carico di stazza lorda
uguale o superiore a 1600 tonnellate in navigazioni internazionali; f)
«certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico»: per le navi da
carico di stazza lorda uguale o
superiore a 300 tonnellate e inferiori a 1600 tonnellate, in navigazioni
internazionali; g) «certificato di sicurezza per nave da passeggeri a
propulsione nucleare»: per le navi da
passeggeri a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia
nazionali; h) «certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione
nucleare»: per le navi da carico a
propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali; i)
«certificato di esenzione»: per le navi indicate nelle lettere precedenti, per
le quali sia stata accordata l'esenzione
dell'applicazione di una o più norme della legge o del presente regolamento; l)
«allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri o di idoneità»:
per le navi da passeggeri di cui
all'Art. 45 del presente regolamento; m) «certificato di idoneità»: per le navi
da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate in navigazioni
internazionali, per i galleggianti di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, nonché per le
navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate in navigazioni
nazionali, comprese quelle destinate a servizi speciali quali pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio; n)
«annotazioni di sicurezza»: per le navi ed i galleggianti di cui al secondo
comma della lettera f) dell'Art. 4 della
legge e cioè: navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in
navigazioni nazionali, compresi i
traghetti abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di
stazza e navigazioni;
navi da carico di stazza lorda
inferiore a 25 tonnellate in navigazioni sia internazionali sia nazionali, compresi i traghetti non abilitati al
trasporto di passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio, le navi da pesca, nei suddetti limiti di stazza e
navigazioni; navi ad uso privato di qualsiasi stazza e abilitate a qualsiasi
navigazione; galleggianti di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate.
37. Oggetto del certificato di
sicurezza per navi da passeggeri.
1. Il certificato di sicurezza
per navi da passeggeri deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle
altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ad essa applicabili che
riguardano: a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e
gli altri recipienti a pressione,
l'impianto elettrico; b) il materiale d'armamento; c) la galleggiabilità
e la relativa compartimentazione; d) la stabilità; e) i mezzi di esaurimento;
f) gli organi di governo; g) i mezzi di marcia indietro; h) i mezzi di
trasmissione d'ordine; i) le sistemazioni ed i mezzi di protezione contro gli
incendi ed i relativi piani; l) i mezzi di sfuggita; m) i mezzi di salvataggio;
n) la scaletta per il pilota; o) i mezzi di segnalazione (fanali, segnali,
bandiere ed altri strumenti di segnalazione ottica e sonora); p) le stazioni
radiotelegrafiche e radiotelefoniche; q) le sistemazioni e dotazioni varie; r)
il numero dei marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio.
38. Oggetto dei certificati di
sicurezza di costruzione e per le dotazioni per navi da carico.
1. Il certificato di sicurezza di
costruzione per nave da carico deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed
alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ad essa applicabili che
riguardano: a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e
gli altri recipienti a pressione,
l'impianto elettrico;
b) il materiale d'armamento; c)
la stabilità; d) i mezzi di esaurimento; e) gli organi di governo; f) i mezzi
di marcia indietro; g) i mezzi di trasmissione di ordini; h) le sistemazioni di
protezione passiva contro gli incendi; i) i mezzi di sfuggita. 2. All'esecuzione
delle visite concernenti il certificato di sicurezza di costruzione per nave da
carico ed al rilascio del certificato
medesimo provvede l'ente tecnico secondo i propri regolamenti. 3. Il
certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico deve comprovare che
la nave soddisfa alle prescrizioni del
presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare che riguardano:
a) i mezzi per la protezione attiva contro gli incendi ed i relativi piani; b)
i mezzi di salvataggio; c) la scaletta per il pilota; d) i mezzi di
segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri strumenti di segnalazione
ottica o sonora); e) girobussola, ecoscandaglio; f) impianto di gas inerte; g)
le sistemazioni e le dotazioni varie.
39. Oggetto dei certificati di
sicurezza per navi a propulsione nucleare.
1. Il certificato di sicurezza
per nave passeggeri a propulsione nucleare deve comprovare che la nave soddisfa, oltre che alle prescrizioni
indicate nell'Art. 37 del presente regolamento, alle altre prescrizioni stabilite per le navi di questo tipo. 2. Il
certificato di sicurezza per nave da carico a propulsione nucleare deve
comprovare che la nave soddisfa, oltre
che alle prescrizioni indicate nell'Art. 38 del presente regolamento, alle
altre prescrizioni stabilite per le navi
di questo tipo. 3. I certificati di sicurezza per navi da passeggeri e da
carico a propulsione nucleare sono rilasciati
dall'autorità marittima in base alle disposizioni contenute nel capo IV
della legge. La commissione di visita di
cui all'Art. 25 della legge deve essere integrata con un ispettore del corpo
nazionale dei vigili del fuoco e con un
esperto del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia
nucleare e delle energie alternative
(ENEA).
