venerdì 27 ottobre 2017

ISM code parte prima


ISM code
Il Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e di gestione della prevenzione dell'inquinamento (codice internazionale di gestione della sicurezza - ISM) è stato adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) un decennio fa [1] per servire da modello di come le società di navigazione devono gestire e operare le loro flotte e promuovere lo sviluppo di una cultura diffusa della sicurezza e di coscienza ecologica nel settore della navigazione. Nel definire la responsabilità della società di navigazione per la sicurezza e nel garantire una maggior responsabilità legale dei loro principali dirigenti, il codice mira a far sì che la sicurezza sia considerata una priorità essenziale.
[1] Adottato il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741(18) dell'IMO.
All'epoca dell'adozione il codice ISM non era vincolante, ma si auspicava fortemente che i governi lo recepissero a livello nazionale quanto prima e non oltre il 1º luglio 1998. In seguito alla scarsa adesione a questa richiesta, nel maggio 1994 l'IMO ha deciso di rendere il codice obbligatorio. Esso è diventato obbligatorio il 1º luglio 1998 per navi passeggeri, petroliere e portarinfuse, nella prima fase di attuazione ISM. Dal 1º luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione anche tutte le altre navi coperte dalla Convenzione SOLAS, che comprende tutte le navi adibite al commercio internazionale, ad eccezione di quelle di stazza minore.
Il codice ISM fa parte del Capitolo IX della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) ed è vincolante per tutti i tipi di navi e per tutte le Parti contraenti della Convenzione SOLAS, cioè per tutti gli Stati membri e i paesi in fase di adesione, nonché per Norvegia e Islanda in virtù dell'accordo SEE.
In risposta alla tragedia dell'Estonia, è stato deciso a livello comunitario di anticipare l'attuazione del codice ISM per i traghetti passeggeri ro-ro impiegati su rotte internazionali e interne nella Comunità. Il Consiglio ha quindi adottato il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (codice ISM), entrato in vigore il 1° luglio 1996.
Tale regolamento ha lo scopo di rafforzare la sicurezza della gestione e dell'esercizio di tutti i traghetti passeggeri ro-ro che effettuano servizi di linea da e per i porti degli Stati membri della Comunità e la prevenzione dell'inquinamento prodotto dai medesimi, assicurando l'adempienza al codice ISM delle società di navigazione che gestiscono traghetti ro-ro, senza distinguere se i traghetti siano impiegati per viaggi interni o internazionali.
Tale regolamento è stato modificato due volte con procedura di comitato:
- dal regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione, del 23 gennaio 1998, che ha introdotto disposizioni relative al rilascio dei documenti e dei certificati provvisori e ai modelli IMO dei documenti e dei certificati ISM, inserendo nel contempo orientamenti per le amministrazioni basati sugli orientamenti IMO adottati mediante la risoluzione dell'assemblea A.788 (19) del 23 novembre 1995. Tali modifiche sono state introdotte per garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni del codice ISM ai traghetti in Europa, coerentemente con le disposizioni ISM applicate a livello mondiale;
- dal regolamento (CE) n. 1970/2002 della Commissione, che ha aggiornato le disposizioni del regolamento, tenendo conto degli emendamenti al codice adottati a livello di IMO. Si trattava, da un lato, di emendamenti al codice stesso, adottati mediante la risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000 del Comitato per la sicurezza marittima (MSC) e, dall'altro lato, di emendamenti agli orientamenti IMO adottati con risoluzione A.913 (22) dell'assemblea, del 29 novembre 2001. In seguito a questi emendamenti, tutti i certificati ISM sono stati inseriti nel codice, insieme con alcune parti degli orientamenti dell'IMO. Gli emendamenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2002. Il regolamento della Commissione è entrato in vigore il 26 novembre 2002.
2. Giustificazione della nuova proposta
L'impostazione del codice ISM adotta un approccio globale e si applica a tutti i tipi di imbarcazioni. La limitazione ai traghetti passeggeri ro-ro nella legislazione comunitaria era giustificata da motivi storici oggi superati. Si ritiene quindi appropriato ampliare il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3051/95 adottando un nuovo regolamento che copra almeno le stesse società di navigazioni e navi a cui, dal 1° luglio 2002, si applica il capitolo IX della convenzione SOLAS.
Quali Parti contraenti della convenzione SOLAS, tutti gli Stati membri hanno accettato il codice ISM e sono obbligati ad applicarlo alle loro navi in partenza per viaggi internazionali. Tuttavia, non vi sono motivi validi per non applicare l'impostazione ISM a navi e società che effettuano viaggi interni nella Comunità.
