venerdì 27 ottobre 2017

REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE-1972

REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE - 1972
EMENDATO DALL'I.M.O. CON RISOLUZIONE A. 464 (XII), ADOTTATA IL 19 NOVEMBRE 1981

Articoli introduttivi -
Dall' Art. 1 all'Art. 9 -
Parte A, Generalita' - Dalla Regola 1 alla Regola 3 -
Parte B, Sezione I - Dalla Regola 4 alla Regola 10 -
Parte B, Sezione II - Dalla Regola 11 alla Regola 18 -
Parte B, Sezione III - Regola 19 e Allegato "IV"
Parte C - Dalla Regola 20 alla Regola 30 -
Allegato " 1 " - Dall' Art. 1 all'Art. 13 -
Parte D - Dalla Regola 32 alla Regola 37 -
Parte E - Regola 38
Allegato "III" - Dall' Art. 1 all'Art. 3 -
 















                                       



PARTE A
GENERALITA'

Regola 1. (Applicazione).
a) Le presenti Regole si applicano a tutte le navi in alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti accessibili alla navigazione marittima.
b) Nessuna delle presenti Regole deve ostacolare l'applicazione di speciali disposizioni emanate dalle autorita competenti relativamente alla navigazione nelle rade, nei porti, nei fiumi, nei laghi o nelle vie d'acqua interne comunicanti con l'alto mare e accessibili alla navigazione marittima. Tuttavia queste disposizioni speciali devono essere conformi il piu possibile alle presenti Regole.
c) Nessuna delle presenti regole deve ostacolare l'applicazione di disposizioni speciali emanate dal Governo di uno Stato allo scopo di aumentare il numero dei fanali di posizione, segnali luminosi, o segnali a fischio da utilizzare per le navi da guerra e le navi in convoglio, o allo scopo di aumentare il numero dei fanali di posizione, o segnali luminosi da usarsi a bordo di navi da pesca intente a pescare in flottiglie. Tali fanali di posizione, segnali luminosi, o segnali a fischio, supplementari, devono, per quanto possibile essere tali da non poter essere confusi con nessun altro fanale, o segnale, autorizzati d'altronde nelle presenti regole.
d) Schemi di separazione del traffico possono essere adottati dall'Organizzazione a fini delle presenti Regole.
e) Qualora un Governo interessato ritenga che una nave di costruzione speciale o adibita a operazioni speciali non possa attenersi completamente a quanto disposto dalle presenti regole circa il numero, la posizione, la portata o i settori di visibilita dei fanali o segnali, oppure circa la disposizione e le caratteristiche degli strumenti di segnalazione sonora, tale nave deve attenersi a quelle altre disposizioni relative al numero, alla posizione, alla portata o ai settori di visibilita dei fanali o segnali, oppure relative alla disposizione e alle caratteristiche degli strumenti di segnalazione sonora, che il Governo stesso ritenga per detta nave il meno possibile in contrasto con le presenti regole (1).
Regola 2. (Responsabilita).
a) Nessuna delle presenti Regole puo' esonerare una nave, il proprietario, il comandante o l'equipaggio stesso, dalle conseguenze di qualsiasi negligenza nell'applicazione delle Regole stesse ovvero nell'attenersi a tutte le precauzioni richieste dall'ordinaria esperienza dei naviganti o dalle speciali circostanze del caso.
b) Nell'interpretazione e nell'applicazione delle presenti Regole si debbono tenere nel debito conto tutti i pericoli della navigazione e i rischi di abbordaggio, incluse le difficolta in cui una nave puo trovarsi, per le quali e' necessario discostarsi dalle Regole stesse allo scopo di evitare un immediato pericolo.
Regola 3. (Definizioni generali).
- Ai fini delle presenti Regole, salvo disposizioni contrarie risultanti dal contesto:
a) La parola "nave" designa qualsiasi tipo di natante, compresi quelli non dislocanti e gli idrovolanti, usati o in grado di essere usati come mezzo di trasporto sull'acqua.
b) L'espressione "nave a propulsione meccanica" designa qualsiasi nave mossa da macchine. c) L'espressione "nave a vela" designa qualsiasi nave che navighi a vela, anche se dotata di propulsione meccanica purché questa non sia usata in quel momento.
d) L'espressione "nave intenta alla pesca" designa qualsiasi nave che pesca con reti, lenze, sciabiche od altri sistemi di pesca che ne diminuiscano la manovrabilita, ma non include le navi intente a pescare con lenze trainate od altri sistemi di pesca che non ne riducono la manovrabilita'.
e) La parola "idrovolante" designa qualsiasi aereo destinato a manovrare sull'acqua.
f) L'espressione "nave che non puo' governare" designa una nave che per circostanze eccezionali e' impossibilitata a manovrare come richiesto dalle presenti Regole e non e' percio' in grado di lasciar libera la rotta ad un'altra nave.
g) L'espressione "nave con manovrabilita limitata" designa qualsiasi nave che per la natura delle operazioni che sta svolgendo in quel momento ha una minor possibilita' di manovra di quella richiesta da queste Regole e non e' percio' in grado di lasciar libera la rotta ad altra nave.
Le navi con manovrabilita' limitata comprendono, senza che questa lista sia limitativa:
i)una nave intenta a stendere, riparare o ricuperare un segnale di navigazione, un cavo sottomarino od un oleodotto;
ii) una nave intenta a dragare, eseguire rilievi od operazioni subacquee;
iii) una nave impegnata in operazioni di rifornimento o di trasferimento di persone, di provviste o di carico durante la navigazione;
iv) una nave impegnata in operazioni di decollo od appontaggio di aerei;
v) una nave impegnata in operazioni di sminamento;
vi) una nave impegnata in operazione di rimorchio, tale che la possibilita' di manovra sia notevolmente diminuita sia per la nave stessa che per il suo rimorchio.
h) L'espressione "nave condizionata dalla sua immersione" designa una nave a propulsione meccanica che, a causa della sua immersione in relazione alla profondita e larghezza disponibili della via d'acqua navigabile, e' fortemente limitata nella possibilita di deviare dalla sua rotta (2).
i) Una nave si dice "in navigazione" quando non e' all'ancora, non e' ormeggiata alla riva e non e' incagliata.
j) Le parole "lunghezza" e "larghezza" della nave designano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima.
k) Due navi si devono intendere in vista l'una dell'altra soltanto quando l'una puo essere osservata visualmente dall'altra.
I) L'espressione "visibilita ridotta" designa ogni condizione in cui la visibilita e' ridotta da nebbia, bruma, caduta di neve, violenti acquazzoni, tempeste di sabbia o qualsiasi altra causa simile.


PARTE B
REGOLE Dl GOVERNO E MANOVRA

SEZIONE I
CONDOTTA DELLE NAVI IN QUALSIASI CONDIZIONE Dl VISIBILITA'

