venerdì 20 ottobre 2017

Regolamento di Sicurezza parte 3^

TITOLO V Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento 
124. Criterio generale di sicurezza. 
1. Tutti i mezzi fissi di carico e scarico delle merci trasportate ed altri mezzi fissi di sollevamento in  genere esistenti a bordo di navi o galleggianti devono essere di robustezza adeguata alle portate cui gli  stessi con le relative sistemazioni sono abilitati secondo le norme di cui al successivo Art. 127. 2. I mezzi e le sistemazioni di cui sopra devono presentare adeguata sicurezza per le persone addette  alla manovra che sia effettuata nel rispetto di procedure corrette e con l'osservanza delle normali  precauzioni di impiego, conformi alle disposizioni del comando di bordo. 
125. Esenzioni. 
1. Non sono soggette alle norme del presente titolo quelle apparecchiature che, pur dovendo nella fase  operativa sostenere pesi, non effettuano movimentazione del carico, quali: torri di perforazione del  fondo marino, dispositivo per l'autosollevamento di piattaforme per lavori marittimi o simili,  attrezzatture per: manovra dei dispositivi di dragaggio del fondo marino, apertura e chiusura dei  portelloni di murata, delle celate di prora e delle rampe di poppa, manovra passerelle per imbarco  passeggeri, scale di banda, montavivande, ascensori per persone a bordo di navi costruite  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e simili. 2. Non sono soggette alle norme del presente titolo le apparecchiature mobili quali i paranchi mobili a  mano e a motore e i martinetti mobili a mano o a motore e simili. 
126. Visite. 
1. Prima del rilascio della documentazione di cui agli Artt. 128 e 129 deve essere effettuata una visita  iniziale comprensiva di tutte le ispezioni e prove stabilite dalle norme di cui all'Art. 127 da effettuarsi 
su tutte le parti oggetto della documentazione predetta, salvo per quelle per le quali la  regolamentazione stessa prevede controlli alternativi o possibilità di acquisizione di documentazione  certificatoria emessa da enti stranieri e avente validità ai fini della legge internazionale sulla  prevenzione infortuni sul lavoro. 2. A seguito dell'esito favorevole della visita iniziale, su ciascuna apparecchiatura deve essere  riportata in modo evidente la portata o la tavola delle portate, con le relative condizioni operative. Per la marcatura di identificazione degli accessori si applicano le norme di cui all'Art. 127. 3. Successivamente all'entrata in esercizio le parti oggetto delle documentazioni di cui agli Artt. 128 e  129 sono soggette alle visite periodiche prescritte dalle norme di cui all'Art. 127 nel corso delle quali  devono essere ispezionate come stabilito nelle norme stesse. 
127. Requisiti delle apparecchiature di sollevamento ed esecuzione delle visite ad esse. 
1. I requisiti e le verifiche relative alla portata massima ammissibile di ciascuna apparecchiatura di  sollevamento, i carichi di prova ai quali devono essere assoggettati sia gli elementi costituenti le  sistemazioni sia le sistemazioni complete, i controlli di fabbricazione, la frequenza delle ricotture  quando prescritte e le modalità di esecuzione delle ispezioni e delle visite complete sono stabiliti dai  regolamenti dell'ente tecnico. 2. L'ente tecnico è incaricato della esecuzione delle verifiche, prove, ispezioni e visite complete, di cui  al precedente comma. 
128. Registro delle sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento. 
1. Le prove, ispezioni, verifiche e visite saranno annotate, a cura dell'ente tecnico, su apposito  «Registro delle sistemazioni del carico e scarico di bordo» il cui modello, rispondente alle convenzioni  ed accordi internazionali in materia di protezione dei lavoratori contro gli infortuni, deve conformarsi  alle istruzioni del Ministero. 2. La tenuta del registro è obbligatoria per tutte le navi abilitate a navigazioni
internazionali e nazionali,  con le seguenti eccezioni: a) navi da pesca destinate alla pesca oceanica o a quella d'altura, limitatamente ai mezzi di  sollevamento di portata non superiore a due tonnellate; b) navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, limitatamente ai mezzi di sollevamento di portata  non superiore a una tonnellata; c) navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate limitatamente ai mezzi di sollevamento di  portata non superiore a 0,5 tonnellate; d) galleggianti, per mezzi di sollevamento di portata non superiore a 5 tonnellate. 
129. Certificati. 
1. A seguito delle prove e visite di cui agli articoli precedenti sono compilati i seguenti certificati: a) certificato di prova e verifica dei verricelli, picchi di carico e relativi accessori prima della loro  entrata in esercizio; b) certificato di prova e verifica di gru e apparecchi di sollevamento in genere e loro accessori  prima della loro entrata in esercizio; c) certificato di prova e verifica degli accessori smontabili prima della loro entrata in esercizio; d) certificato di verifica e prova di cavi metallici prima della loro entrata in esercizio; e) certificato di trattamento termico periodico di catene, anelli, ganci, grilli e torchietti; f) certificato di visita completa annuale degli accessori per i quali non è richiesto il trattamento  termico periodico. 2. I certificati di cui al precedente comma 1 devono essere allegati al registro di cui all'Art. 128 e  quelli destinati alle navi e galleggianti abilitati a navigazione internazionale devono essere compilati,  unitamente al registro stesso, in lingua italiana ed in lingua inglese. I modelli dei suddetti certificati  devono essere rispondenti alle convenzioni ed accordi internazionali in materia di protezione dei  lavoratori contro gli infortuni ed essere approvati dal Ministero. 3. I certificati delle navi e galleggianti per i quali a norma del precedente Art. 128, comma 2, non è  obbligatoria la tenuta del registro, devono essere conformi ai modelli dell'ente tecnico. 
 130. Ascensori per persone. 
1. Le caratteristiche tecniche degli ascensori per persone di navi costruite a decorrere dalla data di  entrata in vigore del presente regolamento ed i tempi e le modalità di visita degli ascensori per persone  di tutte le navi devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico. 
TITOLO VI Dotazioni e sistemazioni nautiche; dotazioni varie 
Capitolo I Dotazioni e sistemazioni nautiche 
131. Radar. 
1. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite a decorrere dal 1° settembre  1984 e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente alla suddetta  data devono essere dotate di un impianto radar il cui indicatore deve essere sistemato sul ponte di  comando, dove devono esservi dei mezzi di tracciamento per l'estrapolazione grafica dei dati rilevati  (plotting). Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, costruite a decorrere dal 1° settembre  1984, i mezzi di tracciamento devono essere efficaci almeno quanto un tracciatore a riflessione. 2. Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate devono essere munite di due impianti  radar idonei a funzionare indipendentemente l'uno dall'altro. 3. a) Un apparecchio automatico di ausilio alla estrapolazione grafica dei dati radar («ARPA») deve  essere sistemato a bordo di: (i) ogni nave cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate, costruita a decorrere  dal 1° settembre 1984; (ii) ogni nave cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 10000 tonnellate costruita anteriormente  al 1° settembre 1984; (iii) ogni nave non cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 15000 tonnellate costruita  anteriormente al 1° settembre 1984. b) Gli apparecchi automatici di ausilio alla estrapolazione grafica dei dati radar («ARPA») sistemati 
a bordo anteriormente al 1° settembre 1984 le cui prestazioni non rispondano pienamente ai requisiti  richiesti dalle norme dell'ente tecnico, possono, a giudizio del Ministero, essere mantenuti a bordo fino  al 1° gennaio 1991. c) Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può esentare dall'applicazione delle prescrizioni dei paragrafi a)  e b) precedenti le navi per cui la sistemazione dell'apparecchio di plottaggio automatico dei dati radar è  considerata non ragionevole o non necessaria e le navi che saranno messe in disarmo entro i due anni  successivi alla pertinente data dalla quale decorre l'obbligo di sistemazione dell'apparecchiatura. 
132. Girobussola. 
1. Tutte le navi di stazza lorda maggiore o uguale a 500 tonnellate costruite a decorrere dal 1°  settembre 1984 devono essere fornite di una girobussola avente le seguenti caratteristiche: a) il timoniere di guardia al posto di manovra principale deve poter leggere chiaramente la  girobussola madre o una ripetitrice; b) nelle navi di stazza lorda maggiore o uguale a 1600 tonnellate devono essere sistemate una o più  ripetitrici in modo da consentire, per quanto possibile, l'effettuazione di rilevamenti su un arco di  orizzonte di 360°. 2. Tutte le navi aventi stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente al 1°  settembre 1984 che effettuano viaggi internazionali, devono essere fornite di una girobussola conforme  alle prescrizioni del comma 1 di questo articolo. 3. La girobussola di cui ai precedenti commi 1 e 2 di questo articolo non è richiesta per navi che  effettuano viaggi entro 20 miglia dalla costa. 
133. Ecoscandaglio. 
1. Tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate la cui chiglia è stata impostata dopo  l'8 agosto 1973 devono essere dotate di un ecoscandaglio. 2. Il Ministero può esentare da tale obbligo le navi di cui al precedente comma 1 abilitate a viaggi  nazionali, tenuto conto delle dimensioni della nave e della natura dei propri viaggi.
 
134. Manutenzione e difetti di funzionamento. 
1. Gli apparecchi di cui ai precedenti articoli del presente capitolo ed ogni altro strumento di ausilio alla  navigazione devono essere sempre tenuti in buono stato di manutenzione ed efficienza. Un loro cattivo funzionamento tuttavia non deve essere considerato come causa che rende la nave  inadatta a navigare o come motivo per fermare la nave in porti ove non siano prontamente disponibili  mezzi per le riparazioni. 2. Ogni apparecchio dovrà essere dotato delle necessarie monografie e parti di rispetto secondo le  indicazioni della casa costruttrice. 
135. Uso del pilota automatico. 
1. Nelle zone con alta densità di traffico, in condizioni di visibilità limitata e in altre situazioni di  navigazione pericolose in cui viene usato il pilota automatico, deve essere possibile ristabilire  immediatamente, per il governo della nave, il comando a mano. 2. Nelle circostanze quali quelle sopra indicate deve essere possibile all'ufficiale di guardia avere a  disposizione senza ritardi i servizi di un timoniere qualificato che deve essere pronto in ogni momento  ad assumere il comando del timone. 3. La commutazione tra il governo automatico e quello manuale e viceversa deve essere effettuata da  un ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza. 
136. Carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche. 
1. Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche, generali e particolari, degli avvisi ai  naviganti e di ogni altra pubblicazione ed istruzione nautica di cui all'Art. 142 che possono essere  necessari nel corso del viaggio. 2. Le predette dotazioni devono essere edite da servizi idrografici di Stato e devono essere costituite  da copie dell'ultima edizione valida e quelle in uso devono essere tenute constantemente e  tempestivamente aggiornate con le modalità da questi previste. 3. La tenuta e l'aggiornamento delle carte ed altre pubblicazioni nautiche deve
essere affidata con  incarico permanente ad un ufficiale di coperta; la tenuta e l'aggiornamento delle pubblicazioni relative  ai radioservizi deve essere affidata all'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni. 4. Il comandante, ovvero, su sua richiesta l'armatore cureranno che ci siano a bordo le necessarie  pubblicazioni di aggiornamento. 
137. Tabelle bussole. 
1. Le navi devono essere dotate di bussole magnetiche secondo le seguenti tabelle: 
NAVI DA PASSEGGERI +--------------------------------------------------------------+ | | | | | Navigazione costiera| | | Naviga- | Naviga- | Naviga- | internazionale e na-| |Servizio | zione | zione | zione | zionale, navigazione| | | interna-| interna-|nazionale| nazionale litoranea| | | zionale | zionale | | e navigazione | | | lunga | breve | | nazionale locale | |----------|---------|---------|---------|---------------------| |Normale | SI | SI | SI | SI [a] | |----------|---------|---------|---------|---------------------| |di governo| | | | | |principale| SI [b] | SI [b] | SI [b] | SI [a] [c] | |----------|---------|---------|---------|---------------------| |di governo| | | | | |ausiliaria|SI [e][f]|SI [e][f]|SI [e][f]| NO | 
NAVI DA CARICO +--------------------------------------------------------------+ | | | | Navigazione costiera | | | Navigazione | | internazionale e na- | | Servizio | internazionale |Navigazione| zionale, navigazione | | | lunga e breve | nazionale | nazionale litoranea | | | | | e navigazione | | | | | nazionale locale | |----------|----------------|-----------|----------------------| |Normale | SI | SI [d] | SI [a] [d] | |----------|----------------|-----------|----------------------| |di governo| | | | |principale| SI [b] | SI [c] [d]| SI [a] [c] [d] | |----------|----------------|-----------|----------------------| |di governo| | | | |ausiliaria| SI [e] [f] | SI [e] [f]| NO | 
 NAVI DA PESCA +--------------------------------------------------------------+ | Servizio | Navigazione oceanica | Navigazione mediterranea | |-----------|-----------------------|--------------------------| | Normale | SI | SI [d] | |-----------|-----------------------|--------------------------| |di governo | | | |principale | SI [b] | SI [c] [d] | 
---------- 
NOTE: [a] Sulle piccole navi prive di ponte di comando è sufficiente una sola bussola magnetica con funzione di normale e di governo principale. Sulle navi governate direttamente sulla barra, la bussola puèo essere portatile. [b] Può essere omessa se esiste bussola giroscopica e se il timoniere può governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione. [c] Può essere omessa se il timoniere può governare con la bussola normale munita di sistema di lettura a riflessione. [d] La bussola normale può essere omessa sulle navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate quando esiste una bussola magnetica di rotta avente buon dominio orizzontale (110° per lato, partendo da prora). [e] Può essere omessa quando non esiste stazione di governo ausiliaria. [f] Può essere omessa quando esiste una ripetitrice della girobussola. 
2. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, ed a navigazione nazionale, che sono  dotate di una sola bussola magnetica, deve essere sistemata una bussola di rispetto completa, ad  eccezione della chiesuola, uguale a quella esistente a bordo. 3. Sulle navi dotate di due o più bussole magnetiche almeno una deve essere intercambiabile con la  bussola normale. 4. Quando su una nave è ammessa una sola bussola magnetica, questa deve essere considerata come  bussola normale, e rispondere per quanto pratico e ragionevole, alle prescrizioni di cui ai commi 5 e 6  del successivo Art. 138, anche se funziona da bussola di rotta. 5. Tutte le bussole magnetiche devono essere munite di un mezzo principale di illuminazione e di un  mezzo di rispetto per l'illuminazione di emergenza. 6. Sulle navi abilitate a navigazione internazionale lunga, le chiesuole delle bussole magnetiche devono 
essere dotate dell'apposito alloggio per la sbarra di flinders. 
138. Bussola magnetica normale. 
1. La bussola normale deve essere sistemata su ponte scoperto nelle vicinanze della stazione  principale di governo e deve avere una visuale dell'orizzonte quanto più possibile ininterrotta al fine di  consentire i rilevamenti di oggetti terrestri o di corpi celesti; per settori di orizzonte la cui visuale  risultasse sostanzialmente interrotta da sovrastrutture, alberi, gru, carri ponte, ecc. si dovrà provvedere  con altri sistemi di rilevamento opportunamente disposti. 2. Sulle navi per le quali, in base alla tabella del precedente Art. 137 è ammesso che la bussola di rotta  abbia funzione anche di bussola normale, non è necessario che sia assicurato il rilevamento dei corpi  celesti ed è consentita l'interruzione dell'orizzonte fra finestrino e finestrino della stazione di governo  ridotta al minimo indispensabile. Devono essere previsti mezzi che permettano di prendere rilevamenti su un'area di orizzonte il più  prossimo possibile a 360°. 3. La bussola normale deve essere sistemata nel piano di simmetria della nave e deve essere  facilmente accessibile dalla stazione di governo principale. Fra la bussola normale e la stazione di  governo principale deve essere sistemato un efficiente portavoce. Per piccole navi abilitate a navigazione entro 20 miglia dalla costa, può essere ammesso di sistemare  la bussola normale fuori del piano di simmetria della nave. Di ciò si dovrà tenere conto nella  compensazione. 4. La bussola normale deve essere sistemata su una piattaforma o, comunque, su strutture aventi  rigidezza sufficiente ad evitare vibrazioni ritenute eccessive dall'ente tecnico. 5. La bussola normale deve essere dotata di cerchio azimutale. 6. La bussola normale deve essere sistemata in modo che le parti ferrose costituenti la struttura della  nave risultino il più possibile simmetricamente disposte rispetto alla bussola stessa e che le distanze di  essa dalle dette parti ferrose e dalle grandi masse ferrose non siano inferiori a quelle stabilite, in  rapporto alla lunghezza fuori tutto della nave, dai regolamenti dell'ente tecnico ferme restando le  prescrizioni del successivo Art. 140. 
 139. Bussole magnetiche di governo. 
1. Le bussole di governo principale (di rotta) devono, di regola, essere sistemate sul piano di simmetria  della nave: sono ammesse deroghe di lieve entità per quelle bussole di rotta che non esplicano la  funzione di bussola normale. Esse devono essere sistemate in posizione tale che il timoniere possa  agevolmente leggere la rotta, con o senza lente di ingrandimento. 2. La sovrastruttura entro cui è sistemata la bussola di rotta deve essere di materiale amagnetico nella  zona circostante la bussola stessa. È ammesso l'impiego di materiale ferroso a condizione che le  strutture, sia dal ponte di sostegno della sovrastruttura sia di quest'ultima, siano disposte per quanto  possibile simmetricamente rispetto alla bussola e ad una distanza da essa non inferiore al 65 per cento  di quella prescritta per la bussola normale; tale distanza non deve essere comunque inferiore ad un  metro. 3. Le parti mobili dell'apparecchio di governo costruite con materiale ferroso devono essere disposte in  modo da non influenzare la bussola di rotta. 4. Le bussole magnetiche che sono situate presso stazioni di governo ausiliarie devono essere  sistemate ad una distanza da parti ed oggetti di ferro non inferiore al 50 per cento di quella prescritta  per la bussola normale; tale distanza non deve essere comunque inferiore ad un metro. 
