giovedì 12 ottobre 2017

REGOLAMENTO DI SICUREZZA (prima parte)

D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 (1). Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare (2).  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 7 e 35, comma primo, lettera a), della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visti: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra nel  1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; Il protocollo 1978 alla predetta convenzione, e reso esecutivo con legge 4 giugno 1982, n. 438; Gli emendamenti 1981 e 1983 alla convenzione, entrati in vigore in base a quanto disposto dall'art.  VIII della convenzione stessa; Ritenuto necessario emanare un nuovo regolamento che sostituisca quello approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, e tenga conto della nuova normativa entrata  in vigore con la convenzione sopra menzionata ed i relativi emendamenti; Udito il parere del comitato centrale per la sicurezza della navigazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 19 novembre 1990 e del 25  marzo 1991; Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri,  dell'interno, della difesa, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del  commercio e dell'artigianato e della sanità; 
Emana il seguente decreto:  
1. 1. È approvato l'accluso regolamento, composto di 256 articoli e vistato dal Ministro proponente, per  la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.  
2. 1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
Regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare 
Artt. 
LIBRO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
TITOLO I - Disposizioni preliminari: Capitolo I - Applicabilità del regolamento . . . . 1 - 10 Capitolo II - Tipi e destinazioni delle navi. . . . 11 - 16 
TITOLO II - Accertamenti e documenti per la sicurezza della navigazione: Capitolo I - Visite ed accertamenti. . . . . . . . 17 - 35 Capitolo II - Documenti relativi alla sicurezza della navigazione . . . . . . . . . . 36 - 55 
LIBRO II - COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI DELLA NAVE 
TITOLO I - Scafo e relative sistemazioni da allestimento: Capitolo I - Robustezza strutturale e compartimen- tazione dello scafo; stabilità della nave. . . . . . . . . . . . . . . . . 56 - 64 Capitolo II - Bordo libero. . . . . . . . . . . . . 65 - 69 Capitolo III - Sistemazioni varie di allestimento dello scafo . . . . . . . . . . . . . 70 - 77 
TITOLO II - Apparato motore, macchinari ausiliari ed impianto elettrico: Criterio generale per la costruzione e sistemazione dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e dell'im- pianto elettrico . . . . . . . . . . 78 Capitolo I - Apparato motore e macchinari ausiliari. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 - 81 Capitolo II - Impianto elettrico. . . . . . . . . . 82 
TITOLO III - Protezione contro gli incendi: Criterio generale per la protezione contro gli incendi. . . . . . . . . . 83 Capitolo I - Navi soggette alla convenzione. . . . 84 - 85 Capitolo II - Navi non soggette alla convenzione. . 86 - 87 Capitolo III - Navi provenienti da bandiera estera . 88 Capitolo IV - Mezzi di sfuggita, equipaggiamento da vigile del fuoco e stazione antincendio . . . . . . . . . . . . . 89 - 92 
TITOLO IV - Mezzi di salvataggio:
- Criterio generale sui mezzi di salvataggio . . . . . . . . . . . . . 93 Capitolo I - Caratteristiche dei mezzi di salva- taggio e relative sistemazioni. . . . 94 - 98 Capitolo II - Norme integrative a quelle della convenzione per navi ad essa soggette 99 - 101 Capitolo III - Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri non soggette alla convenzione . . . . . . . . . . . . . 102 - 112 Capitolo IV - Mezzi di salvataggio delle navi da carico non soggette alla convenzione. 113 - 123 
TITOLO V - Sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento:. . . . . 124 - 130 
TITOLO VI - Dotazioni e sistemazioni nautiche; dotazioni varie: Capitolo I - Dotazioni e sistemazioni nautiche . . 131 - 143 Capitolo II - Dotazioni varie . . . . . . . . . . . 144 - 147 
TITOLO VII - Radiotelegrafia e radiotelefonia: Capitolo I - Prescrizioni. . . . . . . . . . . . . 148 - 156 Capitolo II - Servizi d'ascolto . . . . . . . . . . 157 - 159 Capitolo III - Giornali radio e varie. . . . . . . . 160 - 168 
LIBRO III - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TIPI DI NAVI E PER GALLEGGIANTI 
TITOLO I - Navi cisterna:. . . . . . . . . . . . 169 - 173 
TITOLO II - Navi da passeggeri che trasportano veicoli per merci e il relativo personale:. . . . . . . . . . . . . . 174 
TITOLO III - Navi adibite al trasporto di autoveicoli:. . . . . . . . . . . . . 175 - 176 
TITOLO IV - Rimorchiatori e navi da salvataggio: 177 - 181 
TITOLO V - Navi da pesca:. . . . . . . . . . . . 182 - 186 
TITOLO VI - Navi ad uso privato ed altre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonn. a propulsione meccanica e di stazza lorda non superiore a 25 tonn. a propulsione diversa da quella meccanica:. . . . . . . . . . . . . . 187 - 191 
TITOLO VII - Aliscafi e aeroscafi: . . . . . . . . 192 - 196 
TITOLO VIII - Galleggianti: . . . . . . . . . . . . 197 - 200 
LIBRO IV - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA E NORME SULLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
Capitolo I - Disposizioni generali . . . . . . . . 201 - 224 Capitolo II - Controlli alla partenza e durante la navigazione . . . . . . . . . . . . . 225 - 231 Capitolo III - Esercitazioni e verifiche . . . . . . 232 - 244 Capitolo IV - Annotazioni sui libri di bordo. . . . 245 - 246 Capitolo V - Disposizioni per i casi di emergenza. 247 - 254 Capitolo VI - Norme sulla sicurezza della navigazione . . . . . . . . . . . . . 255 - 256   
LIBRO I DISPOSIZIONI GENERALI 
TITOLO I Disposizioni preliminari 
Capitolo I Applicabilità del regolamento 
1. Denominazioni e definizioni. 
1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti  definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione: 
1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi atti a genera- re sotto di essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare; 2) Aliscafo: una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare; 3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante (che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il suo impiego in acqua; 4) Autoallarme radiotelegrafico: un ricevitore automatico di
allarme, che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme; 5) Autoallarme radiotelefonico: un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato dal segnale di allarme radiotelefonico; 6) Autorità Marittima: organi periferici del Ministero e, al- l'estero, le autorità consolari; 7) Convenzione: la convenzione internazionale per la salva- guardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974 e relativo protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 23 maggio 1980, n. 313 e legge 4 giugno 1982, n. 438 (3), ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel presente rego- lamento si intendono fatti alla convenzione sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo; 8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare: dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro un mezzo collettivo di salvataggio od un battello di emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino in acqua; 9) Ente tecnico: l'ente definito dall'Art. 3, lett. f) della legge; 10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radio telefonia (vedi punto 53); 11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dal- la linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve essere assunto co- me parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 12) Installazione radioelettrica esistente: un impianto radio- elettrico totalmente installato a bordo di una nave anteriormente al 1° luglio 1986, oppure un impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima della predetta data e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente regolamento; 13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi impianto radioelettrico che non sia una «installazione radioelettrica esistente»; 14) Larghezza (della nave): la massima larghezza della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta. Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso; 15) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; 16) Linea limite: la linea tracciata almeno 76 millimetri al di
sotto della linea d'intersezione della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata; 17) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le perpendicolari. Se la nave è soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremità del massimo galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della convenzione 1974 sia all'Art. 173 del presente regolamento, è quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa; quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata al- l'asse del timone; 18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia un certificato di idoneità rilasciato secondo le disposizioni del presente regolamento; 19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia rispettivamente con Legge 29 settembre 1980 n. 662 e Legge 4 giugno 1982 n. 438 (4) ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. 20) Ministero: il Ministero della Marina Mercantile; 21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico; 22) Motoveliero: una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione meccanica è capace di imprimerle una velocità non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele; 23) Nave a vela (veliero): una nave la cui propulsione dipende da vele; 24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi, diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro; 25) Nave da passeggeri: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici; 26) Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla cattura dei pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare; 27) Nave da salvataggio: una nave munita di attrezzature particolari per il servizio di soccorso a navi; 28) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia ad uso privato, da passeggeri o da pesca; 29) Nave chimichiera: una nave da carico costruita o adattata ed
impiegata per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, come definita dalla convenzione; 30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile; 31) Nave costruita: l'espressione «nave la cui chiglia è stata impostata o che si trova ad uno stadio di costruzione equivalente» nel testo può essere abbreviata dall'espressione «nave costruita»; 32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, come definita dalla convenzione; 33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto ad energia nucleare; 34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote; 35) Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; 36) Navigazione internazionale breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso del- la quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri pos sono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia; 37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso del- la quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa; 38) Navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa; 39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa; 40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si al- lontana più di 6 miglia dalla costa; 41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'in- terno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune del- lo Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa; 42) Navigazione speciale: una navigazione i cui limiti sono indicati nel singolo caso; 43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme emanate con decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la Marina Mercantile, relative
agli impianti e agli apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili; 44) Operatore radiotelefonista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni; 45) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia: a) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra per- sona per i suoi servizi; b) un bambino di età inferiore ad un anno; 46) Permeabilità: la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura) di uno spazio che può essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale linea; 47) Perpendicolare addietro: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha dritto poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 48) Perpendicolare avanti: la linea verticale condotta, sul pia- no di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); il piano di galleggia- mento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 49) Personale industriale: tutte le persone imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri dell'equipaggio, o persona- le speciale e che siano normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore; 50) Personale speciale: tutte le persone che non siano né passeggeri né membri dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi speciali cui la nave è destinata o a causa di lavori speciali svolti sulla nave; 51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da una macchina a vapore acqueo; 52) Ponte di coperta: il ponte continuo più alto della nave; 53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche predisposte dal Registro Italiano Navale in base a quanto previsto dal D.Lgs.C.p.S. del 22.1.1947 n° 340 (5) e dal D.M. 10.6.1947 (5) relativo all'applicazione dell'Art. 3 del citato decreto. 54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni in vi- gore; 55) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita ed attrezzata per operazioni di rimorchio; 56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il segnale di allarme stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni; 57) Segnale di soccorso (per gli impianti radio): il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni; 58) Stazione di governo: il posto dal quale viene manovrato un apparecchio di governo; 59) Stazione radiotelegrafica: uno o più trasmettitori o ricevi- tori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servi- zio di comunicazioni radiotelegrafiche; 60) Stazione radiotelefonica: uno o più trasmettitori o ricevi- tori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servi- zio di comunicazioni radiotelefoniche; 61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato di «tipo approvato» ai sensi dell'Art. 11 della legge; 62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni; 63) Veliero: vedi nave a vela; 64) Veliero con motore ausiliario: una nave a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di propulsione meccanica non è capace di farle raggiungere una velocità di 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela; 65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale effetto ogni territo- rio delle cui relazioni internazionali sia responsabile un paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto al- l'amministrazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, è considerato come paese autonomo; 66) Viaggio internazionale breve: un viaggio nel corso del quale una nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non supera 600 miglia;
67) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante, che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua.   
