venerdì 20 ottobre 2017

Regolamento Sicurezza parte 2^

Capitolo III Sistemazioni varie di allestimento dello scafo 
70. Mezzi di governo. 
1. I mezzi di governo principale ed ausiliario e le loro sistemazioni devono corrispondere alle norme  della convenzione, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente  tecnico. 2. Il mezzo di governo principale delle navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate può avere  manovra a braccia sempre che, a giudizio dell'ente tecnico, la grandezza del timone e la velocità della  nave rendano possibile tale manovra. 3. Sulle navi a vela o a propulsione mista, quando sia possibile manovrare direttamente a braccia la  barra del timone, la manovra stessa può essere realizzata senza l'intervento di apparecchi di governo. 4. Nei casi in cui la manovra del timone sia effettuata a braccia direttamente
sulla barra del timone,  deve esservi a bordo una barra di rispetto per sostituire, in caso di avaria, quella in uso. 
71. Armamento marinaresco. 
1. Tutte le navi devono essere munite di armamento marinaresco secondo i regolamenti dell'ente  tecnico. 
72. Obbligo della manovra a motore per gli argani o mulinelli delle ancore e per gli argani o verricelli di  ormeggio e tonneggio. 
1. Nelle navi da carico a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, gli  argani o il mulinello per la manovra delle ancore devono essere azionabili a motore. 2. Nelle navi a propulsione meccanica di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate le operazioni  di ormeggio e tonneggio devono potersi eseguire sollecitamente, a prora ed a poppa, impiegando argani  o verricelli azionabili a motore. 
73. Trasmissione d'ordini dal ponte di comando. 
1. Tutte le navi devono avere almeno due mezzi indipendenti per comunicare gli ordini dal ponte di  comando al posto, nel locale macchine o nella centrale di comando, dal quale le macchine sono  normalmente comandate; uno di tali mezzi deve essere un telegrafo di macchina, dotato di suoneria,  che fornisca un'indicazione visiva degli ordini trasmessi e delle risposte fornite sia nei locali predetti sia  sul ponte di comando; l'altro deve essere un portavoce ovvero un telefono rispondente alle norme  dell'ente tecnico. Devono essere sistemati appropriati mezzi di comunicazione con ogni altra posizione dalla quale le  macchine possono essere comandate. 2. Devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la plancia e le posizioni dalle quali è stabilito,  dalla convenzione e dai regolamenti dell'ente tecnico, il comando della macchina di governo principale  e ausiliaria.
Tali mezzi di comunicazione devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico. Essi possono  non essere installati per piccole navi, quando è possibile comunicare agevolmente a voce con la  plancia. 3. Quando non sia agevole altra segnalazione diretta, deve essere assicurata, conformemente ai  regolamenti dell'ente tecnico, la possibilità di comunicazione degli ordini tra il ponte di comando ed i  posti di manovra a prora ed a poppa; deve anche essere previsto un efficace sistema di  comunicazione dal ponte di comando ai locali interni della nave. 4. Le navi non soggette alla convenzione di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate, senza  personale di guardia in macchina se non in manovra o in caso di avaria dei telecomandi dei motori  dalla plancia, possono essere provviste, in luogo del telegrafo, di un portavoce, ovvero di un telefono a  cuffia, indipendente da altri impianti telefonici di bordo e, in aggiunta, di un dispositivo sonoro di  trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosità del locale macchine, provvisto di mezzo di  conferma dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia autonoma, ed indipendente da altri mezzi  di comunicazione di bordo. 5. Le navi non soggette alla convenzione, se di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate ma superiore o  uguale a 25 tonnellate, possono essere provviste dei seguenti mezzi di trasmissione ordine: a) Navi senza personale di guardia in macchina se non in manovra o in caso di avaria dei  telecomandi dei motori dalla plancia: telegrafo oppure dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosità del locale  macchine, provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia  autonoma, ed indipendente da altri mezzi di comunicazione di bordo; b) Navi con personale di guardia in macchina: telegrafo e portavoce o telefono; in luogo del telegrafo può essere sistemato un dispositivo sonoro di  trasmissione ordini di potenza adeguata alla rumorosità del locale macchine e provvisto di mezzo di  conferma dell'ordine ricevuto. 6. Le navi non soggette alla convenzione, se di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate, possono essere  provviste dei seguenti mezzi di trasmissione ordini: a) per le navi di cui al comma 5 punto a): un dispositivo sonoro di trasmissione ordini di potenza 
adeguata alla rumorosità del locale macchine e provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto; b) per le navi di cui al comma 5 punto b): un portavoce ed un dispositivo sonoro di trasmissione  ordini di potenza adeguata alla rumorosità del locale macchine e provvisto di mezzo di conferma  dell'ordine ricevuto; c) per le navi i cui motori possono essere comandati solo dal timoniere oppure ove timoniere e  motorista siano a vista reciproca non è richiesto alcun dispositivo di trasmissione ordini. 7. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,  abilitate a navigazione nazionale, devono avere a bordo un mezzo di comunicazione di emergenza  costituito da un apparecchio ricetrasmittente fisso o portatile, o di ambedue i tipi, per le comunicazioni  tra le stazioni di comando ed i punti di riunione e di imbarco delle persone sui mezzi collettivi di  salvataggio. 
74. Posizione delle installazioni di emergenza. 
1. Sulle navi da passeggeri in navigazione internazionale e nazionale, indipendentemente dal numero di  passeggeri, e su quelle abilitate agli altri tipi di navigazione, se trasportano più di 300 passeggeri, la  fonte di energia elettrica, le pompe di incendio, le pompe di sentina, installate per l'emergenza, le  batterie di bombole di CO2 per l'estinzione degli incendi e tutte le altre installazioni di emergenza  essenziali per la sicurezza della nave, ad eccezione di quelle che servono specificamente gli spazi a  proravia della paratia di collisione, devono essere ubicate a poppavia della paratia di collisione e  sistemate secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 
75. Lampada per segnalazioni diurne. 
1. Le navi di stazza lorda superiore a 150 tonnellate, abilitate a navigazione internazionale o alla  navigazione nazionale, devono avere a bordo una lampada per segnalazioni diurne il cui funzionamento  non deve dipendere unicamente dalla fonte principale di energia elettrica della nave. 
 76. Scaletta per piloti. 
1. Tutte le navi abilitate a viaggi durante i quali possa essere imbarcato il pilota devono avere una  scaletta per i piloti come prescritto dalla convenzione. 2. Nel caso in cui la nave sia munita, oltre che della scaletta obbligatoria di cui al precedente comma,  anche di dispositivi meccanici per l'imbarco e lo sbarco del pilota, tali dispositivi devono essere di tipo  approvato. 
77. Strumenti per la determinazione della stabilità e della robustezza dello scafo. 
1. Il Ministero può autorizzare l'installazione su particolari tipi di navi di apparecchiature atte alla  determinazione delle caratteristiche di stabilità e di robustezza longitudinale. 
TITOLO II Apparato motore, macchinari ausiliari ed impianto elettrico 
78. Criterio generale per la costruzione e sistemazione dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e  dell'impianto elettrico. 
1. Su tutte le navi le caratteristiche, la costruzione e la sistemazione a bordo dell'apparato motore, dei  macchinari ausiliari e relative parti di allestimento e dell'impianto elettrico devono corrispondere alle  norme della convenzione per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti  dell'ente tecnico. 
Capitolo I Apparato motore e macchinari ausiliari 
79. Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e  loro costruzione. 
1. I macchinari, le caldaie e gli altri recipienti in pressione con i relativi sistemi di tubolature ed  accessori devono essere progettati e costruiti in modo che essi risultino idonei al servizio al quale sono 
destinati. 2. Essi inoltre devono essere sistemati e protetti in modo da ridurre al minimo il pericolo per le persone  imbarcate, con particolare riferimento alle parti in moto, alle superfici calde, alle parti in pressione e ad  altre fonti di rischio. 3. Particolare considerazione deve essere data all'affidabilità di componenti non duplicati ed essenziali  per la propulsione. Devono essere provveduti mezzi idonei affinché le macchine di propulsione ed i  servizi ausiliari essenziali possano riprendere il loro normale funzionamento anche dopo l'avaria di un  macchinario ausiliario, anche se con una limitata riduzione della potenza propulsiva rispetto a quella  normale, considerando la sicurezza globale della nave. 
80. Mezzi di marcia indietro. 
1. L'apparato di propulsione deve avere una sufficiente potenza di marcia indietro in modo da  assicurare un adeguato controllo della nave in ogni circostanza normale. 2. In occasione delle prove in mare prima che la nave entri in servizio, l'ente tecnico deve accertare  che l'apparato motore di propulsione abbia la capacità di invertire, in condizioni di manovra normali, la  direzione della spinta del propulsore in un tempo tale da arrestare entro una distanza ragionevole  l'abbrivo della nave partendo dalla massima velocità di esercizio in marcia avanti. La documentazione  relativa ai risultati delle suddette prove deve essere disponibile per l'uso del comando di bordo. 