140. Precauzioni e prescrizioni per le apparecchiature in materiale ferroso e per le apparecchiature e  linee elettriche nei riguardi delle bussole magnetiche. 
1. Le apparecchiature di materiale ferroso, le apparecchiature elettriche ed i cavi conduttori di  corrente continua devono essere sistemati ad opportuna distanza dalle bussole magnetiche, in modo da  non provocare in esse deviazioni. 2. Per ciascuna apparecchiatura deve essere determinata la distanza minima dalla bussola normale  (distanza di protezione) alla quale può essere installata l'apparecchiatura stessa. Nel caso di grandi  apparecchiature è ammesso che le grandi masse ferrose, la cui sostituzione comporterebbe un lavoro  considerevole, siano considerate come parte integrante dello scafo e che,
pertanto, la determinazione  della distanza di protezione sia limitata alle sole parti facilmente smontabili. 3. La distanza di protezione è stabilita dal costruttore ed è debitamente riportata in modo indelebile  sull'apparecchiatura. 4. Gli elementi dei quali non si conosce la distanza di protezione non possono essere installati a  distanza inferiore a 7 metri dalla bussola normale, salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a  60 metri, per le quali tale distanza può essere ridotta a 5 metri. 5. Le distanze di protezione possono essere ridotte, per la bussola di rotta, al 75 per cento dei valori  determinati nei riguardi della bussola normale, ed al 50 cento dei valori stessi, per le bussole di governo  secondarie. 6. Gli elementi dei quali non si conosce la distanza di protezione devono distare non meno di 5 metri  dalla bussola di rotta e 3,50 metri dalle bussole di governo ausiliarie. 7. Il complesso di cavi elettrici conduttori di corrente continua, esclusi i solenoidi usati per la  compensazione, installati a meno di 5 metri dalle bussole magnetiche, deve essere sistemato in modo  non induttivo. Le gaffe di sostegno delle condutture elettriche ed i rivestimenti di queste, nelle  vicinanze delle bussole magnetiche, devono essere di materiale non ferroso. 8. Le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, abilitate a navigazione non superiore alla costiera,  possono essere esentate dalle prescrizioni inerenti apparecchiature magnetiche ed elettriche e linee  elettriche, se tali apparecchiature e linee, pur essendo attivate, non influenzano in maniera anomala il  funzionamento delle bussole magnetiche posizionate a bordo. 
141. Sistemazione e collaudi delle bussole magnetiche; compensazione e verifiche periodiche delle  stesse. 
1. Per le navi a scafo metallico la posizione e la sistemazione delle bussole magnetiche devono essere  approvate dall'ente tecnico sulla base di disegni sottopostigli in fase di costruzione della nave. 2. Le bussole magnetiche non devono essere sistemate a meno di 2 metri una dall'altra, salvo per navi  lunghe fuori tutto meno di 60 metri, per le quali tale distanza può essere ridotta a 1,80 metri. 3. Le bussole magnetiche di dotazione, che devono essere di tipo corrispondente alle norme in vigore, 
devono essere collaudate dall'ente tecnico prima della loro messa in opera, essere quindi ispezionate a  bordo almeno ogni due anni e verificate almeno ogni quattro anni. 4. Prima dell'entrata in esercizio della nave deve essere effettuata la compensazione completa delle  bussole magnetiche. 5. La compensazione delle bussole magnetiche deve essere ricontrollata e se del caso ripetuta ogni  anno per le navi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e ogni due anni per le rimanenti navi, con la  determinazione della curva delle deviazioni residue. Tali controlli dovranno comunque essere ripetuti  nei seguenti casi: a) dopo una notevole trasformazione che abbia alterato la massa magnetica della nave; b) dopo importanti lavori in cui sia stato fatto uso di saldatura elettrica; c) quando la nave sia stata colpita dal fulmine; d) quando alle bussole normali o di rotta vengano comunque rilevate deviazioni anormali; e) dopo modifiche alla rete ed alle apparecchiature elettriche e radioelettriche; f) dopo un periodo di disarmo superiore a tre mesi. 6. La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone  particolarmente competenti, autorizzate dall'autorità marittima. A compensazione avvenuta, devono  essere rilasciate le tabelle delle deviazioni residue, tabelle che, dopo essere state controfirmate  dall'autorità marittima, devono essere esposte in punto ben visibile sul ponte di comando. 7. Il Ministero può concedere esenzioni dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo. 
142. Strumenti, dotazioni di rotta e pubblicazioni. 
1. Le navi abilitate a viaggi internazionali lunghi e viaggi internazionali brevi devono essere dotate di: a) un cronometro; b) un orologio di confronto (mostra o cronografo); c) due orologi da parete: uno nella stazione di governo principale e uno nel locale macchine; d) un barometro e un barografo; e) un termometro e uno psicrometro; f) due binocoli di tipo prismatico; g) per le navi non munite di girobussola due semicerchi graduati con alidada di rilevamento sistemati  sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio, o semicerchio, sistemati sul ponte di comando in 
posizione centrale, purché abbia libera la visione almeno nei due quartieri prodieri della nave; h) uno scandaglio con sagola sufficiente per fondali di 40 metri, debitamente graduata e piombo di  peso circa 8 chilogrammi; i) uno scandaglio con sagola sufficiente per fondali di 100 metri, debitamente graduata e piombo di  peso circa 15 chilogrammi; l) ripetitori dell'angolo di barra e contagiri delle eliche indicanti anche il senso di marcia con  quadranti opportunamente illuminati, sistemati sul ponte di comando ed in sala macchine nonché sulle  alette di plancia delle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento aventi lunghezza 25 metri o più; m) un solcometro meccanico per navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del  presente regolamento, nonché uno elettromeccanico con indicatori sul ponte di comando ed in sala  macchine per navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; n) carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche di cui al precedente Art. 136, come portolani, effemeridi  astronomiche, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, annuari delle maree, tavole nautiche,  radioservizi, pubblicazioni varie di aggiornamento, norme per la tenuta ed aggiornamento delle  pubblicazioni nautiche edite dai servizi idrografici di Stato; o) compasso, parallele e rapportatore: doppia dotazione per tutte le navi abilitate a viaggi  internazionali lunghi o brevi; p) codice dei segnali per tutte le navi abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa e per tutte le  navi munite di apparato radioelettrico; q) una serie completa delle bandiere prescritte dal codice dei segnali ed inoltre le bandiere del  proprio nominativo internazionale; r) lampada per segnalazioni diurne con le prescritte lampadine di rispetto; s) due sestanti; t) codice della navigazione e relativo regolamento, codice civile, presente regolamento; regolamento  per evitare gli abbordi in mare, legge n. 616 del 6 giugno 1962 sulla sicurezza della navigazione,  convenzione. 2. Le navi abilitate a navigazione nazionale devono avere le dotazioni di cui al precedente comma 1,  con le seguenti varianti: - se non è imbarcato almeno un diplomato capitano di lungo corso non sono
prescritti il sestante, il  cronometro, l'orologio di confronto, le effemeridi astronomiche e gli annuari delle maree; - non è prescritta la dotazione del codice civile; - è sufficiente la dotazione di: a) un binocolo di tipo prismatico; b) uno scandaglio con sagola debitamente graduata per fondali di 40 metri. 3. Le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale) devono avere le seguenti  dotazioni: a) un orologio, un barometro, uno scandaglio per piccole profondità, un binocolo; b) due semicerchi di rilevamento sulle ali del ponte di comando, oppure un cerchio o semicerchio,  con buona visibilità nei settori prodieri; c) carte nautiche, portolani, elenchi dei fari, fanali e segnalamenti marittimi, in relazione ai viaggi da  effettuare; d) compasso, parallele e rapportatore; e) codice della navigazione e relativo regolamento, regolamento per evitare gli abbordi in mare e  codice dei segnali nei casi previsti dal precedente comma 1; f) le bandiere del proprio nominativo internazionale, per le navi alle quali è stato assegnato. 4. Le navi abilitate a navigazione nazionale litoranea e locale devono avere le seguenti dotazioni: a) un orologio; b) uno scandaglio; c) carte nautiche della zona; d) bandiere del nominativo, se assegnato; e) codice dei segnali, nei casi previsti dal precedente comma 1. 
143. Altri strumenti di ausilio alla navigazione. 
1. Su parere del Comitato centrale della sicurezza della navigazione, il Ministero, di concerto con il  Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, può disporre l'installazione su particolari tipi di navi di  strumenti di ausilio alla navigazione iperbolica e/o satellitare. 
Capitolo II Dotazioni varie 
144. Materiali di servizio e di rispetto delle navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione  internazionale, lunga o breve, e nazionale.
 1. Le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, ed a  navigazione nazionale, oltre agli strumenti e dotazioni di cui al precedente Art. 142, devono avere i  seguenti materiali di servizio e di rispetto: A) Materiali di servizio: a) alberatura secondo i piani della nave; ancore, catene e cavi secondo i regolamenti dell'ente  tecnico; b) fanali e segnali e apparecchi per la segnalazione sonora come prescritto dalle norme per evitare  gli abbordi in mare; c) un altoparlante autonomo portatile e un megafono; d) proiettore di ricerca e salvataggio convenientemente ubicato per le navi costruite a decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente regolamento abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla  costa; e) tele cerate, o equivalenti, per le boccaporte a chiusura non stagna, secondo i regolamenti dell'ente  tecnico. B) Materiali di rispetto: a) una muta dei fanali di navigazione ed un fanale di fonda; b) una muta completa delle tele cerate per le boccaporte a chiusura non stagna; parti di rispetto e  guarnizioni per boccaporte metalliche, portellerie e chiusure stagne, come prescritto dall'ente tecnico; c) pezzi di rispetto per la manovra del timone, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 
145. Materiali di servizio e dispensa dai materiali di rispetto per le navi a propulsione meccanica  abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale, litoranea e locale. 
1. Le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale e a  navigazione litoranea devono essere dotate dei materiali di servizio di cui al precedente Art. 144. Le  navi abilitate a navigazione locale devono essere dotate dei materiali di servizio di cui al precedente  Art. 144 punti a), b), c), d) e). 2. Per le navi di cui al precedente comma non sono prescritti i materiali di rispetto, salvo che per le  navi abilitate a navigazione costiera. 
146. Dotazione degli apparati motori. 
1. Le dotazioni di servizio e di rispetto della motrice principale, degli ausiliari e dell'impianto elettrico  sono quelle stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico. 
147. Dotazioni delle navi con caratteristiche nuove. 
1. Le navi con caratteristiche nuove devono essere fornite delle particolari dotazioni stabilite caso per  caso del Ministero, sentito l'ente tecnico. 
TITOLO VII Radiotelegrafia e radiotelefonia 
Capitolo I Prescrizioni 
148. Obbligo della stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche. 
1. Devono essere dotate di una stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche rispondente alle  prescrizioni dell'Art. 155 e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri, eccetto quelle di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate abilitate  alla navigazione nazionale costiera; b) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; c) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; d) le navi da salvataggio abilitate a navigazione internazionale. 
149. Obbligo della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche. 
1. Devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde ettometriche rispondente alle  prescrizioni dei successivi articoli e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri di stazza lorda uguale od inferiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione  non eccedente la navigazione nazionale costiera se non sono già dotate della stazione radiotelegrafica  di cui all'Art. 148; b) le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, ma inferiore a 1600 tonnellate,  se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'Art. 148; c) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate ma inferiore a 1600 tonnellate, 
se non sono dotate della stazione radiotelegrafica di cui all'Art. 148; d) tutte le navi da salvataggio, anche se già munite della stazione radiotelegrafica a norma della  lettera d) dell'Art. 148; e) tutte le navi alle quali, ai sensi dell'Art. 154, sia stata concessa esenzione dall'obbligo della  stazione radiotelegrafica. In questo caso la stazione radiotelefonica deve essere dotata, oltre che  dell'impianto ad onde ettometriche, di un impianto ricetrasmittente ad onde metriche rispondente alle  norme tecniche. 
150. Obbligo del ricevitore radiofonico. 
1. Devono essere dotate di un ricevitore radiofonico rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche,  a meno che siano già dotate di una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica ad onde ettometriche o  metriche, le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate. 
151. Obbligo della stazione radiotelefonica ad onde metriche. 
1. Devono essere dotate di una stazione radiotelefonica ad onde metriche di tipo fisso, rispondente alle  prescrizioni della Convenzione e delle norme tecniche: a) le navi da passeggeri di qualsiasi stazza lorda; b) le navi da salvataggio; c) le navi alle quali sia stata concessa l'esenzione dall'obbligo della stazione radiotelefonica ad onde  ettometriche. 2. Il Ministero, in casi eccezionali, può dispensare dall'obbligo della stazione di cui al presente articolo  le navi che trasportano passeggeri in brevi viaggi, in navigazione diurna, entro una fascia non superiore  a 500 metri dalla costa. 
152. Obbligo dell'impianto radiotelegrafico ad onde decametriche. 
1. Devono essere dotate anche di un impianto radiotelegrafico ad onde decametriche, rispondente alle  prescrizioni delle norme tecniche, le stazioni radiotelegrafiche delle navi, da passeggeri e da carico, di  stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, se costruite a decorrere dalla data di entrata in  vigore del presente regolamento, ed a 5000 tonnellate, se costruite
anteriormente alla data di entrata in  vigore del presente regolamento, e di quelle di qualunque stazza che effettuino viaggi oltre lo stretto di  Gibilterra od il Canale di Suez. 
153. Obbligo degli impianti radiogoniometro e di radioguida. 
1. Devono essere dotate di un impianto radiogoniometro, rispondente alle prescrizioni delle norme  tecniche: a) le navi da passeggeri e da carico, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; b) le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate; c) le navi da salvataggio abilitate a svolgere servizio oltre 50 miglia dalla costa. 2. In casi eccezionali il Ministero può concedere a singole navi l'esenzione dall'obbligo dell'impianto  radiogoniometro, sempreché le navi stesse siano di stazza lorda inferiore a 5000 tonnellate e l'uso di  tale apparecchio sia ritenuto non necessario, in relazione al servizio svolto, alle zone in cui si effettua la  navigazione ed alle esigenze della sicurezza della navigazione. 3. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento appartenenti  alle categorie indicate nelle lettere a), b), c) del punto 1 del presente articolo debbono essere dotate  anche di un impianto di radioguida rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche per gli impianti  radio. 
154. Esenzioni. 
1. In casi eccezionali, per giustificati motivi, il Ministero può concedere a singole navi, escluse le navi  da salvataggio, esenzioni di carattere parziale eventualmente condizionate. 2. Le esenzioni di cui al precedente comma possono essere concesse a navi adibite a viaggi nel corso  dei quali la distanza massima dalla costa, la lunghezza dei viaggi stessi, l'assenza di rischi abituali della  navigazione e le altre condizioni che riguardano la sicurezza siano tali da rendere non giustificata o non  necessaria l'applicazione delle prescrizioni del presente titolo. 
155. Requisiti tecnici. 
1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici degli impianti e delle
attrezzature radioelettriche,  previste dalla parte C del Capitolo IV della convenzione si applicano anche alle navi non soggette alla  convenzione. 
156. Precauzioni speciali contro gli incendi. 
1. È vietato porre nei locali delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche materiali facilmente  infiammabili. 2. I locali stessi devono essere dotati di almeno due estintori portatili da incendio, ad eccezione delle  navi da passeggeri e da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate e della navi da pesca di stazza  lorda inferiore a 300 tonnellate per le quali è sufficiente la dotazione di un solo estintore portatile. Tali  estintori devono essere di tipo approvato per tale specifico uso dal Ministero ed essere ubicati nelle  vicinanze della porta d'ingresso. 3. Sulle navi cisterna e sulle navi comunque destinate al trasporto di merci infiammabili, di merci che  emanino gas o vapori tossici, di esplosivi o di merci che possano dar luogo a miscele esplosive, la  ventilazione dei locali delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche deve essere particolarmente  curata. 4. L'isolamento delle antenne deve essere eseguito con speciale cura. I conduttori più soggetti alle  influenze del campo elettromagnetico di trasmissione devono essere esenti da spazi spinterometrici nei  quali possono prodursi scintille. In particolare, per le prese di terra e per i padiglioni delle antenne  devono essere applicate le prescrizioni delle norme tecniche per gli impianti radio. 5. Tutte le condutture elettriche all'impianto radio sul ponte di coperta e sulle sovrastrutture devono  rispondere alle prescrizioni dell'ente tecnico. 6. Per le navi adibite solo temporaneamente al trasporto di sostanze esplosive o di materie infiammabili  il Ministero può concedere deroghe caso per caso. 