Regola 4. (Applicazione)
. - Le Regole riportate in questa sezione si applicano in qualsiasi condizione di visibilita.
Regola 5. (Servizio di vedetta).
- Ogni nave deve mantenere sempre un appropriato servizio di vedetta visivo ed auditivo, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento in modo da consentire una completa valutazione della situazione e del rischio di abbordaggio.
Regola 6. ( Velocita di sicurezza).
- Ogni nave deve sempre procedere a velocita di sicurezza in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare abbordaggi e poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento.
Nel determinare la velocita di sicurezza i seguenti fattori dovranno essere tra quelli tenuti in considerazione:
a) Per tutte le navi:
i) la visibilita;
ii) la densita del traffico, inclusa la concentrazione di navi da pesca di altri tipi di navi;
iii) la manovrabilita della nave con speciale riferimento alla distanza di arresto ed alle sue qualita evolutive nelle condizioni del momento;
iv) di notte la presenza di luci di sfondo come quelle dovute a luci costiere ed al bagliore delle proprie luci;
v) lo stato del vento, del mare e della corrente e la vicinanza di pericoli per la navigazione;
vi) il pescaggio in relazione ai fondali esistenti nella zona.
b) Inoltre, per le navi dotate di radar:
i) le caratteristiche, l'efficienza ed i limiti dell'apparato radar;
ii) le limitazioni imposte dalla scala del radar in uso;
iii) l'effetto sulla rilevazione radar delle condizioni meteorologiche e di altre sorgenti d'interferenza;
iv) il fatto che piccole unita, icebergs di limitate dimensioni ed altri oggetti galleggianti possono non essere rivelati dal radar;
v) il numero, la posizione e il movimento delle navi rivelate dal radar;
vi) la maggiore probabilita di avvistamento che si ottiene quando il radar e' usato per determinare la distanza di navi o altri oggetti vicini.
Regola 7. (Rischio di abbordaggio).
a) Ogni nave deve usare tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del momento per stabilire se esiste il rischio di abbordaggio. In caso di dubbio il rischio deve ritenersi esistente.
b) Se esiste a bordo un apparato radar in funzione esso deve essere usato in modo appropriato ricorrendo all'esplorazione a lunga portata al fine di ottenere quanto prima indicazioni sul rischio di abbordaggio, per eseguire il tracciamento delle rotte (plotting) o equivalenti osservazioni sistematiche degli oggetti rilevati.
c) Si deve evitare di trarre conclusioni da insufficienti informazioni, specialmente da insufficienti informazioni radar.
d) Nel valutare l'esistenza del rischio di abbordaggio dovranno essere tenute in debito conto le seguenti considerazioni:
i) tale rischio deve essere giudicato esistente se il rilevamento bussola di una nave che si avvicina non cambia in maniera apprezzabile;
ii) tale rischio puo', talvolta, esistere anche quando si osserva un'apprezzabile variazione di rilevamento, particolarmente se si avvicina una grande nave od un rimorchio, oppure quando la nave che si avvicina e a distanza molto breve.
Regola 8. (Manovra per evitare l'abbordaggio).
a) Ogni manovra intrapresa allo scopo di evitare un abbordaggio, se le circostanze del caso lo permettono, deve essere eseguita con decisione ed ampio margine di tempo e con il dovuto rispetto delle buone regole dell'arte marinara.
b) Ogni variazione di rotta o di velocita o di entrambe per evitare l'abbordaggio deve, se le circostanze del caso lo consentono, essere abbastanza ampia da risultare evidente all'altra nave che osserva visualmente o con il radar; una successione di piccole variazioni di rotta o di velocita o di entrambe dev'essere evitata.
c) Se lo specchio d'acqua e' sufficientemente ampio, la variazione di rotta da sola puo essere la manovra piu efficace per evitare avvicinamenti pericolosi, purché sia fatta in tempo utile, sia decisa e non causi altra situazione di eccessiva vicinanza con altre navi.
d) La manovra intesa ad evitare l'abbordaggio con un'altra nave deve essere tale da condurre a passare a distanza di sicurezza. L'efficacia della manovra dev'essere attentamente controllata fino a che l'altra nave non sia passata e disimpegnata.
e) Se necessario, per evitare un abbordaggio o per guadagnare tempo e valutare meglio la situazione, una nave deve diminuire la velocita, fermare od invertire la rotta.
f)
i) Una nave alla quale, in forza di una qualsiasi delle presenti regole, venga richiesto di non impedire il passaggio o il sicuro passaggio ad un'altra nave, deve, quando richiesto dalle circostanze del caso, manovrare tempestivamente in modo da lasciare un sufficiente specchio d'acqua per il sicuro passaggio dell'altra nave.
ii) Una nave alla quale venga richiesto di non impedire il passaggio o il sicuro passaggio ad un'altra nave non e dispensata da tale obbligo quando si avvicina all'altra nave in modo tale da dar luogo a rischio di abbordaggio e deve, quando esegue la manovra in tal senso, prestare piena attenzione alle manovre che possano essere richieste dalle regole della presente parte.
iii) Una nave, alla quale non debba essere impedito il passaggio, resta pienamente obbligata all'osservanza delle regole della presente parte quando le due navi si stanno avvicinando l'una all'altra in una maniera tale che vi sia rischio di abbordaggio (3).
Regola 9. (Canali stretti).
a) Una nave che naviga lungo un canale od un passo stretti, deve, quando cio e' possibile e non comporta pericolo, mantenersi vicino al limite di destra del canale o del passaggio, rispetto alla propria rotta.
b) Una nave di lunghezza inferiore a m. 20 od una nave a vela non devono ostacolare il passaggio di una nave che puo navigare con sicurezza solo in tale canale o Passo stretti.
c) Una nave intenta alla pesca non deve ostacolare il transito di altre navi che navighino entro un canale o passo stretti.
d) Una nave non deve attraversare un canale o passo stretti se tale attraversamento ostacola il transito di una nave che puo navigare con sicurezza solo in quel canale o passo. Quest'ultima nave, nel dubbio sulle intenzioni della prima, puo usare i segnali sonori prescritti nella regola 34 d).
e)
i) In un canale o in un passo stretti, quando il sorpasso puo aver luogo solamente se la nave raggiunta esegue una manovra intesa a permettere il passaggio dell'altra in sicurezza, la nave che intende sorpassare deve manifestare le sue intenzioni emettendo l'appropriato segnale sonoro di cui alla Regola 34 c) i). La nave raggiunta se d'accordo, deve emettere l'appropriato segnale sonoro di cui alla Regola 34 c) ii) e manovrare opportunamente per permettere il sorpasso in sicurezza. In caso di dubbio pub emettere il segnale sonoro di cui alla Regola 34 d);
ii) questa Regola non esime la nave che sorpassa dagli obblighi di cui all'art. 13.
Una nave che si avvicina ad un gomito o ad una zona del canale o passo stretto dalla quale non e' possibile vedere altre navi che si avvicinano in senso opposto, deve navigare con particolare prudenza ed emettere l'appropriato segnale sonoro di cui alla Regola 34 e).
g) Ogni nave deve, qualora le circostanze lo permettono, evitare di ancorarsi in un canale stretto.
Regola 10. (Schemi di separazione del traffico).
a) Questa Regola si applica agli schemi di separazione del traffico adottati dall'organizzazione e non dispensa alcuna nave dall'obbligo di osservanza di altre regole(4)
b) Una nave che usa lo schema di separazione del traffico deve:
i) procedere nell'apposita corsia di traffico nella direzione generale del flusso del traffico per quella corsia;
ii) tenersi discosta, se possibile, dalla linea o dalla zona di separazione del traffico;
iii) in linea generale inserirsi o lasciare una corsia di traffico alle sue estremita, ma, se questo non e' possibile, e' opportuno entrare od uscire seguendo una rotta che abbia un piccolo angolo rispetto alla direzione generale del flusso del traffico.
c) Una nave deve evitare, se possibile, di attraversare corsie di traffico, ma, se obbligata a farlo, deve attraversarle, per quanto consentito dalle circostanze, con rotta perpendicolare alla direzione generale del flusso del traffico (4).
d) i) Una nave non deve usare una zona di traffico costiero quando puo usufruire con sicurezza dell'appropriata corsia di traffico entro l'adiacente schema di separazione del traffico. Tuttavia le navi aventi lunghezza inferiore a 20 metri, le navi a vela e le navi impiegate nel servizio di pesca possono usufruire della zona di traffico costiero.
ii) Nonostante quanto stabilito nel capoverso d) i), una nave puo usufruire di una zona di traffico costiero quando essa sia diretta verso o provenga da un porto, un'installazione o struttura off-shore, una stazione di piloti o qualsiasi altro luogo situato entro la zona di traffico costiero oppure per evitare un pericolo immediato (5).
e) Un'altra nave che non sia attraverso uno schema di separazione del traffico, o che non si immetta in una via di circolazione, o che non ne esca, non deve normalmente entrare nella zona di separazione o attraversare la linea di separazione eccetto che nei seguenti casi:
i) in caso di emergenza per evitare un pericolo immediato;
ii) per effettuare operazioni di pesca nella zona di separazione.
f) Una nave che naviga nelle zone prossime alle parti terminali dagli schemi di separazione del traffico deve procedere con particolare prudenza.
g) Una nave deve per quanto e' possibile evitare di ancorare in uno schema di separazione del traffico o presso le sue zone terminali.
h) Una nave che non utilizza lo schema di separazione del traffico deve mantenersi alla maggiore distanza possibile da esso.
i) Una nave intenta a pescare non deve intralciare il passaggio delle navi che seguono una corsia di traffico.
j) Una nave di lunghezza inferiore ai m. 20 o una nave a vela non deve intralciare il passaggio di una nave a propulsione meccanica che segue una corsia di traffico.
k) Una nave con manovrabilita limitata, quando effettua una operazione destinata al mantenimento della sicurezza della navigazione in un dispositivo di separazione del traffico, e' dispensata dal soddisfare alle prescrizioni della presente regola, nella misura necessaria per effettuare l'operazione.
I) Una nave con manovrabilita limitata, allorché effettua un'operazione allo scopo di posare, riparare o sollevare un cavo sottomarino all'interno di un dispositivo di separazione del traffico, e' dispensata dal soddisfare alle prescrizioni della presente regola nella misura necessaria per effettuare l'operazione.
 