I principi guida per le amministrazioni degli Stati di bandiera sull'applicazione del codice ISM derivano dalla risoluzione A.788 (19), già incorporata nel regolamento (CE) n. 3051/95.
Se l'applicazione del corpo principale degli orientamenti ISM è obbligatoria in tutta l'UE per traghetti che effettuano servizio di linea da e per porti europei, l'applicazione degli orientamenti a tutte le altre navi è stata lasciata all'intera discrezionalità delle amministrazioni nazionali. Inoltre, per diversi tipi di navi, in particolare quelle da carico, le amministrazioni dipendono in larga misura dalle organizzazioni che esse hanno riconosciuto idonee alla certificazione ISM. In tali casi, le amministrazioni nazionali raramente controllano direttamente l'osservanza delle regole da parte delle loro società di navigazioni e navi.
In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 3051/95, gli Stati membri e il Parlamento europeo hanno dichiarato che l'applicazione del codice ISM ai traghetti passeggeri ro-ro costituiva sì una priorità, ma era anche la prima di una serie di iniziative costanti volte a migliorare la sicurezza in mare.
Un'importante iniziativa da adottare in questo contesto è l'attuazione armonizzata ed efficace, nella Comunità, di esigenze concordate a livello internazionale.
A tal fine, la Commissione propone l'adozione di un nuovo regolamento più generale, in sostituzione del regolamento (CE) n. 3051/95. In questo contesto, poi, è anche importante rendere i pertinenti orientamenti IMO per le amministrazioni obbligatori per tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro.
L'inserimento del codice ISM completo e di un insieme coerente di disposizioni relative al processo di certificazione nella legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima reca numerosi vantaggi:
- L'inserimento del codice ISM nella legislazione comunitaria crea una base giuridica per il controllo della sua applicazione.
- Nel contesto del Protocollo d'intesa di Parigi sul controllo dello Stato di approdo, l'applicazione del codice ISM riveste una certa importanza. Il Protocollo di Parigi ha svolto una forte campagna concentrata di ispezioni per controllare l'attuazione del codice a bordo delle navi. Le conclusioni della campagna hanno evidenziato l'esigenza di migliorare l'applicazione corretta del codice ISM [2].
[2] Statistiche del Protocollo di Parigi e risultati preliminari della campagna concentrata di ispezioni sull'ISM effettuata dal 1° luglio 2002 al 30 settembre 2002 indicano una chiara esigenza di un'attuazione e un'applicazione più rigorose del codice.
- Facendo riferimento direttamente al codice ISM, la presente proposta ne rafforza l'applicazione nel contesto di ispezioni effettuate a norma della direttiva del Consiglio 95/21/CE relativa al controllo dello Stato di approdo, successivamente modificata.
- La direttiva 94/57/CE sul riconoscimento da parte dell'UE delle società di classificazione si applica a tutti i compiti di certificazione svolti per conto degli Stati di bandiera. Un riferimento diretto a tale direttiva concerne la definizione di "organizzazione riconosciuta" e i criteri che tali organizzazioni devono soddisfare per effettuare controlli e certificazioni ISM per conto di Stati membri.
Il regolamento proposto facilita un'applicazione corretta, rigorosa e armonizzata del codice in tutti gli Stati membri e nei paesi in via di adesione.
Da ultimo, il regolamento proposto faciliterà la posizione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nello svolgimento di attività di cooperazione tecnica connesse con le funzioni ISM allorché il codice sarà incorporato nella legislazione comunitaria.
3. Contenuto della proposta
Scopo del presente regolamento è quello di rafforzare la sicurezza della gestione e dell'esercizio e la prevenzione dell'inquinamento per:
- navi da carico battenti bandiera di uno Stato membro, impiegate in viaggi internazionali e interni;
- navi passeggeri battenti bandiera di uno Stato membro, impiegate in viaggi internazionali;
- navi passeggeri impiegate in viaggi interni in tratti di mare delle classi A e B, come dalla definizione di cui all'articolo 4 della direttiva 98/18/CE, a prescindere dalla bandiera battuta;
- traghetti passeggeri ro-ro che effettuano servizi di linea di traghetto passeggeri ro-ro da e per i porti degli Stati membri della Comunità, a prescindere dalla bandiera battuta;
- navi da carico che effettuano servizi feeder di cabotaggio da e per i porti degli Stati membri della Comunità, a prescindere dalla bandiera battuta;
Scopo del regolamento è quello di mantenere in parallelo le disposizioni ISM UE esistenti applicabili ai traghetti ro-ro, a prescindere dalla bandiera battuta, impiegati in servizi di linea da e per i porti europei.