2. Limiti e modalità di applicazione del regolamento. 
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: a) alle navi mercantili nazionali di cui all'Art. 1 della legge e successive modificazioni, ad eccezione  delle navi appartenenti alle amministrazioni militari, doganali, di polizia e al corpo dei vigili del fuoco o  da essi direttamente esercitate e delle navi adibite al trasporto di truppe, per quanto non disposto da  regolamenti speciali. Tuttavia, le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al capitolo V della convenzione, integrate da  quelle del capitolo VI del libro IV del presente regolamento, si applicano a tutte le navi mercantili di  cui all'Art. 1 della legge e successive modificazioni. b) per quanto pratico e ragionevole anche alle navi mercantili straniere non soggette alla  convenzione, che toccano porti italiani. A condizione di reciprocità, possono essere accettate per le  predette navi certificazioni valide rilasciate in applicazione di norme nazionali. c) anche alle navi straniere, soggette alla convenzione, che toccano i porti italiani, limitatamente agli  articoli nei quali tale applicazione è espressamente prevista. d) a tutte le navi indipendentemente dalla data di costruzione, salvo che siano previste apposite  disposizioni applicabili solo a navi costruite in un determinato periodo. 2. Alle navi soggette alla convenzione si applicano, in aggiunta alle pertinenti norme della stessa,  tenendo conto della loro data di costruzione, le disposizioni del presente regolamento che siano  integrative o addizionali rispetto a quelle stabilite dalla convenzione. 3. Alle navi da carico trasformate in navi da passeggeri a decorrere dal 1° luglio 1986, ovvero dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che esse siano soggette o meno alla  convenzione, si applicano le norme del presente regolamento per navi da passeggeri costruite dopo le  date suddette. 4. Il grado di sicurezza complessivo posseduto, in base alla precedente normativa, da una nave 
costruita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero il maggior grado  di sicurezza eventualmente da essa posseduto, non possono essere comunque ridotti per effetto delle  disposizioni del presente regolamento. 5. Per la navi munite di marca di stazza e che conseguentemente hanno due serie di stazza, ai fine  dell'applicazione dei regolamenti di sicurezza, sarà sempre considerata la serie più elevata.  
3. Aumento di passeggeri estensione di navigazione. 
1. L'autorità marittima, previa direttiva del Ministero, può concedere un aumento del numero di  passeggeri trasportabili ovvero l'abilitazione ad una navigazione più estesa a navi costruite  anteriormente al 1° luglio 1986 o alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che  esse siano soggette o meno alla convenzione, solo se le navi stesse soddisfino le pertinenti norme della  convenzione e del presente regolamento per navi costruite posteriormente alle date suddette, la cui  applicazione sentito l'ente tecnico sia ritenuta necessaria in relazione all'entità delle varianti richieste,  nonché alle eventuali prescrizioni addizionali proposte dalla commissione di visita, quando l'autorità  marittima stessa abbia ritenuto di convocarla.  
4. Navi ad uso privato. 
1. Le navi adibite ad uso privato non possono trasportare passeggeri a titolo gratuito, ma possono  effettuare tale trasporto solo a titolo amichevole. 2. Il Ministero può esentare le navi adibite ad uso privato, tenuto conto del loro tipo e del relativo  impiego, dall'applicazione di prescrizioni giudicate non pratiche o non ragionevoli e disporre o  concedere, sentito l'ente tecnico, che siano adottate sistemazioni equivalenti a quelle prescritte.  
5. Esclusioni. 
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) alle navi dotate di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri 
quadrati nonché, in generale, alle imbarcazioni non provviste di motore di lunghezza non superiore a 10  metri; b) ai mezzi speciali che operino solamente in presenza di nave appoggio, essendo ad essa collegati  fisicamente, per svolgere attività di ricerca o altre operazioni connesse con l'attività della nave  appoggio.  
6. Navi con caratteristiche nuove. 
1. Il Ministero, previo accertamenti dell'ente tecnico, può esentare ogni nave che presenti  caratteristiche nuove da qualsiasi disposizione del presente regolamento - tranne le norme sulla  sicurezza della navigazione di cui al libro IV - che rischi di ostacolare seriamente le ricerche volte a  migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse. 2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare alle  prescrizioni che il Ministero, sentito l'ente tecnico, avuto riguardo al servizio al quale essa è destinata,  stimi sufficienti per assicurarne la sicurezza generale. Tali prescrizioni, quando si tratta di navi che  effettuano viaggi internazionali, devono essere giudicate accettabili dai Governi degli Stati nei quali la  nave si reca. 3. Il Ministro per la Marina Mercantile adotta con proprio decreto tutte le disposizioni particolari non  aventi carattere regolamentare relative a navi di caratteristiche speciali e nuove, per l'applicazione di  disposizioni adottate da organismi internazionali, sentito l'ente tecnico ed acquisito il parere del  Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.  
7. Riparazioni, modifiche e trasformazioni. 
1. Le navi sulle quali sono effettuate riparazioni, modifiche o trasformazioni e le sistemazioni che ne  risultano devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano ad esse applicabili prima delle  riparazioni, modifiche o trasformazioni. 2. Una nave costruita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non deve  discostarsi dalle prescrizioni del regolamento stesso applicabili ad una nave costruita a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del medesimo più di quanto non si discostava prima della riparazione, modifica  o trasformazione. 3. Nel caso di riparazioni, modifiche e trasformazioni giudicate «di grande importanza» dall'ente  tecnico devono essere applicate le norme per navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986, ovvero  dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a seconda che esse siano soggette o meno alla  convenzione, sia alle parti sottoposte a dette riparazioni, modifiche o trasformazioni, sia alle relative  dotazioni. Nel caso che le suddette trasformazioni cambino il tipo di nave da carico secco a cisterna per  trasporto di prodotti infiammabili o di gas liquefatti o di prodotti chimici liquidi pericolosi, le norme della  convenzione e del presente regolamento per navi costruite a decorrere dal 1° luglio 1986, ovvero dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento a seconda che esse siano soggette o meno alla  convenzione, devono essere applicate anche a quelle altre parti della nave e relative dotazioni stabilite  dall'ente tecnico in relazione alle caratteristiche della trasformazione. Il Ministero può concedere deroghe dall'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi del  presente punto. 4. Il precedente comma 3 non si applica per modifiche e trasformazioni, anche se di grande  importanza, che vengono eseguite per rendere la nave conforme alle prescrizioni della MARPOL  73/78 e al protocollo 78 della convenzione.  
8. Equivalenze. 
1. Quando il presente regolamento prescrive di sistemare un determinato impianto, dispositivo o  apparecchio oppure un tipo dei medesimi oppure è stabilita una particolare sistemazione, il Ministero,  fatto salvo quanto previsto all'Art. 28 del presente regolamento, può accettare in sostituzione, ai sensi  dell'Art. 12 della Legge 5.6.62 n. 616 (6), qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio o tipo dei  medesimi o qualsiasi altra sistemazione, se, previo accertamenti da parte dell'ente tecnico, ritenga che  detto impianto, dispositivo o apparecchio o sistemazione sia di carattere equivalente a quello richiesto. 
 9. Esenzioni. 
1. Il Ministero, salve le speciali esenzioni previste dal presente regolamento, se ritiene che le condizioni  del viaggio e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria  l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento relative alla compartimentazione, alla stabilità, ai  mezzi di esaurimento, alle installazioni e macchinari elettrici, alla protezione contro gli incendi ed ai  mezzi di salvataggio, può esonerare dalle prescrizioni stesse, previ accertamenti dell'ente tecnico,  singole navi o categorie di navi nazionali o di Stati cui non si applichi la convenzione, le quali, nel corso  del viaggio, non si allontanino più di 20 miglia dalla costa. 2. In ogni caso i mezzi di estinzione incendi, le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio devono  essere di pronta utilizzazione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, e deve essere  sempre disponibile una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo. 3. Le navi nucleari non possono essere esonerate dall'osservanza delle prescrizioni del presente  regolamento.  
10. Norme varie. 
1. Il Ministero, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi internazionali, approva con  decreto, sentito l'ente tecnico: a) le caratteristiche di tutte le dotazioni dei mezzi di salvataggio ed altre particolari dotazioni dei  mezzi stessi; per le razioni viveri, i recipienti dell'acqua, il corredo farmaceutico e gli apparecchi di  dissalazione dell'acqua di mare deve essere effettuato in concerto con il Ministero della Sanità; b) i particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio a motore, delle zattere di salvataggio e degli  apparecchi galleggianti, dei salvagente anulari, dei segnali di soccorso del ponte di comando; c) i criteri ed i requisiti concernenti la sistemazione a bordo delle zattere di salvataggio, nonché i  requisiti dei dispositivi per la messa in mare delle zattere di salvataggio ammainabili; d) le modalità delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio; e) le caratteristiche, le sistemazioni di sicurezza e le dotazioni delle navi di salvataggio e dei 
rimorchiatori; f) le norme relative alle caratteristiche, manutenzione, esame e prove periodiche degli estintori e  degli eventuali criteri di equivalenza per nuovi tipi di essi; g) le norme sulle caratteristiche dei contenitori cisterna ed i veicoli cisterna stradali o ferroviari  contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato gassoso, da trasportare via mare. h) la normativa di sicurezza relativa alle operazioni di atterraggio e partenza di elicotteri su e dal  ponte di coperta delle navi, nel rispetto della normativa del Ministero dell'Interno. Eventuali disposizioni  che impongano specifiche prestazioni al comando dell'elicottero devono essere emanate con decreto  del Ministro per la Marina Mercantile di concerto con il Ministro dei Trasporti. 2. Con decreto del Ministro per la Marina Mercantile sono emanate istruzioni in ordine ai seguenti  argomenti concernenti le navi nucleari: a) contenuto del rapporto di sicurezza di cui all'Art. 40; b) contenuto del manuale di esercizio di cui all'Art. 41; c) misure da comprendere nel controllo speciale di cui all'Art. 34; d) principi generali di sicurezza; e) requisiti di massima dell'impianto di energia nucleare; f) protezione ed involucro di contenimento dell'impianto reattore; g) schermo e protezione contro le radiazioni; h) rifiuti radioattivi; i) ricarica e manutenzione del reattore; l) personale di bordo.  
