venerdì 23 marzo 2018

Le Assicurazioni Marittime-parte seconda"Le Avarie"


Le avarie;generalita’
Agli effetti assicuratvi il termine avaria significa una contribuzione per risarcire un danno marittimo o un sacrificio marittimo sopportati per quei rischi che sono coperti dalla polizza di assicurazione marittima. Quando alla contribuzione partecipano tutte le parti interessate ne!la spedizione per risarcire un danno o un sacrificio deliberatamente incorso, in situazione di comune pericolo, per la salvezza di tutta la spedizione o per la continuazione del viaggio, tale contribuzione  viene denominata avaria comune o generale,che e’ trattata nel C.d.N. Libro terzo.Titolo II;Quando alla contribuzione partecipa una delle parti interessate nella spedizione per  risarcire  un danno o un sacrificio particolare coperto da assicurazione, tale contribuzione viene denominata avaria particolare.Infìne la supposta avaria è una deposizione  cautelativa per  salvaguardare gli interessi della nave e/o del carico  in seguito ad eventuali danni dovuti ai cattivi tempi sostenuti durante il viaggio. L'avaria generale, l'avaria particolare e la supposta avaria fanno parte di quegli avvenimenti straordinari che il comandante ha I'obbligo di denunciare all'autorità marittima o consolare a norma degli art. 183 e 304 del C.d.N. Pertanto è necessario avere ben chiara la caratteristica fondamentale che contraddistingue  i due tipi di avaria :  avaria comune o generale è un atto di volontaria deliberazione del comandante per la comune salvezza della spedizione, nave e carico;avaria particolare e un danno subito dalla nave e/o dal carico per una causa di forza maggiore estranea alla volontà del comandante.
L'avaria comune o generale
L’avaria generale  (general  average) riguarda strettamente il comandante; è questi  infatti che decide  la forma e il modo in cui effettuare il sacrificio; è suo dovere preoccuparsi che venga annotato con ragionevole accuratezza l'ammontare dei danni e delle spese sostenute; è suo dovere prendere le iniziative necessarie per garantire che coloro la cui proprieta’ e’ stata sacrificata nel comune interesse.vengano equamente  compensati da coloro che hanno tratto vantaggio dal sacrificio.In tali  circostanze, oltre ad essere I'agente dell'armatore, egli diventa agente del caricatore ,del ricevitore e degli assicuratori, cioè l'agente di ogni parte interessata alla spedizione.Il regolamento dell'avaria generale, cioe’ la suddivisione proporzionale delle contribuzioni  dovute dalle diverse parti, e’ materia complessa che viene risolta da persone qualificate. Le circostanze sono molte e diverse e le procedure possono variare da  paese a paese.Per tale  motivo si è cercato di codifìcare internazionalmente le norme per il regolamento dell'avaria generale con le Regole di York e Anversa  1950; il nostro C.d.N. al  titolo sopracitato si uniforma appunto a tali regole e di solito i contratti di noleggio  e le polizze di carico portano la <average clause> la quale contempla  l’applicazione  di dette regole, definendo anche la sede per l'arbitrato o per il giudizio.E’ quindi necessario conoscere bene il contenuto di dette regole, facendone una attenta lettura.L’art. 469 del  C.d.N. stabilisce: Ie spese e i  danni direttamente prodotti dai provvedimenti  ragionevolmente presi, a norma dell'art. 302 (provvedimenti per la salvezza della spedizione) dal comandante, o da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione stessa, sempre che ii danno volontariamente prodotto non sia quello che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso naturale degli eventi.
Pertanto  le caratteristiche che configurano l'avaria generale e determinano la contribuzione  da parte di tutti gli interessati sono:
a)il pericolo deve essere generale e realmente esistente e quindi I'interesse deve essere comune  e non di una parte sola, ad esempio a vantaggio della sola nave o del solo carico;
b) il sacrificio o la spesa devono essere deliberati, intenzionali e volontari ; beni perduti  ma non volontariamente sacrifìcati nel comune interesse, non rientrano nell’avaria generale;
c) l'atto deve essere ragionevole, cioè avere buona probabilità di esito positivo e non  vi deve essere sproporzione fra quanto si sacrifica o si spende e quanto si salva;
d) il sacrifìcio deve essere straordinario, reale e diverso dai normali obblighi del contratto  di trasporto; ad esempio I'impiego di razzi per segnalazione di pericolo non puo’ rientrare in avaria generale, in quanto la nave ne è dotata proprio per quello  scopo .
e ) il pericolo comune non deve essere conseguenza di mancanze di chi reclama la contribuzione.
Quando l’atto di avaria generale risponde ai suddetti requisiti,le decisioni prese dal comandante sono appoggiate dalla legge.
Contribuiscono all'avaria generale: la nave, il carico e il nolo non pagato. Sono quindi ad esempio:
a)Avarie comuni sopportate dalla nave:
 incagliare la nave per evitare I'affondamento;
 le spese di rimorchio per salvataggio o per disincaglio della nave;
 il sacrificio di ancore, catene, attrezzature, alberature;
i danni a macchinari principali e ausiliari, ad attrezzature dovuti a sforzi per disincagliare la nave in situazione pericolosa;
le spese per  lo sbarco e il reimbarco del carico per disincagliare la nave;
 i danni e i sacrifici derivanti da sforzi fatti per spegnere un incendio;
 le spese per entrare in un porto di rilascio e per riparare danni alla nave;
 le spese per sbarco, immagazzinaggio e reimbarco del carico nella stessa circostanza;
 le spese di paghe e panatiche dell'equipaggio durante le riparazioni di avarie sostenute nel comune interesse.
b) Avarie comuni sopportale dal carico:
il getto di carico stivato sottocoperta;
 il getto di carico trasportato per consuetudine sopra coperta;
 i danni prodotti al carico non combusto negli sforzi per spegnere un incendio.
c) Avarie comuni sopportate dal nolo non pagato:
lo sbarco del carico salvato in porto di rilascio per la impossibilita’ di proseguire il viaggio.
 È evidente che !'avaria comune è spesso conseguente ad una avaria particolare. Come già accennato il regolamento dell'avaria comune (general average adjustment) e’alquanto complesso e generalmente viene affidato in via amichevole all'arbitrato di uno o più liquidatori di avaria (average adjuster) sempre nominato dall'armatore per la sua parte, come contemplato dalla clausola di avaria del contratto di noleggio o di trasporto, e cio’ per evitare le dilazioni e le maggiori spese di un regolamento giudiziario in tribunale. Il liquidatore di avaria si basa sulle constatazioni dei danni fatte dai periti degli assicuratori e dai commissari di avaria (claim agents)" , Le parti interessate che contribuiscono alla formazione dei valori contribuenti o massa di avaria generale sono:
a) il valore della nave, meno deduzione per deprezzamento di età della stessa;
b) il valore di mercato del carico al porto di arrivo,meno deduzione per le spese gravanti sul carico stesso(nolo,spese di sbarco ecc.);
c)il valore lordo del nolo non pagato e arrischiato,meno deduzione per spese gravanti su di esso(spese portuali,di sbarco,ecc.);
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