Il campo di applicazione del regolamento proposto si basa sulle disposizioni del capitolo IX della Convenzione SOLAS e comprende, salvo restrizioni di stazza, tutte le navi che rientrano nel campo di applicazione di tale convenzione, battenti bandiera di uno Stato membro, anche quando effettuano viaggi interni. Ciò nonostante, per le navi passeggeri impiegate in viaggi interni, le disposizioni si applicheranno unicamente a navi passeggeri che si spingono oltre 5 miglia dalla linea costiera, ma a prescindere dalla bandiera battuta.
Tutte le società che gestiscono almeno una nave fra quelle sopra menzionate saranno soggette al regolamento.
Per le navi battenti bandiera di un paese terzo che non effettuano viaggi interni nella Comunità e per le società che le gestiscono, che applicano già le disposizioni del capitolo IX della Convenzione SOLAS, l'osservanza delle disposizioni SOLAS sarà controllata mediante il regime di controllo dello Stato di approdo istituito dalla direttiva 95/21/CE, successivamente modificata.
4. Considerazioni particolari
L'articolato si ispira al capitolo IX della convenzione SOLAS. Il codice ISM è riportato integralmente nel titolo I dell'allegato del regolamento, mentre per gli orientamenti delle amministrazioni è stata mantenuta la struttura introdotta dal regolamento (CE) n. 3051/95, successivamente modificato, riportata nel titolo II dell'allegato. In concomitanza con l'entrata in vigore del presente regolamento, sarà abrogato il regolamento (CE) del Consiglio n. 3051/95, successivamente modificato.
Articolo 1
Quest'articolo chiarisce l'obiettivo del regolamento nei termini della gestione della sicurezza marittima e dell'effettuazione dei relativi controlli.
Articolo 2
Quest'articolo contiene le definizioni di termini fondamentali impiegati nel regolamento, basate sulla convenzione IMO SOLAS (Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare), sul regolamento (CE) n. 3051/95, successivamente modificato, e sulla direttiva 97/54/CE, successivamente modificata.
Articolo 3
L'articolo 3 definisce l'applicazione del regolamento e le eccezioni, in particolare navi passeggeri (con riferimento alla direttiva 98/18/CE successivamente modificata) e navi da carico.
Articolo 4
Questo articolo introduce obblighi delle società di navigazione relativi ai requisiti di gestione della sicurezza.
Articolo 5
Questo articolo si riferisce ad obblighi imposti agli Stati membri, riguardanti in particolare la certificazione (documenti di conformità, certificato di gestione della sicurezza) e l'eventuale ricorso ad obblighi delle organizzazioni riconosciute, con riferimento a specifiche disposizioni obbligatorie del codice ISM (titolo II dell'allegato, riferente alla parte B del codice ISM).
Articolo 6
Questo articolo introduce un processo di verifica ad uso dell'amministrazione.
Articolo 7
Questo articolo si riferisce alla procedura di salvaguardia già esistente relativa ai servizi di traghetti passeggeri ro-ro (Regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio) e introduce una procedura sospensiva in caso di rischio di sicurezza, anche ambientale.
Articolo 8
Questo articolo riguarda il controllo di applicazione del presente regolamento e l'obbligo degli Stati membri di istituire un sistema di sanzioni.
Articolo 9
Questo articolo introduce gli obblighi di segnalazione.
Articolo 10
Questo articolo prevede la possibilità di modificare il regolamento per tener conto degli sviluppi internazionali in sede di IMO e degli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 del regolamento stesso.
Articolo 11
Questo articolo concerne il comitato incaricato di assistere la Commissione nell'interpretazione e nell'applicazione del regolamento, a norma del regolamento (CE) n. 2099/2002 (COSS).
Articolo 12
Ai fini della semplificazione dell'ordinamento comunitario, questo articolo abroga il regolamento (CE) n. 3051/95, successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione e dal regolamento (CE) n. 1970/2002 della Commissione, sostituito integralmente dal nuovo regolamento qui proposto, evitando di modificare la maggior parte degli articoli del vecchio regolamento. Inoltre, a norma di questo articolo i documenti di conformità e i certificati di gestione della sicurezza rilasciati prima del 1º luglio 1998 dalle amministrazioni o da organismi riconosciuti restano validi fino alla scadenza della loro validità.
Allegato
Titolo I
Questo titolo introduce il codice ISM e i certificati adottati a livello di IMO.
Titolo II
Questo titolo contiene le disposizioni obbligatorie per l'amministrazione degli Stati membri relative all'applicazione del codice ISM e ai certificati connessi, con particolare riferimento al codice ISM e al disposto del regolamento proposto.