Capitolo II Tipi e destinazioni delle navi 
11. Tipi di navi. 
1. Le navi si distinguono nei seguenti tipi: a) piroscafo; b) motonave; c) nave nucleare; d) veliero; e) motoveliero; f) veliero con motore ausiliario; g) aliscafo; h) aeroscafo; i) imbarcazioni a remi. 2. Il tipo di nave viene indicato nelle matricole o nei registri e nei documenti di bordo di cui all'Art. 169  del codice della navigazione.
 
12. Specie di navigazione. 
1. Le specie di navigazione cui possono essere abilitate le navi sono le seguenti: a) navigazione internazionale lunga (Nav. I.L.); b) navigazione internazionale breve (Nav. I.B.); c) navigazione internazionale costiera (Nav. I.C.); d) navigazione nazionale (Nav. N.); e) navigazione nazionale costiera (Nav. N.C.); f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N.Li.); g) navigazione nazionale locale (Nav. N.Lo.); h) navigazione speciale (Nav. S.). 2. Per la navi da pesca le specie di navigazioni cui esse possono essere abilitate sono quelle relative  alle categorie di pesca indicate nell'Art. 408, e successive modificazioni, del regolamento per  l'esecuzione del codice della navigazione, nonché ai tipi di pesca di cui all'Art. 1 del regolamento per  l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 (7), approvato con decreto del Presidente della  Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (8). 3. Fermo quanto disposto al libro III titolo VI, le navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, se a  propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate se a propulsione diversa da quella meccanica, non possono  essere abilitate a navigazioni più estese di quella nazionale litoranea; è consentita eccezionale  autorizzazione a navigazione nazionale costiera da parte dell'autorità marittima, sentito l'ente tecnico. 4. La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all'Art. 169 del codice della  navigazione.  
13. Abilitazione di una nave a determinati servizi. 
1. Una nave può essere abilitata ad uno o più dei seguenti servizi: a) trasporto di passeggeri; b) trasporto di merci; c) servizi speciali (servizi scientifici o di ricerca, scuola, salvataggio, appoggio flottiglia da pesca,  conservazione o trasformazione dei prodotti della pesca, posa cavi, sfruttamento fauna, flora e fondo  marino diverso dalla pesca, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro della Marina  Mercantile);
d) servizio di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino; e) pesca; f) rimorchio. 2. Una nave cisterna può trasportare altre merci oltre ai liquidi cui è particolarmente destinata, sempre  che abbia le sistemazioni adatte. 3. Salvo quanto disposto ai successivi commi 5, 6, e 7, l'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, può  autorizzare il trasporto di passeggeri in numero non superiore a dodici su nave che non è da  passeggeri, purché provvista di congrui mezzi di salvataggio ed adeguate sistemazioni per i passeggeri,  rilasciando un attestato rinnovabile annualmente. 4. Le modalità per il trasporto dei passeggeri su navi cisterna adibite al trasporto di idrocarburi o altre  sostanze pericolose, quando cariche o non degassificate, sono stabilite dall'autorità marittima. 5. Sulle navi da passeggeri e, limitatamente alla navigazione nazionale, sulle navi da carico destinate ad  uno qualsiasi dei servizi di cui al comma 1 di questo articolo è consentito l'imbarco di personale  tecnico, di operai e di conducenti di autoveicoli industriali gommati a condizione che: a) sulle navi da passeggeri le persone non appartenenti all'equipaggio siano comprese nel numero  massimo di passeggeri che le navi stesse sono abilitate a trasportare; b) sulla navi da carico destinate ad uno qualsiasi dei servizi di cui al comma 1 di questo articolo le  persone non appartenenti all'equipaggio non superino il numero di trentaquattro; tale numero può  essere aumentato su autorizzazione del Ministero, sentito l'ente tecnico, nel caso in cui la nave abbia  compartimentazione di galleggiabilità, stabilità in allagamento e mezzi di esaurimento adeguati a  garantirne la sopravvivenza secondo i regolamenti dell'ente tecnico in caso di allagamento di uno  qualsiasi dei suoi compartimenti, abbia protezione attiva e passiva contro gli incendi conforme ai  regolamenti dell'ente tecnico e purché tutte le altre sistemazioni conferiscano alla nave un grado di  sicurezza adeguato alla salvaguardia della vita umana in mare; c) non venga superato il numero di persone imbarcabili accertato ai fini della stabilità dall'ente  tecnico; d) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco a norma del presente comma esistano  mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli
prescritti per l'equipaggio; e) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali è consentito l'imbarco a norma del  presente comma esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dei passeggeri o  dell'equipaggio; f) i lavori da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la  sicurezza della navigazione stessa o menomazione dell'efficienza dei servizi di bordo; g) il numero dei conducenti non sia superiore a due per ogni autoveicolo imbarcato. 6. Sulle navi destinate a servizi speciali e su quelle destinate a servizi di impianti off-shore e di navi  adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino, abilitate a navigazione internazionale è  consentito l'imbarco di personale speciale e di personale industriale a condizione che siano soddisfatte  le disposizioni emanate dal Ministero, sentito l'ente tecnico, anche sulla base di raccomandazioni poste  in essere da organismi internazionali. 7. Il Ministero può autorizzare il trasporto di passeggeri su navi di stazza lorda inferiore a 100  tonnellate che non sono da passeggeri tenuto conto di particolari esigenze locali, limitatamente alla  navigazione nazionale litoranea, di massima nel periodo estivo, in ore diurne ed in buone condizioni di  tempo e di mare. 8. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma l'armatore deve presentare domanda al  capo del compartimento marittimo di iscrizione della nave, il quale provvede all'istruttoria sentendo  l'ente tecnico ai fini delle condizioni da osservarsi per la sicurezza della vita umana in mare,  relativamente al numero massimo di persone trasportabili, alla zona di impiego, alle dotazioni e mezzi  collettivi ed individuali di salvataggio, nonché alla protezione contro gli incendi.  
14. Viaggi oltre i limiti di abilitazione. 
1. In casi eccezionali il Ministero, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi  internazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata, a condizione che alla nave  stessa venga conferito un grado di sicurezza ritenuto adeguato al particolare viaggio da effettuare. 2. Alle stesse condizioni le capitanerie di porto, sentito l'ente tecnico, possono
autorizzare  l'effettuazione di singoli viaggi nazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave è abilitata.  
15. Tipo approvato. 
1. Sulle navi per le quali le norme della convenzione e del presente regolamento richiedono l'adozione  di apparecchi, dispositivi e materiali di cui alla Tabella A allegata al presente libro I, questi devono  essere di tipo approvato dal Ministero, salvo le esenzioni previste nel presente regolamento.  
16. Prove di navigazione. 
1. Il capo del circondario marittimo, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'imbarco del personale  necessario per l'esecuzione di prove di navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito  lavori di trasformazione o riparazione.  
TITOLO II Accertamenti e documenti per la sicurezza della navigazione 
Capitolo I Visite ed accertamenti 
17. Tipi di visite. 
1. L'insieme degli accertamenti tecnici e delle ispezioni concernenti l'idoneità della nave alla  navigazione costituisce una visita. 2. Ai fini degli accertamenti per il rilascio e per la conferma dei documenti di sicurezza di cui alla  legge ed alla convenzione, le visite alle quali devono essere sottoposte le navi, sono: «visite iniziali», prima dell'entrata in servizio o, per navi costruite anteriormente alla data di entrata in  vigore del presente regolamento, prima dell'ottenimento dei certificati definitivi; «visite periodiche», alla scadenza dei periodi di validità dei certificati di sicurezza, di idoneità e delle  annotazioni di sicurezza; «visite intermedie», con intervalli più brevi delle periodiche, come stabilito nel presente regolamento;
«visite occasionali», quando se ne verifichi la necessità come previsto dal successivo Art. 27.  
18. Esecuzione delle visite. 
1. Le visite di cui all'articolo precedente, ferme le prescrizioni dell'Art. 165 del codice della  navigazione, sono disposte dal capo del circondario marittimo su richiesta dell'armatore o di un suo  rappresentante e, per navi estere, su richiesta della competente autorità consolare. 2. Il capo del circondario marittimo, su richiesta degli interessati di cui al precedente comma, può  consentire che una visita iniziata in un porto del proprio circondario venga completata in un altro porto,  purché la visita stessa sia compiuta entro i due mesi precedenti la data di scadenza dei certificati o  delle annotazioni di sicurezza di cui è provvista la nave; copia del verbale riguardante gli accertamenti  effettuati deve essere inviata all'autorità marittima interessata al completamento della visita. 3. Nei porti esteri le visite di cui all'articolo precedente sono disposte dall'autorità consolare su  richiesta del comandante della nave. 4. Fermo il disposto dell'Art. 27 della legge, l'ente tecnico effettua accertamenti tecnici preliminari ai  lavori della commissione di cui all'Art. 28 della legge e degli organi di esecuzione delle visite di cui  all'Art. 19 del presente regolamento in base ai quali rilascia apposita documentazione. 5. I comandanti delle navi ed i direttori di macchina o loro delegati, nel corso delle visite, hanno  l'obbligo di denunciare le avarie e gli inconvenienti attinenti le norme del presente regolamento,  verificatisi nel corso dell'esercizio.  
19. Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti. 
1. Agli accertamenti previsti dall'ultimo comma dell'Art. 28 della legge, per le navi di stazza lorda  inferiore a 200 tonnellate, ma uguale o superiore a 25 tonnellate, provvede il capo del circondario  marittimo o un ufficiale da lui designato, di grado non inferiore a tenente di vascello, assistito, secondo  modalità concordate con l'ente tecnico, da un ingegnere o perito designato da tale ente e da un 
funzionario del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, nonché da un sottufficiale di porto o  impiegato civile dell'ufficio di circondario marittimo, che svolge le funzioni di segretario. Ove ritenuto  opportuno dal capo del circondario marittimo anche il medico di porto può essere chiamato a dare la  propria assistenza nell'espletamento dei predetti accertamenti. 2. Degli accertamenti effettuati viene redatto processo verbale (8/a).  