81. Punto di infiammabilità del combustibile liquido. 
1. Il combustibile liquido per le caldaie e per gli apparati motori a combustione interna di propulsione  ed ausiliari deve avere punto di infiammabilità non inferiore a 60 °C eccetto per i casi di cui ai commi  2, 3 e 4 di questo articolo e di cui all'Art. 193. 2. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilità inferiore a 60 °C, ma non inferiore a 43 ° C, è consentito per i generatori di emergenza e per gli altri usi di cui al precedente comma 1, a  condizione che la temperatura ambiente dei locali in cui il combustibile è mantenuto o utilizzato sia  sempre inferiore di almeno 10 °C rispetto al punto di infiammabilità del
combustibile stesso. 3. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilità inferiore ai valori sopra riportati, come il  petrolio greggio, è consentito, sulle navi da carico, purché il combustibile non sia conservato nei locali  macchine e l'impianto del combustibile corrisponda alle norme dell'ente tecnico. 4. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilità inferiore a 43 °C è anche consentito su  navi propulse da motori fuoribordo di potenza inferiore a 18,4 kW. 5. I punti di infiammabilità di cui ai precedenti commi si intendono determinati col sistema a vaso  chiuso. 
Capitolo II Impianto elettrico 
82. Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e  loro costruzione. 
1. Le installazioni elettriche devono essere tali che: - i servizi ausiliari necessari per mantenere la nave nelle condizioni di funzionamento ed abitabilità  ordinarie siano assicurati senza ricorso alla fonte di energia di emergenza; - i servizi essenziali per la sicurezza siano assicurati nelle varie condizioni di emergenza. 2. Tutte le navi sulle quali l'energia elettrica costituisce l'unico mezzo per azionare più di un utente  ausiliario indispensabile alla propulsione od alla sicurezza della nave devono essere provviste di due  gruppi elettrogeni principali. 3. Le installazioni elettriche devono inoltre essere tali da garantire la sicurezza dei passeggeri,  dell'equipaggio e della nave da pericoli di natura elettrica derivanti da corto circuiti, sovraccorrenti,  difetti di isolamento e presenza di sorgenti di ignizione in luoghi ove possano crearsi atmosfere  esplosive. 
TITOLO III Protezione contro gli incendi 
83. Criterio generale per la protezione contro gli incendi. 
1. La protezione strutturale e le altre sistemazioni e misure contro gli incendi di
tutte le navi devono  essere idonee, tenuto conto del servizio cui esse sono destinate e della navigazione cui sono abilitate, a  prevenire, segnalare, limitare ed estinguere gli incendi a bordo secondo le pertinenti norme della  convenzione, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico  e salve le altre disposizioni speciali concernenti il trasporto delle merci pericolose o delle merci nocive  all'ambiente. 
Capitolo I Navi soggette alla convenzione 
84. Navi da passeggeri. 
1. Le navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986 devono soddisfare alle norme della convenzione per  navi costruite a decorrere da tale data e dei regolamenti dell'ente tecnico. 2. Le navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986, fermo restando il disposto dell'Art. 2, comma 7,  devono soddisfare alle norme della convenzione, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse,  dei regolamenti dell'ente tecnico ed alle seguenti prescrizioni addizionali: a) le manichette antincendio dei locali macchine e quelle di altri spazi della stessa natura, ove vi sia  rischio di spargimento di combustibile, devono essere dotate di boccalini che permettano di inviare  acqua spruzzata sul combustibile o, in via alternativa, di tipo a doppio uso. Devono inoltre essere  previste prolunghe metalliche il cui numero e caratteristiche sono stabiliti nei regolamenti dell'ente  tecnico; b) nel caso di navi che trasportano meno di 36 passeggeri devono essere soddisfatte le prescrizioni  del comma 2 del successivo Art. 85 che risultino aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente  articolo. 
85. Navi da carico. 
1. Le navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986 devono soddisfare alle norme della convenzione per  navi costruite a decorrere da tale data e dei regolamenti dell'ente tecnico. 2. Le navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986, fermo restando il disposto dell'Art. 2 comma 7, 
devono soddisfare alle norme della convenzione, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse,  dei regolamenti dell'ente tecnico ed alle seguenti prescrizioni addizionali: a) devono almeno soddisfare alle norme sulla estinzione incendi della convenzione 1948 per navi  nuove, anche se la loro chiglia era già stata impostata il giorno dell'entrata in vigore di tale convenzione; b) devono essere dotate di dispositivi per arrestare i ventilatori dei locali macchine e dei locali da  carico e per chiudere tutti i passaggi, le condotte di ventilazione, le intercapedini perimetrali intorno alle  ciminiere ed altre eventuali aperture di tali locali. In caso di incendio, tali dispositivi si devono poter  manovrare dall'esterno di detti locali e la ventilazione meccanica dei locali macchine deve poter essere  arrestata da un punto facilmente accessibile situato al di fuori dei locali stessi e dei relativi cofani; c) devono essere dotate di dispositivi per arrestare i ventilatori per il tiraggio forzato o attivato, le  pompe per il travaso del combustibile liquido, le pompe del servizio del combustibile liquido ed altre  simili pompe; d) tutte le tubolature del combustibile liquido che, se danneggiate, porterebbero alla fuoriuscita del  combustibile da un deposito, da una cassa di decantazione o da una cassa di servizio giornaliero, situati  sopra il doppio fondo, devono essere munite di un rubinetto o di una valvola direttamente sistemati  sulla cassa o sul deposito. Tali rubinetti o valvole, in caso di incendio nel locale dove sono ubicati detti  depositi o casse, devono poter essere chiusi da una posizione sicura, ubicata al di fuori del locale  stesso. Nel caso particolare di depositi-cisterna situati in gallerie assi, gallerie tubi, o in locali similari,  ferma restando la sistemazione delle valvole in corrispondenza di detti depositi, l'intercettazione dei  depositi stessi, in caso di incendio, può essere effettuata tramite una valvola addizionale sistemata sulla  tubolatura o sulle tubolature, al di fuori della galleria o del locale similare. Se tale valvola addizionale è  sistemata nel locale macchine, essa deve essere manovrabile da una posizione esterna a tale locale; e) se vi sono a bordo radiatori elettrici, essi devono essere fissi in opera e costruiti in modo da  ridurre al minimo il pericolo d'incendio. Non sono ammessi radiatori il cui elemento riscaldante sia così  esposto che, a causa del calore da esso sviluppato, tende, o altri oggetti simili possano carbonizzarsi o 
prendere fuoco; f) le manichette da incendio dei locali macchine e quelle di altri spazi della stessa natura, ove vi è  rischio di spargimento di combustibile, devono essere dotate di boccalini che permettano di inviare  acqua spruzzata sul combustibile o, in via alternativa, di tipo a doppio uso. Tali navi devono inoltre  essere dotate di prolunghe metalliche per i suddetti boccalini, nel numero e con le caratteristiche  stabiliti nei regolamenti dell'ente tecnico; g) sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 4000 tonnellate, nel caso che le paratie dei corridoi  dei locali alloggio non siano in acciaio o costruite con pannelli di classe B, devono essere sistemati  vicino all'estremità di ogni percorso di sfuggita estintori addizionali a schiuma da 9 litri o equivalenti. 
Capitolo II Navi non soggette alla convenzione 
86. Navi da passeggeri. 
1. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono  soddisfare le seguenti prescrizioni: a) tutte le navi abilitate a navigazione nazionale e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500  tonnellate in navigazione nazionale costiera devono soddisfare le norme della convenzione e dei  regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera e quelle di  qualsiasi stazza in navigazione nazionale litoranea o locale devono soddisfare le norme dei regolamenti  dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento. Per le materie concernenti la protezione antincendio non trattate nei suddetti regolamenti  devono essere applicate le norme della convenzione per navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986, a  giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, per quanto ritenuto pratico e ragionevole in relazione alla  navigazione, al servizio ed alla stazza delle navi stesse. 2. Le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo  restando il disposto dell'Art. 2, comma 7, devono soddisfare le seguenti
prescrizioni: a) tutte le navi abilitate a navigazione nazionale e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500  tonnellate abilitate a navigazione nazionale costiera devono soddisfare le norme della convenzione e  dei regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla data di costruzione delle stesse; b) le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate in navigazione nazionale costiera e quelle di  qualsiasi stazza in navigazione nazionale litoranea, eccetto quelle al punto c) devono soddisfare le  norme della convenzione in relazione alla data di costruzione delle stesse, per quanto ritenuto pratico e  ragionevole dall'ente tecnico in relazione alla riduzione del rischio di innesco e propagazione di incendi  derivante da opportuna ubicazione dei locali di alloggio rispetto agli altri locali della nave e dalla  riduzione del numero delle potenziali sorgenti di ignizione; c) le navi in navigazione nazionale costiera o litoranea, entro aree ristrette in viaggi durante i quali  non si allontanino da porti più di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione e le navi in  navigazione nazionale locale, aventi stazza lorda uguale o superiore a 100 tonnellate o di qualsiasi  stazza che trasportino più di 350 passeggeri devono essere dotate di un impianto fisso di estinzione  incendio nel locale macchine corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico ovvero, se ciò non è  ritenuto possibile dall'ente tecnico, di una pompa incendio di emergenza ubicata esternamente al locale  macchine. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo alle navi in navigazione speciale, il Ministero, sentito  l'ente tecnico, stabilisce a quale navigazione tra quelle sopra citate la singola navigazione speciale deve  essere assimilata sulla base delle caratteristiche dei mari attraversati e della distanza dai porti di rifugio  e di soccorso. 