2003/0291 (COD)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione [3],
[3] GU C, pag.
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [4],
[4] GU C, pag.
visto il parere del Comitato delle regioni [5],
[5] GU C, pag.
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [6],
[6] GU C, pag.
considerando quanto segue:
(1) Il codice internazionale di gestione della sicurezza, in prosieguo denominato "codice ISM", che stabilisce norme per la sicurezza delle navi e la prevenzione dell'inquinamento, è stato adottato dall'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con la risoluzione A.741(18) del 4 novembre 1993. Tale codice è diventato progressivamente obbligatorio per quasi tutte le navi impiegate in viaggi internazionali dopo l'inserimento del capitolo IX "gestione della sicurezza delle navi", adottato il 24 maggio 1994, nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, del 1974 (SOLAS).
(2) Il codice ISM è stato modificato dall'IMO mediante la risoluzione MSC.104 (73), adottata il 5 dicembre 2000.
(3) Gli orientamenti per l'attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM) da parte delle amministrazioni sono stati adottati con risoluzione IMO A.788(19), il 23 novembre 1995. Tali orientamenti sono stati modificati dalla risoluzione A.913(22), adottata il 29 novembre 2001.
(4) Il regolamento (CE) n. 3051/95 [7] del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off ha reso il codice ISM obbligatorio a livello comunitario a decorrere dal 1º luglio 1996 per tutti i traghetti passeggeri ro-ro che effettuano servizi di linea da e per i porti degli Stati membri della Comunità, su rotte interne e internazionali, a prescindere dalla bandiera battuta. Si è trattato di un primo passo nel senso di garantire un'applicazione uniforme e coerente del codice ISM in tutti gli Stati membri.
[7] GU L 320, del 30.12.1995, pag. 14.
(5) Il 1º luglio 1998 il codice ISM è diventato obbligatorio, ai sensi delle disposizioni del capitolo IX della Convenzione SOLAS, per le società di navigazione che gestiscono navi passeggeri - comprese unità veloci da passeggeri -, petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse e unità veloci da carico di più di 500 tonnellate di stazza lorda adibite al trasporto internazionale.
(6) Il 1° luglio 2002 il codice ISM è diventato obbligatorio per le società di navigazione che gestiscono altre navi da carico e unità mobili di perforazione offshore di più di 500 tonnellate di stazza lorda, in viaggi internazionali.
(7) La sicurezza della vita umana in mare e la protezione dell'ambiente possono essere efficacemente perseguite applicando il codice ISM rigorosamente e sulla base dell'obbligatorietà.
(8) L'adozione di un nuovo regolamento, direttamente applicabile, garantirà l'applicazione del codice ISM.
(9) Di conseguenza, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 3051/95.
(10) Occorre tenere conto della direttiva del Consiglio 94/57/CE, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime [8], per definire gli organismi riconosciuti ai fini del presente regolamento, e della direttiva del Consiglio 98/18/CE, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri [9], onde stabilire il campo di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda le navi passeggeri impiegate in viaggi interni.
[8] GU L 157, del 7.7.1995, pag. 1.
[9] GU L 144, del 15.5.1998, pag. 1.
(11) Occorre tenere conto della direttiva del Consiglio 95/21/CE, successivamente modificata, sul controllo dello Stato di approdo.