20. Visite nei porti esteri. 
1. Nei porti esteri le visite di cui al terzo comma dell'Art. 6 della legge, nonché gli eventuali  accertamenti di cui al secondo comma dell'Art. 165 del codice della navigazione, sono eseguiti a cura  dell'autorità consolare con l'assistenza del locale ufficio dell'ente tecnico o, in mancanza, di quello più  vicino dell'ente stesso. 2. Nei casi di urgenza, ovvero quando ragioni di distanza o difficoltà di comunicazioni con l'ufficio più  vicino dell'ente tecnico consigliano di provvedere altrimenti, l'autorità consolare può farsi assistere da  ingegneri navali o da capitani di lungo corso o da capitani di macchina di nazionalità italiana o, in  mancanza, da periti locali, a seconda della natura degli accertamenti da eseguire.  
21. Accertamenti per il rilascio e durata del certificato di navigabilità. 
1. Gli accertamenti prescritti dal secondo comma dell'Art. 5 della legge per il rilascio del certificato di  navigabilità devono essere eseguiti dall'ente tecnico, secondo le norme dei propri regolamenti, in  occasione della visita iniziale di cui all'Art. 23. 2. Il certificato di navigabilità ha validità quadriennale e possibilità di proroga di un anno, a termini del  secondo comma dell'Art. 5 della legge, con obbligo di visite intermedie da effettuarsi annualmente  secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico il quale ha la facoltà di differirne  l'esecuzione di non oltre tre mesi. Per i galleggianti e per le altre unità aventi stazza lorda inferiore a  200 tonnellate le visite intermedie sono biennali. 2-bis. Il certificato di navigabilità per le unità da pesca, ove prescritto, ha validità sessennale con  obbligo di visite intermedie triennali da effettuare secondo le modalità stabilite
dai regolamenti dell'ente  tecnico (8/b). 3. Gli accertamenti di cui ai precedenti commi sono prescritti anche per le navi di cui alla lettera a)  dell'Art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, (8/c)  ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, abilitate al trasporto di passeggeri in acque tranquille. 4. Il certificato di navigabilità è rilasciato dalla capitaneria di porto, su modello approvato dal Ministero,  e ne deve essere trasmessa copia all'ente tecnico.  
22. Visite iniziali. 
1. Le visite iniziali sono intese ad accertare che la nave soddisfa alle prescrizioni della legge e del  presente regolamento in relazione al tipo della nave stessa, alla specie di navigazione ed al servizio per  il quale è richiesta l'abilitazione. 2. Le visite comprendono un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale di  armamento, un'ispezione della carena a secco e un'ispezione interna ed esterna delle caldaie. Per le  navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero può  consentire che l'ispezione della carena sia effettuata a nave galleggiante. 3. Le visite devono essere effettuate in modo da attestare che le sistemazioni, il materiale, i  dimensionamenti della struttura, le caldaie e gli altri recipienti a pressione e loro ausiliari, le macchine  principali ed ausiliarie, le installazioni elettriche, le installazioni radio, tutte le altre parti dell'armamento,  gli apparecchi ricetrasmettitori fissi e portatili per mezzi collettivi di salvataggio, i mezzi di salvataggio, i  dispositivi antincendio, i radar, le ecosonde, le girobussole, la scaletta per i piloti, i mezzi di  segnalazione, la lavorazione di tutte le parti della nave e del relativo armamento, siano conformi alle  prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme in materia di sicurezza della navigazione e  della vita umana in mare. 4. Ai fini della visita iniziale per le navi provenienti da bandiera estera, gli accertamenti possono essere  effettuati sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico per le materie in essi trattate. 5. Nella visita iniziale di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento deve anche essere controllato che siano state eseguite le prove idrauliche concernenti: a) le caldaie principali ed ausiliarie; b) le relative connessioni e tubolature di vapore; c) le bombole ed i serbatoi d'aria compressa; d) le relative connessioni e tubolature d'aria compressa; e) i depositi e le casse di combustibile liquido per uso dell'apparato motore; f) le cisterne, le casse, i doppi fondi strutturali dello scafo. 6. Le prove idrauliche possono essere sostituite con altre ritenute idonee secondo i regolamenti  dell'ente tecnico.  
23. Visita iniziale per la navigabilità. 
1. La visita iniziale deve essere effettuata sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico, tenuto conto del  tipo di nave e del servizio al quale è destinata. 2. L'ente tecnico: a) per le navi in acciaio, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento, può non effettuare il collaudo dei materiali costituenti lo scafo purché per essi sia  prodotto certificato di collaudo di fabbrica che indichi la qualità e le caratteristiche dei materiali stessi  e la loro idoneità in relazione ai mezzi di collegamento adottati; b) per tutte le navi può non effettuare il collaudo dell'apparato principale di propulsione, di potenza  fino a 300 cavalli, e relativa linea d'asse (o linee d'assi), purché per essi sia prodotto certificato di  collaudo di fabbrica. 3. Non sono richiesti certificati di collaudo: a) per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dei  materiali costituenti lo scafo purché si tratti di navi con almeno quattro anni di effettivo esercizio;  dell'apparato motore e dell'asse portaelica (o assi portaeliche), se in servizio da almeno quattro anni; b) per tutte le navi, dei macchinari ausiliari i quali devono comunque essere assoggettati a prova di  funzionamento, a giudizio dell'ente tecnico.   
24. Visite iniziali per costruzioni in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate e relativi  apparati motori. 
1. Per la costruzione in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10
tonnellate e dei relativi apparati  motori, la visita iniziale si effettua al solo prototipo, mentre le corrispondenti unità di serie sono  soggette ad una ricognizione intesa ad accertare la loro rispondenza alle caratteristiche del prototipo.  
25. Visite periodiche e visite intermedie. 
1. Le visite periodiche sono effettuate per accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti  all'atto della visita iniziale. 2. Le visite intermedie sono effettuate per gli scopi indicati all'Art. 47 del presente regolamento.  
26. Visite periodiche ai galleggianti. 
1. In occasione delle visite periodiche possono essere omesse, per i galleggianti destinati a servizi nei  porti o relative adiacenze, le visite di carena e quelle ai macchinari, che devono comunque essere  eseguite almeno ogni quattro anni. 2. Allorché trattasi di carene particolarmente protette, gli intervalli fra le visite della carena possono  essere prolungati dall'autorità marittima, su parere dell'ente tecnico. Ciò deve risultare nella  annotazione di sicurezza prevista dall'Art. 36 del presente regolamento. 3. Se un galleggiante deve affrontare navigazione in mare aperto e sono trascorsi due anni dall'ultima  visita senza che sia stata effettuata quella della carena, quest'ultima visita deve essere  preventivamente eseguita. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può autorizzare la predetta navigazione a  determinate condizioni al solo fine di consentire il trasferimento del galleggiante in altro porto per  l'esecuzione della visita.  
27. Visite occasionali. 
1. Una visita occasionale, generale o parziale secondo i casi, deve essere effettuata ogni volta che si  verifichi un sinistro o si manifesti un difetto che comprometta la sicurezza della nave o l'efficienza o  l'integrità dei mezzi di salvataggio o di altri apparati, ed ogni qualvolta la nave subisca riparazioni o  innovazioni importanti. La visita deve essere eseguita in modo da garantire che
le riparazioni o  innovazioni sono state effettivamente compiute, che i materiali impiegati per le riparazioni o innovazioni  e la loro esecuzione sono soddisfacenti e che la nave risponde a tutte le prescrizioni vigenti. 2. Le navi di cui al successivo libro III, titolo VI, sono soggette a visite occasionali quando ciò sia  ritenuto opportuno dall'autorità marittima o quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli  mutamenti apportati allo scafo o a macchinari della medesima vengono meno i requisiti in base ai quali  sono state effettuate le annotazioni di sicurezza di cui all'Art. 36. 3. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita  occasionale mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza e navigabilità attestate  dal certificato in vigore. 4. Dopo un periodo di disarmo di qualunque durata, ma nei limiti di validità delle annotazioni di  sicurezza, sono esentate dalla visita occasionale: a) le navi per la pesca oceanica e per quella d'altura di stazza lorda uguale o inferiore a 200  tonnellate; b) le navi ad uso privato; c) i galleggianti di stazza lorda uguale o inferiore a 400 tonnellate.  
28. Tipo approvato: equivalenza di apparecchi, dispositivi e materiali. 
1. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di equivalenza di cui all'Art. 12 della legge deve  essere corredata da una relazione tecnica. 2. Il Ministero può incaricare l'ente tecnico o altri enti particolarmente qualificati degli accertamenti  necessari per il rilascio di tale riconoscimento, salva in ogni caso la competenza del Ministero delle  Poste e delle Telecomunicazioni per gli impianti, i dispositivi e gli apparecchi radioelettrici.  
29. Accertamenti per le annotazioni di sicurezza. 
1. Ai fini delle annotazioni di sicurezza delle navi e dei galleggianti di cui alla lettera n) dell'Art. 36 del  presente regolamento l'ente tecnico esegue sulla base dei suoi regolamenti gli accertamenti relativi allo  scafo, al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai 
macchinari azionati da energia elettrica e all'impianto elettrico. L'autorità marittima sente l'ente tecnico  in ogni altra circostanza in cui ritenga necessario procedere a particolari accertamenti tecnici.  
30. Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi; sulla organizzazione ed efficienza dei servizi  di bordo. 