87. Navi da carico. 
1. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda  inferiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione internazionale e quelle di qualsiasi stazza abilitate a  navigazione nazionale o nazionale costiera o nazionale litoranea o locale devono soddisfare le norme 
dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dalla data suddetta. Per le materie concernenti la protezione antincendio non trattate nei suddetti regolamenti devono  essere applicate le norme della convenzione per navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986, a giudizio  del Ministero, sentito l'ente tecnico, per quanto ritenuto pratico e ragionevole in relazione alla  navigazione, al servizio ed alla stazza delle navi stesse. 2. Le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo  restando il disposto dell'Art. 2, comma 7, devono soddisfare le seguenti prescrizioni: a) navi di stazza lorda uguale o superiore a 1000 tonnellate in navigazione nazionale o nazionale  costiera o nazionale litoranea devono corrispondere alle norme di cui all'Art. 85, comma 2; b) navi di stazza lorda inferiore a 1000 tonnellate in navigazione nazionale o nazionale costiera o  nazionale litoranea e quelle aventi stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate in navigazione  internazionale devono essere dotate di una pompa da incendio; c) navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate e navi a vela di qualunque stazza: per l'applicazione  della norma di cui al precedente comma 2-b) la pompa incendio può essere azionata dai motori di  propulsione o a braccia. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo alle navi in navigazione speciale, il Ministero, sentito  l'ente tecnico, stabilisce a quale navigazione tra quelle sopra citate la singola navigazione speciale deve  essere assimilata sulla base delle caratteristiche dei mari attraversati e della distanza dai porti di rifugio  e di soccorso. 
Capitolo III Navi provenienti da bandiera estera 
88. Norme addizionali. 
1. Le navi da passeggeri, che trasportano più di 36 passeggeri, provenienti da bandiera estera,  costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e iscritte nelle matricole  o nei registri nazionali posteriormente al 10 settembre 1980, abilitate alla navigazione nazionale o  internazionale, oltre ad essere rispondenti alle prescrizioni del comma 2
dell'Art. 84 o dell'Art. 86,  devono soddisfare almeno alle prescrizioni della parte F del capitolo II-2 della convenzione 1974,  concernenti le navi costruite tra il 19 novembre 1952 e il 26 maggio 1965, anche se esse siano state  costruite prima di tale periodo ed anche se dette prescrizioni comportino sostanziali alterazioni  strutturali. 
Capitolo IV Mezzi di sfuggita, equipaggiamento da vigile del fuoco e stazione antincendio 
89. Scale, corridoi e porte di sfuggita. 
1. In tutti i locali di alloggio per passeggeri ed equipaggio, nei locali in cui l'equipaggio presta  normalmente servizio, in quelli dell'apparato motore e delle caldaie e nelle gallerie assi devono essere  previste scale, scalette, corridoi e porte idonei ad assicurare un rapido mezzo di sfuggita per  raggiungere il ponte delle imbarcazioni. 2. Sulle navi costruite a decorrere dall'8 agosto 1973: a) il numero dei mezzi di sfuggita dai locali deve soddisfare alle norme della convenzione. Tuttavia  per locali o gruppi di locali aventi superficie inferiore a circa 50 metri quadrati l'ente tecnico, in sede di  approvazione del piano sui mezzi di sfuggita di cui all'Art. 35, può accettare un solo mezzo di sfuggita  se ciò è giustificato dal tipo e dall'ubicazione dei locali interessati e dal numero delle persone che  normalmente possono esservi alloggiate o prestarvi servizio; b) le dimensioni dei mezzi di sfuggita ed il numero delle scale in tutti i locali di alloggio e servizio per  passeggeri ed equipaggio, salvo quanto precisato alla successiva lettera c), devono soddisfare alle  norme seguenti: (i) devono esserci: - almeno 1 scala per ogni locale, o gruppo di locali, destinati a 50 persone o meno; - almeno 2 scale per ogni locale, o gruppi di locali, destinati ad oltre 50 e fino a 120 persone; - almeno 3 scale per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 120 e fino a 200 persone; - almeno 3 scale, più tante altre scale quante sono le centinaia (o frazione) di persone oltre le 200,  per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 200 persone; (ii) per le scale esterne si ammette una portata di persone doppia di quella
sopra indicata; (iii) non sono ammesse scale, corridoi e porte per la sfuggita di larghezza inferiore a 65 centimetri.  Una scala di larghezza uguale o superiore a 120 centimetri può essere considerata una scala doppia in  quanto percorribile da due persone affiancate; (iv) gli scalini delle scale devono avere un'alzata non superiore a 20 centimetri ed una pedata  adeguata all'alzata, che per le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento non deve essere inferiore a 25 centimetri. In ogni caso i passaggi devono essere realizzati  in modo che la loro ampiezza sia, a giudizio dell'ente tecnico, sufficiente quando, ad una stessa scala o  corridoio o porta debbano affluire simultaneamente, in caso di allarme, le persone provenienti da  diversi locali inferiori per raggiungere i ponti superiori. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può autorizzare un numero di scale inferiore a quello sopra indicato,  tenuto conto della posizione e della larghezza delle scale stesse. c) I mezzi di sfuggita dai locali ove l'equipaggio presta normalmente servizio, dal locale apparato  motore, dal locale caldaie e dalle gallerie assi, nonché dai locali di alloggio di navi da carico e  assimilabili, di lunghezza inferiore a 30 metri, devono avere larghezza non inferiore a 400 millimetri e  scalini con pedata e alzata adeguate al tipo prescelto di scala o di scaletta; d) Le scale interne ed i relativi sostegni devono essere di acciaio o di altro materiale idoneo in  conformità ai regolamenti dell'ente tecnico. 3. Sulle navi costruite anteriormente all'8 agosto 1973, fermo il disposto dell'Art. 2, comma 7, le scale  interne ed i relativi sostegni delle navi da passeggeri che trasportano più di 150 passeggeri, nonché  quelli sotto il ponte esposto delle navi da carico aventi stazza lorda maggiore di 4000 tonnellate devono  essere di acciaio o altro materiale idoneo in conformità ai regolamenti dell'ente tecnico. 4. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può autorizzare sistemazioni di mezzi di sfuggita diverse da quelle  sopraindicate che abbiano efficacia equivalente al fine di cui al comma 1 del presente articolo. 
90. Equipaggiamenti da vigile del fuoco. 
1. Ogni equipaggiamento da vigile del fuoco deve comprendere un corredo individuale ed un 
apparecchio di respirazione aventi le caratteristiche prescritte dalla convenzione. 2. Tutte le navi da passeggeri devono avere a bordo equipaggiamenti da vigile del fuoco secondo le  norme della convenzione, salvo quelle di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, senza cabine per  passeggeri, abilitate a navigazione non più estesa di quella nazionale costiera, che possono non avere  gli equipaggiamenti predetti. 3. Sulle navi da carico di stazza lorda superiore a 400 tonnellate devono essere sistemati  equipaggiamenti da vigile del fuoco in numero corrispondente a quanto sotto specificato: 1 su navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate 2 su navi di stazza lorda compresa tra 500 tonnellate e 30000 tonnellate 3 su navi di stazza lorda maggiore di 30000 tonnellate. 