SEZIONE II
CONDOTTA DELLE NAVI IN VISTA L'UNA DALL'ALTRA

Regola 11. (Applicazione).
- Le Regole di questa sezione si applicano alle navi in vista l'una dall'altra.
Regola 12. (Navi a vela).
a) Quando due navi a vela si avvicinano l'una all'altra, cose da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:
i) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la nave che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;
ii) quando tutte due le navi hanno il vento dallo stesso lato, la nave che e sopravento deve lasciare libera la rotta alla nave che e' sottovento;
iii) se una nave con il vento sulla sinistra vede una nave sopravento e non puo stabilire con sicurezza se l'altra nave ha il vento sulla sinistra o sulla dritta deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.
b) Ai fini della presente Regola si considera sopravento il lato opposto a quello in cui e' bordato il boma della randa o, nel caso di navi a vele quadre il lato opposto a quello in cui e' bordata la piu grande vela di strallo.
Regola 13. (Nave che ne raggiunge un'altra).
a) Nonostante le disposizioni delle regole delle sezioni I e II della parte B, una nave che ne raggiunge un'altra deve lasciar libera la rotta alla nave raggiunta.
b) Una nave deve essere considerata come una nave che ne raggiunge un'altra, quando si avvicina all'altra venendo da una direzione di piu di 22,5 gradi a poppavia del traverso di quest'ultima, che si trova cioe', relativamente alla nave che sta raggiungendo, in posizione tale che di notte potrebbe scorgere solo il fanale di coronamento, ma nessuno dei fanali laterali di questa ultima.
c) Quando una nave non puo stabilire con certezza se ne sta raggiungendo un'altra, deve ritenere che questa situazione si stia verificando ed agire di conseguenza.
d) Nessun ulteriore cambiamento nel rilevamento tra le due navi potra far considerare la nave che raggiunge l'altra come una che ne incrocia la rotta ai termini delle presenti Regole ed esonerarla dall'obbligo di lasciar libera la rotta alla nave raggiunta fino a che non l'abbia oltrepassata e non sia libera da essa.
Regola 14. (Situazione di rotte opposte).
a) Quando due navi a propulsione meccanica si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte, in modo da implicare rischio di abbordaggio, ciascuna di esse deve accostare a dritta in modo da passare sulla sinistra dell'altra.
b) Tale situazione e' da ritenersi esistente quando una nave si muove incontro all'altra dritta di prora o quasi e di notte puo vedere i fanali di testa d'albero dell'altra in allineamento o quasi e/o entrambi i fanali laterali, mentre di giorno vede il corrispondente aspetto dell'altra.
c) Quando una nave non puo stabilire con certezza se una tale situazione si sta verificando, deve ritenerla esistente ed agire di conseguenza.
Regola 15. (Situazione di rotte incrociate).
- Quando due navi a propulsione meccanica navigano con rotte che s'incrociano in modo da implicare rischio di abbordaggio, la nave che vede l'altra sulla propria dritta, deve lasciare libera la rotta all'altra e, quando le circostanze lo permettono, deve evitare di passarle di prora.
Regola 16. (Comportamento della nave che deve lasciar libera la rotta)
- Una nave che deve lasciar libera la rotta ad un'altra deve, per quanto e' possibile, manovrare in modo deciso e tempestivo per ottemperare a tale obbligo e lasciare ben libera la rotta.
Regola 17. (Comportamento della nave che non deve manovrare).
a)
i) Quando una delle due navi deve lasciar libera la rotta, l'altra deve mantenere immutata la rotta e la velocita.
ii) quest'ultima nave puo tuttavia prendere l'iniziativa di manovrare per evitare l'abbordaggio, non appena risulti evidente che la nave tenuta a lasciar libera la rotta non sta manovrando in maniera opportuna in conformita con le presenti regole.
b) Quando, per qualche motivo, la nave tenuta a mantenere la sua rotta e la sua velocita si viene a trovare a distanza cose ravvicinata da rendere la manovra della nave, che deve lasciar libera la rotta, insufficiente per evitare l'abbordaggio, deve manovrare nel modo piu opportuno per evitare l'abbordaggio stesso.
c) Una nave a propulsione meccanica che, in una situazione di rotte che si incrociano, manovra in conformita con il paragrafo a) ii) di questa regola per evitare l'abbordaggio con un'altra nave a propulsione meccanica, non deve se le circostanze lo permettono, accostare a sinistra se l'altra nave si trova alla sua sinistra.
d) Questa Regola non esonera la nave che deve manovrare dal suo obbligo di lasciar libera la rotta.
Regola 18. (Responsabilita tra navi Salvo disposizioni contrarie degli artt. 9, 10 e 13)
a) Una nave a propulsione meccanica in navigazione deve lasciar libera la rotta:
i) ad una nave che non governa;
ii) ad una nave con manovrabilita limitata;
iii) ad una nave intenta a pescare;
iv) ad una nave a vela.
b) Una nave a vela durante la navigazione deve lasciar libera la rotta:
i) ad una nave che non governa;
ii) ad una nave con manovrabilita limitata;
iii) ad una nave intenta a pescare.
c) Una nave intenta alla pesca, quando e' in navigazione, deve, per quanto e' possibile, lasciar libera la rotta:
i) ad una nave che non governa;
ii) ad una nave con manovrabilita limitata.
d)
i) Tutte le navi, tranne quelle che non governano o con manovrabilita limitata, devono, se le circostanze lo permettono, evitare di impedire il passaggio in sicurezza di una nave condizionata dal suo pescaggio che esibisce i segnali di cui alla Regola 28;
ii) una nave condizionata dal suo pescaggio deve navigare con particolare precauzione tenendo nel dovuto conto la sua speciale condizione.
e) Un idrovolante in flottaggio deve, in generale, mantenersi ben lontano da tutte le navi ed evitare di ostacolare la loro navigazione. Tuttavia, nei casi in cui esiste rischio di abbordaggio, deve attenersi alla Regola della presente parte.