Capitolo II Servizi d'ascolto 
157. Servizio di ascolto radiotelegrafico. 
1. Ogni nave che, in conformità all'Art. 148, è dotata di una stazione radiotelegrafica, deve avere a  bordo, durante la navigazione, almeno un ufficiale radiotelegrafista. Qualora non sia munita di  autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto permanente  sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso 500 kHz a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi  una cuffia o un altoparlante. 2. Ogni nave da passeggeri che, in conformità all'Art. 148, è dotata di una stazione radiotelegrafica  deve assicurare durante la navigazione, se munita di autoallarme radiotelegrafico, un servizio di ascolto  sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia  od un altoparlante, con le seguenti modalità: a) 8 ore giornaliere se trasporta o è autorizzata a trasportare non oltre 250 passeggeri in viaggi  internazionali; b) 8 ore giornaliere se trasporta o è autorizzata a trasportare oltre 250 passeggeri in viaggi  internazionali di durata, tra due porti consecutivi, inferiore a 16 ore; c) 8 ore giornaliere se trasporta o è autorizzata a trasportare qualsiasi numero di passeggeri in viaggi  nazionali; d) 16 ore giornaliere se trasporta o è autorizzata a trasportare oltre 250 passeggeri in viaggi  internazionali di durata, tra due porti consecutivi, superiore a 16 ore. In questo caso devono essere  presenti a bordo almeno due ufficiali radiotelegrafisti. 3. Ogni nave da carico, da pesca e da salvataggio che, in conformità all'Art. 148, è dotata di una  stazione radiotelegrafica, se munita si autoallarme radiotelegrafico deve assicurare durante la  navigazione un servizio di ascolto sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso a mezzo di un ufficiale  radiotelegrafista che usi una cuffia o un altoparlante, per un totale di almeno 8 ore al giorno. 4. Ogni nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate, ma inferiore a 1600  tonnellate, che, pur non avendone l'obbligo, sia dotata di stazione radiotelegrafica e non anche di  stazione radiotelefonica rispondente alle pertinenti norme della convenzione, se munita di autoallarme  radiotelegrafico deve assicurare durante la navigazione un servizio si ascolto sulla frequenza  radiotelegrafica di soccorso 500 kHz, a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una cuffia o un 
altoparlante di: a) 8 ore giornaliere, se abilitata alla navigazione internazionale; b) 2 ore giornaliere, se abilitata alla navigazione nazionale. 5. Ogni nave da passeggeri che, pur non avendone l'obbligo, sia munita di stazione radiotelegrafica e  non anche di stazione radiotelefonica rispondente alle pertinenti norme della convenzione, se dotata di  autoallarme radiotelegrafico deve assicurare, durante la navigazione, un servizio di ascolto sulla  frequenza radiotelegrafica di soccorso 500 kHz, a mezzo di un ufficiale radiotelegrafista che usi una  cuffia o un altoparlante, non inferiore a 2 ore giornaliere. 6. Durante il periodo di servizio di ascolto che, in conformità del presente articolo, deve essere  effettuata sulla frequenza radiotelegrafica di soccorso dall'ufficiale radiotelegrafista, quest'ultimo può  sospendere tale ascolto per il tempo in cui è occupato nel traffico su altre frequenze o in cui svolge  altri doveri inerenti al suo servizio, ma soltanto se non è praticamente possibile proseguire l'ascolto con  cuffia a due padiglioni autonomi o con altoparlante. Il servizio di ascolto deve essere sempre  assicurato da un ufficiale radiotelegrafista a mezzo di una cuffia o di un altoparlante durante i periodi  di silenzio prescritti per il servizio radiotelegrafico dal regolamento per le radiocomunicazioni. 7. Su tutte le navi dotate di un autoallarme radiotelegrafico, detto apparato deve restare in funzione  mentre la nave è in navigazione ogni qualvolta non venga effettuato il servizio di ascolto previsto dai  commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e, quando possibile, durante le operazioni radiogoniometriche. 8. Il servizio di ascolto previsto nel presente articolo deve essere mantenuto possibilmente durante i  periodi prescritti per il servizio radiotelegrafico dal regolamento delle radiocomunicazioni. 9. Sulle navi che effettuano navigazione nazionale la cui durata è inferiore alle 24 ore, le ore di ascolto  radiotelegrafico, ai fini della sicurezza della navigazione, devono essere proporzionate alla durata della  navigazione stessa nelle 24 ore e detta proporzione deve essere di 3 a 1, con un minimo di 4 ore di  ascolto. 
158. Servizio di ascolto radiotelefonico. 
1. Ogni nave che, conformemente all'Art. 149, è dotata di una stazione
radiotelefonica, deve avere a  bordo, per ragioni di sicurezza, almeno un operatore radiotelefonista (che può essere qualsiasi membro  dell'equipaggio) titolare di un certificato per la radiotelefonia adeguato al tipo di stazione  radiotelefonica della nave. 2. Le navi di cui al comma precedente, tranne le navi da pesca, devono assicurare, durante la  navigazione, un servizio di ascolto permanente sulla frequenza internazionale di soccorso per la  radiotelefonia 2182 kHz a mezzo di un ricevitore radiotelefonico per tale ascolto, o di un autoallarme  radiotelefonico, rispondente alle norme tecniche ubicato in timoneria. 3. Le navi che in conformità agli Artt. 148 e 149 sono dotate di una stazione radiotelegrafica, devono  assicurare durante la navigazione un servizio di ascolto permanente sulla frequenza internazionale di  soccorso per la radiotelefonia 2182 kHz a mezzo di un ricevitore radiotelefonico per tale ascolto o a  mezzo di una autoallarme radiotelefonico, rispondente alle norme tecniche per impianti radio, ubicato in  timoneria oppure nella stazione radiotelegrafica della nave, se ascritta alla prima categoria ai fini del  servizio di corrispondenza pubblica. 4. Se il servizio di ascolto permanente di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene effettuato a mezzo di un  autoallarme radiotelefonico, il dispositivo silenziatore di tale apparato deve essere escluso. Tale  dispositivo può essere incluso solo nel caso che, a giudizio del comandante, le condizioni sono tali che  l'ascolto con il silenziatore escluso potrebbe compromettere la sicurezza della navigazione della nave.  In tale caso, per quanto possibile, il dispositivo silenziatore deve essere escluso durante i periodi di  ascolto previsti dal regolamento delle radiocomunicazioni per il servizio radiotelefonico. 
159. Servizio di ascolto radiotelefonico su onde metriche. 
1. A bordo delle navi munite di una stazione radiotelefonica a onde metriche in conformità all'Art. 151,  l'ascolto deve essere assicurato sul ponte di comando durante i periodi e sui canali di ascolto prescritti  dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni. 
Capitolo III
Giornali radio e varie 
160. Giornale radiotelegrafico. 
1. Il giornale radiotelegrafico prescritto dal regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di  stazione radiotelegrafica deve corrispondere al modello approvato dal Ministero e deve essere  conservato nella cabina radiotelegrafica. 2. Ogni ufficiale radiotelegrafista deve annotare nel registro il suo nome, l'ora in cui inizia e cessa il  servizio di guardia e tutti gli avvenimenti concernenti il servizio radio verificatisi durante il suo turno di  guardia, in particolare quelli che riguardano la sicurezza della vita umana in mare. 3. Nel giornale devono essere riportati inoltre i seguenti dati: a) le registrazioni prescritte dal regolamento delle radiocomunicazioni; b) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica); c) dichiarazione giornaliera che la prescrizione della lettera g), regola 10, capitolo IV della  convenzione è stata osservata; d) dettagli delle prove del trasmettitore di riserva e della sorgente di energia di riserva eseguite  conformemente alla lettera u), regola 10, capitolo IV della convenzione; e) sulle navi munite di autoallarme radiotelegrafico, i dettagli delle prove eseguite conformemente  alla lettera c), regola 11, capitolo IV della convenzione; f) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritta dalla lettera j),  regola 13, capitolo IV della convenzione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per  quanto riguarda i trasmettitori sistemati sulle imbarcazioni di salvataggio a motore; g) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carico) prescritta dalla lettera i),  regola 14, capitolo IV della convenzione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per  quanto riguarda il trasmettitore dell'apparecchio portatile per natanti di salvataggio. 
161. Giornale radiotelefonico. 
1. Il giornale radiotelefonico prescritto dal regolamento delle radiocomunicazioni per le navi dotate di  stazione radiotelefonica deve corrispondere al modello approvato dal Ministero e deve essere  conservato nel locale in cui viene effettuato il servizio di ascolto.
2. Chiunque effettua il servizio di ascolto conformemente all'Art. 158 deve annotare nel giornale il suo  nome e i dettagli di tutti gli avvenimenti concernenti il servizio radio verificatisi durante il suo servizio di  guardia, in particolare quelli che riguardano la sicurezza della vita umana in mare. 3. Nel giornale devono essere riportati inoltre i seguenti dati: a) le registrazioni prescritte dal regolamento delle radiocomunicazioni; b) l'ora in cui ha inizio il servizio di ascolto alla partenza della nave dal porto e l'ora in cui ha termine  tale servizio all'arrivo della nave nel porto; c) l'ora in cui è interrotto il servizio di ascolto e le ragioni di tale interruzione, nonché l'ora di ripresa  del servizio stesso; d) dettagli sulla manutenzione della batterie (compresa la data di carica) prescritta dalla lettera l),  regola 16, capitolo IV della convenzione; e) dettagli sulla manutenzione delle batterie (compresa la data di carica) prescritte dalla lettera i),  regola 14, capitolo IV della convenzione e dettagli delle prove prescritte dallo stesso comma per  quanto riguarda il trasmettitore dell'apparecchio portatile per natanti di salvataggio. 
162. Controllo dei giornali radiotelegrafico e radiotelefonico. 
1. I giornali radiotelegrafico e radiotelefonico devono essere tenuti a disposizione dei funzionari  autorizzati dal Ministero ad eseguire il controllo. 
163. Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelegrafica. 
1. La stazione radiotelegrafica, oltre al giornale di cui all'Art. 160, deve essere dotata dei seguenti  documenti: a) la licenza di esercizio corredata dal verbale di collaudo e dai verbali di ispezione; b) il certificato di ogni operatore; c) il codice internazionale dei segnali e i relativi allegati; d) l'elenco alfabetico degli indicativi di chiamata; e) la nomenclatura delle stazioni costiere; f) la nomenclatura delle stazioni di navi; g) la nomenclatura delle stazioni di radiorilevamento e che effettuano servizi speciali; h) il manuale ad uso dei servizi mobile marittimo e mobile marittimo via satellite, nonché le 
disposizioni del presente regolamento riguardanti il servizio delle radiocomunicazioni a bordo delle navi; i) le tariffe telegrafiche dei Paesi ai quali la stazione trasmette più frequentemente radiotelegrammi; l) le istruzioni sul servizio dei telegrammi e dei radiotelegrammi; m) un disegno di massima del profilo longitudinale della nave da cui risultino, in scala o quotate, tutte  le antenne di servizio e i cavi metallici componenti l'attrezzatura della nave, correnti nelle immediate  vicinanze dell'antenna principale e con andamento sensibilmente parallelo ad essa; n) il quaderno contenente i dati delle calibrazioni dei radiogoniometri e dei contributi della loro  esattezza e il registro dei rilevamenti radiogoniometrici; o) le monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione; p) lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo, per le installazioni effettuate dopo il 14  gennaio 1968. 
164. Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelefonica. 
1. La stazione radiotelefonica, oltre al giornale di cui all'Art. 161, deve essere dotata dei seguenti  documenti: a) la licenza di esercizio corredata del verbale di collaudo e dei verbali di ispezione; b) il certificato dell'operatore; c) il codice internazionale dei segnali e relativi allegati; d) il manuale ad uso dei servizi mobile marittimo e mobile marittimo via satellite oppure un estratto di  esso contenente le informazioni concernenti il servizio radiotelefonico; e) le monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione; f) lo schema elettrico dell'impianto radioelettrico di bordo, per le installazioni effettate dopo il 14  gennaio 1968; g) la nomenclatura delle stazioni costiere oppure un estratto di essa contenente le informazioni  relative alle stazioni costiere radiotelefoniche nazionali e quelle estere, necessarie per l'esecuzione del  servizio. 
165. Ora di riferimento della stazione radioelettrica. 
1. L'orologio di servizio della stazione radiotelegrafica e radiotelefonica deve essere regolato sul tempo  universale coordinato (U.T.C.).
2. Quando è prescritta l'indicazione di un orario, questa deve essere effettuata sempre secondo l'ora  indicata dall'orologio di servizio. 
166. Altri obblighi. 
1. L'applicazione delle norme relative ai servizi radioelettrici per la sicurezza della navigazione non  esonera l'armatore da ogni altro obbligo fissato dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni  per le stazioni di bordo, in relazione alla categoria assegnata alla nave, ai fini del servizio della pubblica  corrispondenza. 
167. Impianti non obbligatori. 
1. Nel caso di navi che, pur non avendone l'obbligo, sono dotate di impianti radioelettrici, questi devono  rispondere a tutti i requisiti stabiliti dalle norme tecniche. Nel caso di apparati radioelettrici non  disciplinati dalle norme tecniche per gli impianti radio, questi devono essere conformi alle prescrizioni  stabilite, caso per caso, dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. 
168. Servizio meteorologico. 
1. Le navi dotate di impianti radioelettrici devono osservare le norme sul servizio meteorologico  determinate dal Ministero di concerto con i Ministeri delle Poste e Telecomunicazioni e della Difesa. 
LIBRO III DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TIPI DI NAVI E PER GALLEGGIANTI 
TITOLO I Navi cisterna 
169. Cisterne del carico ed altri locali pericolosi. 
1. La zona delle cisterne del carico deve essere separata dagli altri locali della nave a mezzo di  intercapedini o altri adatti spazi, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 2. Idonei mezzi devono essere sistemati per lo sfogo all'esterno della nave dei gas o dei vapori generati 
dal carico, secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 3. I boccaportelli di accesso e le aperture per il lavaggio delle cisterne del carico devono essere muniti  di chiusure costituite da portelli stagni aventi le caratteristiche prescritte nei regolamenti dell'ente  tecnico. 4. Opportune precauzioni, rispondenti ai regolamenti dell'ente tecnico, devono essere adottate per quei  locali o zone della nave in cui possono raccogliersi gas oppure vapori infiammabili o esplosivi o,  comunque, pericolosi o nocivi generati dal carico. 5. Inoltre la nave deve essere dotata di un apparecchio rivelatore di miscele esplosive, nonché di un  apparecchio rivelatore di gas tossici. 
170. Impianto elettrico. 
1. È vietato, per l'impianto elettrico delle navi cisterna, il sistema principale di distribuzione unipolare,  detto del «ritorno per scafo» ed i sistemi di distribuzione con collegamento del neutro a massa. L'ente  tecnico può permettere per motivate esigenze la connessione a massa del neutro in reti di forza a  corrente alternata con tensione maggiore o eguale a 3000 V purché ogni possibile corrente risultante  non passi direttamente attraverso alcun luogo pericoloso. 
171. Protezione contro gli incendi. 
1. Alle navi cisterna si applicano le norme del libro II titolo III del presente regolamento. Inoltre, alle  navi costruite a decorrere dal 1° gennaio 1980 si applicano le prescrizioni addizionali stabilite nei  commi seguenti. 2. Le navi di portata lorda uguale o superiore a 40000 tonnellate devono essere dotate di un impianto  di gas inerte per la protezione delle cisterne del carico corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico. 3. Le navi adibite al trasporto di petrolio greggio di portata lorda compresa tra 20000 e 40000  tonnellate devono pure essere dotate dell'impianto a gas inerte di cui al comma 2, salvo i casi in cui le  macchine di lavaggio delle cisterne del carico abbiano capacità inferiore a 60 metri cubi/ora e la  sistemazione dell'impianto di gas inerte non sia giudicata dall'ente tecnico pratica e ragionevole in 
relazione alle caratteristiche di progetto della nave. 4. Le navi adibite al trasporto di prodotti raffinati di portata lorda compresa tra 20000 e 40000  tonnellate devono essere dotate dell'impianto di gas inerte di cui al comma 2 solo nel caso abbiano  macchinette per il lavaggio delle cisterne del carico di capacità superiore a 60 metri cubi/ora. 5. Le navi cisterna di portata lorda non inferiore a 2000 tonnellate, che non siano dotate di un impianto  fisso di estinzione incendio a schiuma per il ponte, devono essere dotate di un impianto di estinzione  mobile a schiuma di caratteristiche corrispondenti ai regolamenti dell'ente tecnico per l'estinzione nella  zona delle cisterne del carico di incendi determinati da spandimenti di petrolio. 6. I mezzi di estinzione incendio delle navi gasiere e chimichiere devono corrispondere alle norme  internazionali recepite nell'ordinamento nazionale e per, quanto ritenuto pratico e ragionevole dall'ente  tecnico, ai regolamenti dello stesso relativi alle navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore  del presente regolamento. 7. Tutte le navi cisterna, indipendentemente dalla loro portata lorda, dotate di un sistema di lavaggio  delle cisterne del carico con il petrolio greggio devono avere un impianto di gas inerte per la protezione  delle cisterne del carico corrispondente ai regolamenti dell'ente tecnico. 8. Le disposizioni dei commi da 2 a 7 si applicano anche alle navi cisterna straniere che toccano porti  italiani. 
172. Postazioni per elicotteri. 
1. La robustezza della zona di atterraggio di elicotteri e l'adeguatezza dei mezzi antincendio deve  corrispondere alle norme di cui alla lettera h) dell'Art. 10 ed ai regolamenti dell'ente tecnico. 