91. Stazione antincendio. 
1. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero  uguale o superiore a 400 passeggeri, il servizio di prevenzione e di estinzione incendi deve essere  accentrato in un locale denominato «stazione antincendio». 2. La stazione antincendio deve essere provvista delle seguenti dotazioni: - almeno 3 equipaggiamenti da vigile del fuoco; - 2 maschere con filtro polivalente; - 2 coperte di amianto; - 2 estintori portatili; - un numero di pile e lampadine elettriche di ricambio sufficienti per almeno il 50 per cento di quelle  che fanno parte di tutte le lampade di sicurezza esistenti a bordo; - 2 cinture di cuoio dotate di idonei attrezzi come previsto nell'Art. 92; - 1 borsa per elettricisti, con gli attrezzi del mestiere; - 4 buglioli muniti di cavetto di adeguata lunghezza; - 1 robusto palo di ferro ad unghia (pié di porco); - 1 scala portatile, provvista di ganci, con prolunga proporzionata all'altezza dei locali; -1 trapano elettrico portatile che permetta di aprire una via di accesso di emergenza attraverso  ponti, cofani e paratie divisionali antincendio; - 1 estintore a CO2 da almeno 20 chilogrammi su carrello, ubicato in locale adatto per poter essere  prontamente usato. 3. Per le navi da passeggeri di stazza lorda superiore a 20000 tonnellate possono essere prescritte dal  Ministero più di una stazione antincendio e dotazioni aggiuntive a quelle di cui
al precedente comma 2,  su proposta del capo del circondario marittimo. 4. La stazione antincendio deve avere congrua capacità ed essere provvista di tutte le sistemazioni per  la custodia degli apparecchi ed attrezzi costituenti le dotazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3. 5. La stazione antincendio deve essere dotata di mezzi di comunicazione (telefono o portavoce) con il  ponte di comando. 
92. Squadra dei vigili del fuoco. 
1. Sulle navi che a norma del precedente Art. 91 sono provviste della stazione antincendio deve essere  istituita una «squadra dei vigili del fuoco» alla quale è preposto un ufficiale di coperta. 2. La squadra dei vigili del fuoco è costituita dal capo squadra - in genere un carpentiere - e dal  numero sottoindicato di uomini di equipaggio, tra i quali deve essere compreso almeno un elettricista: - 12 uomini per navi di stazza lorda superiore a 20000 tonnellate; - 8 uomini per navi di stazza lorda superiore a 10000 tonnellate fino a 20000 tonnellate; - 4 uomini per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 5000 tonnellate fino a 10000 tonnellate. 3. Il personale destinato alla squadra dei vigili del fuoco deve essere scelto dal comandante fra gli  elementi ritenuti più idonei per il complesso delle qualità morali, fisiche, professionali e di carattere, con  preferenza per coloro che abbiano frequentato un corso di addestramento inteso al migliore  espletamento dei compiti di cui all'Art. 212. 4. Il personale che costituisce la squadra dei vigili del fuoco indossa la divisa della propria categoria  contrassegnata da un distintivo speciale costituito da due asce incrociate ad un elmo su fondo rosso,  oppure da un bracciale azzurro con le lettere V.F. in rosso. Esso deve alloggiare nelle vicinanze della  stazione antincendio ed è esente dal servizio notturno; di giorno presta il servizio inerente al proprio  grado, qualifica e categoria. 5. L'alloggio dei vigili deve avere una comunicazione efficiente e diretta (telefono o portavoce) con il  ponte di comando. 6. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 20000 tonnellate la comunicazione telefonica o con  portavoce deve essere realizzata con almeno uno dei posti di guardia notturna
negli alloggi passeggeri. 7. La dotazione personale di ciascun vigile del fuoco deve comprendere un corredo individuale, quale  descritto nella convenzione, ad eccezione della veste protettiva, ed inoltre: - 1 estintore portatile; - 1 cintura di cuoio dotata di idonei attrezzi. In luogo della cintura gli elettricisti che fanno parte della  squadra dei vigili del fuoco devono essere forniti di borsa con gli attrezzi del mestiere; - 1 maschera con filtro polivalente. 
TITOLO IV Mezzi di salvataggio 
93. Criterio generale sui mezzi di salvataggio. 
1. La consistenza ed il tipo dei mezzi di salvataggio di tutte le navi devono essere stabiliti secondo le  pertinenti norme della convenzione per le navi ad essa soggette e del presente regolamento e, salve le  altre disposizioni speciali concernenti i mezzi di salvataggio delle navi adibite al trasporto di merci  pericolose, tenuto conto del numero massimo di persone che esse sono autorizzate a trasportare -  passeggeri, equipaggio ecc. - della loro compartimentazione di galleggiabilità e stabilità e della specie  di navigazione e servizio cui sono abilitate. 
Capitolo I Caratteristiche dei mezzi di salvataggio e relative sistemazioni 
94. Caratteristiche e requisiti dei mezzi di salvataggio. 
1. I requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di  salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, devono rispondere alle norme della  convenzione per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico,  salvo quanto stabilito al successivo Art. 96. 2. Sui mezzi collettivi e individuali di salvataggio devono essere sistemati elementi costituiti da  materiale retroriflettente per facilitare il loro ritrovamento, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. Per  le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tali dispositivi 
devono essere sistemati entro il 1° luglio 1991. 3. Quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi  non deve servire più di sei zattere. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del  presente regolamento sulle quali detti dispositivi servono un numero maggiore di zattere, il Ministero,  sentito l'ente tecnico, può aumentare tale numero a sette in relazione alle caratteristiche della nave e  della sua navigazione. 4. Sulla navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di lunghezza  superiore a 24 metri, abilitate alla navigazione più estesa della locale, che non hanno a bordo battelli di  emergenza, almeno una imbarcazione di salvataggio deve essere a motore e deve poter essere  recuperata rapidamente. 
95. Criteri generali per la sistemazione dei mezzi di salvataggio. 
1. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati a bordo in modo da consentire un loro rapido e sicuro  impiego e, per quanto possibile, in posizione sicura e ridossata. Quando ritenuto necessario, a giudizio  dell'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, devono essere previste sistemazioni per la loro protezione  contro danni da colpi di mare. 2. I mezzi di salvataggio, ad eccezione di quelli progettati per essere messi a mare a caduta libera,  devono essere sistemati a bordo in zone ubicate in posizione tale da rendere l'operazione di messa a  mare sicura, tenendo conto, in particolare, della distanza dall'elica e dalle parti dello scafo con i fianchi  sensibilmente rientranti, in modo che l'operazione stessa venga effettuata, per quanto possibile, lungo i  fianchi verticali. Se le zone predette interessano la parte prodiera della nave, devono trovarsi a poppavia della paratia di  collisione. 3. I mezzi collettivi di salvataggio devono essere messi a mare mediante dispositivi di tipo approvato,  ad eccezione di quelli: (i) - sui quali l'imbarco avviene da un ponte che si trova a meno di 4,5 metri al di sopra del minimo  galleggiamento previsto per la nave, in condizioni di esercizio; - che abbiano massa minore o uguale a 185 chilogrammi; - che siano sistemati a bordo in modo da essere messi a mare direttamente
dalla propria posizione  in sfavorevoli condizioni di assetto longitudinale, fino a 10°, e di sbandamento trasversale, su un lato o  sull'altro, fino a 20°; (ii) aventi massa minore o uguale a 185 chilogrammi e che siano aggiuntivi rispetto ai mezzi collettivi  di salvataggio per il 200 per cento delle persone imbarcate. 4. Sulle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i cavi dei  paranchi dei dispositivi di messa a mare dei mezzi di salvataggio devono essere di acciaio. 5. Le imbarcazioni di salvataggio, sistemate nella propria posizione a bordo, devono essere collegate ai  loro dispositivi di messa a mare. 6. Le zattere di salvataggio ammainabili devono essere sistemate entro il raggio di azione del gancio di  sospendita della gru. Il Ministero può consentire che parte di esse siano sistemate fuori di tale area a  condizione che sia adottato un mezzo per il loro spostamento ritenuto idoneo dall'ente tecnico. 7. L'autorità marittima può richiedere, se lo ritiene necessario, la dotazione di mezzi adeguati per  tenere le imbarcazioni e le zattere di salvataggio ammainabili accostate al fianco della nave per  consentire l'imbarco delle persone in modo sicuro. 8. Le zattere di salvataggio lanciabili devono essere sistemate: a) in posizione tale per cui possano essere lanciate lontano dai masconi, dallo strapiombo di poppa  ed a adeguata distanza dalle eliche; b) su apposite rampe, se ritenuto necessario dall'autorità marittima sentito l'ente tecnico; c) in posizione tale da poter essere liberate manualmente dai propri mezzi di ritenuta. 9. In corrispondenza di ciascuna zona per la messa a mare dei mezzi collettivi di salvataggio o fra due  di tali zone, quando contigue, deve esservi una scaletta per l'imbarco sui mezzi stessi. Tale scaletta  deve essere costruita in unico pezzo, rigido o flessibile, ed avere lunghezza uguale alla distanza fra il  ponte ed il galleggiamento minimo della nave, da assumere fra quelli relativi alle diverse condizioni di  esercizio, considerando la nave stessa in sfavorevoli condizioni di assetto longitudinale e sbandata di  15° da un lato o dall'altro. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire che le suddette scalette siano sostituite da dispositivi  di tipo approvato che permettano l'imbarco sui mezzi collettivi di salvataggio, quando messi a mare, a 