40. Rapporto di sicurezza per la
navi nucleari.
1. La nave nucleare deve essere
in possesso di un «Rapporto di sicurezza» che permetta la valutazione della sicurezza dell'impianto
nucleare e della nave al fine di assicurare l'assenza di un livello irragionevole di radiazioni o di
altri pericoli di origine nucleare, in mare o in porto, per tutte le persone imbarcate, le popolazioni, le vie
navigabili, gli alimenti e le acque. 2. Tale rapporto deve essere sottoposto
all'approvazione del Ministero, e deve essere sempre tenuto aggiornato. Deve altresì essere reso
disponibile con sufficiente anticipo per i Governi dei Paesi in cui la nave nucleare intende recarsi in modo che
essi possano valutare la sicurezza della nave.
41. Manuale di esercizio per le
navi nucleari.
1. Deve essere preparato un
completo e dettagliato manuale, ad uso del personale addetto, contenente informazioni e direttive per la condotta
della installazione nucleare con speciale riguardo alle norme da osservare ai fini della sicurezza. Tale
manuale deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero e deve sempre essere tenuto aggiornato. Alcune
copie del manuale devono essere tenute a bordo della nave a disposizione del personale
interessato.
42. Oggetto dei certificati di
sicurezza radiotelegrafica e radiotelefonica per navi da carico.
1. Il certificato di sicurezza
radiotelegrafica per nave da carico deve comprovare che la stazione radiotelegrafica, gli impianti
radiogoniometrico e di radioguida, i radar della nave, gli impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di
salvataggio a motore e gli apparecchi radio portatili per imbarcazioni o zattere di salvataggio soddisfano
alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. 2. Il certificato di
sicurezza radiotelefonica per nave da carico deve comprovare che la
stazione radiotelefonica della nave, gli
impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore e gli apparecchi radio portatili per imbarcazioni o
zattere di salvataggio soddisfano
alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. 3. Per le navi non
dotate di stazione radiotelegrafica il certificato di sicurezza radiotelefonica
deve comprovare anche che il radar, il
radiogoniometro e la radioguida corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento.
43. Oggetto del certificato di
esenzione.
1. Il certificato di esenzione
deve elencare le singole esenzioni concesse.
44. Oggetto del certificato di
idoneità.
1. Il certificato di idoneità
deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni applicabili
dell'Art. 37 ovvero dell'Art. 38, primo
e terzo comma del presente regolamento.
45. Allegato al certificato di
sicurezza o di idoneità per navi da passeggeri.
1. Le navi da passeggeri che nel corso
di un particolare viaggio hanno a bordo un numero di persone inferiore al numero totale stabilito nel
«certificato di sicurezza o di idoneità per nave da passeggeri» possono essere autorizzate, secondo le
disposizioni del presente regolamento, ad avere un numero di imbarcazioni o di altri mezzi di salvataggio
inferiore a quello stabilito in tali certificati. Tale autorizzazione deve risultare da un «allegato
al certificato di sicurezza o di idoneità per nave da passeggeri». 2. L'«allegato» deve specificare
che, nelle suddette circostanze, non vi è alcuna violazione delle disposizioni del presente regolamento. Esso
può sostituire il certificato di sicurezza o di idoneità solo per quanto riguarda le imbarcazioni e gli
altri mezzi di salvataggio ed è valido limitatamente al viaggio per il quale è stato rilasciato.
46. Oggetto delle annotazioni di
sicurezza.
1. Le annotazioni di sicurezza di
cui all'Art. 4 della legge comprovano che la nave è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e dei
regolamenti dell'ente tecnico ad
essa applicabili e vengono apposte sul ruolo di equipaggio o sulla
licenza.
47. Durata dei certificati e
delle annotazioni di sicurezza ed intervalli tra le visite periodiche.
1. I certificati di sicurezza per
navi a propulsione nucleare hanno validità non superiore a dodici mesi. 2. I
certificati di sicurezza di costruzione per navi da carico hanno validità di
quattro anni con possibilità di proroga
di un anno da parte dell'ente tecnico e con obbligo di visite annuali
intermedie prorogabili di tre mesi. 3.