(12) Le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [10],
[10] GU L 184, del 17.07.1999, p. 26.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Obiettivo
Il presente regolamento ha lo scopo di rafforzare la sicurezza della gestione e dell'esercizio delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e dei traghetti passeggeri ro-ro che effettuano servizi di linea da e per i porti degli Stati membri dell'Unione europea e la prevenzione dell'inquinamento prodotto da tali navi e traghetti, assicurando l'adempimento del codice ISM da parte delle società di navigazione che li gestiscono, mediante:
- l'istituzione e l'applicazione da parte delle società di navigazione di sistemi di gestione della sicurezza a bordo e a terra e
- il controllo di tali attività da parte delle amministrazioni dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1. "codice ISM": il Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Assemblea dell'IMO il 4 novembre 1993 mediante la risoluzione A.741 (18), modificato dalla risoluzione MSC.104 (73) del 5 dicembre 2000 e allegato al presente regolamento;
2. "organismo riconosciuto": un organismo riconosciuto ai sensi delle disposizioni della direttiva 94/57/CE, successivamente modificata;
3. "società": il proprietario della nave o ogni altra persona fisica o giuridica, quali l'amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto dal proprietario la responsabilità della gestione della nave e che in tal modo ha convenuto di assolvere a tutte le obbligazioni e le responsabilità imposte dal codice ISM;
4. "nave passeggeri": una nave, che può anche essere un'imbarcazione veloce, destinata a trasportare più di dodici passeggeri;
5. "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
(a) il comandante o i membri dell'equipaggio od altre persone impiegate o ingaggiate con qualsiasi qualifica a bordo di una nave e addette a funzioni proprie di quella nave;
(b) un bambino di meno di un anno di età;
6. "nave da carico": una nave, che può anche essere un'unità veloce da carico, di più di 500 tonnellate di stazza lorda non adibita al trasporto di passeggeri;
7. "viaggio internazionale": un viaggio da uno Stato membro o da qualsiasi altro Stato ad un porto situato fuori dello Stato di partenza o viceversa;
8. "viaggio interno": un viaggio effettuato in tratti di mare da e per lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro;
9. "servizio di linea di traghetti passeggeri ro-ro": una serie di viaggi di un traghetto ro-ro effettuati in modo da assicurare il traffico fra i medesimi due o più punti:
(a) secondo un orario pubblicato, oppure
(b) con traversate così regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
10. "nave ro-ro passeggeri": una nave da passeggeri d'alto mare, dotata delle strutture necessarie per permettere il caricamento e lo scaricamento (roll-on/roll-off) di veicoli stradali o ferroviari, che trasporti più di 12 passeggeri.
Articolo 3 Applicazione
1. Il regolamento è applicabile:
(a) a navi da carico battenti bandiera di uno Stato membro, impiegate in viaggi internazionali e interni;
(b) a navi passeggeri battenti bandiera di uno Stato membro, impiegate in viaggi internazionali;
(c) a navi passeggeri impiegate in viaggi interni in tratti di mare delle classi A e B, come da definizione di cui all'articolo 4 della direttiva 98/18/CE, a prescindere dalla bandiera battuta;
(d) a traghetti passeggeri ro-ro che effettuano servizi di linea di traghetto passeggeri ro-ro da e per i porti degli Stati membri della Comunità, a prescindere dalla bandiera battuta;
(e) a navi da carico che effettuano servizi feeder di cabotaggio da e per i porti degli Stati membri della Comunità, a prescindere dalla bandiera battuta.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento:
(a) navi da guerra e imbarcazioni di trasporto truppe;
(b) yacht e imbarcazioni da diporto che non dispongono e non sono destinati a disporre di equipaggio e non trasportano più di 12 passeggeri a fini commerciali;
(c) battelli da pesca.
Articolo 4 Obblighi di gestione della sicurezza
La società e la nave ottemperano agli obblighi del codice ISM.
Il sistema di gestione della sicurezza è mantenuto in ottemperanza alle disposizioni del codice ISM.
Articolo 5 Certificazione
1. Gli Stati membri ottemperano alle disposizioni della parte B del codice ISM e alle disposizioni del titolo II dell'allegato del presente regolamento.
2. Un documento di conformità è rilasciato ad ogni società che ottemperi alle prescrizioni del codice ISM. Tale documento è rilasciato dall'amministrazione di uno Stato membro o da un organismo riconosciuto che ne fa le veci.
3. Il documento di conformità ha validità di cinque anni dalla data del rilascio, a condizione che siano compiute le verifiche annuali a conferma del buon funzionamento del sistema di gestione della sicurezza e per controllare la conformità alle disposizioni del codice ISM di eventuali modifiche introdotte dopo la precedente verifica.
4. Uno Stato membro può rilasciare documenti di conformità soltanto a società di navigazione che svolgono l'attività principale nel suo territorio. Prima del rilascio lo Stato membro consulta l'amministrazione degli Stati di cui tutti i tipi di nave di tale società sono autorizzati a battere bandiera, se si tratta di amministrazioni diverse da quella dello Stato membro che rilascia i documenti.
5. Una copia del documento di conformità è tenuta a bordo della nave affinché il comandante possa esibirla, su richiesta, per controllo.
6. Un certificato, denominato Certificato di gestione della sicurezza, è rilasciato ad ogni nave dall'amministrazione di uno Stato membro o da un organismo riconosciuto che ne fa le veci. L'amministrazione o l'organismo riconosciuto deve, prima del rilascio del certificato di gestione della sicurezza, verificare che la società e il personale di bordo operino conformemente al sistema di gestione della sicurezza approvato.
7. Il certificato di gestione della sicurezza ha validità di cinque anni dalla data del rilascio, a condizione che sia compiuta una verifica intermedia con periodicità di non più di 30 mesi, a conferma del buon funzionamento del sistema di gestione della sicurezza e per controllare la conformità alle disposizioni del codice ISM di eventuali modifiche introdotte dopo la precedente verifica.