 


SEZIONE III
CONDOTTA DELLE NAVI CON VISIBILITA LIMITATA

Regola 19. (Condotta delle navi con visibilita limitata).
a) Queste Regole si applicano alle navi che non sono in vista l'una dall'altra, quando navigano entro un'area o vicino ad un'area di visibilita limitata.
b) Ogni nave deve procedere ad una velocita di sicurezza relativa alle circostanze del momento ed alle condizioni di visibilita limitata. Una nave a propulsione meccanica deve tenere le macchine pronte per una manovra immediata.
c) Ogni nave deve tenere nella dovuta considerazione le circostanze del momento e le condizioni di visibilita limitate in accordo con le Regole della sezione I di questa parte.
d) Una nave che rileva la presenza di un'altra nave solo per mezzo del radar deve stabilire se si sta creando una situazione di eccessiva vicinanza e/o se vi e' rischio di abbordaggio. Se il rischio esiste, la manovra per evitare l'abbordaggio deve essere fatta in tempo utile, tenendo presente che quando una tale manovra consiste in una deviazione di rotta, bisogna evitare, per quanto possibile, le manovre seguenti:
i) una accostata a sinistra, se l'altra nave si trova a proravia del traverso, a meno che questa non sia una nave che viene raggiunta;
ii) un cambiamento di rotta verso una nave al traverso od a poppavia del traverso.
e) A meno che non sia stato stabilito che non esiste alcun rischio di abbordaggio una nave che oda, apparentemente a proravia del suo traverso, il segnale da nebbia di un'altra nave, o che non possa evitare una situazione di eccessiva vicinanza con un'altra nave che si trova a proravia del suo traverso, deve ridurre la sua velocita al minimo indispensabile per mantenere la sua rotta. Se necessario deve fermare le macchine ed in ogni caso navigare con estrema precauzione fino a quando il rischio di abbordaggio sia passato.

OMISSIS

ALLEGATO "IV"

SEGNALI DI PERICOLO

1 - I seguenti segnali, utilizzati o mostrati sia insieme che separatamente, indicano pericolo e bisogno di soccorso:
a) un colpo di cannone od altro segnale esplosivo sparato ad intervalli di circa un minuto;
b) un suono continuo emesso da qualsiasi apparecchiatura per segnali da nebbia;
c) razzi o candelotti, artifici pirotecnici proiettanti stelle rosse, lanciati uno alla volta a brevi intervalli;
d) un segnale emesso con radiotelegrafo oppure con altro sistema di segnalazione, consistente nel gruppo ...----... (SOS) dell'alfabeto Morse:
e) un segnale emesso per radiotelefono, consistente nella parola "May-day";
f) il segnale di pericolo del Codice internazionale dei segnali indicato con le lettere N.C.;
g) l'esposizione di un segnale costituito da una bandiera quadrangolare avente al di sopra o al di sotto un pallone o qualsiasi oggetto che assomigli ad un pallone;
h) fuochi accesi sulla nave (quali si possono ottenere bruciando barili di catrame, di olio, ecc.);
i) un razzo a paracadute oppure un fuoco a mano che produca una intensa luce rossa;
j) un candelotto fumogeno di color arancione;
k) un movimento lento e ripetuto delle braccia allargate dall'alto in basso da ciascun lato;
I) il segnale di allarme radiotelegrafico;
m) il segnale di allarme radiotelefonico;
n) segnali trasmessi da radio gavitelli di emergenza indicanti la posizione.
2 - E' vietato l'uso o l'esibizione di ciascuno dei suddetti segnali o di altri che possano essere confusi con essi, se non con lo scopo di indicare pericolo o bisogno di soccorso.
3 - Si richiama l'attenzione sulle importanti norme sull'argomento riportate dal Codice internazionale dei segnali, sul manuale di ricerca e soccorso delle navi mercantili e sui seguenti segnali:
a) un telo arancione con un quadrato ed un cerchio nero od un altro simbolo appropriato (per il riconoscimento dall'alto):
b) un dye marker.

PARTE C
FANALI E SEGNALI

Regola 20 (Applicazione).

a) Le Regole di questa parte devono essere osservate in qualsiasi condizione di tempo.
b) Le Regole riguardanti i fanali devono essere osservate dal tramonto al sorgere del sole. Durante questo periodo non si deve mostrare nessuna altra luce che possa essere confusa con i fanali prescritti dalle presenti Regole o che danneggi la loro visibilita e alteri il loro carattere distintivo o che possa impedire un appropriato servizio di vedetta.
c) I fanali prescritti da queste Regole, se sistemati, devono essere esposti anche dal sorgere del sole al tramonto in caso di visibilita ridotta e possono essere mostrati in tutte le altre circostanze se lo si ritiene necessario.
d) Le Regole riguardanti i segnali devono essere osservate durante il giorno.
e) I fanali ed i segnali descritti in queste Regole devono conformarsi alle disposizioni dell'Allegato I annesso a questo Regolamento.

Regola 21 (Definizioni).

a) L'espressione: "Fanale di testa d'albero" designa un fanale a luce bianca sistemato al di sopra dell'asse longitudinale della nave, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 225 gradi e fissato in modo da mostrare la sua luce da proravia fino a 22,5 gradi a poppavia del traverso di ciascun lato della nave.
b) L'espressione: "Fanali laterali" designa un fanale a luce verde sul lato dritto della nave ed un fanale a luce rossa sul lato sinistro, ciascuno dei quali mostra una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 112,5 gradi e fissato in modo da mostrare la sua luce da proravia fino a 22,5 gradi a poppavia del traverso del loro rispettivo lato. In una nave di lunghezza inferiore a 20 metri i fanali laterali possono essere combinati in un unico fanale fissato sul piano longitudinale della nave.
c) L'espressione: "Fanale di poppavia" designa un fanale a luce bianca situato il piu possibile a poppa, che mostra una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 135 gradi e fissato in modo da mostrare la sua luce da poppa fino a 67,5 gradi su ciascun lato della nave.
d) L'espressione: "Fanale di rimorchio" designa un fanale a luce gialla avente le stesse caratteristiche del fanale di poppa definito nel paragrafo c) di questo articolo.
e) L'espressione: "Fanale visibile per tutto l'orizzonte", designa un fanale che mostra una luce ininterrotta su di un arco di orizzonte di 360 gradi.
f) L'espressione: "Fanale a lampi" indica un fanale che lampeggia ad intervalli regolari ad una frequenza di 120 o piu lampeggiamenti al minuto.

Regola 22. (Visibilita dei fanali).

- I fanali prescritti da queste Regole devono avere l'intensita specificata nella sezione 8 dell'Allegato 1 di questo Regolamento tali cioe' da essere visibili alle seguenti distanze minime:
a) Per navi di lunghezza uguale o superiore ai m. 50:
- fanale di testa d'albero: 6 miglia
- fanali laterali: 3 miglia
- fanale di poppa: 3 miglia
- fanale di rimorchio: 3 miglia
- fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile su tutto l'orizzonte:
3 miglia.
b) Per le navi di lunghezza uguale o superiore a 12 metri ma inferiore a m. 50:
- fanale di testa d'albero: 5 miglia (se la lunghezza della nave e' inferiore a 20 metri: 3 miglia)
- fanali laterali: 2 miglia
- fanale di poppa: 2 miglia
- fanale di rimorchio: 2 miglia
- fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile su tutto l'orizzonte:
2 miglia
c) Per le navi di lunghezza inferiore a 12 metri:
-.fanale di testa d'albero: 2 miglia
-.fanali laterali: 1 miglio
-.fanale di poppa: 2 miglia
-.fanale di rimorchio- 2 miglia
-.fanale a luce bianca, rossa, verde o gialla visibile su tutto l'orizzonte:
2 miglia.
d) Per le navi o oggetti rimorchiati che sono parzialmente immersi e difficili da vedere: - fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte: 3 miglia.

Regola 23. (Navi a propulsione meccanica in navigazione).

a) Una nave a propulsione meccanica in navigazione deve mostrare:
i) un fanale di testa d'albero in proravia;
ii) un secondo fanale di testa d'albero piu in alto ed a poppavia del primo; fanno eccezioni le navi di lunghezza inferiore a 50 metri che non sono obbligati a mostrare questo fanale, ma possono farlo;
iii) due fanali laterali;
iv) un fanale di poppavia.
b) Una nave a cuscino d'aria, quando opera in condizioni di non dislocamento, in addizione ai fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola, deve mostrare un fanale giallo lampeggiante visibile per tutto l'orizzonte.
c) i) Una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 12 metri puo, invece dei fanali prescritti al paragrafato a) della presente Regola, mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte ed i fanali laterali;
ii) una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 7 metri e la cui velocita massima non superi i 7 nodi, puo, invece dei fanali prescritti al paragrafo a) della presente Regola, mostrare un fanale bianco, visibile per tutto l'orizzonte; essa deve, se possibile, mostrare inoltre i fanali laterali;
iii) il fanale di testa d'albero, o il fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte a bordo di una nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 12 metri, puo non trovarsi sulla asse longitudinale della nave, se non e' possibile installarlo su quest'asse, a condizione che i fanali laterali siano combinati in un solo fanale disposto sull'asse longitudinale della nave, o situato il piu vicino possibile all'asse longitudinale sul quale si trova il fanale di testa d'albero, o il fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte.