condizione che la nave sia comunque dotata di almeno una scaletta per lato. Devono essere adottati adeguati accorgimenti per impedire lo scarico d'acqua dalla nave sui mezzi  collettivi di salvataggio durante l'abbandono nave. 10. I punti di riunione e di imbarco sui mezzi collettivi di salvataggio devono essere scelti in modo da  consentire anche l'imbarco di ammalati in barella. 11. Sulle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni mezzo  collettivo di salvataggio deve essere sistemato a bordo completo delle dotazioni prescritte e in modo  tale che: a) non interferisca, inclusi i dispositivi per il suo mantenimento in sito, con la manovra di messa a  mare di qualsiasi altro mezzo collettivo di salvataggio o battello di emergenza; b) sia il più vicino possibile alla superficie dell'acqua; tuttavia, nel caso di mezzo collettivo di  salvataggio ammainabile, la posizione dello stesso per l'imbarco delle persone deve trovarsi a non  meno di 2 metri dalla linea di galleggiamento della nave a pieno carico, da assumere in sfavorevoli  condizioni di assetto longitudinale e sbandata di 20°, da un lato o dall'altro, oppure dell'angolo di inizio di  immersione del trincarino del ponte di coperta quando quest'ultimo è minore di 20°. Nel caso di navi di  limitate dimensioni, il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire che la posizione di imbarco delle  persone sia ad una distanza inferiore ai 2 metri suddetti; c) sia in condizione di pronto impiego, in modo che due membri dell'equipaggio siano in grado di  predisporlo per l'imbarco delle persone e la messa a mare in meno di 5 minuti; d) nel caso di mezzo collettivo di salvataggio lanciabile, esso si trovi in posizione tale da essere  facilmente trasportabile da un lato all'altro, quando ciò sia richiesto dalle norme; e) sulle navi da carico di lunghezza maggiore o eguale ad 80 metri e minore di 120 m, le  imbarcazioni di salvataggio ammainabili lungo i fianchi siano ubicate in modo tale che la distanza fra la  loro estrema poppa e l'elica sia non minore della lunghezza dell'imbarcazione stessa. Sulle navi da  carico di lunghezza maggiore o uguale a 120 metri e su quelle da passeggeri di lunghezza maggiore o  uguale ad 80 m, la distanza predetta deve essere non minore di una lunghezza e mezza  dell'imbarcazione. 12. I salvagente anulari muniti di boetta luminosa ad accensione automatica secondo le disposizioni 
degli Artt. 107 e 118, devono essere sistemati: a) due sul ponte di comando, uno a dritta ed uno a sinistra, in posizione tale che il lancio in mare sia  effettuato con la maggiore rapidità possibile; sulle navi aventi stazza lorda superiore a 200 tonnellate  tali salvagente devono essere sistemati ciascuno su scivolo di forma appropriata a giudizio dell'ente  tecnico; b) i rimanenti, quando richiesti, due a prora, uno a dritta e uno a sinistra, e parimenti a poppa. 13. Per piccole navi le quali abbiano ponte di imbarco sulle imbarcazioni a meno di 2 metri sopra la  linea di minima immersione di navigazione, le gru possono essere calcolate in base al solo peso  dell'imbarcazione completa di dotazioni e con due persone a bordo. Per tali gru non è prescritto il  riconoscimento di tipo approvato, salva l'osservanza dei regolamenti dell'ente tecnico. 
96. Deroghe. 
1. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire l'impiego di imbarcazioni più leggere e  maneggevoli di quelle regolamentari quando la sistemazione di imbarcazioni regolamentari non sia  pratica o ragionevole, a condizione che le imbarcazioni impiegate siano dotate di dispositivi di  galleggiabilità e siano idonee in conformità ai regolamenti dell'ente tecnico. 
97. Controlli iniziali e visite. 
1. La rispondenza dei mezzi di salvataggio nuovi o di nuova installazione alle prescrizioni dell'Art. 94 è  verificata dall'ente tecnico. 2. In occasione della visita iniziale di cui all'Art. 22 e delle visite periodiche e intermedie di cui all'Art.  47 viene controllata l'adeguatezza dei mezzi di salvataggio ed il loro buono stato di conservazione. 3. In occasione di ogni visita di rinnovo dei certificati di sicurezza o di idoneità per navi da passeggeri e  di sicurezza dotazione o di idoneità per navi da carico, gli accertamenti di cui al precedente comma 2  sono integrati da una prova di ammaino eseguita con i criteri seguenti: ogni imbarcazione di salvataggio  viene ammainata fino a lambire la superficie dell'acqua ed è quindi caricata con pesi costituiti da 
oggetti distribuiti su tutta la lunghezza, di entità in chilogrammi pari al numero di persone che  l'imbarcazione è autorizzata a trasportare moltiplicato per 75 più il 5 per cento; successivamente,  l'imbarcazione viene ammainata in acqua e sganciata dai paranchi. In alternativa, la prova può essere eseguita caricando l'imbarcazione prima dell'ammaino senza la  maggiorazione del 5 per cento. Qualora la prova sia eseguita caricando l'imbarcazione dopo averla ammainata a pelo d'acqua, è  ammesso l'uso di acqua alla rinfusa adottando particolari precauzioni per evitare l'eventuale  sovraccarico sulle gru derivante dalla presenza di specchi liquidi. 
98. Mezzi di salvataggio e relativi apparecchi e dispositivi di tipo approvato. 
1. I mezzi di salvataggio, gli apparecchi e i dispositivi ad essi relativi, di cui alla Tabella allegata al libro  I del presente regolamento sistemati a bordo delle navi abilitate a navigazione più estesa della costiera  nazionale o costiera internazionale e costruite anteriormente al 1° luglio 1986, se soggette alla  convenzione, o alla data di entrata in vigore del presente regolamento se non soggette alla  convenzione, che risultino in soddisfacenti condizioni, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico,  possono essere mantenuti a bordo fino a che se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di  conservazione. 2. Per i mezzi di salvataggio, gli apparecchi e i dispositivi ad essi relativi, sistemati a bordo delle  predette navi a decorrere dal 1° luglio 1986, se soggette alla convenzione, o dalla data di entrata in  vigore del presente regolamento, se non soggette alla convenzione, in sostituzione di quelli già esistenti  o in occasione di importanti lavori di riparazione o trasformazione, nonché di modifiche che comportino  la sostituzione oppure l'aggiunta di tali mezzi, apparecchi e dispositivi ad essi relativi, può applicarsi la  regola 1.4.3 del capitolo III della convenzione a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico. Fatto  salvo quanto previsto dalla regola 1.4.3 della convenzione per quanto attiene le imbarcazioni e le  zattere di salvataggio ed i relativi dispositivi per la messa a mare, i mezzi di salvataggio, gli apparecchi  e i dispositivi ad essi relativi, sostituiti o installati dopo il 1° luglio 1991, devono essere conformi alle 
norme del «tipo approvato» secondo le indicazioni riportate nella citata Tabella. 
Capitolo II Norme integrative a quelle della convenzione per navi ad essa soggette 
99. Segnali di soccorso sul ponte di comando. 
1. Le navi passeggeri devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze apparecchi  atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno: - 12 razzi a paracadute a luce rossa; - 12 segnali a mano a stelle rosse; - 12 fuochi a mano a luce rossa (6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate). I segnali di cui sopra devono essere custoditi in cassette o recipienti stagni, dipinti di rosso, con la  scritta «segnali di soccorso». 2. Le navi da carico devono avere sul ponte di comando o nelle immediate vicinanze apparecchi atti  ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno: - 12 razzi a paracadute a luce rossa; - 6 segnali a mano a stelle rosse; - 9 fuochi a mano a luce rossa; - 1 lampada per segnalazioni diurne. 
100. Controllo delle cassette per corredo farmaceutico. 
1. Le cassette per corredo farmaceutico devono essere controllate dalle commissioni di visita in  occasione degli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione. 2. Sulle navi che hanno medico a bordo, questi deve provvedere a controllare saltuariamente le  cassette stesse facendone annotazione sul giornale sanitario. Tale annotazione deve essere riportata  sul giornale generale e di contabilità. 3. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate, i controlli di tali cassette devono essere  effettuati dall'autorità marittima, insieme con l'autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale. 