1. Per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, l'autorità marittima deve procedere  alla visita dei servizi di bordo secondo quanto previsto dal successivo libro IV al fine di accertarne  l'organizzazione e l'efficienza e per controllare il corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio. 2. La visita deve essere eseguita in occasione di ogni nuovo armamento e, periodicamente, ogni anno,  compatibilmente con l'impiego commerciale della nave. L'intervallo fra due visite non deve superare i  15 mesi. 3. La visita deve anche essere eseguita ogni qualvolta l'autorità marittima abbia motivo di dubitare che  la preparazione dell'equipaggio e i servizi di bordo per l'emergenza non abbiano mantenuto il livello di  efficienza iniziale. 4. L'autorità marittima che provvede alle visite ne fa annotazione nel ruolo di equipaggio e nella  licenza. Di detta visita è redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero; copia di esso  deve essere conservato a bordo, un'altra copia deve essere trasmessa al Ministero. 5. Qualora la nave non rientri in Italia per oltre 14 mesi, la visita ai servizi di bordo viene eseguita da  una commissione composta dal comandante, dal direttore di macchina, dall'ufficiale alla sicurezza e da  un membro dell'equipaggio. Di detta visita viene redatto verbale su apposito modello approvato dal  Ministero. Il verbale firmato dai componenti la commissione e, ove possibile, vistato dall'autorità  consolare, deve essere inviato all'ufficio di iscrizione della nave.  
31. Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili. 
1. Qualora, durante le visite iniziali, periodiche od occasionali, si rilevino deficienze o inconvenienti che  possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo
stabilisce, sentita la  commissione di visita, il termine entro il quale si deve procedere alla eliminazione delle deficienze o  inconvenienti medesimi. Per le visite intermedie tale termine è proposto dall'ente tecnico che ne dà  comunicazione all'autorità marittima o a quella consolare. In tali casi i certificati e le annotazioni di  sicurezza sono rinnovati o convalidati dall'autorità marittima con validità limitata.  
32. Mantenimento delle condizioni dopo le visite. 
1. Dopo che una delle visite di cui all'Art. 17 è stata compiuta, nessun cambiamento può essere  apportato alle sistemazioni strutturali, al macchinario, all'armamento e in generale a tutto ciò ha  formato oggetto della visita stessa, a meno che la nave venga sottoposta a visita occasionale. 2. L'autorità marittima, sentito, ove lo ritenga opportuno, l'ente tecnico, può ammettere i cambiamenti  che, a suo giudizio, siano di lieve entità. 3. Le condizioni della nave e delle sue apparecchiature devono essere mantenute conformi alle  prescrizioni del presente regolamento, allo scopo di assicurare che la nave sotto tutti gli aspetti si  conservi idonea ad affrontare il mare senza rischi per la nave stessa e per le persone imbarcate. 4. Il comando di bordo ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che  presentino deterioramenti o deficienze tali da compromettere l'efficienza.  
33. Controlli. 
1. L'autorità marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo di cui al terzo comma dell'Art. 1 della  legge, può farsi assistere dall'ente tecnico secondo modalità con questo concordate ovvero può  disporre, ove lo ritenga opportuno, speciali accertamenti prima di adottare le misure stabilite nel  comma citato.  
34. Controllo speciale a navi nucleari. 
1. Le navi di bandiera estera a propulsione nucleare devono essere preventivamente autorizzate dal 
Ministero per accedere nei porti nazionali. 2. Prima di entrare nei porti le navi a propulsione nucleare devono essere sottoposte a controllo  speciale allo scopo di verificare che vi sia a bordo un certificato valido di sicurezza per navi a  propulsione nucleare e l'assenza di un livello irragionevole di radiazioni o di altri pericoli di origine  nucleare, in mare o in porto, per tutte le persone imbarcate, le popolazioni, le vie navigabili, gli alimenti  e le acque. 3. Il controllo speciale, per i porti nazionali, deve essere effettuato da una commissione composta da: a) un ufficiale della capitaneria di porto; b) un rappresentante del Ministero dell'Interno, direzione generale della protezione civile e dei servizi  antincendi; c) un rappresentante del Ministero della Sanità; d) un esperto del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie  alternative (ENEA); e) un rappresentante dell'ente tecnico. 4. La commissione deve accertare il sussistere delle condizioni di sicurezza per tutta la durata della  sosta della nave nell'area portuale.  
35. Piani da presentare alla commissione di visita. 
1. Almeno sette giorni prima della visita iniziale della nave gli interessati devono mettere a disposizione  della commissione di visita, con il visto di approvazione dell'ente tecnico, i seguenti piani o computi,  salvo quelli che non siano ritenuti necessari dall'ente tecnico in relazione alla grandezza o al tipo della  nave o al servizio cui essa è destinata riguardanti: a) la compartimentazione di galleggiabilità, per le navi che vi sono soggette; b) l'impianto centralizzato di manovra delle porte stagne, se esiste; c) l'impianto di esaurimento sentina; d) la compartimentazione tagliafuoco, per le navi che vi sono soggette; e) tutte le sistemazioni anticendio mobili e fisse, compresi gli impianti fissi per la segnalazione e  l'estinzione degli incendi, per le navi che devono esserne dotate; f) i mezzi di sfuggita; g) la sistemazione dei mezzi di salvataggio; h) la sistemazione degli organi di governo; i) la sistemazione delle bussole; l) la sistemazione dei fanali; m) le trasmissioni degli ordini;
n) i computi relativi alla stabilità a nave integra e in condizioni di allagamento, per le navi che sono  soggette a norme su tali condizioni, nonché gli elementi delle carene diritte. Nel corso delle procedure per l'approvazione suddetta, che attesta la corrispondenza di detti piani e  computi alle norme della convenzione e del presente regolamento, l'ente tecnico provvede altresì alla  verifica della corrispondenza ai seguenti requisiti ricorrenti nella convenzione: «efficace»,  «soddisfacente», «accettabile», «prescritto dall'amministrazione», «approvato dall'amministrazione» e  simili di materiali, sistemazioni, impianti e apparecchiature di cui ai disegni relativi ai punti suddetti. 2. I piani ed i computi di cui al comma precedente devono essere tenuti a bordo ed aggiornati a cura  del comandante o di un ufficiale responsabile ed ogni modifica vi deve essere riportata con ogni  possibile sollecitudine; in occasione delle visite periodiche, intermedie o occasionali essi devono essere  messi a disposizione degli organi che effettuano le visite stesse ogni qualvolta da questi ritenuto  necessario. 3. Deve essere messo a disposizione della commissione ogni eventuale altro piano prescritto dal  Ministero o richiesto dall'ente tecnico.  
Capitolo II Documenti relativi alla sicurezza della navigazione 
36. Certificati. 
1. I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in  mare sono: a) «certificato di sicurezza per navi da passeggeri»: per le navi da passeggeri in navigazioni  internazionali; b) «certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico»: per le navi da carico di stazza lorda  uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali; c) «certificato di sicurezza per le dotazioni di navi da carico»: per le navi da carico di cui al  precedente punto b); d) «certificato di bordo libero»: per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, la cui chiglia è stata impostata  anteriormente al 21 luglio 1968 e per quelle di lunghezza uguale o superiore a
24 metri la cui chiglia è  stata impostata il 21 luglio 1968 o successivamente, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione  per i pescherecci, per le navi da diporto e in genere per le navi che non trasportano merci e passeggeri; per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in  viaggi tra porti nazionali; per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti  nazionali. e) «certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico»: per le navi da carico di stazza lorda  uguale o superiore a 1600 tonnellate in navigazioni internazionali; f) «certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico»: per le navi da carico di stazza lorda  uguale o superiore a 300 tonnellate e inferiori a 1600 tonnellate, in navigazioni internazionali; g) «certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare»: per le navi da  passeggeri a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali; h) «certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare»: per le navi da carico a  propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali; i) «certificato di esenzione»: per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata  accordata l'esenzione dell'applicazione di una o più norme della legge o del presente regolamento; l) «allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri o di idoneità»: per le navi da passeggeri  di cui all'Art. 45 del presente regolamento; m) «certificato di idoneità»: per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate  ma inferiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali, per i galleggianti di stazza lorda uguale o  superiore a 200 tonnellate, nonché per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o  superiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, comprese quelle destinate a servizi speciali quali  pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio; n) «annotazioni di sicurezza»: per le navi ed i galleggianti di cui al secondo comma della lettera f)  dell'Art. 4 della legge e cioè: navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, compresi i  traghetti abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di stazza e navigazioni;
navi da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni sia internazionali sia nazionali,  compresi i traghetti non abilitati al trasporto di passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio, le navi  da pesca, nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi ad uso privato di qualsiasi stazza e abilitate a qualsiasi navigazione; galleggianti di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate.  
37. Oggetto del certificato di sicurezza per navi da passeggeri. 
1. Il certificato di sicurezza per navi da passeggeri deve comprovare che la nave soddisfa alle  prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita  umana in mare ad essa applicabili che riguardano: a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione,  l'impianto elettrico; b) il materiale d'armamento; c) la galleggiabilità e la relativa compartimentazione; d) la stabilità; e) i mezzi di esaurimento; f) gli organi di governo; g) i mezzi di marcia indietro; h) i mezzi di trasmissione d'ordine; i) le sistemazioni ed i mezzi di protezione contro gli incendi ed i relativi piani; l) i mezzi di sfuggita; m) i mezzi di salvataggio; n) la scaletta per il pilota; o) i mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri strumenti di segnalazione ottica e sonora); p) le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche; q) le sistemazioni e dotazioni varie; r) il numero dei marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio.  
38. Oggetto dei certificati di sicurezza di costruzione e per le dotazioni per navi da carico. 
1. Il certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico deve comprovare che la nave soddisfa  alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della  vita umana in mare ad essa applicabili che riguardano: a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione,  l'impianto elettrico;
b) il materiale d'armamento; c) la stabilità; d) i mezzi di esaurimento; e) gli organi di governo; f) i mezzi di marcia indietro; g) i mezzi di trasmissione di ordini; h) le sistemazioni di protezione passiva contro gli incendi; i) i mezzi di sfuggita. 2. All'esecuzione delle visite concernenti il certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico ed  al rilascio del certificato medesimo provvede l'ente tecnico secondo i propri regolamenti. 3. Il certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico deve comprovare che la nave soddisfa  alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della  vita umana in mare che riguardano: a) i mezzi per la protezione attiva contro gli incendi ed i relativi piani; b) i mezzi di salvataggio; c) la scaletta per il pilota; d) i mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri strumenti di segnalazione ottica o sonora); e) girobussola, ecoscandaglio; f) impianto di gas inerte; g) le sistemazioni e le dotazioni varie.  