173. Mezzi di salvataggio. 
1. I mezzi di salvataggio delle navi cisterna, delle navi chimichiere e delle navi gasiere devono  soddisfare alle norme di cui al libro II, titolo IV, capitolo IV per le navi da carico. Le navi costruite a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda superiore a 200  tonnellate abilitate a navigazione nazionale litoranea devono tuttavia avere
almeno una imbarcazione di  salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone imbarcate, ammainabile da un solo lato, e  zattere di salvataggio di capacità sufficiente per almeno il 50 per cento delle persone imbarcate, ed  essere sistemate in posizione tale da evitare, per quanto possibile, danni provocati da incendi od  esplosioni. 2. In aggiunta a quanto sopra: (i) sulle navi chimichiere e sulle navi gasiere il cui carico sia suscettibile di emettere vapori o gas  tossici, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le imbarcazioni di  salvataggio devono essere dotate di impianto autonomo di alimentazione d'aria secondo i regolamenti  dell'ente tecnico; (ii) sulle navi cisterna, sulle navi chimichiere e sulle navi gasiere che trasportano carichi aventi punto  di infiammabilità minore o eguale a 60 °C, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente regolamento, le imbarcazioni di salvataggio devono essere resistenti al fuoco e rispondenti  alle norme della convenzione. Sulle predette navi abilitate a navigazione costiera o litoranea il Ministero sentito l'ente tecnico, può  consentire l'impiego di imbarcazioni di salvataggio resistenti al fuoco non pienamente rispondenti alle  norme della convenzione o di imbarcazioni di tipo non resistente al fuoco qualora non ritenga pratica e  ragionevole la sistemazione delle imbarcazioni di cui al precedente comma e a condizione che il  numero delle persone a bordo sia non superiore a 8. 3. Le navi cisterna costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento di  stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate devono avere non meno di 4 imbarcazioni di  salvataggio, una metà delle quali deve essere sistemata nella parte poppiera e l'altra metà a centro  nave, ad eccezione delle navi che non hanno sovrastrutture centrali, sulle quali tutte le imbarcazioni  devono essere sistemate nella parte poppiera. Su una nave che non abbia sovrastrutture centrali è  consentito che vi sia una sola imbarcazione di salvataggio per ciascun lato della nave a condizione che  siano sistemate zattere di salvataggio, oltre a quella di cui all'Art. 113, comma 6, sufficienti per almeno  la metà del numero totale delle persone a bordo e che le imbarcazioni: - non siano di lunghezza superiore a 8,5 metri;
- siano ubicate il più a proravia possibile. Su navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore  del presente regolamento di lunghezza uguale o superiore ad 80 metri ciascuna imbarcazione deve  essere ubicata in modo che la sua estremità poppiera si trovi ad una lunghezza e mezza  dell'imbarcazione stessa a proravia dell'elica e che l'estremità poppiera sia a poppavia della zona delle  cisterne del carico; - siano sistemate il più vicino possibile al livello del mare in relazione alla necessità di prontezza di  ammaino, compatibilmente con le esigenze di protezione dai colpi di mare. 4. L'alimentazione delle boette luminose dei salvagente anulari che ne sono dotati deve avvenire  mediante pile elettriche. 5. Per le navi cisterna di stazza lorda uguale o superiore a 3000 tonnellate costruite anteriormente al  19 novembre 1952 l'autorità marittima può consentire che abbiano le imbarcazioni prescritte per le  altre navi da carico. 
TITOLO II Navi da passeggeri che trasportano veicoli per merci e il relativo personale 
174. Limitazione del numero delle persone a bordo. 
1. Le norme del presente articolo si applicano alle navi da passeggeri in navigazione internazionale e a  quelle in navigazione nazionale costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento, appositamente progettate per il trasporto di veicoli per merci e del personale  accompagnante gli stessi, nel caso in cui il numero totale delle persone a bordo di età superiore ad un  anno, che non facciano parte dell'equipaggio né siano imbarcate per l'esigenze della nave, sia  superiore a 12. 2. Su tali navi, se il numero totale delle persone a bordo citato nel precedente comma non eccede il  valore di N ottenuto dalla formula N=12+A/25 (essendo A l'area totale di ponte in metri quadrati degli  spazi disponibili per la caricazione dei veicoli per merci, ed essendo non inferiore a 4 metri l'altezza  dell'interponte di tali spazi sia nelle posizioni destinate ai veicoli sia in corrispondenza delle entrate a tali  spazi), è consentito sistemare porte stagne sulle paratie stagne di divisione tra i locali del carico a 
qualunque livello. Tali navi devono però soddisfare alle condizioni seguenti: a) il numero massimo di passeggeri per le quali esse possono essere autorizzate non deve superare  N, b) nelle verifiche di stabilità in condizioni di avaria di cui all'Art. 57 del presente regolamento la  permeabilità degli spazi per il carico da adibire al trasporto dei veicoli per merci deve ottenersi da un  calcolo nel quale i veicoli per merci ed i contenitori sono assunti non stagni e la loro permeabilità è  assunta pari a 0,65. In nessun caso la permeabilità degli spazi per il carico di veicoli per merci e di  contenitori deve essere presa inferiore a 0,60; c) le caratteristiche delle suddette porte sulle paratie stagne devono corrispondere alle norme  dell'ente tecnico. 3. La limitazione del numero delle persone a bordo si applica anche nel caso in cui le navi di cui ai  commi precedenti trasportano autovetture. 
TITOLO III Navi adibite al trasporto di autoveicoli 
175. Locali per il trasporto di autoveicoli. 
1. Sulle navi oggetto del presente titolo, la compartimentazione tagliafuoco, le sistemazioni fisse contro  gli incendi, le dotazioni ed i mezzi mobili antincendio, la ventilazione, gli impianti e le apparecchiature  elettriche, i mezzi di comunicazione ed i mezzi di sfuggita dei locali adibiti al trasporto di autoveicoli,  compresi i locali da carico roll-on roll-off come definiti nella convenzione devono essere conformi alle  pertinenti norme della convenzione stessa, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei  regolamenti dell'ente tecnico. 2. Un impianto automatico di segnalazione incendio, avente le caratteristiche stabilite nei regolamenti  dell'ente tecnico, deve essere sistemato anche nei locali di categoria speciale, come definiti nella  convenzione, di tutte le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente regolamento. Il suddetto impianto deve essere sistemato anche nei locali di categoria speciale delle navi da  passeggeri costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, per i quali  non sia previsto un servizio di guardia continuo durante il viaggio. 3. Nei locali di categoria speciale, nei locali autorimessa e negli interponti adibiti al trasporto di  autoveicoli con combustibile nei serbatoi per la loro propulsione su navi costruite anteriormente alla  data di entrata in vigore del presente regolamento deve essere accertata l'efficienza dell'impianto  automatico di segnalazione incendi che protegge i suddetti locali, mediante prova pratica di  funzionamento da eseguirsi secondo modalità a giudizio dell'ente tecnico. Qualora sia necessario, a  seguito di tale prova, l'impianto deve essere modificato oppure integrato da un impianto avvisatore a  fumo, entro il termine di tempo stabilito dall'autorità marittima, sentito l'ente tecnico. 4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle navi da passeggeri  straniere che toccano i porti italiani. 
176. Attestazione di idoneità. 
1. L'idoneità di tutte le navi di bandiera italiana e di quelle di bandiera straniera costruite anteriormente  al 1° settembre 1984 ad effettuare il trasporto di autoveicoli con il serbatoio contenente combustibile  per il motore deve essere attestata dall'ente tecnico. 2. Per le navi di bandiera straniera costruite anteriormente al 1° settembre 1984 l'idoneità al suddetto  trasporto può essere certificata da apposita dichiarazione di conformità alle pertinenti regole degli  emendamenti 1981 alla SOLAS 74 rilasciata dall'Amministrazione di bandiera. 
TITOLO IV Rimorchiatori e navi da salvataggio 
177. Protezione contro gli incendi e mezzi di salvataggio. 
1. I rimorchiatori e le navi di salvataggio devono avere protezione contro gli incendi secondo le  prescrizioni dell'Art. 87 del presente regolamento. 2. I mezzi di salvataggio dei rimorchiatori devono rispondere, in generale, alle pertinenti prescrizioni  per la navi da carico. 
178. Caratteristiche dello scafo e dell'apparato motore. 
1. Lo scafo e l'apparato motore dei rimorchiatori e delle navi oggetto del presente titolo devono  soddisfare alle seguenti prescrizioni: - avere ponte completo e mezzo cassero o cassero prodiero o almeno una forte insellatura a prora;  tale condizione vale anche nel caso di rimorchiatori o navi di salvataggio non soggette ad assegnazione  di bordo libero quando abilitate a navigazione più estesa di quella locale; - avere stabilità adeguata e ampia superficie di deriva. 2. L'idoneità delle suddette caratteristiche in relazione al servizio sarà stabilita in conformità ai  regolamenti dell'ente tecnico. 
179. Dispositivi di sganciamento. 
1. I ganci di rimorchio devono essere provvisti di un mezzo di sganciamento rapido, idoneo a  funzionare sotto tiro ed azionabile a distanza dalla plancia comando o dalle immediate adiacenze. 2. Quando, in luogo del gancio di rimorchio è sistemato un verricello di rimorchio, deve essere possibile  effettuare il rilascio con un mezzo di sicurezza equivalente a quello di cui al precedente comma 1. 
180. Navi usate occasionalmente come rimorchiatori. 
1. L'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, può autorizzare navi diverse dai rimorchiatori ad eseguire  operazioni di rimorchio occasionali qualora ne sia accertata la specifica idoneità per il viaggio  prestabilito anche in relazione all'unità da rimorchiare. 
181. Navi rimorchiate. 
1. Per le navi che devono effettuare un viaggio di trasferimento a rimorchio da una località ad un'altra  deve essere accertata dall'ente tecnico, in conformità ai propri regolamenti, la specifica idoneità alla  navigazione a rimorchio per la destinazione prestabilita. 
TITOLO V Navi da pesca
 182. Applicazione. 
1. Le norme del presente titolo si applicano alle navi da pesca non soggette alla normativa di cui  all'Art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51. 
183. Protezione contro gli incendi. 
1. Le navi da pesca devono avere protezione contro gli incendi secondo le prescrizioni dell'Art. 87 di  questo regolamento. 
184. Stabilità. 
1. Fermo restando quanto stabilito al libro II titolo I, le navi da pesca devono essere sottoposte a prova  di stabilità sotto il controllo dell'ente tecnico al fine di accertare i dati di stabilità almeno nelle seguenti  condizioni di carico: a) nave vacante; b) nave in assetto di pesca senza carico di pesce; c) nave al rientro dalla campagna di pesca con il pieno di pescato. 2. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri può essere concesso che le verifiche di  stabilità siano limitate a condizione che siano in ogni caso accertati almeno i dati di stabilità della nave  in assetto di carico che, a giudizio dell'ente tecnico, risultino più severi nei riguardi della stabilità. 3. L'armatore deve fornire al comandante della nave adeguate istruzioni riguardanti la stabilità. 4. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controllate dall'ente tecnico che deve  trasmetterne copia al Ministero. 
185. Mezzi di salvataggio. 
1. Le navi destinate alla pesca oceanica oltre gli Stretti ed alla pesca d'altura del mare Mediterraneo  devono avere i seguenti mezzi collettivi di salvataggio: a) su ciascun lato della nave, imbarcazioni di salvataggio di capacità complessiva sufficiente per  accogliere la metà del numero totale delle persone a bordo. Ogni imbarcazione deve avere lunghezza  non inferiore a 4,90 metri ed essere sospesa ad una coppia di gru;
b) zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere la metà del numero totale  delle persone a bordo. 2. In alternativa a quanto stabilito al comma precedente le navi destinate alla pesca d'altura nel mare  Mediterraneo e quelle che esercitano la pesca lungo le coste oceaniche della Spagna, del Portogallo  ed occidentali dell'Africa fino al Senegal, ad una distanza non superiore a 40 miglia da porti o  ancoraggi sicuri, possono avere: a) nel caso di navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, la sistemazione di una sola  imbarcazione di lunghezza non inferiore a 4,90 metri e di capacità sufficiente ad accogliere tutte le  persone a bordo, ferme restando le prescrizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1; b) nel caso di navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate ed aventi a bordo non più di 12 persone,  la sistemazione di una sola imbarcazione di salvataggio di lunghezza non inferiore a 3,70 metri,  sufficiente ad accogliere la metà delle persone imbarcate, e zattere gonfiabili in numero non inferiore a  due aventi capacità complessiva sufficiente ad accogliere il 200 per cento delle persone a bordo. 2. In sostituzione dei mezzi di salvataggio prescritti ai commi precedenti di questo articolo le navi da  pesca aventi lunghezza inferiore a 85 metri possono avere: a) per ogni lato della nave una o più zattere di salvataggio di capacità complessiva almeno uguale al  numero delle persone imbarcate; b) zattere di salvataggio aggiuntive qualora le zattere prescritte alla precedente lettera a) non  possano essere prontamente spostate da un lato all'altro della nave, in modo che la capacità  complessiva delle zattere di salvataggio su ogni lato sia almeno uguale al 150 per cento del numero  delle persone imbarcate; c) un battello di emergenza. Se tale battello è anche imbarcazione di salvataggio, di esso può essere  tenuto conto per determinare la capacità complessiva prescritta alla precedente lettere a). In tal caso  la capacità complessiva disponibile su ognuno dei due lati della nave deve essere almeno uguale al 150  per cento del numero delle persone imbarcate. Nell'eventualità che un mezzo di salvataggio si perda o sia reso inservibile, devono comunque essere  disponibili per l'impiego, su ognuno dei lati della nave, mezzi collettivi di salvataggio di capacità 
complessiva almeno uguale al numero totale delle persone imbarcate. 
186. Segnali di soccorso. 
1. Tutte le navi da pesca devono almeno avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze: a) 18 razzi a paracadute a luce rossa; b) 6 segnali a mano a stelle rosse; c) lampada per segnalazioni diurne di cui all'Art. 75, per le navi di cui allo stesso articolo. 2. Le navi da pesca destinate alla pesca oceanica oltre agli Stretti devono anche avere: a) 6 razzi a paracadute a luce rossa, se di stazza uguale o superiore a 25 tonnellate; b) 6 segnali a mano a stelle rosse se di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate. 
TITOLO VI Navi ad uso privato ed altre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate a propulsione meccanica  e di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate a propulsione diversa da quella meccanica 
187. Scafo, apparato motore e impianto elettrico. 
1. I materiali e le strutture dello scafo, l'apparato motore, i macchinari ausiliari e l'impianto elettrico  devono corrispondere ai regolamenti dell'ente tecnico in relazione alla specie di navigazione ed  all'impiego cui le navi di cui al presente titolo sono abilitate. 2. Corrimani, parapetti e altri adeguati mezzi di appiglio per le persone devono essere sistemati sul  ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie. 3. Gli organi di governo e l'armamento marinaresco devono corrispondere ai regolamenti dell'ente  tecnico. Deve essere in ogni caso sistemato un mezzo di governo ausiliario indipendente  dall'apparecchio di governo principale. 4. Il numero massimo ammissibile di persone a bordo deve essere stabilito oltre che in funzione delle  caratteristiche di stabilità anche tenendo conto degli spazi disponibili e dell'entità dei mezzi di  salvataggio. 5. I motori delle navi di cui al presente titolo devono essere collaudati dall'ente tecnico ed essere dotati  di dispositivo di retromarcia, salvo il caso di motori di potenza massima inferiore a 6 cavalli che, se 
sprovvisti del citato dispositivo, devono essere muniti di un mezzo sostitutivo giudicato idoneo dall'ente  tecnico. 6. Devono essere sistemati a bordo appropriati mezzi o attrezzi di esaurimento secondo le norme  dell'ente tecnico. 
188. Protezione contro gli incendi. 
1. I locali o i vani chiusi entro cui sono sistemati i motori, i depositi di combustibile ed i relativi  accessori devono essere sempre accessibili ed ispezionabili. 2. Gli impianti, le sistemazioni e le dotazioni devono corrispondere alle norme dell'ente tecnico. 3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina o per altri impianti ausiliari devono essere  sistemate all'aperto ovvero in spazi adeguatamente ventilati e, comunque, fuori da locali di alloggio. 4. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente e sicuramente accessibile. 
189. Mezzi di salvataggio. 
1. Mezzi collettivi di salvataggio: a) le navi di cui al presente titolo eccezionalmente autorizzate a navigazione oltre 20 miglia dalla  costa dall'autorità marittima, devono essere fornite di una o più zattere di salvataggio aventi capacità  sufficiente nel complesso per tutte le persone a bordo. Possono essere impiegate zattere di salvataggio  più leggere e maneggevoli di quelle regolamentari, purché riconosciute idonee dall'ente tecnico in  conformità ai propri regolamenti; b) le navi di cui al presente titolo abilitate a navigare entro 20 miglia dalla costa devono essere  dotate almeno di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. Nel periodo invernale  devono essere sistemate zattere per tutte le persone a bordo. Tale dotazione non è obbligatoria per  navi abilitate a navigazione entro 3 miglia dalla costa. L'autorità marittima può consentire l'impiego di  apparecchi diversi da quelli regolamentari di efficienza adeguata, sentito l'ente tecnico. 2. Mezzi individuali di salvataggio: a) tutte le navi di cui al presente titolo devono essere dotate di una cintura di salvataggio per ogni 
persona a bordo ovvero, se abilitate a navigazione entro 3 miglia dalla costa, di un salvagente anulare  per ogni due persone a bordo; b) le navi di cui alla precedente lettera a) devono essere dotate, ad eccezione delle imbarcazioni e  navi che effettuano navigazione entro un miglio dalla costa, dei seguenti salvagente anulari oltre quelli  eventualmente prescritti a norma della lettera a) medesima: 1 per navi di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri; 2, di cui uno con boetta luminosa, per navi di lunghezza fuori tutto da 10 a 20 metri; 4, di cui 2 con boetta luminosa e segnale fumogeno, per navi di lunghezza fuori tutto superiore a 20  metri. 