101. Disposizioni per le navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986. 
1. Le zattere gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico o  equivalente, se vi sono ritenute per la loro installazione a bordo, salvo quelle di cui al successivo punto  2. 2. Le navi da carico sprovviste di sovrastrutture centrali, aventi lunghezza 150 metri o più, devono  essere dotate, in aggiunta ai mezzi di salvataggio esistenti, di una zattera di salvataggio capace di  accogliere almeno 6 persone, sistemata il più possibile a proravia per quanto ragionevole e praticabile. 3. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o inferiore a 1000 tonnellate, costruite anteriormente al  19 novembre 1952, può essere consentito, per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore  del presente regolamento, che conservino le imbarcazioni o l'imbarcazione esistenti, sufficienti per  tutte le persone a bordo, a condizione che tali navi vengano dotate di una o più zattere di salvataggio,  anch'esse sufficienti per tutte le persone a bordo. 4. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, costruite anteriormente al  19 novembre 1952, può essere consentito, per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore  del presente regolamento, che non siano dotate di imbarcazioni di salvataggio a motore, sempreché sia  accertato che su di esse non siano mai esistite tali imbarcazioni. 5. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito, per un periodo  di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che le imbarcazioni di salvataggio  aventi capacità comprese tra 61 e 100 persone non siano né imbarcazioni di salvataggio a motore né  imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore. 6. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito, per un periodo  di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, che le pompe a mano delle  imbarcazioni di salvataggio non siano di tipo approvato, purché le pompe di cui tali imbarcazioni sono  dotate fossero già in opera alla data predetta e risultino efficienti. 
Capitolo III Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri non soggette alla convenzione 
102. Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale.
 1. I mezzi collettivi di salvataggio delle navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in  vigore del presente regolamento, abilitate alla navigazione nazionale, devono soddisfare alle  prescrizioni della convenzione per navi da passeggeri in viaggi internazionali brevi, salvo quanto  previsto dalla nota [6] alla Tabella allegata al libro I del presente Regolamento. 2. I mezzi collettivi di salvataggio delle navi da passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata  in vigore del presente regolamento abilitate alla navigazione nazionale, se non soddisfano alle  prescrizioni del comma precedente, devono soddisfare alle prescrizioni del capitolo III, regola 27 della  convenzione 1974, salvo quanto specificato nei successivi commi da 3 a 7. 3. Quando sono prescritte imbarcazioni di salvataggio, il loro numero non può essere inferiore: per navi di lunghezza uguale o inferiore a 58 metri, a due imbarcazioni, una per lato; per navi di lunghezza superiore a 58 metri, a quattro imbarcazioni, due per lato, ovvero a due, una  per lato, se sufficienti ad accogliere tutte le persone imbarcate. 4. Sulle navi di lughezza superiore a 100 metri devono essere sistemate due imbarcazioni di  emergenza, una per lato [*]. Tali imbarcazioni possono essere ridotte ad una sulle navi di lunghezza  uguale o inferiore a 100 metri. 
------- [*] Si precisa che non si tratta dei battelli di emergenza di cui alla convenzione 74 (83), ma delle  imbarcazioni di emergenza di cui al capitolo III, regola 27, lettera a) della convenzione 1974. 5. Sulle navi di lunghezza superiore a 100 metri, due delle imbarcazioni di salvataggio devono essere a  motore, rispondenti alle prescrizioni del capitolo III, regola 9 della convenzione 1974. Tali imbarcazioni  possono essere ridotte ad una sulle navi di lunghezza uguale o inferiore a 100 metri. 6. Quando il numero dei posti nelle imbarcazioni di salvataggio prescrite dai precedenti commimi è  inferiore al numero massimo delle persone a bordo, devono essere imbarcate, ad integrazione, zattere  di salvataggio ammainabili di capacità complessiva sufficiente ad accogliere le persone che non  trovano posto nelle suddette imbarcazioni. 7. Su tutte le navi, oltre ai mezzi collettivi di salvataggio di cui ai precedenti commi, devono essere 
imbarcate zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere il 10 per cento del  numero di persone che possono trovare posto nelle imbarcazioni di salvataggio e apparecchi  galleggianti per il 5 per cento delle persone a bordo. 8. Per raggiungere le zattere quando queste si trovano in mare devono esistere sulla nave idonee scale  od altri mezzi adeguati. 9. Il Ministero può autorizzare la sostituzione delle zattere di salvataggio ammainabili con altre non di  tale tipo quando ritenga che l'altezza del ponte di imbarco su tali ultime zattere rispetto alla linea di  minima immersione di navigazione sia tale da consentire, anche in cattive condizioni di mare, l'agevole  imbarco sulle zattere non ammainabili mediante l'impiego di mezzi idonei. 
103. Apparecchio ricetrasmettitore fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri  mezzi di salvataggio. 
1. Tutte le navi abilitate a navigazione nazionale, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 2,  devono avere a bordo un apparecchio radio portatile, rispondente alle prescrizioni dell'Art. 155 e delle  norme tecniche per gli impianti radio. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale che siano munite di imbarcazioni di salvataggio a motore  devono averne una provvista del ricetrasmettitore fisso rispondente alle prescrizioni dell'Art. 155 e  delle suddette norme tecniche. 3. L'apparecchio radio portatile di cui al comma 1 deve essere sistemato nella sala nautica o in altro  posto adatto, pronto ad essere messo in una qualsiasi imbarcazione o altro mezzo di salvataggio in  caso di emergenza. 4. Le navi abilitate alla navigazione nazionale devono essere dotate di un radiofaro di emergenza,  attivato manualmente, conforme alle norme della convenzione. Esso deve poter essere rapidamente  messo a bordo di mezzi collettivi di salvataggio. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento tale  prescrizione si applica a partire dal 1° luglio 1991. 5. Le navi abilitate alla navigazione nazionale devono essere dotate di almeno 3 apparecchi  radiotelefonici ricetrasmittenti, conformi alle norme della convenzione, per le comunicazioni fra i mezzi 
collettivi di salvataggio, fra questi e la nave e fra la nave ed il battello di emergenza. Tale prescrizione  può essere soddisfatta da altro apparato di bordo purché compatibile con le stesse norme della  convenzione. Gli apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti in dotazione alle navi costruite anteriormente alla data di  entrata in vigore del presente regolamento, devono soddisfare solo alle norme della convenzione  relative alla frequenza. 6. Il Ministero può dispensare dall'obbligo dell'apparecchio di cui al precedente comma 2 quando esso  non sia ritenuto necessario in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave ed alla natura dei viaggi. In  tal caso la nave dovrà, comunque, essere dotata dell'apparecchio radio portatile di cui al precedente  comma 1. 
104. Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiera. 
1. Le navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiera devono avere non meno di due  imbarcazioni di salvataggio sospese a gru, una per lato, di lunghezza compresa fra 4,90 e 8,50 metri, a  giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, in relazione alla grandezza della nave ed al numero delle  persone trasportabili. 2. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può esentare in tutto o in parte dall'obbligo delle imbarcazioni le  navi per le quali la sistemazione delle stesse non sia ritenuta pratica o ragionevole, tenuto conto del  tipo e delle dimensioni della nave e della natura dei viaggi. 3. In ogni caso devono esservi zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere  tutte le persone a bordo, ovvero quelle che non trovano posto nelle eventuali imbarcazioni esistenti. 4. Per raggiungere le zattere quando queste si trovano in mare devono esistere sulla nave idonee scale  od altri mezzi adeguati. 5. Il Ministero può consentire, sentito l'ente tecnico, in considerazione della natura dei viaggi ai quali la  nave è destinata e del periodo stagionale, la parziale sostituzione delle zattere con apparecchi  galleggianti fino ad un massimo del 50 per cento del numero delle persone trasportate. Il numero delle  zattere non deve essere in nessun caso inferiore a due.
6. Sulle navi aventi lunghezza superiore a 24 metri, quando non esistono imbarcazioni di salvataggio  deve essere imbarcato un battello idoneo a giudizio del capo del circondario marittimo per l'impiego nei  casi di emergenza, sentito l'ente tecnico. 
105. Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazioni nazionali litoranea e locale. 
1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento  abilitate a navigazione nazionale litoranea devono essere dotate di zattere di salvataggio per tutte le  persone a bordo. Le navi da passeggeri, costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento  abilitate a navigazione nazionale litoranea devono essere dotate di zattere di salvataggio per la metà  delle persone a bordo e di apparecchi galleggianti per coloro che non trovano posto nelle zattere. 2. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire in considerazione della natura dei viaggi e del  periodo stagionale nonché delle caratteristiche di galleggiabilità della nave, la sostituzione delle zattere  di salvataggio con apparecchi galleggianti. 3. Sulle navi aventi lunghezza superiore a 24 metri, deve essere imbarcato un battello per l'impiego nei  casi di emergenza. 4. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale devono essere dotate di apparecchi galleggianti  sufficienti per tutte le persone a bordo. In sostituzione possono essere ammessi per non più della metà  delle persone a bordo, salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone. 5. Nel caso di piccole navi abilitate al trasporto di passeggeri per breve durata entro porti o lagune  chiuse, la dotazione di apparecchi galleggianti, o di salvagente anulari in sostituzione, può essere ridotta  a giudizio dell'autorità marittima locale. 