Regola 24. (Nave che rimorchia o che spinge).

a) Una nave a propulsione meccanica quando rimorchia deve mostrare:
i) invece del fanale prescritto dalla Regola 23 a) i) o dalla Regola 23 a) ii), i due fanali di testa d'albero a proravia allineati verticalmente. Quando la lunghezza del rimorchio, misurata dalla poppa della nave che rimorchia fino all'estremita poppiera del rimorchio, supera i 200 metri, i fanali allineati verticalmente devono essere tre;
ii) i fanali laterali;
iii) il fanale di poppa;
iv) il fanale di rimorchio disposto in linea verticale al di sopra del fanale di poppa;
v) quando la lunghezza del rimorchio supera i 200 metri, un segnale biconico nel punto in cui puo essere piu facilmente visibile.
b) Quando una nave che spinge ed una nave che viene spinta in avanti sono rigidamente connesse in una unita composta, esse devono essere considerate come una unica nave a propulsione meccanica e devono mostrare i fanali prescritti dalla Regola 23.
c) Una nave a propulsione meccanica se spinge in avanti o rimorchia lateralmente, salvo il caso dell'unita composta, deve mostrare:
i) invece del fanale prescritto dalla Regola 23 a) i) o dalla Regola 23 a) ii), due fanali di testa d'albero a proravia allineati verticalmente;
ii) i fanali laterali;
iii) il fanale di poppa;
d) Le navi a propulsione meccanica a cui si riferiscono i paragrafi a) e c) di questo articolo devono osservare anche le disposizione della Regola 23 a) ii).
e) Una nave od un oggetto rimorchiato, diverso da quelli citati al paragrafo g) della presente Regola, deve mostrare:
i) i fanali laterali;.
ii) il fanale di poppa;
iii) quando la lunghezza del rimorchio supera i 200 metri, un segnale biconico nel punto in cui puo essere visto piu facilmente.
f) Dato per scontato che un qualsiasi numero di navi che vengono rimorchiate lateralmente o spinte in gruppo devono mostrare i fanali come se fossero un'unica unita:
i) una nave che viene spinta in avanti e che non fa parte di una unita composta, deve mostrare verso prora i fanali laterali;
ii) una nave che viene rimorchiata lateralmente deve mostrare il fanale di poppa e verso prora i fanali laterali.
g) Una nave o un oggetto rimorchiato che sia parzialmente sommerso e difficile da vedere, o un gruppo di queste navi o oggetti rimorchiati, deve mostrare:
i) quando la sua larghezza c inferiore a 25 metri, un fanale bianco, visibile su tutto l'orizzonte, verso prora o in prossimita di questa, ed un altro all'estremita poppiera, o in prossimita di questa, ad eccezione dei "dracones" che non sono tenuti a mostrare un fanale verso prora o in prossimita di questa; quando la sua larghezza e' uguale o superiore a 25 metri, due fanali bianchi supplementari, visibili su tutto l'orizzonte, alle estremita della sua larghezza o in prossimita di queste;
iii) quando la sua larghezza e' superiore a 100 metri, dei fanali bianchi supplementari, visibili su tutto l'orizzonte, tra i fanali prescritti ai comma i) e ii), in modo tale che la distanza tra i fanali non sia superiore a 100 metri;
iv) un segnale biconico estremita poppiera o vicino all'estremita poppiera dell'ultima nave o oggetto rimorchiato e, allorché la lunghezza del complesso sia superiore a 200 metri, un segnale biconico supplementare sul punto piu visibile, piu a proravia possibile.
h) Quando, per una qualsiasi plausibile ragione, la nave o l'oggetto rimorchiato, e' nell'impossibilita di mostrare i fanali, o i segnali prescritti ai paragrafi e) o g) della presente Regola, devono essere prese tutte le misure possibili per illuminare la nave o l'oggetto rimorchiato, o almeno per segnalare la presenza di tale nave, od oggetto.
i) Quando, per una qualsiasi plausibile ragione, una nave che non effettua abitualmente operazioni di rimorchio e' nell'impossibilita di mostrare i fanali prescritti ai paragrafi a) o c) della presente Regola, questa nave non e' tenuta a mostrare questi fanali allorché effettua il rimorchio di un'altra nave in pericolo, o bisognosa di assistenza per altre ragioni. Devono essere prese tutte le misure possibili per indicare, come autorizzato dalla Regola 36, la connessione tra la nave rimorchiante e la nave rimorchiata, in modo particolare illuminando il cavo di rimorchio.

Regola 25. (Navi a vela in navigazione e barche a remi).

a) Una vela in navigazione deve mostrare:
i) i fanali laterali;
ii) il fanale di poppa.
b) In una nave a vela di lunghezza inferiore a 20 metri i fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola possono essere combinati in un unico fanale fissato in testa o vicino alla testa dell'albero dove possa essere meglio visto.
c) Una nave a vela in navigazione oltre ai fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola, puo mostrare in testa o presso la testa d'albero, dove possono essere meglio visti, due fanali visibili per tutto l'orizzonte, allineati verticalmente, dei quali quello superiore a luce rossa e l'altro a luce verde.
Questi fanali pero non devono essere mostrati insieme al fanale permesso dal paragrafo b) di questa Regola.
d) i) Una nave a vela di lunghezza inferiore a 7 metri deve, se possibile, mostrare le luci prescritte nel paragrafo a) o b) di questa Regola, ma se cio non e' possibile, deve aver pronta una torcia elettrica od un fanale a luce bianca da mostrare in tempo sufficiente per prevenire l'abbordaggio;
ii) una barca a remi puo mostrare i fanali prescritti in questa Regola per le navi a vela, ma se cio non e' possibile, deve aver pronta una torcia elettrica od un fanale a luce bianca da mostrare in tempo sufficiente per prevenire l'abbordaggio.
e) Una nave che procede contemporaneamente a vela ed a motore deve mostrare a prora, in maniera ben visibile, un segnale conico con il vertice in basso.

Regola 26. (Navi da pesca).

a) Una nave intenta a pescare, sia in navigazione che all'ancora, deve mostrare solo i fanali ed i segnali prescritti in questa Regola.
b) Una nave intenta alla pesca a strascico, ossia che rastrella il fondo con una rete dragante od altro apparecchio immerso, deve mostrare:
i) due fanali visibili per tutto l'orizzonte, in linea verticale, dei quali quello superiore a luce verde e l'altro a luce bianca, oppure un segnale costituito da due coni sovrapposti con i vertici uniti in linea verticale; una nave di lunghezza inferiore a 20 metri invece di questo segnale puo mostrare un cesto;
ii) un fanale di testa d'albero disposto ad una altezza superiore a quello a luce verde visibile per tutto l'orizzonte e a poppavia di questo; una nave di lunghezza inferiore a 50 metri non e obbligata a mostrare quest'ultimo fanale, ma puo farlo;
iii) quando la nave e in movimento, cioe' ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti da questo paragrafo, deve avere i fanali laterali ed il fanale di poppa.
c) Una nave intenta a pescare, salvo che non stia pescando a strascico, deve mostrare:
i) due fanali visibili per tutto l'orizzonte, disposti in linea verticale, dei quali quello superiore rosso e l'altro bianco, oppure un segnale costituito da due coni sovrapposti con i vertici riuniti in linea verticale; una nave di lunghezza inferiore a 20 metri invece di questo segnale puo mostrare un cesto;
ii) quando una nave da pesca ha un attrezzo esterno che si estende orizzontalmente fuori bordo per oltre 150 metri, un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte oppure un cono con il vertice in alto nella direzione dell'attrezzo;
iii) quando la nave e' in movimento, ciore' ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti in questo paragrafo, i fanali laterali ed il fanale di poppa.
d) Una nave intenta a pescare nelle immediate vicinanze di altre navi che pescano, puo mostrare i fanali addizionali descritti nell'Allegato 2 di questo Regolamento.
e) Una nave non intenta alla pesca non deve mostrare i fanali ed i segnali prescritti in questo articolo, ma solo quelli prescritti per una nave di uguale lunghezza.