190. Dotazioni. 
1. Le dotazioni delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione tra 20 e 3 miglia dalla costa  sono: a) una bussola; b) carte della zona; c) 3 fuochi a mano a luce rossa; d) 3 razzi a paracadute a luce rossa; e) un dispositivo regolamentare per segnalazioni acustiche; f) un ancorotto efficiente in relazione alle dimensioni della nave, con cavo di lunghezza adeguata e  comunque non inferiore a 25 metri; g) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso; h) un mezzo di governo ausiliario, anche elementare, purché indipendente dall'apparecchio di  governo principale; i) una pompa di esaurimento; l) una gaffa; m) fanali regolamentari; n) estintori, nel seguente numero: 1 in plancia o posto di guida se l'apparato motore ha potenza massima di esercizio fino a 20 cavalli; 1 in plancia ed 1 in prossimità dell'apparato motore per potenze superiori a 20 fino 100 cavalli; 3, di cui 1 in plancia e 2 in prossimità dell'apparato motore per potenze superiori a 100 fino a 500  cavalli; 4, di cui 1 in plancia, 1 in prossimità del locale o vano dell'apparato motore e 2 entro tale locale per  potenze superiori a 500 cavalli; 1 in ciascuno degli eventuali locali o vani cucina, alloggio e delle installazioni
radio elettriche. 2. Le dotazioni delle navi di cui al presente titolo, abilitate a navigazione fino a 3 miglia dalla costa sono: a) limitatamente alle navigazioni oltre un miglio dalla costa, un mezzo di governo ausiliario quale  richiesto dal punto h) del comma 1 (per esempio anche un remo); b) pompa o attrezzo (sassola) di esaurimento; c) un ancorotto ed un cavo di lunghezza adeguata e comunque non inferiore a 25 metri; d) una coppia di remi, o pagaie, dotate anche di gaffa; e) 3 fuochi a mano a luce rossa e 3 segnali a mano a stelle rosse, per le navi abilitate a navigazione  oltre un miglio dalla costa; f) un dispositivo per segnalazioni acustiche; g) fanali regolamentari; h) un estintore. 
191. Installazioni radioelettriche. 
1. Le navi abilitate a navigazione oltre 6 miglia dalla costa devono essere dotate di un impianto  radiotelefonico ad onde metriche rispondente alle norme tecniche per gli impianti radio. 
TITOLO VII Aliscafi e aeroscafi 
192. Disposizioni generali. 
1. Per gli aliscafi e gli aeroscafi la costruzione ed i materiali dello scafo, gli impianti, le sistemazioni e  le dotazioni devono corrispondere alle norme stabilite dal Ministero ai sensi dell'Art. 6 del presente  regolamento ed ai regolamenti dell'ente tecnico. Su detti mezzi deve essere previsto un numero di posti a sedere non inferiore al numero di persone  che essi sono abilitati a trasportare. 
193. Protezione contro gli incendi. 
1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono avere adeguata protezione contro gli incendi secondo i  regolamenti dell'ente tecnico. 2. Non è consentito l'impiego di combustibili aventi punto di infiammabilità uguale o inferiore a 38 °C; 
l'impiego di combustibili aventi punto di infiammabilità tra 38° e 43 °C è però consentito solo quando  siano prese adeguate precauzioni contro il rischio di esplosione ed incendi in accordo con i regolamenti  dell'ente tecnico. 3. Tutti i locali per passeggeri ed equipaggio devono essere provvisti, a giudizio dell'ente tecnico, di  mezzi atti a realizzare una sfuggita rapida e agevole delle persone verso il ponte scoperto,  continuamente illuminata da lampade di emergenza alimentate da un generatore indipendente da quello  principale a mezzo di un circuito che, nel caso di mancanza di energia nel circuito principale, si chiuda  automaticamente. 
194. Mezzi di salvataggio. 
1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti dei seguenti mezzi collettivi ed individuali di  salvataggio; a) almeno due o più zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere almeno  il 110 per cento del numero totale delle persone imbarcate. Il Ministero, tenuto conto della natura dei  viaggi e del periodo stagionale, può consentire la sostituzione delle zattere con apparecchi galleggianti  per non più del 50 per cento del totale stesso in navigazione costiera e per il 100 per cento in  navigazione litoranea; b) cinture di salvataggio per il 105 per cento del numero totale delle persone imbarcate,  convenientemente sistemate sotto ciascun sedile; c) salvagente anulari in ragione del 4 per cento delle persone a bordo, con un minimo di 2, muniti di  sagola galleggiante lunga 27,5 metri; metà dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad  accensione automatica ed almeno 2 di essi (o 1 quando i salvagente sono soltanto 2) devono essere  provvisti anche di segnale fumogeno. 
195. Dotazioni. 
1. Gli aliscafi e gli aeroscafi devono essere provvisti delle seguenti dotazioni: a) un proiettore, di potenza non inferiore a quella richiesta per le imbarcazioni di salvataggio a  motore, se sono abilitati alla navigazione in ore notturne;
b) un apparecchio radio portatile per natanti di salvataggio, se sono abilitati a navigazione oltre 20  miglia dalla costa, c) segnali di soccorso per ponte di comando secondo quanto disposto dal comma 1 dell'Art. 99; d) un lanciasagole con 4 sagole e 4 proiettili; e) 2 segnali fumogeni galleggianti capaci di produrre abbondante fumo di colore arancione; f) un corredo farmaceutico di pronto soccorso; g) un'ascia da pompiere; h) una torcia elettrica. 
196. Requisiti e norme speciali per gli aliscafi. 
1. Gli aliscafi devono soddisfare alle seguenti disposizioni speciali: a) la galleggiabilità e la stabilità in allagamento, a scafo galleggiante, devono soddisfare alle norme  dei regolamenti dell'ente tecnico considerando il ponte scoperto completamente ingombro di persone; b) deve essere assegnato il bordo libero, riferito alla condizione di scafo galleggiante; c) devono essere sistemati a bordo mezzi idonei all'esaurimento di qualsiasi compartimento,  nell'ipotesi sia di nave diritta sia con moderati sbandamenti. 2. Alla verifica della corrispondenza ai requisiti di cui al comma 1 provvede l'ente tecnico secondo i  propri regolamenti. 
TITOLO VIII Galleggianti 
197. Disposizioni generali. 
1. Lo scafo, gli eventuali macchinari e l'impianto elettrico devono corrispondere ai regolamenti  dell'ente tecnico in relazione alla specie di navigazione ed al servizio cui il galleggiante è idoneo. 2. Le caratteristiche di stabilità dei galleggianti devono essere adeguate alle loro condizioni di esercizio  e devono essere accertate, a giudizio dell'ente tecnico, con prova di stabilità. 3. Ai galleggianti non soggetti all'assegnazione del bordo libero si applicano le disposizioni di cui agli  Art. 67 e 69 tenuto conto della specie di navigazione e del servizio cui essi sono abilitati. 4. I mezzi di sollevamento, quando sistemati a bordo dei galleggianti, devono soddisfare alle 
prescrizioni del libro II, titolo V. 5. L'idoneità al rimorchio dei galleggianti è accertata dall'ente tecnico secondo i propri regolamenti. 
198. Protezione contro gli incendi. 
1. La protezione contro gli incendi deve essere commisurata ai pericoli d'incendio derivanti dalle  sistemazioni di bordo e dal servizio cui il galleggiante è destinato e al numero delle persone imbarcate. 2. I mezzi di prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi devono essere adeguati ai  regolamenti dell'ente tecnico, salvo che per i galleggianti di cui al comma 5 dell'Art. 1991 per i quali  provvede il Ministero. 
199. Mezzi di salvataggio. 
1. Ai galleggianti, su cui sia imbarcato un equipaggio, che operano o navigano a distanza superiore alle  20 miglia dalla costa, si applicano a giudizio dell'autorità marittima, avuto riguardo al numero delle  persone imbarcate, le stesse norme previste dal presente regolamento per le navi da carico, in  relazione alla navigazione (internazionale o nazionale) cui sono abilitati. 2. I galleggianti, su cui sia imbarcato un equipaggio, che operano o navigano a distanza non superiore  alle 20 miglia dalla costa, devono essere provvisti di mezzi collettivi di salvataggio aventi capacità  sufficiente per tutte le persone a bordo, secondo quanto stabilito dall'autorità marittima in relazione alle  condizioni di impiego. 3. Tutti i galleggianti devono essere provvisti di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo e  di almeno un salvagente anulare munito di boetta luminosa e di segnale fumogeno. 4. Per i galleggianti che operano nell'ambito portuale o nelle immediate vicinanze l'autorità marittima  può consentire che le cinture di salvataggio siano sostituite da salvagente anulari in ragione di uno ogni  due persone. 5. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, stabilisce i mezzi di salvataggio dei galleggianti di cui al seguente  Art. 200 e di quelli impiegati in servizi pericolosi, come lo sfruttamento di giacimenti sottomarini di  idrocarburi.
 
200. Trasporto di merci pericolose. 
1. Ai galleggianti adibiti al trasporto di merci pericolose si applicano, a giudizio del Ministero, sentito  l'ente tecnico, le disposizioni relative alle navi munite della stessa abilitazione. 
LIBRO IV ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA E NORME SULLA SICUREZZA DELLA  NAVIGAZIONE 
Capitolo I Disposizioni generali 
201. Composizione e forza minima dell'equipaggio. 
1. Fermo il disposto dell'Art. 164 del codice della navigazione, nell'attuazione degli Art. 317 dello  stesso codice e 426 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) deve essere tenuta  presente l'esigenza che l'equipaggio della nave sia numericamente sufficiente e qualitativamente  idoneo ad assolvere i servizi di bordo secondo le prescrizioni contenute nel presente libro. 
202. Preparazione dell'equipaggio. 
1. Il comandante, il direttore di macchina e gli ufficiali di coperta e di macchina devono conoscere la  compartimentazione della nave, l'ubicazione ed i mezzi di manovra delle porte e portelli stagni, la  potenza dei mezzi di esaurimento e la loro possibilità ed efficacia d'azione nei diversi locali, gli effetti  dell'allagamento nei diversi locali sulla stabilità e galleggiabilità della nave, nonché le condizioni di  stabilità e le necessità di zavorramento anche nelle più sfavorevoli condizioni di esercizio e di avaria. 2. Ogni componente dell'equipaggio deve conoscere il posto ed i compiti che gli sono stati assegnati in  base al ruolo di appello di cui al successivo Art. 203. Ogni ufficiale od equiparato deve conoscere i  compiti assegnati alle persone destinate alle proprie dipendenze ed accertarsi delle loro capacità di  assolverli.
3. Gli ufficiali ed i sottufficiali di macchina devono conoscere e sapere praticamente manovrare le  porte stagne e le valvole o i rubinetti relativi ai mezzi di esaurimento; devono altresì conoscere i mezzi  e le manovre da fare per il travaso dei liquidi ai fini del bilanciamento della nave e devono saper  mettere in funzione i gruppi di emergenza. 4. Fermo restando che i servizi di sicurezza dipendono direttamente dal comandante, sulle navi, sia da  passeggeri sia da carico, aventi più di un primo ufficiale di coperta, uno di essi deve essere preposto a  tali servizi, assumendo la denominazione di ufficiale alla sicurezza, con le seguenti mansioni:  organizzazione generale dei servizi di sicurezza per i vari casi di emergenza; addestramento del  personale ed esecuzione delle esercitazioni per gli stessi singoli casi; controllo dello stato di efficienza  dei mezzi di salvataggio collettivi, con relativi mezzi di ammainata e dotazioni, nonché individuali di  bordo; verifiche delle condizioni di stabilità ed assetto longitudinale della nave; vigilanza sulle  portellerie, ai fini della rigorosa osservanza delle disposizioni del comandante per la loro chiusura;  controllo dell'efficienza e della buona manutenzione del materiale antincendio. Detto ufficiale è  preposto alla squadra dei vigili del fuoco ed a quella di pronto intervento di cui all'Art. 254, se esistono. 5. Sulla navi aventi un solo primo ufficiale di coperta, le su elencate mansioni sono ad esso affidate,  con facoltà per il comandante di designare altro ufficiale di coperta a capo della squadra vigili del  fuoco, se questa esiste, con le attribuzioni del presente libro previste per l'ufficiale preposto alla detta  squadra. 6. In ogni guardia, il personale di macchina deve essere sufficientemente istruito per poter dare  immediato corso al funzionamento dei mezzi di esaurimento e delle pompe d'incendio di cui dispone la  nave. 7. Piani particolareggiati ed aggiornati di tutti i mezzi di esaurimento e antincendio, con relativa  prevalenza e portata, e con le relative tubolature, valvole ed accessori, disegnati su fondo bianco in  grande scala e tinteggiati, devono essere tenuti a bordo in punti tali da permetterne la facile  consultazione agli ufficiali e sottufficiali di macchina. 8. All'inizio del viaggio, il personale di camera, sotto la direzione degli ufficiali commissari o del primo 
ufficiale, deve assicurarsi che tutti i passeggeri al cui servizio è destinato conoscano l'ubicazione delle  proprie cinture di salvataggio, il modo di indossarle, il rispettivo punto di riunione e come raggiungerlo  nel modo più celere, i segnali di allarme. 
203. Ruolo di appello. 
1. Su ogni nave deve essere redatto, prima della partenza, a cura del comandante e su modello  approvato dal Ministero, il ruolo di appello, per stabilire le consegne di ogni persona dell'equipaggio nei  casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave. Copie del ruolo di  appello devono essere affisse nei punti più frequentati della nave ed in particolare sul ponte di  comando, nel locale apparato motore e nei locali dell'equipaggio. Il ruolo d'appello deve essere aggiornato a cura del comandante in dipendenza di qualsiasi modifica  della composizione dell'equipaggio. 2. Sul ruolo di appello devono essere indicati, per ogni persona dell'equipaggio, il punto da raggiungere,  il posto da occupare e le consegne da eseguire per: a) la chiusura delle porte stagne, la manovra dei dispositivi per il bilanciamento e per la chiusura  delle valvole, degli ombrinali, degli scarichi fuoribordo, dei portellini di murata, degli osteriggi, dei portelli ed altre simili aperture della nave, delle porte tagliafuoco e delle serrande  della ventilazione, l'arresto della ventilazione meccanica, l'intercettazione dell'energia elettrica; b) la preparazione in generale dei mezzi di salvataggio; c) l'armamento delle imbarcazioni di salvataggio, comprese le sistemazioni radioelettriche e gli  apparecchi radio portatili, ove esistano; d) l'imbarco delle persone sulle imbarcazioni di salvataggio e l'ammaino di queste; e) l'armamento e la messa in mare delle zattere e degli apparecchi galleggianti, l'imbarco delle  persone sulle zattere di salvataggio; f) l'estinzione degli incendi; g) l'uso dei mezzi di comunicazione. 3. Sulle navi che trasportano passeggeri, il ruolo d'appello deve indicare, inoltre, i punti di riunione dei  passeggeri nei casi di emergenza e deve stabilire le consegne di ciascun componente del personale del  servizio di camera con speciale riguardo ai seguenti adempimenti: a) avvisare i passeggeri;
b) curare che i passeggeri siano convenientemente vestiti e che indossino in modo appropriato le  cinture di salvataggio, assicurandosi che nessuno sia rimasto nelle cabine od altri locali di alloggio; c) tenere l'ordine nei passaggi e nelle scale e, in generale, regolare il movimento dei passeggeri; d) radunare i passeggeri ai punti di riunione; e) disciplinare l'imbarco dei passeggeri sui mezzi di salvataggio; f) curare che una conveniente provvista di coperte sia collocata nelle imbarcazioni; g) impiegare la squadra di pronto intervento. 4. Nel ruolo d'appello debbono essere specificati, oltre ai segnali per i casi di allarme previsti dall'Art.  247, i particolari segnali per richiamare l'equipaggio ai propri posti per le imbarcazioni e per le zattere e  per i casi d'incendio. Tutti questi segnali devono essere azionati dal ponte di comando. 5. Il ruolo di appello deve specificare i nominativi degli ufficiali e dei loro sostituti incaricati di  assicurare che i mezzi di salvataggio ed i mezzi antincendio siano mantenuti in buone condizioni e  pronti per l'impiego immediato. 
204. Libretto o scheda personale. 
1. Prima della partenza della nave, il comando di bordo deve munire ogni componente dell'equipaggio  di un libretto o scheda personale che contenga oltre alle generalità: a) la qualifica relativa allo specifico servizio assegnatogli a bordo; b) le destinazioni nei casi di emergenza e le relative consegne da seguire. 2. Tutti i componenti l'equipaggio devono conoscere il contenuto del proprio libretto o scheda  personale. 
205. Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da passeggeri. 