8. Ai fini del presente regolamento, in particolare dell'articolo 6, ogni Stato membro accetta un documento di conformità o un certificato di gestione della sicurezza rilasciato dall'amministrazione di ogni altro Stato membro o da un organismo riconosciuto che ne fa le veci.
9. Gli Stati membri riconoscono i documenti di conformità e i certificati di gestione della sicurezza rilasciati dalle amministrazioni di Stati terzi o per loro conto, se sono convinti che essi comprovano la conformità alle disposizioni del presente regolamento.
I documenti di conformità ed i certificati di gestione della sicurezza rilasciati per conto di amministrazioni di paesi terzi possono essere riconosciuti soltanto se emanano da un organismo riconosciuto.
Articolo 6 Controlli
Gli Stati membri accertano che tutte le società che gestiscono navi dei tipi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento ottemperino alle disposizioni dello stesso.
Lo Stato membro che provvede alla certificazione, un altro Stato membro su richiesta di un altro Stato membro o un organismo riconosciuto che ne fa le veci verifica periodicamente il buon funzionamento del sistema di gestione della sicurezza della nave.
Articolo 7 Procedura di salvaguardia
Quando uno Stato membro ritiene che una società di navigazione, pur essendo munita di un documento di conformità, non possa effettuare viaggi con navi che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento in servizio da o per porti degli Stati membri, per l'esistenza di rischi di grave pericolo per la sicurezza delle persone, delle cose o dell'ambiente, l'esercizio di tale servizio può essere sospeso fintantoché il pericolo non sia rimosso.
In tali circostanze, si applica la seguente procedura:
(a) lo Stato membro informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione, indicandone i motivi concreti;,
b) la Commissione valuta se la sospensione sia giustificata o meno da un grave pericolo per la sicurezza e/o per l'ambiente;
c) statuendo secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, si determina se la decisione dello Stato membro di sospendere l'esercizio di tale servizio sia giustificata da un grave pericolo per la sicurezza delle persone, delle cose o dell'ambiente e, se la sospensione non è giustificata, si chiede allo Stato membro interessato di ritirarla.
Articolo 8 Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 9 Relazioni
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'attuazione del codice ISM, con periodicità annuale.
La Commissione elabora un modello armonizzato per tali relazioni.
La Commissione, con l'ausilio dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, prepara entro sei mesi dal ricevimento delle relazioni degli Stati membri una relazione compendiata sull'attuazione del presente regolamento, recante proposte di misure eventualmente necessarie.
Articolo 10 Emendamenti
Per tener conto dell'evoluzione del settore a livello internazionale e, in particolare, dell'IMO,
a) la definizione di codice ISM di cui all'articolo 2,
b) i periodi di validità del documento di conformità e/o del certificato di gestione della sicurezza e la frequenza della relativa verifica di cui all'articolo 5, paragrafi 3 e 7,
c) l'allegato,
d) la definizione di "organismo riconosciuto" di cui all'articolo 2,
possono essere modificati, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, in particolare per aggiornare le disposizioni destinate alle amministrazioni relative all'applicazione del codice ISM.
Articolo 11 Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.
2. Nei casi in cui è fatto un riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11], in considerazione delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione.
[11] GU L 184, del 17.7.1999, pag.23.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Il comitato adotta le proprie regole procedurali.
Articolo 12
Il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio è abrogato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].
I documenti di conformità e i certificati di gestione della sicurezza rilasciati dalle amministrazioni e dagli organismi riconosciuti prima di tale data conservano la loro validità.
Articolo 13 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica alle navi da carico e alle navi passeggeri che effettuano esclusivamente viaggi interni a partire da un anno dopo la sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il [...]
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
[...]
ALLEGATO
1. Titolo I
2. Contenuto
Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice internazionale di gestione della sicurezza - codice ISM)
Parte A - Attuazione
1. Generalità
1.1. Definizioni
1.2. 1.2. Obiettivi
1.3. Applicazione
1.4. Requisiti del sistema di gestione della sicurezza (SMS)
2. Politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale
3. Poteri e responsabilità della società
4. Persona(e) designata(e)
5. Responsabilità e poteri del comandante
6. Risorse e personale
7. Programmazione delle operazioni di bordo
8. Preparazione all'emergenza
9. Segnalazione ed analisi di casi di inosservanza delle norme, di incidenti e di situazioni pericolose
10. Manutenzione della nave e delle apparecchiature
11. Documentazione
12. Verifiche, revisioni e valutazioni della società di navigazione
Parte B - Certificazione e verifiche
13. Certificazione e verifiche periodiche
14. Certificazione provvisoria
15. Controlli
16. Modelli dei certificati
Appendice
1. Titolo II Disposizioni all'attenzione delle amministrazioni riguardanti l'attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM)
Parte A Disposizioni generali
Parte B Certificazione e standard
1. Accettazione e riconoscimento dei documenti di conformità provvisori e dei certificati di gestione della sicurezza provvisori
2. Procedura di certificazione
3. Norme in materia di gestione
4. Norme in materia di conoscenze
5. Modelli di documento di conformità e di certificato di gestione della sicurezza
Titolo I
Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice internazionale di gestione della sicurezza - codice ISM)
Parte A - ATTUAZIONE
1. GENERALITÀ
1.1. Definizioni
Le seguenti definizioni si applicano alle parti A e B del codice.