Le annotazioni di sicurezza hanno validità non superiore a due anni, ad
eccezione delle unità da pesca per le
quali la validità non può superare i tre anni (9). 4. Gli altri certificati
indicati nell'Art. 36 del presente regolamento hanno la validità stabilita
dall'Art. 6, penultimo ed ultimo comma,
della legge con obbligo per le navi da carico di visite intermedie da
parte dell'ente tecnico alla scadenza di
un anno dalla visita periodica di rinnovo del certificato di sicurezza delle dotazioni o di idoneità, allo scopo di
accertare lo stato di manutenzione e di conservazione dei mezzi di salvataggio, dei mezzi di protezione
attiva contro gli incendi, delle porte stagne e dei mezzi di esaurimento. 5. Sulle scadenze della visita
intermedia di cui al comma precedente è ammessa una tolleranza in più od in meno di tre mesi. 6. L'avvenuta
esecuzione della visita intermedia suddetta viene annotata sul certificato di
sicurezza o di idoneità dall'autorità
marittima. Qualora l'esito della visita riveli deficienze e inconvenienti
non tollerabili neppure temporaneamente,
l'ente tecnico ne dà comunicazione all'autorità marittima o consolare che, sentito l'ente tecnico stesso,
adotta i provvedimenti opportuni. 7. Se una visita ha luogo entro i due mesi
che precedono la scadenza del periodo di validità di un certificato di sicurezza radiotelegrafica o
di un certificato di sicurezza radiotelefonica rilasciato ad una nave da carico di stazza lorda uguale o
superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, tale certificato può essere ritirato e può essere
rilasciato un nuovo certificato con validità fino a 12 mesi dopo la scadenza del suddetto periodo.
48. Rinnovo dei certificati e delle
annotazioni di sicurezza.
1. Il rinnovo dei certificati e
delle annotazioni di sicurezza ha luogo con le stesse modalità stabilite
per il rilascio.
49. Decadenza dei certificati e
delle annotazioni di sicurezza.
1. I certificati e le annotazioni
di sicurezza decadono se non vengono eseguite le visite periodiche, incluse le intermedie, entro i termini di
tempo specificati nel presente regolamento e nei casi di cui al primo comma dell'Art. 9 della legge
riguardanti le avarie o i mutamenti apportati alle navi. 2. La denuncia di
avarie o di mutamenti apportati alle navi prescritte nel secondo comma
dell'Art. 9 della legge deve contenere
ogni necessario elemento tecnico e, unitamente ad un estratto del giornale nautico, del giornale di macchine e del
giornale radiotelegrafico, secondo i casi, deve essere presentata subito dopo l'arrivo della nave al primo
porto di approdo se si tratta di avvenimento occorso in navigazione, o immediatamente se
l'avvenimento si è verificato in porto. 3. L'autorità marittima o consolare che
riceve la denuncia deve subito disporre i provvedimenti che a suo giudizio sono ritenuti opportuni per
accertare, se necessario a mezzo di periti, l'entità dei fatti denunciati. 4. Qualora dagli accertamenti
risulti che le avarie sono state gravi od i mutamenti notevoli, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali
sono rilasciati i documenti di sicurezza, l'autorità marittima o consolare ritira i certificati o annulla le
annotazioni di sicurezza, sospendendo le spedizioni fino al rilascio di nuovi certificati o
all'effettuazione di nuove annotazioni di sicurezza. 5. Per le avarie di lieve
entità l'autorità marittima o consolare, prima di procedere al rilascio
delle spedizioni, si assicura che le avarie
stesse siano state riparate; ove ciò non sia praticamente possibile e sempre che non ne derivi pregiudizio per la
sicurezza del viaggio, la stessa autorità può consentire al comandante di provvedere alla riparazione di
tali avarie lievi nel primo porto di approdo.
50. Trasferimento di navi
sprovviste dei prescritti certificati.
1. L'autorità marittima che, nei casi previsti
dall'Art. 10 della legge, autorizza il trasferimento di una nave senza i prescritti documenti relativi
alla sicurezza della navigazione deve informarne quella del porto dove la nave è diretta.
51. Modelli dei certificati.
1. I certificati di sicurezza
sono conformi ai modelli approvati dal Ministero.
52. Affissione a bordo dei
certificati.
1. Gli originali o le copie
conformi dei certificati di sicurezza devono essere affissi in un punto
della nave ben visibile e di facile
accesso.
53. Annotazioni del rilascio, del
rinnovo e della proroga dei certificati.
1. Il rilascio, il rinnovo e l'eventuale
proroga dei certificati di sicurezza devono essere annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza a cura
dell'autorità marittima e, all'estero, dell'autorità consolare.
54. Documenti di sicurezza per le
navi provenienti da bandiera estera.