1. Come capo lancia di ogni imbarcazione di salvataggio deve essere designato un ufficiale di coperta  o un marittimo abilitato; deve essere altresì designato un sostituto capo lancia. 2. Il capo lancia deve avere l'elenco dell'equipaggio dell'imbarcazione e deve assicurarsi che ciascun  membro di esso conosca e sappia eseguire i compiti assegnatigli. Tale elenco deve essere fornito  anche al sostituto capo lancia. 3. Il comando dell'imbarcazione spetta al capo lancia o, in caso di suo impedimento, al sostituto capo 
lancia, anche se prendano posto nell'imbarcazione persone estranee al personale di coperta, di grado  superiore a quello del capo lancia. 4. Il comandante ed il comandante in seconda o, in mancanza di questo, il primo ufficiale, non devono  mai essere designati quali capo lancia; essi assumono il comando dell'imbarcazione nella quale  eventualmente prendono posto. 5. Quando nell'imbarcazione prendono posto ufficiali di coperta, questi assumono il comando  dell'imbarcazione se hanno grado superiore a quello del capo lancia. 6. Quando su una imbarcazione non vi sono né ufficiali di coperta né il capo lancia o il suo sostituto, né  marittimi abilitati, il comando dell'imbarcazione stessa spetta alle altre persone dell'equipaggio della  nave, secondo l'ordine gerarchico di cui all'Art. 321 del codice della navigazione. 7. Ad ogni imbarcazione provvista di motore deve essere assegnata una persona capace di condurre il  motore stesso. 8. Ad ogni imbarcazione dotata di apparecchio radiotelegrafico deve essere assegnato un operatore  qualificato. 9. Qualora l'imbarcazione sia dotata di proiettore, il capo lancia ed il suo sostituto devono essere  capaci di adoperarlo. 10. Il punto di imbarco per ogni imbarcazione deve essere chiaramente indicato. 11. Ad ogni zattera di salvataggio deve essere assegnato un ufficiale di coperta o un marittimo  abilitato. Il Ministero, tuttavia, tenuto conto della natura del viaggio, del numero delle persone a bordo  e delle caratteristiche della nave, può consentire che siano posti a capo delle zattere di salvataggio  marittimi pratici, a giudizio del comando di bordo, della manovra e del funzionamento delle stesse. Inoltre, per le navi abilitate alle navigazioni costiera, litoranea e locale, il Ministero può consentire che  sia assegnato un marittimo abilitato o un marittimo pratico per ogni due zattere. 12. Su ogni nave dotata di zattere di salvataggio gonfiabili, il comando di bordo deve avere a sua  disposizione, per l'istruzione degli ufficiali e dell'equipaggio, due copie di un manuale esplicativo, edito  dalla casa costruttrice delle zattere, sul funzionamento delle zattere stesse e di ogni singolo accessorio,  nonché due copie delle «Istruzioni per la sopravvivenza». Tali istruzioni devono essere contenute in un 
opuscolo e fornire istruzioni semplici ed accurate sull'uso della zattera e sulla sopravvivenza in essa,  devono essere redatte in lingua italiana ed inglese. 13. Su ogni nave dotata di zattere gonfiabili devono essere esposte in posizioni ben visibili, in prossimità  degli alloggi equipaggio ed in numero adeguato alla consistenza di questo, ma in nessun caso inferiore  a due, tavole illustranti la manovra di lancio e di ammainata delle zattere stesse, nonché i particolari  relativi all'imbarco delle persone e le precauzioni che devono essere prese. 14. Il manuale, le istruzioni e le tavole devono rispondere ai regolamenti dell'ente tecnico. 15. La parte delle istruzioni che riguarda i viveri, l'acqua e le note mediche deve essere approvata dal  Ministero. 16. In occasione delle revisioni annuali delle zattere gonfiabili di cui al punto d) del comma 1 dell'Art.  10, salvo giustificata impossibilità, almeno una zattera deve essere fatta funzionare a bordo in presenza  della maggior parte possibile dell'equipaggio. Nel caso di zattere per cui sono prescritti gru o altri  dispositivi di ammainata, deve essere eseguita tale manovra, eventualmente senza persone a bordo.  Non è necessario che la zattera sia fatta galleggiare. 17. Le predette esercitazioni devono essere effettuate sotto la direzione del comando di bordo con il  controllo del personale addetto alla revisione delle zattere, che illustrerà il funzionamento delle zattere  stesse, di ogni singolo loro accessorio e delle loro dotazioni. 18. In ogni caso, il comando di bordo deve provvedere ad una costante istruzione dell'equipaggio sulla  manovra e sull'uso delle zattere gonfiabili. 19. L'autorità marittima, in occasione delle visite per la preparazione professionale degli equipaggi, si  accerterà del grado di addestramento di questi sulla manovra e sull'uso delle zattere gonfiabili. 20. Sui mezzi collettivi di salvataggio e sui dispositivi per la loro messa a mare, o nelle immediate  adiacenze, devono essere apposte targhe che illustrino la funzione dei comandi e delle operazioni per  manovrare il dispositivo di messa a mare con le relative istruzioni. Le suddette targhe devono essere facilmente visibili anche in condizione di illuminazione di emergenza  e redatte usando i simboli raccomandati da organismi internazionali. 
206. Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da carico. 
1. Le prescrizioni di cui ai commi dall'11 al 20 del precedente articolo si applicano anche alle navi da  carico. 
207. Imbarcazioni e battelli di emergenza. 
1. Le imbarcazioni di emergenza che sono anche imbarcazioni di salvataggio, oltre alle normali  dotazioni, devono essere fornite di una cintura di salvataggio per ogni persona di armamento e di due  salvagente anulari dotati di sagola galleggiante. 2. Quando tali imbarcazioni sono servite da gru abbattibili, di regola devono essere tenute fuori, ma il  comando di bordo ha la facoltà di tenerle rientrate in relazione allo stato di mare. 3. Quando le imbarcazioni sono tenute fuori, esse devono essere dotate di lunghe barbette a prora e a  poppa, assicurate a bordo a mezzo di ventriere e con le bozze in cavo tolte, in modo che le  imbarcazioni stesse possano essere liberate prontamente. 4. Al traversino che unisce le due teste delle gru devono essere guarniti tanti penzoli quanti sono i  banchi della lancia, più due. 5. Se una nave è dotata di battello di emergenza in conformità alla convenzione, anche la sistemazione  e le dotazioni del battello stesso devono essere conformi alla convenzione. 
208. Manutenzione ed ispezione da parte del personale di bordo. 
1. I mezzi di salvataggio devono essere mantenuti in condizioni di efficienza mediante adeguata  manutenzione in modo da essere pronti all'uso immediato. Le navi costruite a decorrere dalla data di  entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotate di manuali di manutenzione preparati  dal costruttore allo scopo di facilitare il compito suddetto. 2. I manuali di manutenzione di cui al precedente comma devono essere redatti in modo semplice e  chiaro, illustrati quanto più possibile, e devono includere, in relazione al singolo mezzo di salvataggio: - un elenco delle operazioni di controllo per l'effettuazione delle ispezioni prescritte al successivo  comma 5; - istruzioni per le manutenzioni e le riparazioni; - programma delle manutenzioni periodiche; - schema dei punti di lubrificazione e lubrificanti consigliati;
- elenco delle parti che possono essere sostituite; - elenco dei fornitori dei pezzi di rispetto, - registro per annotare le ispezioni e le manutenzioni effettuate. 3. Il Ministero può consentire che, in luogo del manuale di cui al comma precedente, vengano forniti  alla nave programmi di manutenzione che contengano gli elementi dettagliatamente indicati nello  stesso comma. 4. Al fine di effettuare le riparazioni dei mezzi di salvataggio e dei relativi componenti soggetti a rapida  usura e che necessitano di periodica sostituzione, devono essere disponibili a bordo i pezzi di rispetto e  le dotazioni all'uopo necessari. 5. Le seguenti prove ed ispezioni devono essere eseguite: a) settimanalmente (i) i mezzi collettivi di salvataggio, i battelli di emergenza ed i dispositivi per la loro messa a mare  devono essere controllati visivamente per assicurarsi che siano pronti all'uso; (ii) i motori delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza devono essere messi in  moto, inserendo la marcia avanti e quella indietro, e mantenuti in funzione per almeno 3 minuti  complessivamente. Tale prova non deve essere eseguita quando la temperatura ambiente è inferiore a  quella minima stabilita per la loro messa in moto; b) mensilmente l'ispezione dei mezzi di salvataggio sulla base degli elementi dettagliatamente indicati al precedente  comma 2, incluse le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, per accertare che siano al completo ed  in buono stato di conservazione. Il risultato dell'ispezione deve essere annotato sul giornale di bordo. 6. I cavi tiranti in acciaio dei paranchi di ammaino devono essere riposizionati, in modo da invertirne le  estremità, almeno ogni 30 mesi ed essere rinnovati, quando necessario, in relazione al loro  deterioramento, e comunque ogni 5 anni. 7. Le riparazioni e le manutenzioni dei battelli di emergenza gonfiabili devono essere effettuate  secondo le istruzioni fornite dal costruttore. A bordo della nave possono essere eseguite, in caso di  necessità, riparazioni di emergenza; in tal caso le riparazioni definitive devono avere luogo presso una  stazione di servizio autorizzata dal costruttore. 
209. Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio. 
1. Tutte le navi devono avere, per ciascuna imbarcazione di salvataggio, almeno due marittimi abilitati.  A tal fine per le navi da carico possono essere conteggiati, oltre agli altri ufficiali di coperta, anche il  comandante ed il primo ufficiale. 
210. Brevetti di marittimi abilitati. 
1. L'espressione «marittimo abilitato» designa qualsiasi persona dell'equipaggio che abbia un brevetto  di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio. 2. Per ottenere tale brevetto il candidato deve dar prova che è stato istruito in tutte le operazioni  inerenti alla messa in mare delle imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio, nonché all'uso dei remi  e dei mezzi di propulsione meccanica, di possedere la conoscenza pratica della manovra delle  imbarcazioni e degli altri mezzi di salvataggio ed inoltre di essere capace di comprendere i segnali e di  eseguire gli ordini relativi a tutti i mezzi di salvataggio in genere. 3. Le norme relative al rilascio del brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio sono  emanate dal Ministero. 
211. Personale per la manovra degli impianti fissi antincendio. 
1. Alla manovra degli impianti fissi per l'estinzione degli incendi devono essere destinati gruppi fissi  particolarmente addestrati e guidati da un ufficiale o, in mancanza, da un sottufficiale di macchina. 2. I gruppi devono essere costituiti da almeno due uomini e la loro composizione deve essere regolata  in modo che sia assicurato in ogni caso l'immediato impiego degli impianti suddetti. 
212. Compiti della squadra dei vigili del fuoco. 
1. La squadra dei vigili del fuoco di cui all'Art. 92 deve possedere particolare conoscenza della  compartimentazione tagliafuoco della nave, degli impianti esistenti a bordo per la prevenzione,  segnalazione ed estinzione degli incendi, nonché dell'impianto di ventilazione, ed adempiere ai seguenti  compiti: a) provvedere affinché tutto il materiale affidatole venga sempre tenuto in
efficienza; b) provare almeno una volta nelle ventiquattro ore l'efficienza dei telefoni, dei portavoce e delle  suonerie che interessano il proprio servizio, come pure delle lampade elettriche portatili. 
213. Zone antincendio. 
1. Sulle navi che devono avere la squadra dei vigili del fuoco deve essere predisposta la seguente  organizzazione: a) tutti i locali interni devono essere raggruppati in zone antincendio limitate da paratie taglifuoco.  Ad ogni zona è assegnato, di preferenza, il personale che abitualmente vi lavora, agli ordini di un capo  zona prescelto fra i più capaci e possibilmente di grado più elevato; b) per ogni zona deve essere stabilito un punto di riunione possibilmente in vicinanza di un telefono  interno (se esiste) ed ubicato alla confluenza di scale e passaggi; c) in ogni zona, al punto di riunione, deve essere affisso un quadro contenente il piano della parte di  nave inclusa nella zona stessa, con l'indicazione a mezzo di simboli, della sistemazione di tutta  l'apparecchitura ivi esistente (prese, manichette, estintori, porte tagliafuoco, serrande, ventilatori, ecc.).  In foglio a parte di colorazione rossa, da includere nello stesso quadro, deve essere riportato un  riassunto delle principali istruzioni ed il numero dei componenti il gruppo destinato a tale zona. 
214. Manutenzione ed efficienza dei macchinari, impianti fissi ed attrezzi antincendio. 
1. La responsabilità della manutenzione e dell'efficienza degli impianti e materiali antincendio attinenti  al servizio di macchina, nonché dei macchinari e degli impianti fissi della nave (pompe da incendio,  tubolature, valvole, mezzi per segnalazione incendi, ecc.) compete al direttore di macchina. 2. La responsabilità della manutenzione e dell'efficienza degli attrezzi contro gli incendi, degli estintori  portatili, eccetto quelli destinati ai locali macchine, e dei mezzi di comunicazione, propri del servizio  antincendio, prescritti dal presente regolamento, compete all'ufficiale preposto ai vigili del fuoco, o,  sulle navi non provviste di squadra di vigili del fuoco, all'ufficiale alla sicurezza
di cui all'Art. 202. 3. Il controllo sullo stato di manutenzione ed efficienza delle dotazioni e degli impianti fissi antincendio  deve essere fatto almeno settimanalmente. 
215. Compiti dell'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco. 
1. L'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco deve: a) accertarsi, con frequenti ispezioni e prove, che tutto il materiale destinato alla prevenzione, alla  segnalazione e alla estinzione degli incendi, esclusi gli impianti e materiali attinenti ai locali macchine,  sia sempre mantenuto in ordine ed in efficienza; b) verificare che tutti i segnali e le indicazioni riguardanti l'organizzazione antincendio non presentino  deficienze; c) curare l'addestramento dei vigili del fuoco e di tutto il personale all'appropriato impiego del  materiale predetto. 2. L'istruzione del personale di macchina per i casi di emergenza, che prevedono l'impiego dello stesso  personale nei locali macchina, deve essere curata d'intesa con il direttore di macchina. 
216. Addestramento del personale sulle navi senza stazione antincendio. 
1. Sulle navi che non hanno l'obbligo della stazione antincendio e quindi della squadra vigili del fuoco  spetta all'ufficiale addetto alla sicurezza di curare l'addestramento di tutte le persone dell'equipaggio ai  sensi dell'Art. 215 e di esplicare, in quanto applicabili, gli altri compiti dello stesso articolo attribuiti  all'ufficiale addetto alla squadra. 
217. Ronda. 
1. Su tutte le navi da passeggeri deve essere effettuato un servizio di ronda in modo che tutti i locali  ove può svilupparsi un incendio, nonché i locali accessibili al servizio stesso vengano visitati il più  frequentemente possibile, in relazione al tipo ed alle dimensioni della nave, ed ogni principio di incendio  possa essere prontamente rivelato. 2. Ogni membro della ronda deve essere istruito sulle sistemazioni della nave e sull'ubicazione e 
funzionamento di tutte le apparecchiature che può essere chiamato ad usare. 3. Deve essere effettuata almeno una ronda dalla mezzanotte alle quattro. 4. Sulle navi che debbono avere la squadra dei vigili del fuoco, questi partecipano alle ronde, che  devono essere effettuate almeno due volte durante il giorno ed almeno tre volte durante la notte. 5. Alla fine di ogni ronda, deve essere fatto rapporto all'ufficiale di guardia sul ponte di comando, che  ne prende nota nel giornale nautico. 6. I locali di alloggio dei passeggeri devono essere convenientemente vigilati durante la notte da  apposito personale di guardia. 
218. Sorveglianza antincendi sulle navi nei porti. 
1. Durante la sosta delle navi nei porti, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione  degli incendi devono essere mantenuti in efficienza. Nel caso di lavori di riparazione o di manutenzione  agli impianti suddetti, e con nave a secco in bacino, devono essere provveduti adeguati mezzi sostitutivi. 2. Eventuali esenzioni possono essere rilasciate, per motivate ragioni, dal comandante del porto. 3. Sulle navi che hanno l'obbligo della squadra dei vigili del fuoco anche quando non vi siano  passeggeri, almeno un terzo dei componenti la squadra deve essere sempre a bordo pronto per ogni  evenienza. 4. I doveri e la responsabilità dell'ufficiale preposto alla squadra dei vigili del fuoco in porto sono  assunti, in sua assenza, dall'ufficiale di coperta in servizio. 5. Sulle navi che effettuano lavori giornalmente, in caso di sospensione dei lavori stessi, deve essere  effettuato un accurato controllo nelle zone interessate dai lavori e nelle zone adiacenti, in ordine a  possibili pericoli di incendio. 
219. Precauzioni sull'uso del combustibile liquido. 
1. Ogni precauzione deve essere presa dal personale di servizio per evitare i pericoli d'incendio  durante: a) le operazioni di imbarco e sbarco del combustibile; b) l'accensione, la condotta e lo spegnimento delle caldaie; c) la condotta dei motori principali ed ausiliari; d) il funzionamento delle cucine a combustibile liquido.
2. Devono essere impediti i gocciolii e le perdite di combustibile, nonché l'accumularsi di acqua ed olio  nelle sentine le quali devono essere prosciugate prima di entrare in porto attenendosi alle vigenti norme  per le prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi. 
220. Manovra delle porte stagne. 
1. L'ufficiale di guardia sul ponte e quello di guardia in macchina devono sempre essere avvertiti delle  manovre di apertura e chiusura delle porte stagne prima e dopo che sono eseguite e devono ricevere  assicurazione che a manovra ultimata il tutto ha ripreso l'assetto prescritto per la navigazione. 2. La chiusura delle porte stagne deve essere controllata da un ufficiale o sottufficiale di macchina. 
221. Boccaporti e boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone. 
1. In navigazione, ogni qualvolta lo stato del tempo lo consenta, i boccaporti e i boccaportelli delle  carbonaie e delle stive di carbone devono essere mantenuti aperti durante le ore del giorno per  agevolare lo sfogo dei gas. 
222. Capacità di manovra e distanze di arresto. 
1. Devono essere tenuti in evidenza sul ponte di comando tutti gli elementi relativi alla capacità di  manovra ed alle distanze di arresto della nave, in relazione all'immersione ed alla velocità della stessa. 
223. Posizione della nave. 
1. Nel corso della navigazione ogni due ore (tempo medio di Greenwich), a mezzo di biglietto scritto e  firmato dall'ufficiale di guardia, deve essere comunicata al marconista di servizio la posizione della  nave. Per le navi la cui velocità superi le 25 miglia orarie la posizione deve essere comunicata ogni ora. 
224. Lavori a bordo di navi cisterna. 
1. Per i lavori da eseguire in porto a bordo delle navi cisterna cariche o non degassificate devono  essere osservate le prescrizioni stabilite dalla autorità marittima. 
Capitolo II Controlli alla partenza e durante la navigazione 
225. Chiusura delle boccaporte, portellini ed altre aperture. 
1. Prima della partenza della nave, tutti i portellini di murata e i controportellini che devono rimanere  chiusi durante la navigazione devono essere controllati da personale di bordo permanentemente  designato a tale incarico, e possibilmente da ufficiali, per accertare che essi siano chiusi in modo  stagno e sicuro. 2. La stessa verifica deve essere fatta per la chiusura del portelloni di murata, delle boccaporte, dei  barcarizzi, dei portelloni da merci e di ogni altra apertura che deve rimanere chiusa durante la  navigazione, in applicazione delle norme del presente regolamento. 3. Il personale incaricato deve darne notizia, a verifica ultimata, al proprio capo servizio, che deve  provvedere a sua volta ad informarne il comandante. 4. All'arrivo della nave in porto, le aperture di cui sopra devono essere aperte soltanto da personale  autorizzato, il quale deve riferirne al proprio capo servizio. Di tali operazioni deve essere  tempestivamente informato l'ufficiale di coperta di servizio. 5. Opportune istruzioni devono essere date dal comando di bordo perché durante la navigazione i  portellini e le altre aperture che devono rimanere chiusi non siano aperti all'insaputa del comandante;  personale specificatamente incaricato deve controllare giornalmente, in navigazione, lo stato di  chiusura degli stessi. 