Regola 27. (Navi che non possono governare o con manovrabilita limitata) .

a) Una nave che non puo governare deve mostrare:
i) due fanali rossi visibili per tutto l'orizzonte, disposti in linea verticale dove siano piu facilmente visibili;
ii) due palloni o segnali simili disposti in linea verticale dove siano piu facilmente visibili; iii) quando e' in movimento, cioe' ha abbrivo, in aggiunta ai fanali prescritti in questo paragrafo, i fanali laterali e quello di poppa.
b) Una nave con manovrabilita limitata, salvo che non sia intenta allo sminamento, deve mostrare:
i) tre fanali visibili per tutto l'orizzonte disposti in linea verticale, dove siano piu facilmente visibili. Il piu alto ed il piu basso di questi fanali devono essere rossi e quello di mezzo bianco;
ii) tre segnali disposti in linea verticale, dove siano meglio visibili. Il piu alto ed il piu basso di questi segnali devono essere palloni e quello di mezzo un biconico;
iii) quando la nave ha abbrivo, un fanale o i fanali di testa d'albero, laterali e di poppa, in aggiunta a quelli prescritti dal sottoparagrafo i);
iv) quando la nave e' all'ancora, oltre ai fanali o segnali prescritti nei sottoparagrafi i) e ii), i fanali o segnali prescritti nell'art. 30.
c) Una nave a propulsione meccanica in procinto di effettuare una operazione di rimorchio che non consenta alla nave rimorchiante e al suo rimorchio di modificare facilmente la loro rotta, deve mostrare, oltre ai fanali o segnali prescritti dalla Regola 24 a), i fanali o i segnali prescritti ai paragrafi b) i) e b) ii) della presente Regola.
d) Una nave intenta a dragare o ad eseguire operazioni subacquee, con manovrabilita limitata, deve mostrare i fanali e i segnali prescritti ai sottoparagrafi i), ii), iii) del paragrafo b) di questa Regola e deve mostrare in aggiunta qualora esista una ostruzione:
i) due fanali rossi visibili per tutto l'orizzonte o due palloni disposti in linea verticale per indicare il lato dove si trova l'ostruzione;
ii) due fanali verdi visibili per tutto l'orizzonte o due biconi disposti in linea verticale per indicare il lato da cui un'altra nave puo passare;
iii) quando e' all'ancora, al posto dei fanali o segnali prescritti dalla Regola 30, i fanali o i segnali prescritti nel presente paragrafo.
e) Una nave impegnata in operazioni con palombari e che, a causa delle sue dimensioni, non puo mostrare tutti i fanali e segnali prescritti al paragrafo d) della presente Regola, deve mostrare:
i) sul punto piu visibile, tre fanali sovrapposti, visibili su tutto l'orizzonte, dei quali quello superiore ed inferiore rossi e quello di mezzo bianco;
ii) una copia rigida, di almeno un metro di altezza della bandiera "A" del codice internazionale dei segnali.
Essa deve fare in modo che questa riproduzione sia visibile su tutto l'orizzonte.
f) Una nave impegnata in operazioni di sminamento deve mostrare, oltre ai fanali prescritti per una nave a propulsione meccanica dalla Regola 23 o ai fanali ed al segnale per le navi all'ancora dalla Regola 30, secondo il caso, tre fanali verdi, su tutto l'orizzonte, oppure tre palloni.
Essa deve mostrare uno di questi fanali o segnali vicino alla testa d'albero prodiero e uno di questi fanali o segnali a ciascuna estremista del pennone dello stesso albero. Questi fanali o segnali indicano che e' pericoloso per un'altra nave avvicinarsi a meno di 1000 metri dalla nave che effettua lo sminamento.
g) Le navi di lunghezza inferiore ai 12 metri, ad eccezione delle navi impegnate in operazioni con palombari, non sono tenute a mostrare i fanali o i segnali prescritti dalla Regola.
h) I segnali prescritti in questa Regola non sono segnali di navi in pericolo o bisognose di soccorso. Tali segnali sono contenuti nell'Allegato 4 di questo Regolamento.

Regola 28. (Navi condizionate dalla loro immersione).

- Una nave condizionata dalla sua immersione, in aggiunta ai fanali prescritti per le navi a propulsione meccanica dalla Regola 23, puo mostrare, dove siano meglio visibili, 3 fanali rossi, visibili per tutto l'orizzonte, disposti in linea verticale, oppure un segnale a cilindro.

Regola 29. (Navi pilota) .

a) Una nave pilota impegnata in servizio di pilotaggio deve mostrare:
i) sopra o vicino alla testa d'albero due fanali disposti in linea verticale, visibili per tutto l'orizzonte, dei quali quello superiore a luce bianca e quello inferiore a luce rossa;
ii) quando l'unita e' in navigazione, anche i fanali laterali e quello di poppa;
iii) quando l'unita e' all'ancora, oltre ai fanali prescritti al sottoparagrafo l, il fanale, i fanali o il segnale prescritti dalla Regola 30 per le navi all'ancora.
b) Una nave pilota quando non e' impegnata in servizio di pilotaggio deve mostrare i fanali o segnali prescritti per una nave della sua lunghezza.

Regola 30. (Navi all'ancora e navi incagliate).
a) Una nave all'ancora deve mostrare dove possono essere meglio visibili:
i) a proravia un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, oppure un pallone;
ii) a poppa o vicino alla poppa ed a un livello inferiore del fanale prescritto nel sottoparagrafo i), un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte.
b) Una nave all'ancora di lunghezza inferiore a 50 metri puo mostrare nel punto piu visibile un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte, invece dei fanali prescritti nel paragrafo a) di questa Regola.
c) Una nave all'ancora puo usare i fanali di servizio o altri fanali equivalenti per illuminare i ponti.
Questa disposizione e' obbligatoria per navi di lunghezza uguale o superiore a 100 metri. d) Una nave incagliata deve mostrare i fanali prescritti nei paragrafi a) o b) di questa Regola ed inoltre nel punto dove siano piu facilmente visibili:
i) due fanali a luce rossa, disposti in linea verticale, visibili per tutto l'orizzonte;
ii) tre palloni disposti in linea verticale.
e) Una nave di lunghezza inferiore a 7 metri, quando e' all'ancora, ma non in un canale ristretto o nelle sue vicinanze, ne in un passaggio od ancoraggio dove altre navi generalmente navigano, non e' tenuta a mostrare i fanali o il segnale prescritti ai paragrafi a) e b) della presente Regola.
f) Una nave di lunghezza inferiore ai 12 metri, quando e' incagliata, non e' tenuta a mostrare i fanali o i segnali prescritti dai sottoparagrafi i) e ii) del paragrafo d) della presente Regola.