1. Nel caso di nazionalizzazione:
a) di navi soggette alla convenzione: possono essere rilasciati documenti con
validità non superiore a 6 mesi, dopo
aver accertato che la nave è in possesso di documenti validi di conformità
alla convenzione e dopo aver constatato
l'assenza di elementi che facciano ritenere che siano intervenute, dopo l'ultima visita, varianti tali da
rendere la nave ed il suo equipaggiamento non corrispondenti a quanto risulta dal possesso di tali documenti
e, comunque, da rendere la nave stessa inidonea ad affrontare il mare; b) di navi non soggette
alla convenzione: possono essere rilasciati documenti di sicurezza per un unico viaggio verso un porto italiano ovvero
verso un porto estero per l'esecuzione della visita iniziale dopo aver accertato che la nave è in possesso
di validi documenti nazionali di sicurezza e dopo aver
constatato che la nave è idonea
ad affrontare il mare. 2. I documenti di sicurezza di cui al comma 1 non sono
prorogabili e alla loro scadenza deve essere
eseguita la visita iniziale, salvo per le navi acquistate all'estero e
battenti bandiera di Paesi con i quali
sussistono specifici accordi in materia di sicurezza della navigazione
per le quali il Ministero, sentito
l'ente tecnico, può concedere attenuazioni alle sopraindicate
disposizioni.
55. Dichiarazione di «tipo
approvato».
1. [La domanda diretta ad
ottenere la dichiarazione di tipo approvato ai sensi dell'Art. 11 della
legge deve essere corredata da una
relazione tecnica] (9/a). 2. [Fermo il disposto del secondo comma dell'Art. 11
della legge, il Ministero può incaricare l'ente
tecnico o altri enti particolarmente qualificati degli accertamenti
necessari per il rilascio di tale
dichiarazione] (9/a). 3. [Fermo il disposto del quinto comma dell'Art.
11 della legge, la dichiarazione di «tipo approvato» è rilasciata dal Ministro per la Marina
Mercantile con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero] (9/a). 4. Sono
dichiarati di tipo approvato dal Ministero ai sensi dell'Art. 11 della legge,
gli apparecchi, i dispositivi e i
materiale delle singole voci dell'elenco di cui all'allegata Tabella, fermo
restando il disposto dell'Art. 15 del
presente regolamento. In tale elenco sono altresì indicate le convenzioni
alle quali devono fare riferimento i
relativi decreti ministeriali rilasciati dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento. Il Ministero
provvede, con propri decreti, ad aggiornare la Tabella stessa a seguito dell'entrata in vigore di emendamenti alla
convenzione successivamente al 1983.
Tabella [1] [2]
---------------------------------------------------------------- APPARECCHI,
DISPOSITIVI, MATERIALI | CONVENZIONE
--------------------------------------------------|------------- Apparecchi per
la respirazione (compresi i caschi| e le maschere contro il fumo) |SOLAS 74
Apparecchi per la dissalazione dell'acqua marina| per imbarcazioni di
salvataggio |SOLAS 74 [83] Apparecchi radio portatili (di competenza del Mi-|
nistero delle Poste e delle Telecomunicazioni) |SOLAS 74 [83]
Apparecchi galleggianti |SOLAS 74
Apparecchi lanciasagole |SOLAS 74 [83] Apparecchio di ausilio alla
estrapolazione grafica| automatica di dati radar (A.R.P.A.) |SOLAS 74 [81]
Apparecchiatura per il rilevamento della direzione| di provenienza di segnali
emessi sulla frequenza| radiotelefonica di soccorso (di competenza del|
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) |SOLAS 74 [81] Apparecchio
radiotelefonico ricetrasmittente (di| competenza del Ministero delle Poste e
delle Te-| lecomunicazioni) |SOLAS 74 [83] Auto-allarmi radiotelegrafici (di
competenza del| Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) |SOLAS 74
Battello di emergenza [3] |SOLAS 74 [83] Boccalini a doppio uso per le
manichette antincen-| dio |SOLAS 74 Boette luminose ad accensione automatica
per sal-| vagente anulari |SOLAS 74 [83] Bussole magnetiche [4] |SOLAS 74 [81]