1.1.1. Per "codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM)" si intende il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e di gestione della prevenzione dell'inquinamento, adottato dall'Assemblea dell'IMO e che può essere modificato dalla stessa IMO.
1.1.2. Per "società" si intende l'armatore della nave o ogni altra persona fisica o giuridica, quali l'amministratore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia assunto dall'armatore la responsabilità della gestione della nave e che in tal modo ha convenuto di assolvere a tutte le obbligazioni e le responsabilità imposte dal presente codice.
1.1.3. Per "amministrazione" si intende il governo dello Stato la cui bandiera la nave è autorizzata a battere.
1.1.4 Per "sistema di gestione della sicurezza (SMS)" si intende un sistema strutturato e formalizzato che consenta al personale della società di applicare effettivamente la politica di sicurezza e di tutela dell'ambiente adottata dalla società.
1.1.5 Per "documento di conformità" si intende il documento rilasciato ad una società che soddisfa le prescrizioni del presente codice.
1.1.6 Per "certificato di gestione della sicurezza" si intende il documento rilasciato ad una nave attestante che la società e il personale di gestione a bordo operano secondo le disposizioni del sistema di gestione della sicurezza approvato.
1.1.7 Per "prova oggettiva" si intende un'informazione, registrazione o dichiarazione fattuale di tipo quantitativo o qualitativo concernente la sicurezza o l'esistenza e l'attuazione di un elemento del sistema di gestione della sicurezza, basata su un'osservazione, una misurazione o una prova verificabile.
1.1.8 Per "osservazione" si intende la dichiarazione di un fatto resa nell'ambito di un controllo del sistema di gestione della sicurezza e confermata da una prova oggettiva.
1.1.9 Per "non conformità" si intende una situazione riscontrata di inosservanza di una determinata prescrizione, dimostrata da una prova oggettiva.
1.1.10 Per "grave non conformità" si intende un'irregolarità constatata che rappresenta una grave minaccia per la sicurezza del personale o della nave o un grave rischio per l'ambiente e che richiede un immediato intervento correttivo. L'espressione designa anche la mancata applicazione effettiva e sistematica di una prescrizione del presente codice.
1.1.11 Per "anniversario" si intende il giorno e il mese di ogni anno corrispondenti alla data di scadenza del rilevante documento o certificato.
1.1.12 Per "convenzione" si intende la Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e le sue modifiche.
1.2. Obiettivi
1.2.1. Il presente codice intende assicurare la sicurezza in mare, prevenire lesioni alle persone o perdite di vite umane, evitare danni all'ambiente, in particolare a quello marino, e danni alle cose.
1.2.2. Gli obiettivi della gestione della sicurezza sono, tra gli altri:
1.2.2.1. istituire procedure sicure di esercizio della nave e creare un ambiente di lavoro sicuro;
1.2.2.2. definire misure di protezione contro tutti i rischi prevedibili;
1.2.2.3. migliorare costantemente l'addestramento del personale di bordo e di terra in materia di gestione della sicurezza e di preparazione alle situazioni di emergenza che si possono verificare sia sul piano della sicurezza che su quello della protezione ambientale.
1.2.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare:
1.2.3.1. la conformità alle norme e ai regolamenti la cui applicazione sia obbligatoria;
1.2.3.2. che i codici, le istruzioni e le norme prescritti dall'IMO, dalle amministrazioni, dalle società di classificazione e dalle associazioni dell'industria marittima siano tenute nel debito conto.
1.3. Applicazione
Le disposizioni del presente codice possono applicarsi a tutte le navi.