OMISSIS

 



PARTE D
SEGNALI SONORI E LUMINOSI
Regola 32 (Definizioni).

a) La parola "fischio" designa qualsiasi dispositivo di segnalazione sonora capace di produrre i suoni prescritti e conformi alle norme dell'Allegato III di questo Regolamento.

b) L'espressione "suono breve" designa un suono della durata di circa un secondo.

c) L'espressione "suono prolungato" designa un suono della durata da quattro a sei secondi

Regola 33 (Apparecchiatura per i segnali sonori).

a) Una nave di lunghezza uguale o superiore a 12 metri deve essere provvista di un fischio e di una campana; una nave di lunghezza uguale o superiore a 100 metri deve inoltre essere provvista di un gong di suono e timbro tali da non essere confusi con quelli della campana. Il fischio, la campana ed il gong devono conformarsi alle norme dell'Allegato III di questo Regolamento. La campana o il gong o entrambi possono essere rimpiazzati da un altro dispositivo avente rispettivamente le stesse caratteristiche di suono, purché sia sempre possibile azionare a mano i segnali prescritti.

b) Una nave di lunghezza inferiore a 12 metri non e' obbligata ad avere i dispositivi di segnalazione sonora prescritti nel paragrafo a) di questa Regola ma se ne e' sprovvista, deve essere fornita di qualche altro mezzo di grado di produrre un efficace segnale sonoro.

Regola 34 (Segnali di manovra e di avvertimento).

a) Quando due navi sono in vista l'una dell'altra, una nave a propulsione meccanica in navigazione, quando manovra in conformita di quanto e' autorizzato e prescritto dalla presenti Regole, deve indicare la sua manovra mediante i seguenti segnali sonori emessi con il fischio:
- un suono breve per significare: "sto accostando a dritta";
- due suoni brevi per significare: "sto accostando a sinistra";
- tre suoni brevi per significare: "vado indietro con le macchine".

b) Ogni nave, in aggiunta ai segnali sonori prescritti nel paragrafo a) di questa Regola puo' usare dei segnali luminosi, ripetuti in modo appropriato, durante tutta la durata della manovra:
i) questi segnali luminosi hanno il seguente significato:
- un lampo per significare: "sto accostando a dritta";
- due lampi per significare: "sto accostando a sinistra";
- tre lampi per significare: "sto andando indietro con le macchine".
ii) la durata di ogni lampo deve essere di circa un secondo, l'intervallo tra due lampi deve essere di circa un secondo e l'intervallo tra due successivi segnali non deve essere inferiore a 10 secondi;
iii) il fanale usato per questo segnale, se fissato, dev'essere a luce bianca o visibile per tutto l'orizzonte ad una distanza minima di 5 miglia e deve conformarsi con le disposizioni dell'Allegato I del presente regolamento.

c) Quando due navi sono in vista l'una dell'altra in un canale o passo stretti:
i) una nave che intende sorpassare l'altra deve, in conformita con la Regola 9 e) i), indicare la sua intenzione con i seguenti segnali a fischio:
- due suoni prolungati seguiti da uno breve per significare: "ho intenzione di sorpassarvi dal lato dritto";
- due suoni prolungati seguiti da due brevi per significare: "ho intenzione di sorpassarvi dal lato sinistro",
ii) la nave che sta per essere sorpassata, quando manovra in conformita con la Regola 9 e), i) deve indicare il suo benestare con il seguente segnale a fischio:
- un suono prolungato, uno breve, uno prolungato ed uno breve emessi in tale ordine.

d) Quando due navi in vista l'una dell'altra si stanno avvicinando e per qualche motivo una delle due non riesce a capire le intenzioni o le manovre dell'altra, oppure non sa se l'altra sta manovrando in modo adeguato per evitare l'abbordaggio, la nave che ha dei dubbi deve immediatamente indicare tali dubbi emettendo con il fischio una serie rapida di almeno 5 suoni brevi. Un tale segnale puo essere accompagnato da un segnale luminoso costituito da almeno cinque lampi brevi e rapidi.

e) Una nave che si avvicina ad un gomito o ad una zona del canale dove non e' possibile vedere altre navi che si avvicinano in senso opposto, deve emettere un suono prolungato. Una nave che si trovasse al di la del gomito nel sentire questo segnale e' tenuta a rispondere con un suono prolungato.

f) Se su una nave sono fissati dei fischi distanziati fra di loro di oltre 100 metri, un solo fischio dev'essere usato per i segnali di manovra e di avvertimento.

Regola 35. (Segnali sonori in condizioni di visibilita ridotta)
.
- In un'area di visibilita ridotta o nei pressi di essa, sia di giorno che di notte, i segnali prescritti in questa Regola devono essere usati come segue:

a) Una nave a propulsione meccanica che ha abbrivo, deve emettere, ad intervalli non superiori a 2 minuti, un suono prolungato.

b) Una nave a propulsione meccanica in navigazione, ma con macchine ferme e senza abbrivo, deve emettere, ad intervalli non superiori a 2 minuti, due suoni prolungati in successione con intervallo tra di loro di circa 2 secondi.

c) Una nave che non governa, una nave che ha difficolta' di manovra, una nave vincolata dal suo pescaggio, una nave a vela, una nave intenta alla pesca e una nave impegnata in operazione di rimorchio o di spinta di altra nave, invece dei segnali prescritti nei paragrafi a) e b) di questa Regola, deve emettere, ad intervalli non superiori a 2 minuti, tre suoni in successione e precisamente uno prolungato seguito da due brevi.

d) Una nave, intenta alla pesca, quando e' all'ancora, ed una nave con manovrabilita limitata che effettua suoi lavori all'ancora, dovranno emettere, in luogo dei segnali prescritti al paragrafo g) della presente regola, il segnale prescritto al paragrafo c) della presente regola.

e) Una nave rimorchiata o, se sono rimorchiate piu navi, l'ultima del rimorchio, se ha equipaggio a bordo deve, ad intervalli non superiori a 2 minuti, emettere 4 suoni in successione, precisamente uno prolungato seguito da tre brevi; ove sia possibile, questo segnale deve essere fatto immediatamente dopo quello emesso dalla nave che rimorchia.

f) Una nave che spinge e una nave che viene spinta se sono rigidamente unite in modo da formare una unita composta, devono essere considerate come una nave a propulsione meccanica e devono emettere i segnali prescritti nei paragrafi a) o b) di questa Regola.

g) Una nave all'ancora deve ad intervalli non superiori ad un minuto suonare la campana rapidamente per circa 5 secondi. Su una nave di lunghezza uguale o superiore a 100 metri la campana dev'essere suonata a prora ed immediatamente dopo il suono della campana deve essere suonato rapidamente il gong per circa 5 secondi nella parte poppiera della nave. Una nave all'ancora puo' in aggiunta, emettere tre suoni in successione, precisamente uno breve, uno prolungato ed uno breve, per segnalare ad una nave che si avvicina la propria posizione ed il rischio di abbordaggio.

h) Una nave incagliata deve emettere il segnale con la campana e, se richiesto, il segnale con il gong prescritto nel paragrafo g) di questa Regola. Inoltre deve dare tre colpi di campana separati e distinti, immediatamente prima e dopo il rapido suono di essa. La nave incagliata puo in aggiunta emettere un appropriato segnale con il fischio.

i) Una nave di lunghezza inferiore a 12 metri non ha l'obbligo di emettere i segnali sopra menzionati, ma, se non lo fa, deve emettere ad intervalli non maggiori di 2 minuti qualche altro segnale sonoro efficace.

j) Una nave pilota, quando e' in servizio di pilotaggio, oltre ai segnali prescritti ai paragrafi a), b) o g) di questa Regola puo emettere un segnale di riconoscimento consistente in quattro suoni brevi.

Regola 36. (Segnali per attirare l'attenzione).

- Se necessario, per attirare l'attenzione di un'altra unita, una nave puo emettere dei segnali luminosi o sonori che non possano essere scambiati per qualche segnale autorizzato altrove in queste Regole, oppure puo dirigere il raggio del suo riflettore in direzione di un pericolo, in modo tale da non disturbare le altre navi.
Ogni fanale destinato ad attirare l'attenzione di un'altra nave non deve poter essere confuso con un ausilio alla navigazione.
Ai fini della presente regola, l'impiego dei fanali intermittenti, o alternati ad alta intensita, quali i fari giroscopici, deve essere evitato.

Regola 37. (Segnali di pericolo).