Cinture di salvataggio |SOLAS 74 [83] Dispositivi di manovra delle porte stagne
a scor-| rimento sostitutivi di quelli a mano con manovel-| la a rotazione
continua |SOLAS 74 Dispositivi meccanici per l'imbarco e lo sbarco| del pilota
|SOLAS 74 Dispositivo per indicare velocità e distanza della| nave |SOLAS 74
[81] Dispositivo di messa a mare a caduta libera di| mezzi di salvataggio
collettivi |SOLAS 74 [83] Dispositivo a scivolo per la messa a mare delle|
persone |SOLAS 74 [83] Dispositivi automatici di sgancio di tipo idrosta-| tico
per le rizze delle zattere di salvataggio |SOLAS 74 [83] Dispositivi di
sganciamento per imbarcazioni di| salvataggio |SOLAS 74 [83] Ecoscandagli
|SOLAS 74 Estintori di incendio portatili |SOLAS 74 Estintori di incendio di
grande capacità |SOLAS 74 Girobussole |SOLAS 74 Gru per le imbarcazioni di
salvataggio [5] |SOLAS 74 [83] Gru per i battelli di emergenza [3] |SOLAS 74
[83] Gru od altri dispositivi per la messa in acqua| delle zattere di
salvataggio [6] |SOLAS 74 [83] Imbarcazioni di salvataggio [5] |SOLAS 74 [83]
Impianti a «sprinklers» (limitatamente alle teste| spruzzatrici ed al sistema
col quale vengono rea-| lizzate l'irrorazione automatica e le segnalazio-| ni
automatiche) |SOLAS 74
Impianti avvisatori o rivelatori
automatici di in-| cendio (limitatamente alle teste sensibili ed al| sistema
col quale vengono realizzate le segnala-| zioni automatiche) |SOLAS 74 Impianto
radiotelegrafico per le imbarcazioni di| salvataggio (di competenza del
Ministero delle| Poste e delle Telecomunicazioni |SOLAS 74 [83] Indicatore
angolo barra [7] |SOLAS 74 [81] Indicatore del numero di giri dell'elica [7]
|SOLAS 74 [81] Indicatore del passo e del modo di funzionamento| per eliche a
pale orientabili e di manovra [7] |SOLAS 74 [81] Indicatore della velocità di
accostata [7] |SOLAS 74 [81] Indumento di protezione termica |SOLAS 74 [83]
Lampade elettriche di sicurezza |SOLAS 74 Luce per le cinture di salvataggio
|SOLAS 74 [83] Manichette antincendio |SOLAS 74 Materiali non facilmente
infiammabili per sotto-| fondi di rivestimento di ponte |SOLAS 74 Materiali,
diversi dall'acciaio, per tubolature| penetranti in divisioni di classe «A» e «B»
|SOLAS 74 Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature| d'olio o di
combustibile liquido |SOLAS 74 Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature
di| esaurimento delle sentine situate entro o sotto i| depositi di carbone o di
combustibile liquido o| nei locali di macchine o di caldaie, compresi i| locali
in cui sono sistemate casse di decantazio-| ne o pompe |SOLAS 74 Materia secca
sostitutiva della sabbia nelle «cas-| sette sabbia» |SOLAS 74 Pompe a mano per
imbarcazioni di salvataggio |SOLAS 74 [83] Radars |SOLAS 74 Radiogoniometri (di
competenza del Ministero delle| Poste e delle Telecomunicazioni) |SOLAS 74 [81]
Radio-faro per la segnalazione, in emergenza, del-| la posizione di un mezzo
collettivo di salvatag-| gio (di competenza del Ministero delle Poste e| delle
Telecomunicazioni) |SOLAS 74 [83] Ripetitori delle girobussole |SOLAS 74 [81]
Salvagente anulari |SOLAS 74 [83] Scalette per imbarco sui mezzi collettivi di
sal-| vataggio |SOLAS 74 [83] Segnali a mano a stelle rosse |SOLAS 74 Segnali di
salvataggio |SOLAS 74 Segnali di soccorso per il ponte di comando |SOLAS 74
[83] Segnali di soccorso per le imbarcazioni e le zat-| tere di salvataggio
|SOLAS 74 [83] Segnali fumogeni per salvagente anulari |SOLAS 74 [83]
Specchi per segnalazioni diurne
|SOLAS 74 [83] Tende per le imbarcazioni di salvataggio |SOLAS 74 [83] Tute
antincendio |SOLAS 74 Tute per l'immersione in acqua |SOLAS 74 [83] Ugelli per
impianti ad acqua spruzzata sotto pres-| sione per locali macchine e caldaie
|SOLAS 74 Ugelli per impianti ad acqua spruzzata sotto pres-| sione per locali
autorimessa ed altri locali da| carico destinati al trasporto di autoveicoli