226. Controlli delle chiusure stagne. 
1. Tutti i mezzi di chiusura stagna di passaggi attraverso paratie e ponti stagni devono essere  mantenuti in perfetto stato ed ispezionati da un ufficiale di macchina che ne abbia l'incarico  permanente, prima di ogni partenza, per accertarne la buona manutenzione e la sicura manovrabilità. Il  direttore di macchina deve riferire al comandante sull'esito dell'ispezione.
 
227. Precauzioni per prevenire gli incendi. 
1. Il comando di bordo deve vigilare affinché: a) sia osservato il divieto di fumare: - in coperta, durante l'imbarco dei combustibili liquidi, in prossimità dei punti d'imbarco e degli  sfoghi d'aria dei depositi di riempimento; - nelle stive, durante le operazioni di carico e scarico; - in prossimità delle pompe per combustibili; - in tutti i locali nei quali fumare sia pericoloso e nei quali apposite targhe devono segnalare il  divieto di fumare; b) non siano abbandonati o gettati fuori bordo, ancora accesi, fiammiferi e mozziconi di sigari o  sigarette, che devono essere, invece, in qualunque modo spenti in appositi portacenere distribuiti per  tutta la nave; c) i liquidi combustibili e le sostanze pericolose in genere non siano conservati in magazzini, depositi,  cambuse e armadi personali, ma collocati nell'apposito locale infiammabili; d) gli apparecchi elettrodomestici, quali stufe, ferri da stiro, bollitori e simili, il cui uso deve sempre  essere autorizzato dal comando di bordo, non siano lasciati sotto tensione in assenza di coloro che li  adoperano; e) gli stracci, i rifiuti, gli imballaggi e simili non siano lasciati abbandonati ma tempestivamente  rimossi e raccolti in speciali recipienti; f) l'impianto elettrico non sia arbitrariamente modificato o manomesso; g) non si faccia uso, per le porte di accesso a qualsiasi locale, di serrature, lucchetti o chiusure  personali, a meno che un duplicato della chiave non venga depositato nella custodia di emergenza di  bordo; h) prima della partenza sia effettuato un accurato controllo su tutta la nave nei riguardi di possibili  pericoli d'incendio, specialmente se la nave è stata sottoposta a lavori. 
228. Altri controlli. 
1. I mezzi di esaurimento e di bilanciamento, nonché le condotte di ventilazione con le relative  serrande devono essere controllati con la massima frequenza consentita dal loro numero, con  opportuno criterio di rotazione, in modo che gli intervalli fra una verifica e
l'altra siano più brevi  possibile. 2. Per le navi da passeggeri devono essere inoltre accertati giornalmente gli elementi variabili per la  determinazione della stabilità. 3. Per la navi da carico il controllo degli elementi di stabilità deve essere effettuato ogni qualvolta si  verifichino notevoli variazioni nelle condizioni di carico. 4. Nessun imbarco, sbarco o travaso di liquidi (acqua, anche di zavorra, o combustibili) può essere  effettuato senza l'autorizzazione del comandante. 5. I sondaggi delle sentine, delle intercapedini e dei depositi di liquidi devono essere eseguiti almeno  una volta al giorno e annotati su apposito registro. 
229. Mezzi di governo: verifiche e prove. 
1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio delle prevista manovra di arrivo o di partenza, la timoneria deve  essere verificata e provata dall'equipaggio sotto il controllo di un ufficiale di coperta e di un ufficiale di  macchina. La procedura di prova deve includere, ove applicabile, una prova di funzionamento di  quanto segue. a) la macchina di governo principale ed ausiliaria; b) i sistemi di telecomando della macchina di governo; c) le apparecchiature di comando in plancia; d) la fonte di emergenza di alimentazione di potenza; e) la correttezza delle informazioni fornite dagli indicatori degli angoli di barra; f) gli allarmi per interruzione dell'alimentazione dell'energia al sistema di comando della macchina di  governo; g) gli allarmi per avarie alle unità di potenza della macchina di governo. 2. Le verifiche e prove devono includere: a) lo spostamento completo del timone secondo le prestazioni che la macchina di governo deve dare; b) un esame visivo della macchina di governo e suoi collegamenti meccanici; c) il funzionamento dei mezzi di comunicazione tra la plancia ed il locale macchina di governo. 3. In plancia e nel locale macchina di governo devono essere permanentemente disponibili semplici  manuali di istruzioni operative con diagramma a blocchi che mostrino le procedure di passaggio  dall'uno all'altro sistema di telecomando e di unità di potenza. 
230. Controlli e prove di funzionamento prima dell'arrivo e prima della
partenza. 
1. Nelle 12 ore precedenti l'inizio della prevista manovra di arrivo o di partenza dovranno essere  eseguite a cura di un ufficiale di coperta, di un ufficiale di macchina, e dell'ufficiale addetto alle  radiocomunicazioni, per quanto di loro competenza, le seguenti prove di funzionamento: a) strumenti nautici; b) mezzi di radiocomunicazione; c) telegrafo di macchina, sistemi di comunicazione interna e ordini manovra; d) sistemi di allarme di emergenza ottici ed acustici; e) generatore di riserva e generatore di emergenza (ove esiste); f) parallelo tra i generatori principali; g) batterie e circuito elettronico di emergenza compresi i dispositivi automatici; h) prove di avviamento marcia avanti/indietro della motrice principale (o del passo variabile); i) prova delle luci esterne, dei fanali e mezzi acustici di segnalamento marittimo; l) prova delle eliche laterali di manovra (ove esistano); m) prova salpancore e tonneggi. 
231. Navi impiegate in viaggi che prevedono più scali nel medesimo giorno. 
1. Per le navi impiegate in viaggi che prevedono più scali nel medesimo giorno sarà sufficiente  eseguire i controlli di cui agli Art. 229 e 230 almeno una volta nelle 24 ore. 
Capitolo III Esercitazioni e verifiche 
232. Esercitazioni all'uso delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio. 
1. Su tutte le navi devono essere eseguite esercitazioni generali e particolari finché l'equipaggio  raggiunga un efficiente grado di preparazione tanto nella manovra tecnica delle imbarcazioni e zattere  di salvataggio, quanto nella conoscenza dei doveri per tutti i casi di prevedibile emergenza. 2. Ogni esercitazione generale deve essere preceduta dai prescritti segnali previsti dall'Art. 247 del  presente regolamento. 3. Ogni imbarcazione di salvataggio deve essere messa a mare armata con l'equipaggio alla stessa  assegnato ed essere provata almeno una volta ogni 3 mesi in occasione di una esercitazione di 
abbandono nave. Il Ministero può consentire, per navi non adibite a viaggi internazionali lunghi, che le  imbarcazioni di salvataggio poste su di un lato non siano messe a mare quando l'ormeggio in porto o il  tipo di traffico svolto dalla nave non lo consentano. Tali imbarcazioni devono comunque essere  ammainate almeno una volta ogni tre mesi e messe a mare almeno una volta all'anno. 4. Quando possibile, i battelli di emergenza, eccetto quelli che sono anche imbarcazioni di salvataggio,  devono essere messi a mare armati con l'equipaggio agli stessi assegnato ed essere provati una volta  al mese. Tale operazione deve essere, in ogni caso, effettuata almeno una volta ogni tre mesi. 5. Le esercitazioni di messa a mare delle imbarcazioni di salvataggio e dei battelli di emergenza, se  effettuate durante la navigazione, devono essere eseguite solo in acque riparate sotto il controllo di un  ufficiale responsabile. 6. L'addestramento sull'impiego delle zattere di salvataggio ammainabili mediante gru, su ogni nave  che ne sia dotata, deve essere effettuato ad intervalli non maggiori di 4 mesi. Quando possibile,  l'addestramento deve comprendere il gonfiamento e l'ammaino di una zattera di salvataggio, che può  essere una zattera speciale destinata esclusivamente a tale scopo e non facente parte dei mezzi di  salvataggio della nave. In tal caso deve essere apposto in modo evidente un appropriato contrassegno. 7. Ogni membro dell'equipaggio deve essere addestrato sull'impiego dei mezzi di salvataggio al più  presto possibile e, comunque, non oltre due settimane dall'imbarco. Ad ogni membro dell'equipaggio devono essere fornite istruzioni che riguardino almeno: a) manovra ed impiego delle zattere di salvataggio della nave; b) problemi relativi all'ipotermia, trattamento di pronto soccorso in casi di ipotermia ed altri metodi  appropriati di pronto soccorso; c) istruzioni speciali per l'impiego dei mezzi di salvataggio in caso di maltempo e di mare agitato. Nelle esercitazioni deve essere oggetto di speciale cura da parte del comando il controllo della  capacità di ogni componente dell'equipaggio di mettere in mare con la massima sollecitudine possibile  tutte le imbarcazioni e le zattere di salvataggio, specialmente per quanto riguarda la successione delle  relative operazioni. 8. Tutte le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, nonché  le navi da passeggeri abilitate a navigazione costiera o più estesa e quelle da carico di stazza lorda  maggiore di 200 tonnellate costruite anteriormente a tale data, devono avere in ogni sala da pranzo e di  ricreazione dell'equipaggio un manuale per l'addestramento conforme al disposto del successivo  comma 9. 9. Il manuale per l'addestramento, deve contenere istruzioni e informazioni, redatte in modo semplice,  chiaro e per quanto possibile illustrate, sui mezzi di salvataggio della nave e sui metodi di  sopravvivenza. Il manuale deve fornire indicazioni dettagliate in merito a: - modo di indossare le cinture di salvataggio e le tute di immersione; - raduno delle persone ai punti di riunione assegnati; - imbarco, messa a mare e allontanamento dalla nave dei mezzi collettivi di salvataggio e dei battelli  di emergenza; - messa a mare di un mezzo collettivo di salvataggio operando dall'interno stesso; - manovra di sgancio del mezzo collettivo di salvataggio dal dispositivo di messa a mare; - impiego dei dispositivi di protezione nelle zone di messa a mare; - illuminazione delle zone di messa a mare; - impiego di tutte le dotazioni di sopravvivenza; - impiego di tutte le dotazioni per l'individuazione; - impiego, con l'ausilio di illustrazione, dei mezzi di radiocomunicazione disponibili sui mezzi di  salvataggio; - impiego, dell'ancora galleggiante; - impiego del motore e relativi accessori; - recupero dei mezzi collettivi di salvataggio e del battello di emergenza, inclusa la loro messa in  posizione a bordo ed il rizzaggio; - pericoli dell'esposizione alle intemperie e necessità di indumenti pesanti; - utilizzazione ottimale delle possibilità di sopravvivenza fornite dai mezzi collettivi di salvataggio; - recupero delle persone in acqua, incluso l'impiego delle attrezzature degli elicotteri (braghe, ceste,  barelle), delle imbragature e degli apparecchi di sopravvivenza da impiegare a terra, nonché  dell'apparecchio lanciasagole della nave; - tutte le altre operazioni contenute nel ruolo di appello e nelle istruzioni di emergenza; - istruzioni per le riparazioni di emergenza dei mezzi di salvataggio. Le informazioni suddette possono essere fornite in tutto o in parte mediante mezzi audio-visivi in 
sostituzione del manuale. 10. Le date di effettuazione degli appelli, i dettagli delle esercitazioni di abbandono nave e di quelle  antincendio, le esercitazioni sui mezzi di salvataggio e gli addestramenti a bordo, nonché tutte le visite,  ispezioni e controlli effettuate a cura del comando della nave e prescritte dal presente regolamento,  devono essere annotati sul giornale di bordo e su apposito «registro delle esercitazioni» da conservare  a bordo e vidimato dall'autorità marittima. Se lo svolgimento completo di appelli o esercitazioni o  addestramenti non si espleta entro il periodo dovuto, sul giornale di bordo devono esserne indicate le  ragioni, insieme all'indicazione delle operazioni di appello, di esercitazione e di istruzione eventualmente  effettuate. 
233. Appello per esercitazioni di abbandono nave. 
1. Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per le esercitazioni delle imbarcazioni deve avere  luogo, se possibile, almeno una volta alla settimana; in ogni caso tale appello deve avere luogo quando  la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale lungo. 2. Per le navi da carico abilitate a navigazione nazionale o più estesa ogni membro dell'equipaggio  deve partecipare mensilmente ad almeno una esercitazione di abbandono nave. Le esercitazioni  dell'equipaggio devono essere effettuate entro le 24 ore successive la partenza della nave da un porto  se più del 25 per cento dell'equipaggio non ha partecipato, nel mese precedente, ad una esercitazione  di abbandono nave. 3. Sulle navi da passeggeri abilitate a navigazione internazionale lunga deve essere fatto un appello dei  passeggeri per esercitazione di abbandono nave entro 24 ore dalla partenza. Tale esercitazione deve comprendere: - la chiamata dei passeggeri e dell'equipaggio ai punti di riunione, mediante l'allarme prescritto e la  verifica che essi siano consapevoli dell'ordine di abbandono nave specificato nel ruolo di appello; - la presentazione delle persone ai punti di riunione e la preparazione per i compiti descritti nel ruolo  di appello; - la verifica che passeggeri ed equipaggio siano vestiti in modo appropriato; - il controllo che le cinture di salvataggio siano indossate correttamente; - la preparazione per la messa a mare, la messa in moto ed il funzionamento
del motore e l'ammaino  di almeno una imbarcazione di salvataggio; - la manovra delle gru delle zattere di salvataggio ammainabili; - la prova dell'illuminazione di emergenza dei punti di riunione e di abbandono nave. 
234. Appello per esercitazione antincendio. 
1. Sulle navi da passeggeri l'appello dell'equipaggio per esercitazione antincendio deve avere luogo,  quando possibile, almeno una volta alla settimana; in ogni caso tale esercitazione deve avere luogo  quando la nave lascia l'ultimo porto di partenza per un viaggio internazionale lungo. Nel corso della  esercitazione le istruzioni interessanti l'equipaggio devono essere chiaramente illustrate, rivolgendo  particolare attenzione ai marittimi che abbiano un limitato periodo di navigazione o che siano di recente  imbarcati e verificando che ogni persona dell'equipaggio conosca il proprio compito e sappia  assolverlo. Ogni membro dell'equipaggio deve dimostrare familiarità con le sistemazioni, le  apparecchiature e le attrezzature della nave che può essere chiamato ad usare. 2. Sulle navi da carico l'esercitazione predetta deve avere luogo ad intervalli non superiori ad 1 mese. 3. Se una nave parte da un porto dove sia stato sostituito più del 25 per cento dell'equipaggio, una  esercitazione di incendio deve avere luogo entro 24 ore dalla partenza. 4. Sulle navi, sia da passeggeri sia da carico, nel corso delle esercitazioni, deve essere scaricato  almeno un estintore portatile, il quale deve essere immediatamente ricaricato o sostituito con altro di  riserva. Quando il numero degli estintori di bordo è inferiore rispettivamente a 52 per le navi da  passeggeri e a 12 per le altre navi, è sufficiente che ogni estintore portatile sia scaricato una volta ogni  2 anni nel corso delle esercitazioni. 5. Prima della partenza della nave, ed ogni 7 giorni nel caso di viaggi di durata superiore ad una  settimana, devono essere provate le manovre a distanza delle valvole di intercettazione di sicurezza  (combustibile liquido, ventilazione, impianti fissi antincendio, ecc.). 
235. Esercitazioni per l'«uomo in mare». 
1. L'esercitazione per l'emergenza di «uomo in mare» deve essere fatta con
frequenza sufficiente  affinché il comando della nave abbia la fondata certezza che, quando se ne presenti il bisogno, il  personale destinato ad armare ed ammainare l'imbarcazione si trovi nel più breve tempo al proprio  posto. Tale esercitazione comunque deve essere effettuata almeno con frequenza mensile. 2. I passeggeri devono essere preventivamente informati dell'esercitazione. 
236. Manovra delle porte stagne e di altri meccanismi di chiusura. 
1. Su tutte le navi deve essere effettuata giornalmente la manovra delle porte stagne azionate da  energia meccanica e delle porte stagne a cerniera situate nelle paratie trasversali principali, quando tali  porte vengano usate in navigazione. 2. Su tutte le navi si deve procedere settimanalmente ad esercitazione di manovra delle porte stagne a  scorrimento azionate a mano e manovra a mano delle porte stagne azionate da energia meccanica,  delle valvole e dei meccanismi di chiusura degli ombrinali, degli scarichi delle ceneri e dei rifiuti. 3. Ispezioni settimanali devono essere fatte alle porte stagne ed ai meccanismi ed indici ad esse  connessi, a tutte le valvole la cui chiusura è necessaria per rendere stagno un compartimento, nonché  a tutte le valvole il cui funzionamento sia necessario per la manovra di bilanciamento in caso di avaria. 4. Sulle navi che effettuano viaggi di durata superiore ad una settimana una esercitazione completa di  tutti i meccanismi di cui al precedente comma 3 deve essere fatta prima di lasciare il porto; altre  esercitazioni devono essere fatte almeno una volta alla settimana durante la navigazione. 
237. Manovra delle porte tagliafuoco. 
1. Sulle navi da passeggeri le porte tagliafuoco devono essere manovrate ed ispezionate ogni qualvolta  sia effettuata l'esercitazione di incendio. Se tale esercitazione è limitata ad una sola zona della nave, la  manovra e l'ispezione possono essere limitate alle porte tagliafuoco della zona stessa. Comunque, tutte  le porte tagliafuoco devono essere manovrate ed ispezionate almeno una volta al mese. 