39. Oggetto dei certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare. 
1. Il certificato di sicurezza per nave passeggeri a propulsione nucleare deve comprovare che la nave  soddisfa, oltre che alle prescrizioni indicate nell'Art. 37 del presente regolamento, alle altre prescrizioni  stabilite per le navi di questo tipo. 2. Il certificato di sicurezza per nave da carico a propulsione nucleare deve comprovare che la nave  soddisfa, oltre che alle prescrizioni indicate nell'Art. 38 del presente regolamento, alle altre prescrizioni  stabilite per le navi di questo tipo. 3. I certificati di sicurezza per navi da passeggeri e da carico a propulsione nucleare sono rilasciati  dall'autorità marittima in base alle disposizioni contenute nel capo IV della legge. La commissione di  visita di cui all'Art. 25 della legge deve essere integrata con un ispettore del corpo nazionale dei vigili  del fuoco e con un esperto del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e  delle energie alternative (ENEA).
 
40. Rapporto di sicurezza per la navi nucleari. 
1. La nave nucleare deve essere in possesso di un «Rapporto di sicurezza» che permetta la  valutazione della sicurezza dell'impianto nucleare e della nave al fine di assicurare l'assenza di un  livello irragionevole di radiazioni o di altri pericoli di origine nucleare, in mare o in porto, per tutte le  persone imbarcate, le popolazioni, le vie navigabili, gli alimenti e le acque. 2. Tale rapporto deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero, e deve essere sempre tenuto  aggiornato. Deve altresì essere reso disponibile con sufficiente anticipo per i Governi dei Paesi in cui  la nave nucleare intende recarsi in modo che essi possano valutare la sicurezza della nave.  
41. Manuale di esercizio per le navi nucleari. 
1. Deve essere preparato un completo e dettagliato manuale, ad uso del personale addetto, contenente  informazioni e direttive per la condotta della installazione nucleare con speciale riguardo alle norme da  osservare ai fini della sicurezza. Tale manuale deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero e  deve sempre essere tenuto aggiornato. Alcune copie del manuale devono essere tenute a bordo della  nave a disposizione del personale interessato.  
42. Oggetto dei certificati di sicurezza radiotelegrafica e radiotelefonica per navi da carico. 
1. Il certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico deve comprovare che la stazione  radiotelegrafica, gli impianti radiogoniometrico e di radioguida, i radar della nave, gli impianti  radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore e gli apparecchi radio portatili per  imbarcazioni o zattere di salvataggio soddisfano alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. 2. Il certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico deve comprovare che la stazione  radiotelefonica della nave, gli impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore e gli  apparecchi radio portatili per imbarcazioni o zattere di salvataggio soddisfano
alle prescrizioni stabilite  nel presente regolamento. 3. Per le navi non dotate di stazione radiotelegrafica il certificato di sicurezza radiotelefonica deve  comprovare anche che il radar, il radiogoniometro e la radioguida corrispondono alle prescrizioni del  presente regolamento.  
43. Oggetto del certificato di esenzione. 
1. Il certificato di esenzione deve elencare le singole esenzioni concesse.  
44. Oggetto del certificato di idoneità. 
1. Il certificato di idoneità deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni applicabili dell'Art.  37 ovvero dell'Art. 38, primo e terzo comma del presente regolamento.  
45. Allegato al certificato di sicurezza o di idoneità per navi da passeggeri. 
1. Le navi da passeggeri che nel corso di un particolare viaggio hanno a bordo un numero di persone  inferiore al numero totale stabilito nel «certificato di sicurezza o di idoneità per nave da passeggeri»  possono essere autorizzate, secondo le disposizioni del presente regolamento, ad avere un numero di  imbarcazioni o di altri mezzi di salvataggio inferiore a quello stabilito in tali certificati. Tale  autorizzazione deve risultare da un «allegato al certificato di sicurezza o di idoneità per nave da  passeggeri». 2. L'«allegato» deve specificare che, nelle suddette circostanze, non vi è alcuna violazione delle  disposizioni del presente regolamento. Esso può sostituire il certificato di sicurezza o di idoneità solo  per quanto riguarda le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio ed è valido limitatamente al viaggio  per il quale è stato rilasciato.  
46. Oggetto delle annotazioni di sicurezza. 
1. Le annotazioni di sicurezza di cui all'Art. 4 della legge comprovano che la nave è conforme alle  prescrizioni del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico ad
essa applicabili e vengono  apposte sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.  
47. Durata dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ed intervalli tra le visite periodiche. 
1. I certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare hanno validità non superiore a dodici mesi. 2. I certificati di sicurezza di costruzione per navi da carico hanno validità di quattro anni con  possibilità di proroga di un anno da parte dell'ente tecnico e con obbligo di visite annuali intermedie  prorogabili di tre mesi. 3. Le annotazioni di sicurezza hanno validità non superiore a due anni, ad eccezione delle unità da  pesca per le quali la validità non può superare i tre anni (9). 4. Gli altri certificati indicati nell'Art. 36 del presente regolamento hanno la validità stabilita dall'Art. 6,  penultimo ed ultimo comma, della legge con obbligo per le navi da carico di visite intermedie da parte  dell'ente tecnico alla scadenza di un anno dalla visita periodica di rinnovo del certificato di sicurezza  delle dotazioni o di idoneità, allo scopo di accertare lo stato di manutenzione e di conservazione dei  mezzi di salvataggio, dei mezzi di protezione attiva contro gli incendi, delle porte stagne e dei mezzi di  esaurimento. 5. Sulle scadenze della visita intermedia di cui al comma precedente è ammessa una tolleranza in più  od in meno di tre mesi. 6. L'avvenuta esecuzione della visita intermedia suddetta viene annotata sul certificato di sicurezza o  di idoneità dall'autorità marittima. Qualora l'esito della visita riveli deficienze e inconvenienti non  tollerabili neppure temporaneamente, l'ente tecnico ne dà comunicazione all'autorità marittima o  consolare che, sentito l'ente tecnico stesso, adotta i provvedimenti opportuni. 7. Se una visita ha luogo entro i due mesi che precedono la scadenza del periodo di validità di un  certificato di sicurezza radiotelegrafica o di un certificato di sicurezza radiotelefonica rilasciato ad una  nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, tale  certificato può essere ritirato e può essere rilasciato un nuovo certificato con validità fino a 12 mesi  dopo la scadenza del suddetto periodo. 
 48. Rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza. 
1. Il rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ha luogo con le stesse modalità stabilite per  il rilascio.  
49. Decadenza dei certificati e delle annotazioni di sicurezza. 
1. I certificati e le annotazioni di sicurezza decadono se non vengono eseguite le visite periodiche,  incluse le intermedie, entro i termini di tempo specificati nel presente regolamento e nei casi di cui al  primo comma dell'Art. 9 della legge riguardanti le avarie o i mutamenti apportati alle navi. 2. La denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi prescritte nel secondo comma dell'Art. 9  della legge deve contenere ogni necessario elemento tecnico e, unitamente ad un estratto del giornale  nautico, del giornale di macchine e del giornale radiotelegrafico, secondo i casi, deve essere presentata  subito dopo l'arrivo della nave al primo porto di approdo se si tratta di avvenimento occorso in  navigazione, o immediatamente se l'avvenimento si è verificato in porto. 3. L'autorità marittima o consolare che riceve la denuncia deve subito disporre i provvedimenti che a  suo giudizio sono ritenuti opportuni per accertare, se necessario a mezzo di periti, l'entità dei fatti  denunciati. 4. Qualora dagli accertamenti risulti che le avarie sono state gravi od i mutamenti notevoli, per cui  sono venuti meno i requisiti in base ai quali sono rilasciati i documenti di sicurezza, l'autorità marittima  o consolare ritira i certificati o annulla le annotazioni di sicurezza, sospendendo le spedizioni fino al  rilascio di nuovi certificati o all'effettuazione di nuove annotazioni di sicurezza. 5. Per le avarie di lieve entità l'autorità marittima o consolare, prima di procedere al rilascio delle  spedizioni, si assicura che le avarie stesse siano state riparate; ove ciò non sia praticamente possibile e  sempre che non ne derivi pregiudizio per la sicurezza del viaggio, la stessa autorità può consentire al  comandante di provvedere alla riparazione di tali avarie lievi nel primo porto di approdo.  
50. Trasferimento di navi sprovviste dei prescritti certificati.
 1. L'autorità marittima che, nei casi previsti dall'Art. 10 della legge, autorizza il trasferimento di una  nave senza i prescritti documenti relativi alla sicurezza della navigazione deve informarne quella del  porto dove la nave è diretta.  
51. Modelli dei certificati. 
1. I certificati di sicurezza sono conformi ai modelli approvati dal Ministero.  
52. Affissione a bordo dei certificati. 
1. Gli originali o le copie conformi dei certificati di sicurezza devono essere affissi in un punto della  nave ben visibile e di facile accesso.  
53. Annotazioni del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati. 
1. Il rilascio, il rinnovo e l'eventuale proroga dei certificati di sicurezza devono essere annotati nel ruolo  di equipaggio o nella licenza a cura dell'autorità marittima e, all'estero, dell'autorità consolare.  
54. Documenti di sicurezza per le navi provenienti da bandiera estera. 
1. Nel caso di nazionalizzazione: a) di navi soggette alla convenzione: possono essere rilasciati documenti con validità non superiore a  6 mesi, dopo aver accertato che la nave è in possesso di documenti validi di conformità alla  convenzione e dopo aver constatato l'assenza di elementi che facciano ritenere che siano intervenute,  dopo l'ultima visita, varianti tali da rendere la nave ed il suo equipaggiamento non corrispondenti a  quanto risulta dal possesso di tali documenti e, comunque, da rendere la nave stessa inidonea ad  affrontare il mare; b) di navi non soggette alla convenzione: possono essere rilasciati documenti di sicurezza per un  unico viaggio verso un porto italiano ovvero verso un porto estero per l'esecuzione della visita iniziale  dopo aver accertato che la nave è in possesso di validi documenti nazionali di sicurezza e dopo aver 
constatato che la nave è idonea ad affrontare il mare. 2. I documenti di sicurezza di cui al comma 1 non sono prorogabili e alla loro scadenza deve essere  eseguita la visita iniziale, salvo per le navi acquistate all'estero e battenti bandiera di Paesi con i quali  sussistono specifici accordi in materia di sicurezza della navigazione per le quali il Ministero, sentito  l'ente tecnico, può concedere attenuazioni alle sopraindicate disposizioni.  