con| il serbatoio contenente combustibile per la loro| propulsione |SOLAS 74
Verricelli per imbarcazioni di salvataggio [5] |SOLAS 74 [83] Verricelli per
battelli di emergenza [3] |SOLAS 74 [83] Verricelli per zattere di salvataggio
[6] |SOLAS 74 [83] Zattere di salvataggio [6] |SOLAS 74 [83]
---------- Note alla Tabella: [1]
Nella tabella le indicazioni abbreviate SOLAS 74, SOLAS 74 [81] e SOLAS 74 [83]
stanno a significare rispettivamente: SOLAS 74 : la convenzione internazionale
per la salvaguar- dia della vita umana in mare, con allegato, re- sa esecutiva
in Italia con legge 23 maggio 1980 n. 313 SOLAS 74 [81]: la SOLAS 74 come
emendata a Londra nel 1981 dalla Risoluzione MSC.1 [XLV]. SOLAS 74 [83]: la
SOLAS 74 come emendata a Londra nel 1981 dalla Risoluzione MSC.1 [XLV] e nel
1983 dalla Risoluzione MSC.6 [48]. [2] Gli apparecchi, i dispositivi ed i
materiali di cui alla presente tabella, non di tipo approvato e sistemati a
bordo anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono
essere mantenuti a bordo fino a che non se ne renda necessaria la sostituzione
per cattivo stato di conservazione. Per navi provenienti da bandiera estera il
Ministero, sentito l'ente tecnico, può autorizzare, caso per caso, il
mantenimento a bordo di apparecchiature, dispositivi o materiali non
riconosciuti di tipo approvato, previo accertamento della la loro efficienza od
idoneità, anche se tali apparecchiature, dispositivi o materiali sono sistemati
a bordo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
[3] Per i battelli di emergenza di cui agli artt. 104, 105, 113.4, 114 d) e
relativi dispositivi per la messa a mare non è richiesto il riconoscimento di
tipo approvato; è sufficiente che essi siano ritenuti idonei, per l'impiego nei
casi di emergenza, dal capo del circondario marittimo. [4] Per le bussole
magnetiche il tipo approvato è richiesto: - per le navi da passeggeri e da
carico, di stazza lorda
uguale o superiore a 150
tonnellate, abilitate a navigazione più estesa della costiera nazionale o
costiera internazionale, e - per le navi da pesca di qualunque stazza abilitate
al- l'esercizio della pesca mediterranea o oceanica. Per le altre navi è
sufficiente che le bussole rispondano alle norme dei regolamenti dell'ente
tecnico, in relazione alle caratteristiche delle navi e dei viaggi da compiere.
[5] Per navi abilitate a navigazione costiera ed inferiore non è richiesto che
il riconoscimento di «tipo approvato» delle imbarcazioni di salvataggio e
relativi dispositivi per la messa a mare sia effettuato in applicazione delle
norme della SOLAS 74 [83]. Per essi il riconoscimento deve essere effettuato sulla
base dei regolamenti dell'ente tecnico. [6] Per navi abilitate a navigazione
nazionale, a navigazione internazionale e nazionale costiera ed inferiore,
nonché per navi da pesca adibite alla pesca entro il mare Mediterraneo, non
viene richiesto che il riconoscimento di Tipo Approvato delle zattere di
salvataggio e relativi dispositivi per la messa a mare sia effettuato in
applicazione delle norme della la SOLAS 74 [83]. Per essi il riconoscimento
deve essere effettuato sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico. [7] Il
Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire, caso per caso,
l'installazione o il mantenimento a bordo di tale apparecchiatura anche in
mancanza di apposita dichiarazione di Tipo Approvato.
LIBRO II COSTRUZIONE E
SISTEMAZIONI DELLA NAVE
TITOLO I Scafo e relative
sistemazioni da allestimento
Capitolo I Robustezza strutturale
e compartimentale dello scafo; stabilità della nave
56. Robustezza strutturale.
1. I dimensionamenti strutturali
ed i materiali di costruzione dello scafo devono assicurare, secondo i regolamenti dell'ente tecnico, robustezza
adeguata alla navigazione ed al servizio cui la nave è destinata.
57. Compartimentazione di
galleggiabilità delle navi da passeggeri.