 238. Esercitazione sull'uso dell'apparecchio lanciasagole. 
1. Sulle navi devono essere impartite istruzioni al personale di bordo sull'uso dell'apparecchio  lanciasagole. Una prova pratica sull'uso di tale apparecchio deve essere fatta ogni 6 mesi, con il lancio  di una sagola. 
239. Verifiche ed esercitazioni per la manovra dei mezzi di governo. 
1. Ad intervalli non superiori ad 1 mese deve essere eseguita, allo scopo di far acquisire esperienza  all'equipaggio con tali procedure, una manovra di emergenza dei mezzi di governo comprendente: a) una prova di manovra della stazione di governo di poppa (ove esiste); b) una prova del comando diretto del locale macchine di governo; c) le procedure di comunicazione con la plancia e, dove applicabile, il funzionamento  dell'alimentazione alternativa. 
240. Esercitazioni di segnalazioni ottiche. 
1. Per le navi abilitate a navigazione non inferiore a «nazionale», a cura di un ufficiale di coperta che  ne abbia l'incarico permanente ed in collaborazione con l'ufficiale addetto alle radiocomunicazioni, ogni  15 giorni deve essere eseguita una esercitazione di segnalazione ottica - con la partecipazione degli  ufficiali di coperta e dei marinai timonieri - comprendente l'uso della lampada per segnalazioni diurne,  l'uso delle bandiere a braccia, delle bandiere alla sagola nonché del codice internazionale dei segnali. 
241. Prova ricetrasmittente di emergenza per imbarcazioni di salvataggio. 
1. La prova settimanale del ricetrasmettitore di emergenza di cui agli Artt. 160 e 161 del presente  regolamento, allo scopo di far acquisire esperienza all'uso di tale apparecchiatura, deve essere fatta  con la partecipazione di tutti gli ufficiali di coperta. 
242. Verifica delle pompe di sentina. 
1. Su tutte le navi deve essere eseguita, ad intervalli non superiori ad una settimana, una prova delle  singole pompe si sentina, di quella di emergenza, se esiste, e delle valvole sistemate sulle tubolature di  esaurimento, specie se manovrate a distanza. 
243. Verifica della deviazione delle bussole e della correzione assoluta dei cronometri. 
1. Nel corso della navigazione, almeno due volte nelle 24 ore deve essere compiuta, sempreché  possibile, la verifica della deviazione delle bussole con osservazione di astri o con rilevamenti terrestri.  I risultati ottenuti devono essere annotati sull'apposito registro delle deviazioni delle bussole. 2. Nel corso della navigazione, almeno una volta nelle 24 ore, deve essere rilevato, a mezzo degli  appositi segnali orari, la correzione assoluta dei cronometri da annotarsi sull'apposito registro. 
244. Verifiche del comando manuale per navi con pilota automatico. 
1. Il comando manuale deve essere provato dopo un uso prolungato del pilota automatico ed ogni  qualvolta la nave si appronti ad entrare in aree ove la navigazione richiede l'uso di precauzioni speciali. 
Capitolo IV Annotazioni sui libri di bordo 
245. Annotazioni sul giornale nautico. 
1. Sul giornale generale e di contabilità e sugli altri giornali di bordo per la sola parte di competenza,  devono essere annotati tutti i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. prescritti dal presente regolamento. 2. Quando i controlli, esercitazioni, verifiche ecc. non vengono eseguiti entro i termini prescritti o  vengono eseguiti solo parzialmente, devono essere annotate le ragioni della mancata effettuazione o  dell'effettuazione ridotta nonché descritte le operazioni effettuate. 3. Sul giornale generale e di contabilità e sul giornale di macchina devono essere altresì annotati i  controlli giornalieri ed occasionali relativi alla determinazione degli elementi di stabilità della nave.
4. Gli ufficiali o il personale incaricato della tenuta in efficienza delle manutenzioni, ispezioni, controlli,  verifiche, prove ed esercitazioni da eseguirsi in conformità al presente regolamento, devono, per  quanto di loro competenza, redigere apposito verbale ad ogni esecuzione dell'incarico loro affidato. 
246. Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi. 
1. Su tutte le navi devono essere tenuti a cura del comando, un giornale antincendio ed un inventario  dei mezzi antincendio. 2. Sul primo devono essere registrati: a) i controlli, le verifiche e le manutenzioni dei mezzi antincendio; b) le istruzioni e le esercitazioni effettuate; c) le visite ed i controlli dell'autorità marittima; d) l'elenco completo dei componenti, effettivi e riserve, della squadra dei vigili del fuoco, se esiste; e) tutte le altre indicazioni ritenute opportune. 3. Nell'inventario debbono essere elencate tutte le apparecchiature antincendio, fisse e portatili,  dell'intera nave. 4. Le pagine del giornale e dell'inventario devono essere numerate e firmate dall'autorità marittima;  nella prima pagina devono essere indicate il numero delle pagine e le date del rilascio del documento. 5. Il giornale e l'inventario debbono essere disponibili per il controllo dell'autorità marittima ad ogni  approdo. 
Capitolo V Disposizioni per i casi di emergenza 
247. Segnali di allarme. 
1. Sulle navi devono essere fatti conoscere alle persone imbarcate a mezzo di cartelli stampati con  grossi caratteri, i segnali di allarme per i seguenti casi di emergenza: a) «uomo in mare»: uno squillo di sirena oppure un colpo lungo di fischio quando manchi la sirena; b) «incendio grave a bordo»: due squilli lunghi di sirena oppure due colpi lunghi di fischio, quando  manchi la sirena; tale segnale deve essere seguito dal suono rapido e continuo, per non meno di 10  secondi delle campane e dei campanelli di allarme di bordo con l'indicazione, a mezzo altoparlante, se 
esiste, del punto dove si trova il focolaio dell'incendio; c) «allarme generale di emergenza»: una successione di non meno di sette colpi brevi di fischio o  squilli brevi di sirena, seguiti da uno lungo, insieme con il suono della suoneria di allarme e degli altri  apparecchi sonori eventualmente esistenti nei vari locali. 2. Sulle navi da passeggeri abilitate a navigazione internazionale lunga e sulle navi da carico di  lunghezza non inferiore a 50 metri abilitate a navigazione internazionale, è obbligatorio un impianto di  segnali di allarme funzionanti elettricamente, azionato dal ponte di comando, esteso a tutta la nave. Per le navi da passeggeri costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento  l'impianto predetto deve essere conforme alle norme della convenzione e deve essere usato per la  chiamata dei passeggeri e dell'equipaggio ai punti di riunione e per l'inizio delle operazioni previste nel  ruolo di appello. L'impianto deve essere integrato con un impianto di informazione pubblica o con altri  idonei mezzi di comunicazione. 3. Il significato di tutti i segnali che interessano i passeggeri, con le precise istruzioni su ciò che essi  devono fare in caso di emergenza, deve essere chiaramente indicato, nelle lingue appropriate, in  appositi avvisi affissi nelle loro cabine ed in punti ben visibili degli altri locali ad essi destinati. 
248. Ammainata delle imbarcazioni e delle zattere per abbandono nave. 
1. Udito il segnale di abbandono nave, tutte le persone di armamento delle imbarcazioni e delle zattere  di salvataggio devono raggiungere con la massima sollecitudine il loro posto e, senza ulteriore ordine a  mano che non ne venga dato altro contrario dal comando, devono approntare la manovra per la messa  in mare della propria imbarcazione o zattera e coadiuvare eventualmente per la messa in mare delle  altre che dovessero scendere in mare prima della propria. 2. Prima dell'ammainata, gli uomini dell'armamento devono prendere posto nell'imbarcazione; su  ciascuna zattera ammainabile deve prendere posto la persona pratica ad essa assegnata a norma del  precedente Art. 205. 3. Salvo che non sia diversamente disposto dal comando di bordo, le persone di equipaggio non  destinate ad armare le imbarcazioni e le zattere di salvataggio devono prestare
la propria opera per  l'ammainata delle imbarcazioni o zattere dei passeggeri prima di recarsi ai propri mezzi di salvataggio. 
249. Salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio. 
1. Al segnale di abbandono della nave, passeggeri ed equipaggio devono indossare immediatamente e  conservare indosso fino ad esplicito ordine in contrario del comandante, le cinture di salvataggio e  recarsi ai punti di riunione od alle destinazioni di emergenza rispettivamente stabiliti, seguendo la via  indicata con scritte, frecce ed altri segnali. 2. Nessuno può portare con sè nei mezzi di salvataggio bagagli ed oggetti comunque ingombranti, a  meno di esplicita autorizzazione del comandante. 3. Ad ogni punto di riunione, gli ufficiali ed il personale hanno il compito di dare ordini e le indicazioni  per l'imbarco dei passeggeri sui mezzi di salvataggio, con il seguente criterio di precedenza: ammalati,  bambini, vecchi, donne, altri passeggeri. 4. I membri dell'equipaggio che non fanno parte dell'armamento delle imbarcazioni destinate ai  passeggeri non devono abbandonare la nave prima dei passeggeri, a meno che non sia dato dal  comandante un ordine contrario. 
250. Azione per il caso di emergenza di «uomo in mare». 
1. Al segnale di «uomo in mare» tutto il personale avente una destinazione per tale emergenza in base  al ruolo di appello deve raggiungere immediatamente il proprio posto, adoperandosi, a seconda dei  rispettivi incarichi, per armare ed ammainare con ogni sollecitudine il battello di emergenza o altra  imbarcazione indicata dal comandante e per ogni altro adempimento dal detto ruolo stabilito, secondo  gli ordini dallo stesso comandante impartiti. 2. Negli avvisi di cui al punto 3 del precedente Art. 247 deve essere indicato che chiunque veda  cadere una persona in mare deve lanciare un grido di «uomo in mare a dritta» o «uomo in mare a  sinistra» a seconda del lato dove è caduto, e gettare in mare, immediatamente, il più vicino salvagente  o altro oggetto galleggiante; deve anche essere indicato che chiunque oda il grido «uomo in mare» 
deve ripeterlo o farlo arrivare al più presto sul ponte di comando. 3. Ammainata l'imbarcazione per recuperare il naufrago, dal ponte di comando della nave possono  essere indicati all'imbarcazione i cambiamenti della direzione da seguire con i seguenti segnali: 
un fischio breve : accostare a dritta; due fischi brevi : accostare a sinistra; tre fischi brevi : governare alla via; quattro fischi brevi : ritornate a bordo.   
251. Azione per il caso di incendio. 
1. Qualunque membro dell'equipaggio che noti qualsiasi fatto capace di determinare incendio (scintillii  nei circuiti elettrici, surriscaldamenti di caloriferi ed apparecchi elettrici in genere, ecc.) o che sia  sospetto di inizio di incendio (fumo, odore di bruciato, anormali elevazioni della temperatura ambiente,  ecc.) deve con ogni mezzo a sua disposizione immediatamente adoperarsi per l'estinzione e  provvedere ad avvertire o a far avvertire il comando. 
252. Compiti della squadra dei vigili del fuoco in caso di incendio. 
1. La squadra dei vigili del fuoco e l'ufficiale ad essa preposto devono accorrere immediatamente, con  i propri attrezzi nel luogo dove si è manifestato l'incendio. L'ufficiale suddetto deve dirigere l'azione di  spegnimento fino all'intervento del comandante. 
253. Squadra antincendio. 
1. Quando non è prescritta la squadra dei vigili del fuoco le consegne da osservarsi nel caso di  incendio a norma del precedente Art. 203, devono prevedere la formazione di una squadra antincendio  al comando di un ufficiale di coperta o sottufficiale. 
254. Squadra di pronto intervento. 
1. Sulle navi da passeggeri deve esistere una squadra di pronto interveno guidata da un ufficiale o, in 
mancanza, da un sottufficiale di macchina, composta di idoneo personale ed opportunamente  attrezzata, con il compito di intervenire prontamente per effettuare speciali operazioni quali, ad  esempio, l'apertura di porte o la rimozione di lamiere allo scopo di liberare persone rimaste bloccate  nell'interno dei locali, puntellamenti e blocco di vie d'acqua. 2. L'attrezzatura e le dotazioni della squadra suddetta per l'esecuzione di tali operazioni sono stabilite  dal Ministero. 
Capitolo VI Norme sulla sicurezza della navigazione 
255. Informazioni per gli avvisi di pericolo. 
1. Ferme restando tutte le disposizioni del Cap. V della convenzione, che si applicano a qualsiasi nave,  nel trasmettere gli avvisi di pericolo di cui alla regola 3 del capitolo stesso devono essere adottate le  indicazioni delle seguenti tabelle rispettivamente per: 
forza, denominazione e velocità del vento: +--------------------------------------------------------------+ | | | Velocità del vento | |Forza| Denominazione |-------------------------------------| | - | del vento | in nodi | in km/h | in m/sec. | |-----|------------------|-----------|-----------|-------------| | 0 |Calma. . . . . . .|minore di 1|minore di 1| 0 - 0,2 | | 1 |Bava di vento. . .| 1 - 3 | 1 - 5 | 0,3 - 1,5 | | 2 |Brezza leggera . .| 4 - 6 | 6 - 11 | 1,6 - 3,3 | | 3 |Brezza tesa. . . .| 7 - 10 | 12 - 19 | 3,4 - 5,4 | | 4 |Vento moderato . .| 11 - 16 | 20 - 28 | 5,5 - 7,9 | | 5 |Vento teso . . . .| 17 - 21 | 29 - 38 | 8,0 - 10,7 | | 6 |Vento fresco . . .| 22 - 27 | 39 - 49 | 10,8 - 13,8 | | 7 |Vento forte. . . .| 28 - 33 | 50 - 61 | 13,9 - 17,1 | | 8 |Burrasca . . . . .| 34 - 40 | 62 - 74 | 17,2 - 20,7 | | 9 |Burrasca forte . .| 41 - 47 | 75 - 88 | 20,8 - 24,4 | | 10 |Tempesta . . . . .| 48 - 55 | 89 -102 | 24,5 - 28,4 | | 11 |Tempesta violenta.| 56 - 63 | 103 -117 | 28,5 - 32,6 | | 12 |Uragano. . . . . .|64 e oltre |118 e oltre| 32,7 e oltre| 
condizioni del mare: +--------------------------------------------------------------+ | Forza | Termine decrittivo | Altezza media delle onde più | | | | alte (in metri) | |--------|----------------------|------------------------------|
| 0 |Calmo | 0 | | 1 |Quasi calmo | 0 - 0,10 | | 2 |Poco mosso | 0,10 - 0,50 | | 3 |Mosso | 0,50 - 1,25 | | 4 |Molto mosso | 1,25 - 2,50 | | 5 |Agitato | 2,50 - 4 | | 6 |Molto agitato | 4 - 6 | | 7 |Grosso | 6 - 9 | | 8 |Molto grosso | 9 - 14 | | 9 |Tempestoso | oltre 14 | 
direzione vera di provenienza e caratteristiche del mare lungo: +--------------------------------------------------------------+ | | | | |Cifra| Forza | Descrizione | | | | | |-----|-------|------------------------------------------------| | 0 | - |Assenza di onde morte | | 1 | 1 |Onda corta o media e bassa | | 2 | 2 |Onda lunga e bassa | | 3 | 3 |Onda corta e moderata | | 4 | 4 |Onda media e moderata | | 5 | 5 |Onda lunga e moderata | | 6 | 6 |Onda corta e alta | | 7 | 7 |Onda media e alta | | 8 | 8 |Onda lunga e alta | | 9 | - |Onda confusa (lunghezza, altezza e direzione| | | | non determinabili) | 
+--------------------------------------------------------------+ |Specificazioni|Lunghezza delle onde| Limiti | | | |--------------------------| | | | in metri | |--------------|--------------------|--------------------------| | |Corta. . . . . . . .| da 0 a 100 | | |Media. . . . . . . .| da 100 a 200 | | |Lunga. . . . . . . .| più di 200 | | |--------------------|--------------------------| | |Altezza delle onde| | | | morte | in metri | | |--------------------|--------------------------| | |Bassa. . . . . . . .| da 0 a 2 | | |Moderata . . . . . .| da 2 a 4 | | |Alta . . . . . . . .| più di 4 |   
256. Separazione ed organizzazione del traffico.
 1. Allo scopo di ridurre il rischio del verificarsi di sinistri tutte le navi sono tenute ad osservare le  norme di separazione ed organizzazione del traffico contenute nei decreti emanati dal Ministero.     
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 1992, n. 17, S.O. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. (3) Riportata alla voce Idrocarburi. (4) Riportata alla voce Idrocarburi. (5) Riportato alla voce Marina Mercantile. (5) Riportato alla voce Marina Mercantile. (6) Riportata al n. H/I. (7) Riportata alla voce Pesca. (8) Riportato alla voce Pesca. (8/a) Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo da soggetti diversi da quelli indicati,  vedi l'art. 65, comma 12, D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, riportato alla voce Forze armate.  (8/b) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 19 novembre 1998, n. 445 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1998, n.  299).  (8/c) Riportato alla voce Marina mercantile. (9) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 19 novembre 1998, n. 445 (Gazz. Uff. 23  dicembre 1998, n. 299). Il quarto comma dello stesso art. 4 ha, inoltre, disposto: «4. Per le unità in  esercizio alla data entrata in vigore del presente decreto la data di scadenza delle annotazioni di  sicurezza deve intendersi prorogata fino a tre anni dalla data di rilascio e la scadenza dei documenti e  degli adempimenti di cui al presente decreto è uniformata a quelle delle annotazioni di sicurezza».  (9/a) Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347, riportato al n. H/XXVI. (9/a) Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347, riportato al n. H/XXVI. (9/a) Comma abrogato dall'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347, riportato al n. H

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