55. Dichiarazione di «tipo approvato». 
1. [La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di tipo approvato ai sensi dell'Art. 11 della legge  deve essere corredata da una relazione tecnica] (9/a). 2. [Fermo il disposto del secondo comma dell'Art. 11 della legge, il Ministero può incaricare l'ente  tecnico o altri enti particolarmente qualificati degli accertamenti necessari per il rilascio di tale  dichiarazione] (9/a). 3. [Fermo il disposto del quinto comma dell'Art. 11 della legge, la dichiarazione di «tipo approvato» è  rilasciata dal Ministro per la Marina Mercantile con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino  Ufficiale del Ministero] (9/a). 4. Sono dichiarati di tipo approvato dal Ministero ai sensi dell'Art. 11 della legge, gli apparecchi, i  dispositivi e i materiale delle singole voci dell'elenco di cui all'allegata Tabella, fermo restando il  disposto dell'Art. 15 del presente regolamento. In tale elenco sono altresì indicate le convenzioni alle  quali devono fare riferimento i relativi decreti ministeriali rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente  regolamento. Il Ministero provvede, con propri decreti, ad aggiornare la Tabella stessa a seguito  dell'entrata in vigore di emendamenti alla convenzione successivamente al 1983. 
Tabella [1] [2] ---------------------------------------------------------------- APPARECCHI, DISPOSITIVI, MATERIALI | CONVENZIONE --------------------------------------------------|------------- Apparecchi per la respirazione (compresi i caschi| e le maschere contro il fumo) |SOLAS 74 Apparecchi per la dissalazione dell'acqua marina| per imbarcazioni di salvataggio |SOLAS 74 [83] Apparecchi radio portatili (di competenza del Mi-| nistero delle Poste e delle Telecomunicazioni) |SOLAS 74 [83]
Apparecchi galleggianti |SOLAS 74 Apparecchi lanciasagole |SOLAS 74 [83] Apparecchio di ausilio alla estrapolazione grafica| automatica di dati radar (A.R.P.A.) |SOLAS 74 [81] Apparecchiatura per il rilevamento della direzione| di provenienza di segnali emessi sulla frequenza| radiotelefonica di soccorso (di competenza del| Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) |SOLAS 74 [81] Apparecchio radiotelefonico ricetrasmittente (di| competenza del Ministero delle Poste e delle Te-| lecomunicazioni) |SOLAS 74 [83] Auto-allarmi radiotelegrafici (di competenza del| Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni) |SOLAS 74 Battello di emergenza [3] |SOLAS 74 [83] Boccalini a doppio uso per le manichette antincen-| dio |SOLAS 74 Boette luminose ad accensione automatica per sal-| vagente anulari |SOLAS 74 [83] Bussole magnetiche [4] |SOLAS 74 [81] Cinture di salvataggio |SOLAS 74 [83] Dispositivi di manovra delle porte stagne a scor-| rimento sostitutivi di quelli a mano con manovel-| la a rotazione continua |SOLAS 74 Dispositivi meccanici per l'imbarco e lo sbarco| del pilota |SOLAS 74 Dispositivo per indicare velocità e distanza della| nave |SOLAS 74 [81] Dispositivo di messa a mare a caduta libera di| mezzi di salvataggio collettivi |SOLAS 74 [83] Dispositivo a scivolo per la messa a mare delle| persone |SOLAS 74 [83] Dispositivi automatici di sgancio di tipo idrosta-| tico per le rizze delle zattere di salvataggio |SOLAS 74 [83] Dispositivi di sganciamento per imbarcazioni di| salvataggio |SOLAS 74 [83] Ecoscandagli |SOLAS 74 Estintori di incendio portatili |SOLAS 74 Estintori di incendio di grande capacità |SOLAS 74 Girobussole |SOLAS 74 Gru per le imbarcazioni di salvataggio [5] |SOLAS 74 [83] Gru per i battelli di emergenza [3] |SOLAS 74 [83] Gru od altri dispositivi per la messa in acqua| delle zattere di salvataggio [6] |SOLAS 74 [83] Imbarcazioni di salvataggio [5] |SOLAS 74 [83] Impianti a «sprinklers» (limitatamente alle teste| spruzzatrici ed al sistema col quale vengono rea-| lizzate l'irrorazione automatica e le segnalazio-| ni automatiche) |SOLAS 74
Impianti avvisatori o rivelatori automatici di in-| cendio (limitatamente alle teste sensibili ed al| sistema col quale vengono realizzate le segnala-| zioni automatiche) |SOLAS 74 Impianto radiotelegrafico per le imbarcazioni di| salvataggio (di competenza del Ministero delle| Poste e delle Telecomunicazioni |SOLAS 74 [83] Indicatore angolo barra [7] |SOLAS 74 [81] Indicatore del numero di giri dell'elica [7] |SOLAS 74 [81] Indicatore del passo e del modo di funzionamento| per eliche a pale orientabili e di manovra [7] |SOLAS 74 [81] Indicatore della velocità di accostata [7] |SOLAS 74 [81] Indumento di protezione termica |SOLAS 74 [83] Lampade elettriche di sicurezza |SOLAS 74 Luce per le cinture di salvataggio |SOLAS 74 [83] Manichette antincendio |SOLAS 74 Materiali non facilmente infiammabili per sotto-| fondi di rivestimento di ponte |SOLAS 74 Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature| penetranti in divisioni di classe «A» e «B» |SOLAS 74 Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature| d'olio o di combustibile liquido |SOLAS 74 Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature di| esaurimento delle sentine situate entro o sotto i| depositi di carbone o di combustibile liquido o| nei locali di macchine o di caldaie, compresi i| locali in cui sono sistemate casse di decantazio-| ne o pompe |SOLAS 74 Materia secca sostitutiva della sabbia nelle «cas-| sette sabbia» |SOLAS 74 Pompe a mano per imbarcazioni di salvataggio |SOLAS 74 [83] Radars |SOLAS 74 Radiogoniometri (di competenza del Ministero delle| Poste e delle Telecomunicazioni) |SOLAS 74 [81] Radio-faro per la segnalazione, in emergenza, del-| la posizione di un mezzo collettivo di salvatag-| gio (di competenza del Ministero delle Poste e| delle Telecomunicazioni) |SOLAS 74 [83] Ripetitori delle girobussole |SOLAS 74 [81] Salvagente anulari |SOLAS 74 [83] Scalette per imbarco sui mezzi collettivi di sal-| vataggio |SOLAS 74 [83] Segnali a mano a stelle rosse |SOLAS 74 Segnali di salvataggio |SOLAS 74 Segnali di soccorso per il ponte di comando |SOLAS 74 [83] Segnali di soccorso per le imbarcazioni e le zat-| tere di salvataggio |SOLAS 74 [83] Segnali fumogeni per salvagente anulari |SOLAS 74 [83]
Specchi per segnalazioni diurne |SOLAS 74 [83] Tende per le imbarcazioni di salvataggio |SOLAS 74 [83] Tute antincendio |SOLAS 74 Tute per l'immersione in acqua |SOLAS 74 [83] Ugelli per impianti ad acqua spruzzata sotto pres-| sione per locali macchine e caldaie |SOLAS 74 Ugelli per impianti ad acqua spruzzata sotto pres-| sione per locali autorimessa ed altri locali da| carico destinati al trasporto di autoveicoli con| il serbatoio contenente combustibile per la loro| propulsione |SOLAS 74 Verricelli per imbarcazioni di salvataggio [5] |SOLAS 74 [83] Verricelli per battelli di emergenza [3] |SOLAS 74 [83] Verricelli per zattere di salvataggio [6] |SOLAS 74 [83] Zattere di salvataggio [6] |SOLAS 74 [83] 
---------- Note alla Tabella: [1] Nella tabella le indicazioni abbreviate SOLAS 74, SOLAS 74 [81] e SOLAS 74 [83] stanno a significare rispettivamente: SOLAS 74 : la convenzione internazionale per la salvaguar- dia della vita umana in mare, con allegato, re- sa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980 n. 313 SOLAS 74 [81]: la SOLAS 74 come emendata a Londra nel 1981 dalla Risoluzione MSC.1 [XLV]. SOLAS 74 [83]: la SOLAS 74 come emendata a Londra nel 1981 dalla Risoluzione MSC.1 [XLV] e nel 1983 dalla Risoluzione MSC.6 [48]. [2] Gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di cui alla presente tabella, non di tipo approvato e sistemati a bordo anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere mantenuti a bordo fino a che non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione. Per navi provenienti da bandiera estera il Ministero, sentito l'ente tecnico, può autorizzare, caso per caso, il mantenimento a bordo di apparecchiature, dispositivi o materiali non riconosciuti di tipo approvato, previo accertamento della la loro efficienza od idoneità, anche se tali apparecchiature, dispositivi o materiali sono sistemati a bordo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. [3] Per i battelli di emergenza di cui agli artt. 104, 105, 113.4, 114 d) e relativi dispositivi per la messa a mare non è richiesto il riconoscimento di tipo approvato; è sufficiente che essi siano ritenuti idonei, per l'impiego nei casi di emergenza, dal capo del circondario marittimo. [4] Per le bussole magnetiche il tipo approvato è richiesto: - per le navi da passeggeri e da carico, di stazza lorda
uguale o superiore a 150 tonnellate, abilitate a navigazione più estesa della costiera nazionale o costiera internazionale, e - per le navi da pesca di qualunque stazza abilitate al- l'esercizio della pesca mediterranea o oceanica. Per le altre navi è sufficiente che le bussole rispondano alle norme dei regolamenti dell'ente tecnico, in relazione alle caratteristiche delle navi e dei viaggi da compiere. [5] Per navi abilitate a navigazione costiera ed inferiore non è richiesto che il riconoscimento di «tipo approvato» delle imbarcazioni di salvataggio e relativi dispositivi per la messa a mare sia effettuato in applicazione delle norme della SOLAS 74 [83]. Per essi il riconoscimento deve essere effettuato sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico. [6] Per navi abilitate a navigazione nazionale, a navigazione internazionale e nazionale costiera ed inferiore, nonché per navi da pesca adibite alla pesca entro il mare Mediterraneo, non viene richiesto che il riconoscimento di Tipo Approvato delle zattere di salvataggio e relativi dispositivi per la messa a mare sia effettuato in applicazione delle norme della la SOLAS 74 [83]. Per essi il riconoscimento deve essere effettuato sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico. [7] Il Ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire, caso per caso, l'installazione o il mantenimento a bordo di tale apparecchiatura anche in mancanza di apposita dichiarazione di Tipo Approvato.   