1. Le navi da passeggeri devono
avere efficace compartimentazione di galleggiabilità da stabilire in funzione della loro lunghezza, del numero dei
passeggeri e della navigazione cui sono abilitate in modo che il più alto grado di compartimentazione
di galleggiabilità corrisponda alle navi di maggior lunghezza e che trasportano maggior numero di
passeggeri nei viaggi più lunghi, secondo quanto appresso stabilito. 2. Le navi abilitate alla
navigazione internazionale devono soddisfare alle norme di
compartimentazione della convenzione
pertinenti, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse. 3. Le navi
abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente
regolamento, devono avere compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati:
a) le navi abilitate alla navigazione nazionale devono soddisfare alle norme
della convenzione pertinenti in
relazione alla data di costruzione delle navi stesse; b) le navi abilitate alla
navigazione costiera o litoranea devono soddisfare alle norme seguenti: (i)
ogni nave che trasporti un numero di passeggeri uguale o superiore a 1000 deve
essere compartimentata in modo da non
immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti; (ii) ogni nave che
trasporti un numero di passeggeri minore di 1000 e superiore a 50 deve
essere compartimentata in modo da non
immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato; inoltre se il numero di passeggeri supera 400
devono essere soddisfatte le condizioni addizionali seguenti: - se il numero di passeggeri è
compreso tra 800 e 1000 la compartimentazione deve essere tale da non far immergere la linea limite quando sono
allagati due qualunque compartimenti adiacenti
compresi almeno entro il 60 per cento della lunghezza nave calcolata
dalla perpendicolare avanti; - se il numero di passeggeri è compreso tra 600 e
800 la compartimentazione deve essere tale da
non far immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque
compartimenti adiacenti
compresi almeno entro il 40 per
cento della lunghezza nave calcolata dalla perpendicolare avanti; - se il
numero di passeggeri è compreso tra 400 e 600 la compartimentazione deve essere
tale da non far immergere la linea limite
quando il gavone di prua e il compartimento adiacente sono entrambi allagati; (iii) ogni nave che trasporti un
numero di passeggeri minore di 150 entro aree ristrette in viaggi durante i quali non si allontani da porti più
di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione ed ogni nave che trasporti un numero di passeggeri
minore di 50 non ha obbligo di compartimentazione di galleggiabilità; (iv) le navi abilitate a
navigazione nazionale costiera o litoranea, per le quali la necessità di trasportare notevoli quantitativi di merci
non permette in pratica di richiedere una compartimentazione con più di un compartimento allagato, può
essere applicata, in alternativa alle norme di cui ai punti (i), (ii), (iii) precedenti, la regola 5 (e) (ii)
del capitolo II-1 della convenzione 1974; (v) ai fini dei calcoli di
compartimentazione richiesti ai punti (i), (ii), (iii) precedenti devono
essere usati i seguenti valori di
permeabilità:
- cisterne, casse catene, spazi
che nella condizione di pieno carico sono normalmente riempiti di carico, provviste,
bagagli o posta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% - locali macchine . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . 85% - tutti gli altri spazi . . . . . . . . .
. . . . . . . 95%
c) le navi abilitate a
navigazione locale che trasportino più di 350 passeggeri devono essere compartimentate in modo da non immergere la
linea limite con un qualunque compartimento allagato. 4. Le navi abilitate alla
navigazione nazionale o minore, costruite anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente regolamento
nonché costruite o iscritte nelle matricole o registri nazionali a decorrere dall'8 agosto 1973, devono avere
compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati: a) alle navi abilitate
alla navigazione nazionale si applicano le norme della convenzione pertinenti
in relazione alla data di costruzione
delle navi stesse; b) le navi abilitate alla navigazione costiera e litoranea,
che trasportino più di 50 passeggeri, devono
essere compartimentate in modo da non immergere la linea limite con un
qualunque compartimento allagato a meno che non effettuino viaggi,
entro aree ristrette, durante i quali non si allontanino da porti più di quanto corrisponde ad un'ora circa di
navigazione. In tale caso non è fatto obbligo di compartimentazione di galleggiabilità; c)
alle navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea, che trasportino fino
a 50 passeggeri nonché a quelle
abilitate alla navigazione locale non è fatto obbligo di compartimentazione di
galleggiabilità. 5. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore,
costruite od iscritte nelle matricole o nei
registri nazionali anteriormente all'8 agosto 1973 devono mantenere il
grado di compartimentazione che esse
avevano alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. Le navi
costruite anteriormente all'8 agosto 1973 [*], per poter essere abilitate ad
una navigazione più estesa di quella
posseduta, devono soddisfare alle norme di compartimentazione stabilite per la nuova specie di navigazione nei commi
precedenti di questo articolo per le navi costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 [*].
------- [*] Data di entrata in
vigore del D.P.R. 14 novembre 1972, n. 1154.
58. Paratie stagne.
1. La sistemazione e la
costruzione delle paratie stagne devono soddisfare alle norme della convenzione per le navi ad essa soggette e
dei regolamenti dell'ente tecnico ad esse pertinenti.