1.4. Requisiti del sistema di gestione della sicurezza (SMS)
Ogni società deve elaborare, applicare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza (SMS) che abbia i seguenti requisiti:
1.4.1. una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale;
1.4.2. istruzioni e procedure per garantire la sicurezza del funzionamento delle navi e la protezione dell'ambiente in conformità con la legislazione vigente sia a livello internazionale che nello Stato di bandiera;
1.4.3. una definizione chiara della gerarchia e del sistema di comunicazione tra tutto il personale di terra e di bordo;
1.4.4. procedure per segnalare gli incidenti e i casi di inosservanza delle disposizioni del presente codice;
1.4.5. procedure di preparazione e di intervento nelle situazioni di emergenza;
1.4.6. procedure di controllo interne e di verifica del sistema di gestione.
2. POLITICA IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PROTEZIONE AMBIENTALE
2.1. La società deve elaborare una politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale che indichi in che modo raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1.2.
2.2. La società deve provvedere affinché la suddetta politica venga applicata e mantenuta a tutti i livelli, sia a bordo che a terra.
3. POTERI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ
3.1. Se l'armatore non assume la responsabilità della gestione della nave, deve comunicare all'amministrazione il nome completo e gli estremi del soggetto responsabile.
3.2. La società deve definire e documentare le responsabilità, i poteri e le relazioni del personale che dirige, esegue o verifica le attività che riguardano o incidono sulla sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento.
3.3. La società deve provvedere affinché siano disponibili adeguate risorse e mezzi di assistenza a terra, per consentire alla(e) persona(e) designata(e) di svolgere le proprie funzioni.
4. PERSONA(E) DESIGNATA(E)
Per assicurare la sicurezza delle navi e i collegamenti tra la società ed il personale di bordo, ogni società deve designare, nei modi più idonei, una o più persone a terra in contatto diretto con i più alti livelli dirigenziali. Le responsabilità e i poteri della(e) persona(e) designata(e) devono comprendere il controllo degli aspetti della gestione di ogni nave connessi con la sicurezza e la protezione dell'ambiente e la verifica della disponibilità di adeguati mezzi e risorse di assistenza a terra, a seconda delle necessità.
5. RESPONSABILITÀ E POTERI DEL COMANDANTE
5.1. La società deve definire e documentare in modo chiaro le responsabilità del comandante per quanto riguarda:
5.1.1. l'applicazione della politica in materia di sicurezza e di protezione ambientale della società;
5.1.2. la motivazione dell'equipaggio riguardo all'osservanza di tale politica;
5.1.3. la comunicazione di ordini e istruzioni semplici e chiari;
5.1.4. la verifica dell'osservanza delle disposizioni;
5.1.5. la modifica dell'SMS e la segnalazione delle sue carenze ai dirigenti di terra.
5.2. La società deve provvedere affinché l'SMS applicato a bordo delle navi specifichi chiaramente i poteri conferiti al comandante. La società deve prevedere nel sistema di gestione della sicurezza che il comandante ha le massime autorità e la responsabilità di decidere in materia di sicurezza e protezione ambientale e di richiedere assistenza alla società laddove necessario.
6. RISORSE E PERSONALE
6.1. La società deve garantire che il comandante:
6.1.1. sia qualificato per il comando;
6.1.2. sia pienamente a conoscenza del sistema di gestione della sicurezza della società;
6.1.3. riceva l'assistenza necessaria per poter svolgere i propri compiti in condizioni di sicurezza.
6.2. La società deve provvedere affinché l'equipaggio di ogni nave sia in possesso delle qualifiche, dei diplomi e dei requisiti di idoneità fisica prescritti dalle leggi nazionali ed internazionali.
6.3. La società deve stabilire procedure atte a garantire che il personale appena assunto e quello cui vengono assegnati nuovi incarichi inerenti alla sicurezza e alla protezione ambientale ricevano una formazione adeguata per l'assolvimento dei loro compiti.
Occorre definire, documentare e impartire le istruzioni che è essenziale fornire prima della partenza della nave.
6.4. La società deve provvedere affinché tutto il personale addetto al sistema di gestione della sicurezza abbia adeguata conoscenza delle norme, dei regolamenti, dei codici e delle istruzioni applicabili.
6.5. La società deve stabilire e mantenere procedure atte a determinare le azioni di formazione che potrebbero essere indispensabili per il sistema di gestione della sicurezza e provvedere affinché a tali azioni di formazione partecipi tutto il personale interessato.
6.6. La società deve stabilire procedure che consentano di fornire al personale di bordo le informazioni relative al sistema di gestione della sicurezza in una o più lingue di lavoro o in altre lingue per esso comprensibili.

6.7. La società provvede affinché i membri del personale di bordo siano in grado di comunicare efficacemente tra di loro durante l'esecuzione dei rispettivi compiti inerenti al sistema di gestione della sicurezza.

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