106. Cinture di salvataggio. 
1. Le navi da passeggeri devono avere a bordo una cintura di salvataggio, conforme alle norme della  convenzione, per ogni persona imbarcata e devono avere inoltre: a) cinture di salvataggio per bambini in numero uguale ai bambini imbarcati e comunque non 
inferiore al 10 per cento del numero dei passeggeri; b) cinture di salvataggio sufficienti per il personale di guardia; c) cinture di salvataggio da sistemare vicino ai mezzi collettivi di salvataggio ubicati in posizione  decentrata. 2. Le cinture di salvataggio devono essere sistemate in posizione facilmente accessibile, che deve  essere chiaramente indicata. Qualora, a causa di particolari sistemazioni della nave, tale accessibilità  venga a mancare, devono essere adottati provvedimenti alternativi, non escluso un aumento del  numero delle cinture di salvataggio. 3. Il piano di sistemazione delle cinture di salvataggio è approvato dall'autorità marittima che procede  alla misurazione degli spazi ai fini del computo dei passeggeri trasportabili. 4. Per le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono ammessi, in sostituzione, salvagente anulari  in ragione di uno ogni due persone. 
107. Salvagente anulari e relative boette luminose. 
1. La navi da passeggeri abilitate alla navigazione nazionale devono avere salvagente anulari secondo  la seguente tabella: 
+--------------------------------------------------------------+ | Lunghezza della nave in metri |Numero dei salvagente anulari| |-------------------------------|------------------------------| |inferiore o uguale a 60 . . . .| 8 | |da oltre 60 a 120 incluso . .| 12 | | » » 120 a 180 » . . .| 18 | | » » 180 a 240 » . . .| 24 | | oltre 240 . . . . . .| 30 | 
2. Le navi abilitate a navigazione nazionale costiera, litoranea o locale possono avere un minor numero  di salvagente anulari, ma non meno di: 6 salvagente per navi di lunghezza superiore a 40 metri; 4 salvagente per navi di lunghezza superiore a 24 metri ma non superiore a 40 metri; 2 salvagente per navi di lunghezza uguale o inferiore a 24 metri. 3. Metà dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica; inoltre,  almeno due dei salvagente muniti di boetta luminosa (una solo quando i salvagente sono soltanto due)  devono essere anche muniti di segnale fumogeno. 4. I salvagente anulari esistenti a bordo a norma dei precedenti Artt. 105 e
106 in sostituzione degli  apparecchi galleggianti o delle cinture di salvataggio non sono computabili tra quelli prescritti dal  presente articolo. 
108. Dotazione dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso. 
1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio sono stabilite dal Ministero, sentito l'ente tecnico. 2. I segnali di soccorso di cui devono essere dotate le imbarcazioni e le zattere gonfiabili e rigide di  salvataggio ed i requisiti di tali segnali sono quelli stabiliti dalla convenzione. 3. I segnali a paracadute prescritti per le imbarcazioni possono essere ridotte a due. 4. Per le navi abilitate a navigazione nazionale locale non sono obbligatori: segnali a paracadute; segnali fumogeni galleggianti; specchi per segnalazioni diurne. 5. A bordo delle navi abilitate alla navigazione nazionale deve essere sistemata, per ogni battello di  emergenza, una tuta di immersione, conforme alle norme della convenzione. 
109. Apparecchio lanciasagole. 
1. Tutte le navi da passeggeri devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole, ad eccezione delle  navi aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate e di quelle abilitate a navigazione nazionale locale. 
110. Segnali di soccorso sul ponte di comando. 
1. Tutte le navi da passeggeri devono avere la seguente dotazione di segnali di soccorso sul ponte di  comando, rispondenti ai requisiti stabiliti al punto b) del comma 1 dell'Art. 10: 6 razzi a paracadute a luce rossa; 6 segnali a mano a stelle rosse; 6 fuochi a mano a luce rossa. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono esentate dall'obbligo di avere i 6 razzi a  paracadute. 3. Le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate sono esentate dall'obbligo di avere i 6 fuochi a  mano a luce rossa. 4. Per le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate sono richiesti 3 segnali a mano a stelle rosse e 3 
fuochi a mano a luce rossa. 5. Per le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate ed a scafo non pontato se abilitate soltanto a  navigazione diurna, non sono richiesti segnali di soccorso del ponte di comando. 
111. Dispositivi di sganciamento per le zattere di salvataggio. 
1. Sulle navi abilitate a navigazione nazionale, nazionale costiera, nazionale litoranea le zattere  gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico, se vi sono ritenute  per la loro installazione a bordo. 
112. Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente  regolamento. 
1. Le navi da passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente  regolamento, ad eccezione di quelle abilitate alla navigazione nazionale locale, devono avere a bordo il  dispositivo di sganciamento di cui all'Art. 111. 2. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo  di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le imbarcazioni di salvataggio  aventi capacità compresa tra 61 e 100 persone non siano né imbarcazioni di salvataggio a motore né  imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore. 3. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo  di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le pompe a mano delle  imbarcazioni di salvataggio non siano di tipo approvato purché le pompe di cui tali imbarcazioni sono  dotate fossero già in opera alla data predetta e risultino efficienti. 
Capitolo IV Mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione 
113. Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate. 
1. Le navi da carico:
a) di stazza lorda uguale o superiore a 200 ma inferiore a 500 tonnellate, se abilitate a navigazione  internazionale, e tutte quelle di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, se abilitate a  navigazione nazionale, devono avere: (i) se costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i mezzi di  salvataggio previsti dalla convenzione; (ii) se costruite anteriormente a tale data, per ogni lato almeno una coppia di gru con sospesa una  imbarcazione di salvataggio, e la capacità totale delle imbarcazioni di ciascun lato deve essere  sufficiente per tutte le persone imbarcate; devono essere altresì dotate di zattere di capacità  sufficiente almeno per la metà delle persone imbarcate. Tuttavia il Ministero, quando ritiene che le  condizioni dei viaggi e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non necessaria o  ragionevole l'obbligatorietà delle predette zattere di salvataggio, può esentare da tale obbligo navi  singole o classi di navi; b) indipendentemente dalla navigazione cui sono abilitate, internazionale o nazionale, se costruite  anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda uguale o superiore a 200  tonnellate, ma inferiore a 500 tonnellate, possono avere su un solo lato una coppia di gru con sospesa  una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone imbarcate, nonché zattere di  capacità sufficiente per almeno il 150 per cento delle persone imbarcate. Tali zattere devono essere  sistemate in modo che vi sia disponibilità per almeno il 100 per cento delle persone imbarcate sul lato  opposto a quello dove è sistemata l'imbarcazione. 2. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate abilitate a navigazione costiera  (internazionale o nazionale) devono essere dotate su un solo lato di una coppia di gru, con sospesa una  imbarcazione di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone imbarcate, e di zattere di  capacità sufficiente per tutte le persone imbarcate. 3. Le navi da carico di lunghezza inferiore a 85 metri che non siano navi cisterna o navi chimichiere o  navi gasiere, in sostituzione dei mezzi di salvataggio di cui ai precedenti commi 1 e 2, possono avere: a) per ogni lato della nave, una o più zattere di salvataggio di capacità complessiva almeno uguale al  numero delle persone imbarcate;
b) zattere di salvataggio aggiuntive qualora le zattere prescritte alla precedente lettera non possano  essere prontamente spostate da un lato all'altro della nave, in modo che la capacità complessiva delle  zattere di salvataggio su ogni lato sia almeno uguale al 150 per cento del numero delle persone  imbarcate; c) un battello di emergenza. Se tale battello è anche imbarcazione di salvataggio, di esso può essere  tenuto conto per determinare la capacità complessiva prescritta alla precedente lettera a). In tal caso  la capacità complessiva disponibile su ognuno dei due lati della nave deve essere almeno uguale al 150  per cento del numero delle persone imbarcate. Nell'eventualità che un mezzo di salvataggio si perda o sia reso inservibile, devono comunque essere  disponibili per l'impiego, su ognuno dei lati della nave, mezzi collettivi di salvataggio di capacità  complessiva almeno uguale al numero totale delle persone imbarcate. 4. Le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate abilitate a navigazione nazionale  litoranea, devono essere dotate di zattere di salvataggio per tutte le persone a bordo. Quando il  numero delle persone che devono trovare posto nelle zattere è superiore a 10, il numero delle zattere  stesse non può essere inferiore a 2. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire, in  considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di  salvataggio con apparecchi galleggianti. Le navi di lunghezza maggiore di 24 metri devono inoltre  essere dotate di un battello idoneo, a giudizio del capo del circondario marittimo, per l'impiego nei casi  di emergenza. 5. Le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate, abilitate a navigazione nazionale  locale, devono essere dotate almeno di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo.  In sostituzione sono ammessi salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone. 6. Le navi da carico costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i cui  mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione distante più di 100 metri da prora, devono essere  dotate di una zattera di salvataggio capace di accogliere almeno 6 persone, ubicata il più possibile a  proravia. Una zattera di uguali caratteristiche deve essere sistemata il più possibile a poppavia se i 
mezzi di salvataggio distano più di 100 metri da poppa. Tali zattere possono essere del tipo lanciabile ed essere fissate alla nave in modo tale che ne sia  possibile lo sgancio con manovra manuale. 
114. Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50  tonnellate. 
1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate devono  essere dotate: a) quando abilitate a navigazione internazionale o nazionale, su un solo lato di una coppia di gru con  sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone a bordo, nonché di  zattere di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo; b) quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), su un solo lato di una coppia  di gru con sospesa una imbarcazione di salvataggio capace di contenere tutte le persone a bordo,  nonché di zattere di capacità sufficiente per la metà delle persone a bordo; c) le navi che non siano navi cisterna, navi chimichiere e navi gasiere, in sostituzione dei mezzi di  salvataggio di cui alle precedenti lettere a) e b) possono avere quelli previsti all'Art. 113 comma 3; d) quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, di zattere di salvataggio per tutte le persone a  bordo. Se il numero delle persone che devono trovare posto nelle zattere è superiore a 10, il numero  delle zattere stesse non può essere inferiore a 2. Il Ministero può consentire, in considerazione della  natura dei viaggi e del periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi  galleggianti. Le navi di lunghezza maggiore di 24 metri devono inoltre essere dotate di un battello  idoneo, a giudizio del capo del circondario marittimo, per l'impiego nei casi di emergenza; e) quando abilitate a navigazione nazionale locale, almeno di apparecchi galleggianti per tutte le  persone a bordo. Per ragioni di spazio l'autorità marittima può consentire salvagente anulari in ragione  di uno per ogni due persone. 
115. Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate.
 1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate devono essere dotate: a) quando abilitate a navigazione internazionale e nazionale, di zattere di salvataggio sufficienti per  tutte le persone a bordo. Quando il numero delle persone che devono trovare posto nelle zattere è  superiore a 10 il numero delle zattere stesse non può essere inferiore a 2; b) quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), di zattere di salvataggio per  tutte le persone a bordo. Il Ministero può consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del  periodo stagionale, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti; c) quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, di zattere di salvataggio per tutte le persone a  bordo. Il Ministero può consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale, la  sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti; d) quando abilitate a navigazione nazionale locale, di salvagente anulari in ragione di uno per ogni  due persone a bordo. 
116. Cinture di salvataggio. 
1. La dotazione delle cinture di salvataggio delle navi da carico deve soddisfare alle disposizioni  dell'Art. 106. 2. Per navi che effettuano viaggi a distanza superiore alle 20 miglia dalla costa ogni cintura di  salvataggio deve essere dotata di una luce conforme alle norme della convenzione. Per le navi  costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, questa prescrizione si  applica a partire dal 1° luglio 1991. 
117. Apparecchio ricetrasmettitore fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri  mezzi di salvataggio. 
1. Tutte le navi da carico abilitate a navigazione nazionale ed internazionale, devono soddisfare alle  disposizioni dell'Art. 103. 
118. Salvagente anulari e relative boette luminose.
 1. Le navi da carico di stazza lorda superiore o uguale a 500 tonnellate devono avere almeno sei  salvagente anulari di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica. 2. Le navi di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate, ma superiore o uguale a 25 tonnellate devono  avere almeno quattro salvagente anulari, di cui due con boetta luminosa ad accensione automatica. 3. Le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate devono avere almeno due salvagente anulari, di cui  uno con boetta luminosa ad accensione automatica. 4. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), litoranea o locale, anche se  hanno stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, possono avere solo due salvagente anulari, di cui  uno con boetta luminosa ad accensione automatica. 5. I salvagente anulari eventualmente imbarcati a termini dei precedenti Artt. 113, comma 5, 114,  punto e) e 115, punto d) sono in aggiunta a quelli prescritti dal presente articolo. 
119. Dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso. 
1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione devono  essere quelle prescritte dalla convenzione e possedere i requisiti di cui al punto a) del comma 1  dell'Art. 10. 2. I segnali di soccorso per le imbarcazioni di salvataggio (i razzi a paracadute a luce rossa, i fuochi a  mano a luce rossa, i segnali fumogeni galleggianti, le (torce elettriche e gli specchi per segnalazioni  diurne) sono quelli richiesti dalla convenzione, con le seguenti attenuazioni: a) per le navi abilitate a navigazione internazionale sono sufficienti 2 segnali a paracadute in luogo di  4; b) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) e a navigazione nazionale  litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per le segnalazioni Morse; c) per le navi abilitate a navigazione locale non è richiesto alcun segnale di soccorso. 3. I segnali di soccorso per le zattere di salvataggio (torce elettriche, specchio per segnalazioni diurne,  fischietto per segnali, razzi a paracadute e fuochi a mano a luce rossa) sono quelli richiesti dalla  convenzione, con le seguenti attenuazioni:
a) per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) e a navigazione nazionale  litoranea sono richiesti soltanto 6 fuochi a mano e la torcia elettrica per segnalazioni Morse; b) per le navi abilitate a navigazione locale non è richiesto alcun segnale di soccorso. 
120. Apparecchio lanciasagole. 
1. Tutte le navi da carico di stazza lorda superiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione nazionale  devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole. 
121. Segnali di soccorso sul ponte di comando. 
1. Tutte le navi da carico devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze mezzi  atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni, rispondenti ai requisiti di cui al punto b)  del comma 1 dell'Art. 10, secondo le disposizioni che seguono: a) razzi a paracadute a luce rossa: 12 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione  internazionale; 6 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione  internazionale costiera ed a navigazioni nazionali (esclusa la navigazione nazionale locale); 6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 ma superiore o uguale a 25 tonnellate, abilitate a  navigazione internazionale; b) segnali a mano a stelle rosse: 12 per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione  internazionale; 6 per tutte le altre navi, escluse quelle con stazza lorda inferiore a 5 tonnellate con scafo non  pontato, per le quali tali segnali non sono richiesti; c) fuochi a mano a luce rossa: 9 per le navi di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate abilitate a navigazione  internazionale. 
122. Dispositivo di sganciamento per le zattere di salvataggio. 
1. Su tutte le navi di cui al presente capitolo, ad eccezione di quelle indicate all'Art. 113, punto 6, le  zattere gonfiabili devono essere dotate di un dispositivo di sganciamento di tipo idrostatico, se vi sono  ritenute per la loro installazione a bordo. 
123. Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente  regolamento. 
1. Le navi da carico, ad eccezione di quelle abilitate a navigazione nazionale locale, devono avere a  bordo il dispositivo di sganciamento di cui all'Art. 122 e, se di lunghezza superiore a 150 metri e prive  di sovrastrutture centrali, devono essere dotate in aggiunta ai mezzi di salvataggio esistenti, di una  zattera di salvataggio capace di accogliere almeno 6 persone sistemata il più possibile a proravia per  quanto ragionevole e praticabile. 2. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o inferiore a 1000 tonnellate costruite anteriormente al  19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del  presente regolamento che conservino le imbarcazioni, o l'imbarcazione, esistenti, sufficienti per tutte le  persone a bordo, a condizione che tali navi vengano dotate di una o più zattere di salvataggio,  anch'esse sufficienti per tutte le persone a bordo. 3. Per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente al  19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del  presente regolamento che non siano dotate di imbarcazioni di salvataggio a motore sempreché sia  accertato che su di esse non siano mai esistite tali imbarcazioni. 4. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo  di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le imbarcazioni di salvataggio  aventi capacità comprese tra 61 e 100 persone non siano né imbarcazioni di salvataggio a motore né  imbarcazioni a propulsione meccanica diversa dal motore. 5. Per tutte le navi costruite anteriormente al 19 novembre 1952 può essere consentito per un periodo  di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento che le pompe a mano delle  imbarcazioni di salvataggio non siano di tipo approvato, purché le pompe di cui
tali imbarcazioni sono  dotate fossero già in opera alla data predetta e risultino efficienti.

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