59. Doppio fondo.
1. Le navi da passeggeri
costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 devono essere provviste di doppio fondo come previsto dalla convenzione eccetto
le navi abilitate a navigazione nazionale locale, oppure a navigazione nazionale costiera o litoranea
entro aree ristrette ed in viaggi di durata tale che esse non si allontanino da porti più di quanto
corrisponde ad un'ora circa di navigazione, per le quali non è richiesto il doppio fondo.
60. Stabilità della nave allo
stato integro.
1. Tutte le navi devono avere,
allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate al servizio cui
sono destinate, e tali caratteristiche
devono comunque soddisfare ai regolamenti dell'ente tecnico. 2. Tutte le navi
che in base all'Art. 13 comma 5 e all'Art. 57 devono soddisfare a norme di compartimentazione, devono avere nelle
diverse condizioni di esercizio, stabilità allo stato integro tale da resistere alla situazione finale di
allagamento nelle ipotesi di falla per esse prescritte dalla convenzione.
61. Stabilità in
allagamento.
1. Le navi da passeggeri di cui
al precedente Art. 60, comma 2, devono soddisfare nelle situazioni finali di allagamento le relative condizioni
di stabilità prescritte dalla convenzione.
62. Prova di stabilità.
1. Ogni nave deve essere
sottoposta, sotto la sorveglianza dell'ente tecnico, ad una prova che permetta di determinare gli elementi di
stabilità: a) dopo il suo completamento; b) dopo il suo completamento di
modifiche che ne abbiano variato in modo apprezzabile, a giudizio dell'ente tecnico, gli elementi di
stabilità.
63. Istruzioni sulla
stabilità.
1. Al comandante della nave
devono essere fornite istruzioni necessarie perché egli possa determinare in modo semplice e rapido l'adeguatezza della
stabilità della nave nelle varie condizioni di esercizio. 2. Nel caso previsto
dal precedente Art. 62, lettera b), devono essere redatte e fornite al
comandante nuove istruzioni. 3. Le
istruzioni di cui al presente articolo devono essere controllate dall'ente
tecnico, che deve trasmettere copia al
Ministero.
64. Dispensa dalla prova di
stabilità.
1. Il Ministero può
eccezionalmente dispensare dalla prova di stabilità una nave purché l'ente
tecnico disponga di elementi tali che le
caratteristiche di stabilità della nave dispensata siano sicuramente attendibili e consentano di formulare
istruzioni pienamente valide.
Capitolo II Bordo libero
65. Modifica dei limiti
stagionali del mare Mediterraneo.
1. Il n. 3 della sezione II
dell'Art. 122 del regolamento speciale approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo
1967 n. 579 (10), è modificato nei nuovi termini previsti dal punto 3
della regola 51 della convenzione
internazionale sulla linea di massimo carico, firmata a Londra il 5 aprile 1966 e resa esecutiva in Italia con decreto
del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777.
66. Navi abilitate a navigazione
internazionale temporaneamente destinate a navigazione nazionale.
1. Il certificato di bordo libero
emesso per navi abilitate a navigazione internazionale conserva la sua validità anche se le navi sono destinate
temporaneamente a navigazione nazionale.
67. Obblighi delle navi non
soggette all'assegnazione della linea di massimo carico.
1. Le navi non soggette
all'assegnazione della linea di massimo carico devono, a giudizio
dell'ente tecnico: a) avere le scale
delle immersioni di cui all'Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 1967, n. 579 (10), senza
obbligo di indicazioni in piedi inglesi; b) soddisfare alle condizioni di cui
alla parte II ovvero all'Art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579 (10), a
seconda che non esercitino o esercitino la navigazione in zone riparate.
68. Draghe e bettoline portafango.
1. Le draghe portafango devono
avere una marca che ne limiti l'immersione durante le operazioni di dragaggio o trasporto fanghi, posizionata in
relazione alla stabilità ed alla robustezza secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 2. Analoga
prescrizione è posta per le bettoline portafango.
69. Accertamenti per il massimo
carico delle navi prive di certificato di bordo libero.
1. Per le navi non munite di
certificato di bordo libero, fermo il disposto dell'Art. 19 della legge, l'autorità marittima o consolare ha facoltà
di accertare, in qualunque momento, che la caricazione non abbia superato i limiti della normale
portata, tenuto conto della robustezza e stabilità della nave, della natura del viaggio da compiere e delle
relative condizioni della navigazione. 2. Ai fini dei suddetti accertamenti e
della determinazione dell'eventuale eccesso di carico da sbarcare, l'autorità marittima o consolare
può richiedere anche l'intervento dell'ente tecnico, rifiutando le spedizioni alla nave sino a quando
l'eccesso di carico non sia stato sbarcato.
Nessun commento:
Posta un commento