LIBRO II COSTRUZIONE E SISTEMAZIONI DELLA NAVE 
TITOLO I Scafo e relative sistemazioni da allestimento 
Capitolo I Robustezza strutturale e compartimentale dello scafo; stabilità della nave 
56. Robustezza strutturale. 
1. I dimensionamenti strutturali ed i materiali di costruzione dello scafo devono assicurare, secondo i  regolamenti dell'ente tecnico, robustezza adeguata alla navigazione ed al servizio cui la nave è  destinata.
 
57. Compartimentazione di galleggiabilità delle navi da passeggeri. 
1. Le navi da passeggeri devono avere efficace compartimentazione di galleggiabilità da stabilire in  funzione della loro lunghezza, del numero dei passeggeri e della navigazione cui sono abilitate in modo  che il più alto grado di compartimentazione di galleggiabilità corrisponda alle navi di maggior lunghezza  e che trasportano maggior numero di passeggeri nei viaggi più lunghi, secondo quanto appresso  stabilito. 2. Le navi abilitate alla navigazione internazionale devono soddisfare alle norme di compartimentazione  della convenzione pertinenti, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse. 3. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite a decorrere dalla data di entrata in  vigore del presente regolamento, devono avere compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati: a) le navi abilitate alla navigazione nazionale devono soddisfare alle norme della convenzione  pertinenti in relazione alla data di costruzione delle navi stesse; b) le navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea devono soddisfare alle norme seguenti: (i) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri uguale o superiore a 1000 deve essere  compartimentata in modo da non immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque  compartimenti adiacenti; (ii) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 1000 e superiore a 50 deve essere  compartimentata in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato;  inoltre se il numero di passeggeri supera 400 devono essere soddisfatte le condizioni addizionali  seguenti: - se il numero di passeggeri è compreso tra 800 e 1000 la compartimentazione deve essere tale da  non far immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti  compresi almeno entro il 60 per cento della lunghezza nave calcolata dalla perpendicolare avanti; - se il numero di passeggeri è compreso tra 600 e 800 la compartimentazione deve essere tale da  non far immergere la linea limite quando sono allagati due qualunque compartimenti adiacenti 
compresi almeno entro il 40 per cento della lunghezza nave calcolata dalla perpendicolare avanti; - se il numero di passeggeri è compreso tra 400 e 600 la compartimentazione deve essere tale da  non far immergere la linea limite quando il gavone di prua e il compartimento adiacente sono entrambi  allagati; (iii) ogni nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 150 entro aree ristrette in viaggi  durante i quali non si allontani da porti più di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione ed ogni  nave che trasporti un numero di passeggeri minore di 50 non ha obbligo di compartimentazione di  galleggiabilità; (iv) le navi abilitate a navigazione nazionale costiera o litoranea, per le quali la necessità di  trasportare notevoli quantitativi di merci non permette in pratica di richiedere una compartimentazione  con più di un compartimento allagato, può essere applicata, in alternativa alle norme di cui ai punti (i),  (ii), (iii) precedenti, la regola 5 (e) (ii) del capitolo II-1 della convenzione 1974; (v) ai fini dei calcoli di compartimentazione richiesti ai punti (i), (ii), (iii) precedenti devono essere  usati i seguenti valori di permeabilità: 
- cisterne, casse catene, spazi che nella condizione di pieno carico sono normalmente riempiti di carico, provviste, bagagli o posta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% - locali macchine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85% - tutti gli altri spazi . . . . . . . . . . . . . . . . 95% 
c) le navi abilitate a navigazione locale che trasportino più di 350 passeggeri devono essere  compartimentate in modo da non immergere la linea limite con un qualunque compartimento allagato. 4. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite anteriormente alla data di entrata in  vigore del presente regolamento nonché costruite o iscritte nelle matricole o registri nazionali a  decorrere dall'8 agosto 1973, devono avere compartimentazione conforme ai criteri sotto riportati: a) alle navi abilitate alla navigazione nazionale si applicano le norme della convenzione pertinenti in  relazione alla data di costruzione delle navi stesse; b) le navi abilitate alla navigazione costiera e litoranea, che trasportino più di 50 passeggeri, devono  essere compartimentate in modo da non immergere la linea limite con un
qualunque compartimento  allagato a meno che non effettuino viaggi, entro aree ristrette, durante i quali non si allontanino da porti  più di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione. In tale caso non è fatto obbligo di  compartimentazione di galleggiabilità; c) alle navi abilitate alla navigazione costiera o litoranea, che trasportino fino a 50 passeggeri nonché  a quelle abilitate alla navigazione locale non è fatto obbligo di compartimentazione di galleggiabilità. 5. Le navi abilitate alla navigazione nazionale o minore, costruite od iscritte nelle matricole o nei  registri nazionali anteriormente all'8 agosto 1973 devono mantenere il grado di compartimentazione  che esse avevano alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. Le navi costruite anteriormente all'8 agosto 1973 [*], per poter essere abilitate ad una navigazione  più estesa di quella posseduta, devono soddisfare alle norme di compartimentazione stabilite per la  nuova specie di navigazione nei commi precedenti di questo articolo per le navi costruite a decorrere  dall'8 agosto 1973 [*]. 
------- [*] Data di entrata in vigore del D.P.R. 14 novembre 1972, n. 1154.  
58. Paratie stagne. 
1. La sistemazione e la costruzione delle paratie stagne devono soddisfare alle norme della  convenzione per le navi ad essa soggette e dei regolamenti dell'ente tecnico ad esse pertinenti.  
59. Doppio fondo. 
1. Le navi da passeggeri costruite a decorrere dall'8 agosto 1973 devono essere provviste di doppio  fondo come previsto dalla convenzione eccetto le navi abilitate a navigazione nazionale locale, oppure  a navigazione nazionale costiera o litoranea entro aree ristrette ed in viaggi di durata tale che esse non  si allontanino da porti più di quanto corrisponde ad un'ora circa di navigazione, per le quali non è  richiesto il doppio fondo.  
60. Stabilità della nave allo stato integro. 
1. Tutte le navi devono avere, allo stato integro, caratteristiche di stabilità adeguate al servizio cui sono  destinate, e tali caratteristiche devono comunque soddisfare ai regolamenti dell'ente tecnico. 2. Tutte le navi che in base all'Art. 13 comma 5 e all'Art. 57 devono soddisfare a norme di  compartimentazione, devono avere nelle diverse condizioni di esercizio, stabilità allo stato integro tale  da resistere alla situazione finale di allagamento nelle ipotesi di falla per esse prescritte dalla  convenzione.  
61. Stabilità in allagamento. 
1. Le navi da passeggeri di cui al precedente Art. 60, comma 2, devono soddisfare nelle situazioni  finali di allagamento le relative condizioni di stabilità prescritte dalla convenzione.  
62. Prova di stabilità. 
1. Ogni nave deve essere sottoposta, sotto la sorveglianza dell'ente tecnico, ad una prova che  permetta di determinare gli elementi di stabilità: a) dopo il suo completamento; b) dopo il suo completamento di modifiche che ne abbiano variato in modo apprezzabile, a giudizio  dell'ente tecnico, gli elementi di stabilità.  
63. Istruzioni sulla stabilità. 
1. Al comandante della nave devono essere fornite istruzioni necessarie perché egli possa determinare  in modo semplice e rapido l'adeguatezza della stabilità della nave nelle varie condizioni di esercizio. 2. Nel caso previsto dal precedente Art. 62, lettera b), devono essere redatte e fornite al comandante  nuove istruzioni. 3. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controllate dall'ente tecnico, che deve  trasmettere copia al Ministero.  
64. Dispensa dalla prova di stabilità. 
1. Il Ministero può eccezionalmente dispensare dalla prova di stabilità una nave purché l'ente tecnico  disponga di elementi tali che le caratteristiche di stabilità della nave dispensata siano sicuramente  attendibili e consentano di formulare istruzioni pienamente valide.  
Capitolo II Bordo libero 
65. Modifica dei limiti stagionali del mare Mediterraneo. 
1. Il n. 3 della sezione II dell'Art. 122 del regolamento speciale approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 13 marzo 1967 n. 579 (10), è modificato nei nuovi termini previsti dal punto 3 della  regola 51 della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, firmata a Londra il 5 aprile  1966 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777.  
66. Navi abilitate a navigazione internazionale temporaneamente destinate a navigazione nazionale. 
1. Il certificato di bordo libero emesso per navi abilitate a navigazione internazionale conserva la sua  validità anche se le navi sono destinate temporaneamente a navigazione nazionale.  
67. Obblighi delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico. 
1. Le navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico devono, a giudizio dell'ente  tecnico: a) avere le scale delle immersioni di cui all'Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 13  marzo 1967, n. 579 (10), senza obbligo di indicazioni in piedi inglesi; b) soddisfare alle condizioni di cui alla parte II ovvero all'Art. 120 del decreto del Presidente della  Repubblica 13 marzo 1967, n. 579 (10), a seconda che non esercitino o esercitino la navigazione in  zone riparate. 
 68. Draghe e bettoline portafango. 
1. Le draghe portafango devono avere una marca che ne limiti l'immersione durante le operazioni di  dragaggio o trasporto fanghi, posizionata in relazione alla stabilità ed alla robustezza secondo i  regolamenti dell'ente tecnico. 2. Analoga prescrizione è posta per le bettoline portafango.  
69. Accertamenti per il massimo carico delle navi prive di certificato di bordo libero. 

1. Per le navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell'Art. 19 della legge,  l'autorità marittima o consolare ha facoltà di accertare, in qualunque momento, che la caricazione non  abbia superato i limiti della normale portata, tenuto conto della robustezza e stabilità della nave, della  natura del viaggio da compiere e delle relative condizioni della navigazione. 2. Ai fini dei suddetti accertamenti e della determinazione dell'eventuale eccesso di carico da  sbarcare, l'autorità marittima o consolare può richiedere anche l'intervento dell'ente tecnico, rifiutando  le spedizioni alla nave sino a quando l'eccesso di carico non sia stato sbarcato.   

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