- Quando una nave e' in pericolo ed ha bisogno di soccorso deve usare o mostrare i segnali descritti nell'Allegato IV di questo regolamento.
 

PARTE E
ESENZIONI
Regola 38. (Esenzioni).

- Ogni nave (o classi di navi) che soddisfi alle prescrizioni del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1960 e la cui chiglia e' impostata, o si trova ad uno stadio di costruzione equivalente, prima dell'entrata in vigore di questo Regolamento, puo essere esentata dal rispettarlo riguardo a cio' che segue:

a) Installazione dei fanali la cui portata luminosa e prescritta dalla Regola 22: quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

b) Installazione dei fanali con le caratteristiche di colore prescritte nella sezione 7 dell'Allegato I del presente Regolamento: quattro anni dalla entrata in vigore del Regolamento stesso.

c) Risistemazione dei fanali in conseguenza del passaggio dal sistema di misura inglese a quello decimale e dell'arrotondamento dei valori delle misure: esenzione permanente.

d) i) Risistemazione dei fanali di testa d'albero sulle navi di lunghezza inferiore a 150 metri in conseguenza delle disposizioni della sezione 3 a) dell'Allegato I del presente Regolamento: esenzione permanente.

ii) Risistemazione dei fanali di testa d'albero sulle navi di lunghezza uguale o superiore a 150 metri in conseguenza delle disposizioni della sezione 3 a) dell'Allegato I del presente Regolamento: nove anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

e) Risistemazione dei fanali di testa d'albero in conseguenza delle disposizioni della sezione 2 b) dell'Allegato I del presente Regolamento: nove anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

f) Risistemazione dei fanali laterali in conseguenza delle disposizioni della sezione 2 9) e 3 g) dell'Allegato I del presente Regolamento: nove anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

g) Requisiti dell'apparecchiatura per segnali sonori richiesti nell'Allegato III del presente Regolamento: nove anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

h) Cambiamento di posizione dei fanali visibili su tutto l'orizzonte risultante dalle disposizioni della sezione 9 b) dell'Allegato I del presente Regolamento: esenzione permanente.

 


ALLEGATO III
CARATTERISTICHE TECNICHE PER GLI APPARECCHI
1. Fischi

a) Frequenza e campo di udibilita'
La frequenza fondamentale del segnale deve essere compresa tra 70 e 700 Hz.
Il campo di udibilita' del segnale a fischio deve essere determinato da quelle frequenze che possono includere la fondamentale e/o una o piu frequenze superiori, che sono comprese nel campo tra 180-700 Hz (a 1 per cento) e che provvedono a fornire i livelli di pressione sonora specificati alla sezione 1 c) di questo Allegato.

b) Limiti delle frequenze fondamentali
Per assicurare un'ampia varieta' delle caratteristiche del fischio la frequenza fondamentale di un fischio deve essere compresa tra i seguenti limiti:
i) 70-200 Hz, per una nave di lunghezza uguale o superiore ai 200 metri;
ii) 130-350 Hz, per una nave di lunghezza uguale o superiore ai 75 metri, ma inferiore ai m. 200;
iii) 250-700 Hz, per una nave di lunghezza inferiore a 75 metri.

c) Intensita' del segnale sonoro e campo di udibilita'
Un fischio montato su una nave deve assicurare nella direzione di massima intensita' del fischio e ad una distanza di un metro da esso, un livello di pressione sonora, compresa in una banda di almeno 1/3 (un terzo) di ottanta entro la gamma di frequenza 180-700 Hz (a 1 per cento) non inferiori a quelli specificati nella seguente tabella:
LUNGHEZZA DELLA NAVE IN METRI Livello (di pressione) della banda 1 /3 di ottava alla distanza di 1 metro in dB riferiti a 2 x 10-5 N/tn2 Raggio di udibilita in miglia nautiche
200 o maggiore 143 2
750 maggiore ma inferiore a 200 138 1,5
20 o maggiore ma inferiore a 75 130 1
Inferiore a 20 120 0,5

Il raggio di udibilita' riportato nella tabella e' indicativo ed e' approssimativamente la distanza alla quale un fischio puo essere udito nel suo asse frontale, con il 90 per cento delle probabilita, in condizioni di aria calma, su una nave avente un livello medio di rumore di fondo ai posti di ascolto (intendendo per medio un livello di 68 dB nella banda di ottava centrato sui 250 Hz e di 63 dB nella banda di ottava centrata sui 500 Hz). In pratica la distanza alla quale un fischio puo essere udito e' estremamente variabile e dipende essenzialmente dalle condizioni atmosferiche; i valori dati possono essere considerati come tipici, ricordando pero che in condizioni di forte vento o con un alto livello di rumore dovuto all'ambiente ai posti di ascolto possono notevolmente diminuire.

d) Proprieta direzionale
Il livello di pressione sonora di un fischio direzionale in qualsiasi direzione sul piano orizzontale, compresa tra + 45° e - 45° dall'asse, non deve essere inferiore a 4 dB in meno rispetto al livello di pressione sonora prescritto sull'asse stesso. Il livello di pressione sonora in qualsiasi altra direzione sul piano orizzontale non deve scendere al di sotto di 10 dB in meno rispetto al livello di pressione sonora prescritto sull'asse, in modo che il raggio di udibilita' in qualsiasi direzione sia almeno la meta del raggio di udibilita' sull'asse frontale. Il livello di pressione sonora deve essere misurato in quella di 1/3 (un terzo) di ottava che determina il raggio di udibilita'.

e) Ubicazione dei fischi
Quando un fischio direzionale deve essere usato come l'unico fischio su di una nave, esso deve essere installato con la sua massima intensita diretta esattamente verso prora.
Un fischio deve essere piazzato il piu in alto possibile sulla nave, allo scopo di ridurre l'intercettazione del suono emesso dovuta alla presenza di ostacoli ed anche di rendere minimo il rischio di danni all'udito del personale. Il livello di pressione sonora del proprio segnale ai posti di ascolto di una nave non deve superare i 110 dB (A) e possibilmente non dovrebbe neppure superare i 100 dB (A).

f ) Nave dotata di piu fischi
Se i fischi sono ubicati a distanza di oltre m.100 l'uno dall'altro, si deve fare in modo che essi non siano suonati contemporaneamente
.
g ) Sistemi di fischio combinato
Se a causa della presenza di ostacoli il campo sonoro di un singolo fischio o di uno dei fischi di cui al paragrafo f) di questo Allegato, viene ad avere una zona ove il livello di segnale e' fortemente ridotto, si raccomanda di installare un sistema di fischio combinato tale da sopperire a questa riduzione. Ai fini di queste norme un sistema di fischio combinato deve essere considerato come un unico fischio. I fischi di un sistema combinato devono essere ubicati ad una distanza non superiore ai 100 metri l'uno dall'altro, e devono essere suonati simultaneamente. La frequenza di ciascun fischio deve differire da quella degli altri di almeno 10 Hz.
2. Campana o Gong

a) Intensita' del segnale
Una campana o gong, od altri strumenti aventi caratteristiche sonore simili, deve produrre un livello di pressione sonora di non meno di 110 dB alla distanza di un metro da questo materiale.

b) Costruzione
Campane o gong devono essere costruiti con materiale resistente alla corrosione e progettate in modo tale da dare un suono chiaro. Il diametro della bocca della campana non deve essere meno di 300 millimetri per le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri e non deve essere meno di 200 millimetri per le navi di lunghezza uguale o superiore a 12 metri, ma inferiore a 20 metri. Per l'emissione del suono e' consigliabile usare un sistema meccanico automatico che assicuri una percussione costante anche se deve essere possibile l'operazione manuale. La massa del battacchio o colpitore non deve essere inferiore al 3 per cento della massa della campana.
3. Approvazione
La costruzione di apparecchiature per segnali sonori, il loro funzionamento e la loro installazione a bordo della nave devono essere approvati dall'autorita competente dello Stato di cui la nave e' autorizzata a battere.

 




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